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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1176/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SCAVUZZO UGO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3601/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
NE SO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036817352 TARI 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 656/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.4.2025 RU NE, c.f. CF_Ricorrente_1, nato a [...] in data [...] e residente in [...], Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in San Fratello, Indirizzo_2
, presso e nello studio dell'Avv. Difensore_1, c.f.: CF_Difensore_1, tel./fax Telefono_1, pec.: Email_1, che lo rappresenta e difende per mandato in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00368173 52 000 notificata in data 18.02.2025 con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 351,88, così specificata “1) € 256,00 per tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno 2009, € 13,00 per interessi su tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno 2009, € 77,00 per sanzione anno 2009, 2) € 5,88 per spese di notifica”; si doleva anche dell'insussistenza del tributo per effetto dell'intervenuto pagamento estintivo.
Con ordinanza del 15.12.2025, la Corte adita accoglieva l'istanza di sospensione.
Si costituiva la Società d'Ambito “ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, con sede legale in Sant'Agata di Militello
(ME) nella via Medici n. 259, P.IVA 02683660837, in persona del Presidente del Collegio di Liquidazione, avv. Nominativo_1, C.F. CF_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_2, C.F. CF_Difensore_2, PEC: Email_2 tel/fax Telefono_2, del Foro di Patti, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sant' Agata Militello (Me) Indirizzo_3, per procura in atti, la quale chiedeva del ricorso il rigetto.
Non si costituiva l'esattore.
La causa era decisa in esito alla camera di consiglio del 9.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V'è prova agli atti che i ruoli menzionati nella cartella di pagamento impugnata sono stati oggetto di sgravio/ discarico per mano dell'ente impositore.
La materia del contendere è, quindi, cessata, ma la cartella impugnata va, comunque, annullata permanendo l'interesse del ricorrente alla caducazione dell'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare solo nella misura del 50% le spese di lite con la condanna della resistente società d'ambito al pagamento del residuo 50% - liquidato secondo la tariffa vigente, valore della controversia, parametri minimi e tutte le fasi del giudizio - in favore del ricorrente e ciò in ragione del fatto che il ricorrente ha dato subito piena prova dell'avvenuto pagamento estintivo del credito tributario;
sussistono, invece, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra ricorrente ed esattore, invero estraneo alle circostanze che hanno condotto allo sgravio del tributo
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e annulla la cartella impugnata;
dichiara compensate nella misura del 50% le spese di lite nel rapporto tra ricorrente e società d'ambito resistente, con la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore del ricorrente Ricorrente_1, del residuo 50% liquidato in euro 174,50, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato se versato;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra ricorrente ed esattore.
Messina, il 9.2.2026
Il Giudice Monocratico
Dott. U. Scavuzzo
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SCAVUZZO UGO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3601/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
NE SO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036817352 TARI 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 656/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.4.2025 RU NE, c.f. CF_Ricorrente_1, nato a [...] in data [...] e residente in [...], Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in San Fratello, Indirizzo_2
, presso e nello studio dell'Avv. Difensore_1, c.f.: CF_Difensore_1, tel./fax Telefono_1, pec.: Email_1, che lo rappresenta e difende per mandato in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00368173 52 000 notificata in data 18.02.2025 con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 351,88, così specificata “1) € 256,00 per tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno 2009, € 13,00 per interessi su tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno 2009, € 77,00 per sanzione anno 2009, 2) € 5,88 per spese di notifica”; si doleva anche dell'insussistenza del tributo per effetto dell'intervenuto pagamento estintivo.
Con ordinanza del 15.12.2025, la Corte adita accoglieva l'istanza di sospensione.
Si costituiva la Società d'Ambito “ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, con sede legale in Sant'Agata di Militello
(ME) nella via Medici n. 259, P.IVA 02683660837, in persona del Presidente del Collegio di Liquidazione, avv. Nominativo_1, C.F. CF_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_2, C.F. CF_Difensore_2, PEC: Email_2 tel/fax Telefono_2, del Foro di Patti, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sant' Agata Militello (Me) Indirizzo_3, per procura in atti, la quale chiedeva del ricorso il rigetto.
Non si costituiva l'esattore.
La causa era decisa in esito alla camera di consiglio del 9.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V'è prova agli atti che i ruoli menzionati nella cartella di pagamento impugnata sono stati oggetto di sgravio/ discarico per mano dell'ente impositore.
La materia del contendere è, quindi, cessata, ma la cartella impugnata va, comunque, annullata permanendo l'interesse del ricorrente alla caducazione dell'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare solo nella misura del 50% le spese di lite con la condanna della resistente società d'ambito al pagamento del residuo 50% - liquidato secondo la tariffa vigente, valore della controversia, parametri minimi e tutte le fasi del giudizio - in favore del ricorrente e ciò in ragione del fatto che il ricorrente ha dato subito piena prova dell'avvenuto pagamento estintivo del credito tributario;
sussistono, invece, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra ricorrente ed esattore, invero estraneo alle circostanze che hanno condotto allo sgravio del tributo
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e annulla la cartella impugnata;
dichiara compensate nella misura del 50% le spese di lite nel rapporto tra ricorrente e società d'ambito resistente, con la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore del ricorrente Ricorrente_1, del residuo 50% liquidato in euro 174,50, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato se versato;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra ricorrente ed esattore.
Messina, il 9.2.2026
Il Giudice Monocratico
Dott. U. Scavuzzo