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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore MISERI CARLO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott.ssa -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Lionello Stock N. 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010201354 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento IRPEF ed addizionali per l'anno d'imposta 2018, emesso dall'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di TRIESTE, con il quale sono è stata accertata una maggiore imposta per Euro 15.643,00 (di cui Euro 14.930,00 per IRPEF, Euro 427,00 per addizionale regionale IRPEF ed Euro 286,00 per addizionale comunale IRPEF), sanzioni per Euro 6.257,20 e interessi per Euro 2.964,03 a titolo di omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente per Euro 34.718,75 sulla scorta della segnalazione pervenuta dall'Amministrazione fiscale belga in ottemperanza della direttiva 2011/16/UE, che dispone lo scambio dei dati fiscali tra paesi europei, dalla quale risulta che il contribuente avrebbe conseguito redditi all'estero -per un ammontare di €
Società_134.718,75- erogati dalle S.p.A. en Belgique.
Il ricorrente ha quindi dedotto un unico motivo rubricato “Violazione di legge sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 51 T.U.I.R. e dell'art. 2697 c.c., Travisamento dei fatti, insussistenza o, comunque, erroneità del presupposto impositivo in punto di determinazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in Belgio nel corso dell'anno fiscale 2018” deducendo:
Società_1- di essere dipendente di S.p.A. dal 1° maggio 2005 e di essere Società_1stato distaccato presso la consociata belga S.p.A. en Belgique dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 e che durante tale periodo ha mantenuto la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 917/1986;
- di aver maturato, nel corso dell'anno fiscale 2018, il diritto a ricevere 4.821 azioni nell'ambito del piano di azionariato sociale aziendale (LTI - Long Term Incentive) per un valore complessivo di Euro 76.036,81 le quali gli erano state assegnate il 1° gennaio 2015, momento in cui si trovava in Italia e, nel corso del periodo di maturazione delle stesse, in Belgio, ove ha prestato la propria attività lavorativa;
- che tale importo è stato integralmente assoggettato a tassazione in Italia attraverso le ritenute operate dal datore di lavoro italiano nel cedolino paga di maggio 2018;
- che, poiché una porzione delle azioni era maturata durante il periodo di distacco in Belgio (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), la quota corrispondente è stata assoggettata a tassazione anche in Belgio per un importo di Euro 34.718,75, come comunicato dall'Amministrazione fiscale belga nell'ambito dello scambio automatico di informazioni previsto dalla Direttiva 2011/16/UE con il meccanismo del c.d. shadow payroll (cedolino ombra) rilasciando la certificazione attestante il reddito tassato e le trattenute operate.
Si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di TRIESTE, controdeducendo, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese ritenendo che “la documentazione prodotta da controparte e le relative argomentazioni non hanno consentito all'ufficio di riscontrare con chiarezza ed obiettività probatoria la corretta determinazione dell'imponibile e dell'imposta nella relativa dichiarazione dei redditi, al di là di quello che emerge dall'evidenza dei dati trasmessi dall'Amministrazione fiscale belga e quindi dall'assenza di qualsiasi riferimento formale ed analitico ad essi nel cedolino paga di maggio 2018”.
Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.
All'udienza del giorno 29 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Va premesso che il sistema tributario italiano adotta il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation) per i soggetti residenti fiscali: l'art.
3-I co. del TUIR stabilisce che
"l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato".
2.1 Ne consegue che i soggetti residenti fiscalmente in Italia sono tenuti a dichiarare e assoggettare a tassazione tutti i redditi ovunque prodotti, inclusi quelli derivanti da attività lavorativa svolta all'estero.
3. Va altresì precisato che i redditi derivanti dall'assegnazione di azioni nell'ambito di piani di azionariato aziendale costituiscono redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51-I co. del TUIR che include nella base imponibile "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". 3.1 La Suprema Corte (sez. V, 23/04/2025, n. 10606), infatti, ha affermato il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, testo unico delle imposte sui redditi, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche le forme di remunerazione in natura costituite dall'assegnazione di diritti di opzione su azioni
(cd.). Nel caso in cui l'assegnazione di diritti di opzione su azioni sia effettuata in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano, il reddito da essa rappresentato -corrispondente al valore normale delle azioni determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), dello stesso testo unico- è assoggettabile a imposizione in Italia, salva diversa disciplina dettata da convenzioni internazionali, per la sola parte che costituisce remunerazione di attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato;
tale parte si determina in concreto attraverso il rapporto proporzionale fra il numero di giorni in cui le prestazioni di lavoro sono state rese in Italia e quello dei giorni lavorativi compresi nel periodo di maturazione del diritto all'esercizio dell'opzione (cd.)» .
4. L'art. 31-bis D.P.R. 600/1973, infine, disciplina lo scambio di informazioni tra autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea, stabilendo che "l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte".
4.1 Le informazioni acquisite mediante tali strumenti costituiscono valido mezzo di prova a fondamento della pretesa erariale, come correttamente sostenuto dall'Ufficio.
5. Nel caso in esame, emerge chiaramente dalla documentazione prodotta che:
a) il contribuente ha effettivamente assoggettato a tassazione in Italia l'intero importo di Euro 76.036,81 derivante dalla maturazione delle LTI nel maggio 2018 come risulta dalla busta paga italiana di maggio 2018 dimessa sub doc. 4 da parte ricorrente;
b) la società datrice di lavoro ha rilasciato specifica attestazione (lettera integrativa alla Certificazione Unica 2019) confermando che l'ammontare del reddito prodotto sul territorio belga risulta già incluso nel reddito complessivo dichiarato in Italia (doc. 11 di parte ricorrente);
c) la discrepanza tra l'importo tassato in Italia (Euro 76.036,81) e quello comunicato dall'Amministrazione belga (Euro 34.718,75) deriva dalle diverse modalità di determinazione della base imponibile secondo la normativa fiscale belga, che prevede un regime speciale per i soggetti non residenti basato sui giorni di presenza fisica effettiva (riferimento normativo Ci.RH. 624/325.294 del 08.08.1983) per come anche espressamente risulta dalla dichiarazione fiscale belga (doc. 12 ricorrente) ove al rigo 250/1250-11 è esposto l'importo di
Euro 10.058,02 ed al rigo 1049-18 quello di Euro 24.660,73 (con l'indicazione che il provento è riconducibile all'Italia) proprio per totali Euro 34.718,75 così ulteriormente raccordandosi con il doc. 6 di parte ricorrente (cioè il c.d. shadow payroll - cedolino ombra) nel quale è pure esposta la suddetta somma di Euro 34.718,75.
6. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./18 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
7. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore dei ricorrenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste – II sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie il ricorso di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'impugnato avviso di accertamento;
- condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di TRIESTE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Ricorrente_1 che liquida in Euro 3000,00 oltre accessori.
Così deciso in Trieste il 29/01/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Roberto Antonio Brigante dott. Pierantonio Fadel
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore MISERI CARLO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott.ssa -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Lionello Stock N. 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010201354 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento IRPEF ed addizionali per l'anno d'imposta 2018, emesso dall'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di TRIESTE, con il quale sono è stata accertata una maggiore imposta per Euro 15.643,00 (di cui Euro 14.930,00 per IRPEF, Euro 427,00 per addizionale regionale IRPEF ed Euro 286,00 per addizionale comunale IRPEF), sanzioni per Euro 6.257,20 e interessi per Euro 2.964,03 a titolo di omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente per Euro 34.718,75 sulla scorta della segnalazione pervenuta dall'Amministrazione fiscale belga in ottemperanza della direttiva 2011/16/UE, che dispone lo scambio dei dati fiscali tra paesi europei, dalla quale risulta che il contribuente avrebbe conseguito redditi all'estero -per un ammontare di €
Società_134.718,75- erogati dalle S.p.A. en Belgique.
Il ricorrente ha quindi dedotto un unico motivo rubricato “Violazione di legge sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 51 T.U.I.R. e dell'art. 2697 c.c., Travisamento dei fatti, insussistenza o, comunque, erroneità del presupposto impositivo in punto di determinazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in Belgio nel corso dell'anno fiscale 2018” deducendo:
Società_1- di essere dipendente di S.p.A. dal 1° maggio 2005 e di essere Società_1stato distaccato presso la consociata belga S.p.A. en Belgique dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 e che durante tale periodo ha mantenuto la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 917/1986;
- di aver maturato, nel corso dell'anno fiscale 2018, il diritto a ricevere 4.821 azioni nell'ambito del piano di azionariato sociale aziendale (LTI - Long Term Incentive) per un valore complessivo di Euro 76.036,81 le quali gli erano state assegnate il 1° gennaio 2015, momento in cui si trovava in Italia e, nel corso del periodo di maturazione delle stesse, in Belgio, ove ha prestato la propria attività lavorativa;
- che tale importo è stato integralmente assoggettato a tassazione in Italia attraverso le ritenute operate dal datore di lavoro italiano nel cedolino paga di maggio 2018;
- che, poiché una porzione delle azioni era maturata durante il periodo di distacco in Belgio (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), la quota corrispondente è stata assoggettata a tassazione anche in Belgio per un importo di Euro 34.718,75, come comunicato dall'Amministrazione fiscale belga nell'ambito dello scambio automatico di informazioni previsto dalla Direttiva 2011/16/UE con il meccanismo del c.d. shadow payroll (cedolino ombra) rilasciando la certificazione attestante il reddito tassato e le trattenute operate.
Si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di TRIESTE, controdeducendo, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese ritenendo che “la documentazione prodotta da controparte e le relative argomentazioni non hanno consentito all'ufficio di riscontrare con chiarezza ed obiettività probatoria la corretta determinazione dell'imponibile e dell'imposta nella relativa dichiarazione dei redditi, al di là di quello che emerge dall'evidenza dei dati trasmessi dall'Amministrazione fiscale belga e quindi dall'assenza di qualsiasi riferimento formale ed analitico ad essi nel cedolino paga di maggio 2018”.
Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.
All'udienza del giorno 29 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Va premesso che il sistema tributario italiano adotta il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation) per i soggetti residenti fiscali: l'art.
3-I co. del TUIR stabilisce che
"l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato".
2.1 Ne consegue che i soggetti residenti fiscalmente in Italia sono tenuti a dichiarare e assoggettare a tassazione tutti i redditi ovunque prodotti, inclusi quelli derivanti da attività lavorativa svolta all'estero.
3. Va altresì precisato che i redditi derivanti dall'assegnazione di azioni nell'ambito di piani di azionariato aziendale costituiscono redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51-I co. del TUIR che include nella base imponibile "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". 3.1 La Suprema Corte (sez. V, 23/04/2025, n. 10606), infatti, ha affermato il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, testo unico delle imposte sui redditi, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche le forme di remunerazione in natura costituite dall'assegnazione di diritti di opzione su azioni
(cd.
tale parte si determina in concreto attraverso il rapporto proporzionale fra il numero di giorni in cui le prestazioni di lavoro sono state rese in Italia e quello dei giorni lavorativi compresi nel periodo di maturazione del diritto all'esercizio dell'opzione (cd.
4. L'art. 31-bis D.P.R. 600/1973, infine, disciplina lo scambio di informazioni tra autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea, stabilendo che "l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte".
4.1 Le informazioni acquisite mediante tali strumenti costituiscono valido mezzo di prova a fondamento della pretesa erariale, come correttamente sostenuto dall'Ufficio.
5. Nel caso in esame, emerge chiaramente dalla documentazione prodotta che:
a) il contribuente ha effettivamente assoggettato a tassazione in Italia l'intero importo di Euro 76.036,81 derivante dalla maturazione delle LTI nel maggio 2018 come risulta dalla busta paga italiana di maggio 2018 dimessa sub doc. 4 da parte ricorrente;
b) la società datrice di lavoro ha rilasciato specifica attestazione (lettera integrativa alla Certificazione Unica 2019) confermando che l'ammontare del reddito prodotto sul territorio belga risulta già incluso nel reddito complessivo dichiarato in Italia (doc. 11 di parte ricorrente);
c) la discrepanza tra l'importo tassato in Italia (Euro 76.036,81) e quello comunicato dall'Amministrazione belga (Euro 34.718,75) deriva dalle diverse modalità di determinazione della base imponibile secondo la normativa fiscale belga, che prevede un regime speciale per i soggetti non residenti basato sui giorni di presenza fisica effettiva (riferimento normativo Ci.RH. 624/325.294 del 08.08.1983) per come anche espressamente risulta dalla dichiarazione fiscale belga (doc. 12 ricorrente) ove al rigo 250/1250-11 è esposto l'importo di
Euro 10.058,02 ed al rigo 1049-18 quello di Euro 24.660,73 (con l'indicazione che il provento è riconducibile all'Italia) proprio per totali Euro 34.718,75 così ulteriormente raccordandosi con il doc. 6 di parte ricorrente (cioè il c.d. shadow payroll - cedolino ombra) nel quale è pure esposta la suddetta somma di Euro 34.718,75.
6. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./18 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
7. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore dei ricorrenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste – II sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie il ricorso di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'impugnato avviso di accertamento;
- condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di TRIESTE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Ricorrente_1 che liquida in Euro 3000,00 oltre accessori.
Così deciso in Trieste il 29/01/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Roberto Antonio Brigante dott. Pierantonio Fadel