Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 38
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge, travisamento dei fatti, insussistenza o erroneità del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che il contribuente ha assoggettato a tassazione in Italia l'intero importo dei redditi LTI, che la società datrice di lavoro ha confermato l'inclusione di tali redditi nel complessivo dichiarato in Italia, e che la discrepanza con l'importo comunicato dal Belgio deriva da diverse modalità di determinazione della base imponibile secondo la normativa belga. Pertanto, l'avviso di accertamento è stato annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
    Numero : 38
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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