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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17800 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n.14650/2025 del Ruolo Generale e promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Uberi n.6, presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Chiara Nicolai, dai quali è rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro;
- ricorrente – nei confronti di
Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
- resistente –
e di
; Controparte_3
- resistente non costituito – conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'(…) Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'unità familiare con i Parte_1
pagina 1 fratelli minori, nato in [...] il [...], e Persona_1
nata in [...] l'[...], e il conseguente diritto Persona_2
di questi ultimi al rilascio di un visto di ingresso sul territorio nazionale;
b) annullare i provvedimenti di rifiuto opposti dall' in al rilascio in favore di Controparte_3 CP_3 [...]
nato in [...] il [...], e nata Persona_1 Persona_2
in Afghanistan l'8.7.2008, di un visto di ingresso sul territorio nazionale, nonché tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali;
c) ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, di rilasciare ad Per_1
nato in [...] il [...], e nata in
[...] Persona_2
Afghanistan l'8.7.2008, un visto di ingresso sul territorio nazionale al fine di ricongiungersi con il fratello signor Con vittoria Parte_1
di spese di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari'; per parte resistente:
'Voglia codesto tribunale rigettare il ricorso di controparte perché infondato. Con vittoria di spese di lite'
Fatto e diritto
Con la presente azione riassumendo tempestivamente Parte_1
il ricorso originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Milano dichiaratosi territorialmente incompetente, propone impugnazione avverso 'il rifiuto opposto dalla convenuta al rilascio del CP_3
visto di ingresso sul territorio nazionale in favore dei [suoi] fratelli minori (…), e e chiede '(…) Persona_2 Persona_1
pagina 2 l'accertamento del [suo] diritto (…) al ricongiungimento familiare con
i fratelli minori'. Premette il ricorrente di essere '…nato a [...], in
CP_ Afghanistan, il 2.2.1982 [e di essere] giunto in nel dicembre
2003, [dove] ha fatto domanda di protezione internazionale ottenendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
[che] dal 1° agosto 2006 è dipendente di Parte_2
, quale [che] maturati i requisiti, ha chiesto e
[...] Controparte_4
ottenuto (con decorrenza dal 9 maggio 2021) la concessione della cittadinanza italiana;
[che] attualmente vive a Cologno Monzese
(MI), unitamente alla moglie, e ai due figli Parte_3 Per_3
(nato nel 2017) e (nata nel 2022); [che] la [sua] famiglia di Per_4
origine (…) era composta dai genitori, dal fratello (nato il Per_1
15.3.2006) e dalla sorella (nata l'[...]); [che] entrambi i Per_2
genitori (…) sono deceduti: la madre, in data 11 Parte_4
settembre 2011 [e] il padre, , in data 9 marzo 2016; [che] a Per_5
seguito del decesso del padre, come previsto dalla normativa locale, con pronuncia della Corte Suprema dell'Afghanistan, (…) ha assunto la custodia legale dei fratelli;
[che] dalla morte del padre i fratelli (…) hanno convissuto con la nonna, che è deceduta nel 2021; [che] negli anni (…) ha sempre provveduto al sostentamento dei fratelli, inviando loro denaro e – compatibilmente con la disponibilità di tempo e di denaro – rientrando sovente nel Paese di origine;
[che] a seguito della morte della nonna e della reinstaurazione del regime talebano, (…) ha avviato le procedure per l'evacuazione dei fratelli dall'Afghanistan (dove non vi è una rappresentanza diplomatica
pagina 3 italiana); [che] in un primo momento, ottenuto il rilascio in loro favore
CP_ di un visto di ingresso e soggiorno (della durata di 45 giorni) in ,
Per (…) vi ha trasferito e affittando loro una stanza presso Per_2
una famiglia di;
[che] tradotti e legalizzati tutti i documenti CP_3
necessari, nell'autunno del 2023 ha presentato domanda presso
l a per il rilascio dei visti di ingresso per i Controparte_3 CP_3
fratelli; [che] in data 8 ottobre 2023 si è tenuto un primo appuntamento presso l'agenzia Visametric di (che gestisce CP_3
per la rappresentanza diplomatica italiana la gestione degli appuntamenti e della prima istruttoria delle domande di visto), [la quale] non ha tuttavia consentito la presentazione delle domande di visto in questione non essendo stati esibiti i nulla osta al ricongiungimento;
[che] il giorno successivo (…) si è presentato personalmente presso l' , dove ha reiterato la domanda di CP_3
visto, consegnando la documentazione raccolta (compresa una dichiarazione sostitutiva del nulla-osta rilasciata e attestata dal
Comune di residenza) e i passaporti dei fratelli;
[che] al successivo appuntamento, in data 23 ottobre 2023, l [gli] ha Controparte_3
contestato la mancanza del certificato di morte della madre, dando[gli] la possibilità (…) di integrare la documentazione nel termine di dieci giorni;
[che] il certificato di morte della madre è stato consegnato all' in data 25 ottobre 2023; [che] CP_3
l' ha tuttavia trattenuto i passaporti dei fratelli per ulteriori CP_3
sette giorni;
[che] a fronte dell'imminente scadenza del visto di soggiorno iraniano, in data 29 ottobre 2023, i [suoi] fratelli (…) si
pagina 4 sono recati in Ambasciata per ritirare i propri passaporti (necessari per il rinnovo del visto iraniano); [che in quell'occasione] i funzionari dell' hanno anticipato che non avrebbero rilasciato loro il CP_3
visto di ingresso in Italia, qualora nelle more fosse scaduto il titolo di soggiorno iraniano;
[che] e hanno dunque ritirato i Per_2 Per_1
propri passaporti e si sono recati agli uffici iraniani per il rinnovo del soggiorno;
[che] il competente ufficio iraniano ha tuttavia consegnato loro i due passaporti solamente giovedì 14 dicembre 2023, un mese
e mezzo più tardi;
[che] domenica 17 dicembre 2023 (alla riapertura dopo il riposo settimanale), i [suoi] fratelli si sono presentati nuovamente presso l;
[che] in tale occasione è Controparte_3
stato loro consegnato un provvedimento di rifiuto del visto, datato 16 novembre 2023 e motivato da asserita e non meglio specificata
“mancanza dei requisiti di legge”; [che] per le vie brevi, il funzionario che li aveva ricevuti ha comunicato ai fratelli che le loro domande erano state respinte per il troppo tempo trascorso dalla loro presentazione;
[che] il successivo 22 dicembre 2023, (…) ha dunque presentato una nuova domanda di rilascio di visto di ingresso in favore dei fratelli;
[che] gli è stato tuttavia comunicato che non sarebbe stato consentito ai fratelli di accedere all'ufficio di Visametric in assenza di un accompagnatore maggiorenne;
[che] (…) si è dunque rivolto al (…) procuratore il quale, con p.e.c. del 9.1.2024 (e con le successive dell'11, 15 e 18.1.2024), ha richiesto all' di intervenire per garantire il diritto dei due Controparte_3
ragazzi di presentare domanda di visto per potersi ricongiungere
pagina 5 finalmente con il fratello italiano;
[che] in tali occasioni è stata rappresentata l'urgenza dell'intervento, “non solo a fronte della minore età dei familiari coinvolti, ma anche a motivo della prossima scadenza – in data 7 febbraio p.v. – del visto di soggiorno riconosciuto dal Governo iraniano: come già occorso, l'eventuale procedura di richiesta del rinnovo del soggiorno comporterebbe il ritiro dei passaporti dei cittadini afghani e l'espatrio sarebbe così impedito.”; [che], in assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, (…) ha comunicato a Visametric che si sarebbe personalmente recato a al solo scopo di CP_3
accompagnare i fratelli presso i loro uffici e ha così ottenuto
l'appuntamento per domenica 21 gennaio 2024; [che] il giorno prefissato, né [lui] né i fratelli (…) sono stati fatti entrare negli uffici dell'agenzia; [che] (…) si è dunque immediatamente recato all' , nella quale gli è stato impedito l'ingresso; Controparte_3
[che] in tale occasione [gli] è stato detto (…) che la Cancelleria
dell' tratta le domande di visto solamente se Parte_5 CP_3
riferite ai genitori, al coniuge e ai figli di cittadini italiani;
[che] ritornato all'Agenzia, dopo diverse insistenze, (…) ha ottenuto dal responsabile dell'ufficio di Visametric di poter formalizzare la domanda di visto di ingresso in favore dei fratelli;
[che] ha quindi consegnato la documentazione e i passaporti dei fratelli e versato
l'importo necessario per le due pratiche;
[che] con scambio di pec del 25 gennaio 2024 i (…) procuratori hanno informato l CP_3
dell'avvenuta presentazione della domanda, chiedendo che la
pagina 6 stessa venisse esaminata con urgenza, data l'imminente scadenza del visto iraniano;
[che] l si è limitata a Controparte_3
confermare la presa in carico della richiesta;
[che] senza alcun preavviso, tuttavia, il successivo 1° febbraio 2024 sono stati notificati ai [suoi] fratelli (…) i due provvedimenti di rigetto delle domande di visto;
[che] sui moduli precompilati di diniego, alla voce “la decisione si fonda sui seguenti motivi”, risultano selezionate le caselle numero
2 “lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto”, numero 10 “le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili” e numero 13 “vi sono ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto”; [che] in data 7 febbraio 2024, i [suoi] fratelli (…) sono stati rimpatriati in Afghanistan, in conseguenza del rifiuto dell'amministrazione iraniana a rinnovarne il soggiorno'. Si duole dei dinieghi opposti dall'autorità amministrativa rilevando in via principale che i suoi fratelli minori, dei quali è tutore 'in virtù dell'istituto della guardianship legalmente praticato in Afghanistan', siano da qualificare quali suoi 'discendenti diretti di età inferiore a 21 anni', familiari di cittadino italiano ricongiungibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, n.3), del d.lgs. 6 febbraio 2007 n.30. In subordine,
l'odierno ricorrente rileva che, quand'anche i suoi fratelli non fossero da qualificare quali suoi 'discendenti diretti di età inferiore a 21 anni' ai sensi della citata disposizione, avrebbero comunque diritto a fare
CP_ ingresso in in forza dell'art. 3, comma 2, lett. a), del medesimo pagina 7 decreto legislativo, a mente del quale 'lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno [di] ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale', dal momento che lo stesso dichiara di provvedere al sostentamento economico dei fratelli dalla morte del loro padre. Insta, pertanto, affinché il Tribunale, accertato il suo diritto al ricongiungimento con i fratelli, ordini all'amministrazione convenuta il rilascio dei visti di ingresso a loro favore.
Con domanda cautelare depositata in corso di lite, chiede altresì di
'ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, di rilasciare ad nato in [...]
Afghanistan il 15.3.2006, e nata in [...]_2
l'8.7.2008, un visto di ingresso sul territorio nazionale al fine di ricongiungersi con il fratello signor Parte_1
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando in fatto e in diritto l'azione
[...]
proposta e chiedendone il rigetto.
Non si è costituta in giudizio l' . Controparte_5
***
Deve anzi tutto ritenersi assorbita, con la pronuncia della presente sentenza che decide nel merito, la decisione sulla domanda cautelare proposta in corso di causa e contestualmente trattata.
pagina 8 Sempre in via preliminare va osservato come legittimato a contraddire la presente azione deve considerarsi il solo CP_1
costituito, in quanto l'Ambasciata, quale mera articolazione territoriale del primo, è sprovvista della soggettività giuridica atta a consentirle un'autonoma partecipazione al giudizio. Ne cpnsegue altresì che l'eventuale vizio della notificazione dello scritto introduttivo, effettuata congiuntamente ai due soggetti convenuti, non inficia la complessiva regolarità del contraddittorio.
Ancora in limine litis e al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, deve osservarsi come il giudizio proposto, volto ad
CP_ accertare il diritto dei fratelli del ricorrente a fare ingresso in , debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, a mente del quale '(…) contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria [e la relativa] opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150'. A tale qualificazione deve infatti pervenirsi, per un verso, in ragione del fatto che il d. lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 non disciplina espressamente i ricorsi avverso il diniego di visto di ingresso a favore dei familiari dei cittadini italiani e, per l'altro, in forza della generale previsione rinvenibile nel combinato disposto dell'art. 23 del predetto decreto e dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998
n. 286 che ne supplisce la mancanza.
pagina 9 Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il presente giudizio non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare con i fratelli. Ne consegue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, la domanda proposta dal ricorrente non è fondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 'i familiari [di cittadini italiani o di altro Stato membro] non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto'. In ordine alla nozione di 'familiare', gli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo fanno riferimento, tra gli altri, a 'i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni' e a 'ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma
1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale
pagina 10 o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente'.
In forza del Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009, istitutivo di un codice comunitario dei visti, al rilascio del titolo di ingresso è poi competente il
[...]
, previa Controparte_1
verifica della '(…) autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente [e della] veridicità del loro contenuto [nonché dell']affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente'. In ordine ai documenti relativi alla condizione familiare del richiedente è altresì richiesta la 'prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita'.
In punto di onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dello status filiationis, ovvero dell'affidamento o della tutela, nonché l'età del familiare al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento, mentre compete alla pubblica amministrazione provare l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, affidamento o tutela e della minore età.
Nel caso di specie, per come evincibile dal provvedimento adottato in data 16 novembre 2023 e notificato il 17 dicembre 2023,
l a ha rigettato la prima istanza di Controparte_3 CP_3
rilascio del visto perché 'il richiedente non ha dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio del visto richiesto (…) [e] le controdeduzioni e la documentazione rese a seguito del preavviso di
pagina 11 rigetto non hanno fornito elementi sufficienti per una rivalutazione della domanda', così esprimendo un diniego la cui motivazione si evince per relationem dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 depositato in atti da parte resistente. Da tale atto risulta che 'i richiedenti sono minorenni;
[che] manca
l'assenso del viaggio della madre [e che] il documento “guardianship certificate” presentato non è assimilabile ad un atto di affidamento'.
Quanto ai successivi dinieghi adottati in data 24 gennaio 2024,
l'autorità amministrativa rileva l'assenza di 'giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto', l'inattendibilità delle 'informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto' e la presenza di 'ragionevoli dubbi sulla (…) intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto'.
La pubblica amministrazione convenuta rappresenta che le due successive istanze volte al rilascio dei visti di ingresso apparivano corredate dalla 'stessa documentazione' e che i dinieghi trovano giustificazione '[nel]la mancata dimostrazione del dichiarato legame di parentela con l'invitante italiano, [nel]la mancata presentazione di documentazione ufficiale relativa al dichiarato decesso dei genitori e al presunto affidamento al fratello italiano'. Con particolare riferimento alla sussistenza del vincolo familiare, parte resistente rappresenta che il 'certificate of guardianship' è stato prodotto 'in copia e privo di qualsivoglia legalizzazione da parte delle Autorità iraniane' e che la 'dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai
pagina 12 sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale l'odierno ricorrente dichiarava di essere il fratello dei due minori' presentata a corredo della seconda domanda di rilascio dei visti non è di per sé sufficiente a provare l'effettività del vincolo familiare. Parte resistente conclude osservando come il rilascio dei visti richiesti avrebbe autorizzato l'espatrio 'di due minori, senza avere a disposizione alcuna documentazione affidabile e verificabile relativa al presunto decesso di entrambi i genitori né – giova ripetere – senza poter certificare oltre ogni ragionevole dubbio che l'odierno ricorrente fosse effettivamente il fratello maggiore e avesse effettivamente e legalmente ottenuto l'affidamento dei due richiedenti visto'.
Il Tribunale ritiene che la sussistenza del vincolo familiare, presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del diritto all'unità familiare, non risulti provato neppure nell'ambito del presente giudizio.
Orbene, in merito all'esistenza di una 'tutela legale' in capo al ricorrente nei confronti di e di e alla Persona_1 Persona_2
conseguente possibilità di considerare questi ultimi quali suoi
'discendenti diretti di età inferiore a 21 anni', il Tribunale osserva, anzi tutto, che i documenti nn. 7 e 21 del fascicolo di parte ricorrente
('Legal Custody Certificate e Guardianship Certificate' e
'guardianship autenticata e legalizzata') risultano sprovvisti dei requisiti formali atti ad assumere valore probatorio nel presente giudizio. Appare infatti violata la prescrizione di cui all'art. 33, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, a mente del quale 'le
pagina 13 firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero'.
Ed invero l'unica legalizzazione proveniente da un'autorità italiana apposta al documento n. 21 è quella della Prefettura di Milano relativamente alla firma del funzionario consolare Persona_6
il quale tuttavia ha sottoscritto un'autonoma 'dichiarazione
[...]
consolare', nella quale si riportano le informazioni contenute nel
'…Certificato per la Tutela di Minori numero (1421126)' e le dichiarazioni rese dal ricorrente in quel documento. Nessuna legalizzazione si rinviene invece sui documenti originali formati dalle autorità afghane a mezzo dei quali parte ricorrente pretende di provare la 'tutela legale' dei minori indicati. A ciò si aggiunga che, ancora in violazione della prescrizione di cui all'art. 33, comma 3, del citato d.p.r., ai citati documenti non è 'allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale'.
In ogni caso e dunque a prescindere da tali rilievi formali risultano pienamente condivisibili le obiezioni sollevate da parte resistente in ordine all'inidoneità del 'guardianship certificate' a costituire un valido titolo fondante la rappresentanza legale – in termini di tutela o affidamento – del ricorrente nei confronti di e di Persona_1
Persona_2
pagina 14 Al riguardo preme rammentare che il diritto di famiglia e dei minori in
Afghanistan è disciplinato da una pluralità di fonti e, segnatamente, dal Codice civile del 1977, dalla 'Juvenile Law' (Juvenile Code) del
2005, dalla Legge sullo status personale sciita – SPSL – del 2009, dalla 'Children Guardianship Law' del 2014, dalla 'Law on Protection of Child Rights' del 2019, dalla Legge islamica e dal diritto consuetudinario locale.
I tribunali sono tenuti ad applicare innanzitutto le leggi statutarie e, quando in tali leggi non si trovano disposizioni, a decidere in conformità ai principi generali della giurisprudenza hanafita della
Sharia islamica. Se esiste ancora un vuoto giuridico, i tribunali possono infine ricorrere all'applicazione del diritto consuetudinario locale.
A mente delle predette fonti, la cura dei minori assume le seguenti denominazioni a seconda dell'età: 1) la custodia che, salvo proroghe, dura fino all'età di sette anni per i maschi e di nove anni per le femmine ed è attribuita alla madre, ovvero ad altre donne della famiglia secondo un ordine stabilito per legge;
2) la tutela della persona e quella dei beni fino al raggiungimento della maggiore età.
Con particolare riferimento all'istituto della tutela legale, secondo l'art. 57 del Codice minorile del 2005 'i genitori sono considerati tutori legali di un minore che non ha compiuto i 18 anni di età' e 'nel caso in cui un minore non abbia un rappresentante legale, il tribunale nomina un tutore per il minore'. Gli artt. 58 e seguenti della medesima fonte proseguono imponendo che la nomina del tutore pagina 15 legale avvenga mediante un provvedimento del tribunale all'esito di un procedimento giurisdizionale. In particolare, è previsto che la
'persona interessata al benessere di un minore può presentare una richiesta di tutela al tribunale competente' allegando la documentazione indicata, avviando un iter che vede il coinvolgimento anche degli 'istituti di assistenza sociale (…) affinché effettuino le indagini necessarie e forniscano le informazioni richieste'. La nomina del tutore avviene, infine, da parte del
Tribunale minorile 'alla presenza del minore stesso, dei suoi genitori, del richiedente e del rappresentante degli istituti di assistenza sociale'.
Va poi rammentato, per quel che qui ulteriormente interessa, che la
'Law on Protection of Child Rights' del 2019 nel Capo dedicato a
'Guardianship and Protection of Child', e in particolare all'art. 71, nel ribadire che un minore '…viene affidato al tutore per ordine di un tribunale competente in conformità con le disposizioni di legge', prescrive che 'il tutore del minore non può portare il minore all'estero con sé, a meno che il tribunale competente non lo autorizzi e il tutore, in conformità con le disposizioni della presente legge, protegga il minore all'estero', sicché, ai fini dell'espatrio di un minore, la legge afghana non considera sufficiente la sola determinazione del tutore già nominato ma richiede anche una ulteriore specifica autorizzazione del tribunale, con ciò confermando il ruolo primario svolto in tale materia dall'autorità giurisdizionale.
pagina 16 Orbene, così ricostruita la normativa afghana rilevante e venendo all'esame del caso di specie, va osservato che la documentazione prodotta agli atti del giudizio risulta inidonea tanto a dimostrare l'intervenuta nomina del ricorrente all'ufficio di tutore dei minori
[...]
e quanto a dar conto dell'intervenuto Persona_1 Persona_2
rilascio dell'autorizzazione all'espatrio da parte dell'autorità giurisdizionale.
Ed invero, quanto al primo profilo, mancano in atti provvedimenti giurisdizionali di 'nomina' di un tutore legale per i minori Per_1
e
[...] Persona_2
Tale non può infatti considerarsi il 'Legal custody certificate' proveniente dal 'Directorate of Human Resources of Supreme Court'
(presente a pagina 29 del documento 7 del fascicolo di parte ricorrente), che contiene soltanto delle dichiarazioni rese da
'confessori' in presenza di due 'testimoni' in ordine alla morte dei genitori del ricorrente e all'identità degli eredi, con la specificazione che il fratello maggiore avrebbe assunto la custodia dei fratelli minori.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi anche rispetto al
'Guardianship certificate' apparentemente proveniente dalla
'Supreme Court' afghana (doc. 21 del fascicolo di parte ricorrente), che parimenti contiene delle dichiarazioni rese da 'confessori' in presenza di 'testimoni' in ordine alla morte dei genitori del ricorrente e all'identità degli eredi, con l'aggiunta che 'essendo due dei suoi eredi, e minorenni e senza nonni che possano Per_1 Per_2
pagina 17 fungere da tutori, questa corte ha nominato loro tutore il fratello maggiore figlio di , uomo idoneo a occuparsi Parte_1 Per_5
di minori'.
Tali documenti, dunque, lungi dal contenere pronunce giurisdizionali di nomina di tutori, si limitano a riportare mere dichiarazioni rese da soggetti privati, verosimilmente per finalità ereditarie, come tali ininfluenti secondo la legge afghana a creare il rapporto di tutela tra il ricorrente ed i minori.
Né può giungersi a diverse conclusioni applicando in via analogica i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'istituto della kafalah islamica.
Posta la chiara inapplicabilità dei principi affermati con riguardo alla kafalah pubblicistica e a quella convenzionale omologata giudizialmente, trattandosi di fattispecie che presuppongono l'intervento – in misura diversa – dell'autorità giurisdizionale, nel caso di specie assente, neppure l'apertura estensiva mostrata dalla
Suprema Corte con riferimento alla cosiddetta kafalah negoziale, talvolta ritenuta idonea a fondare il ricongiungimento familiare, appare poter influire sulla decisione relativa al caso di specie, giacché la kafalah di tipo negoziale presuppone comunque la sussistenza di un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza, che invece difetta nella fattispecie concreta oggetto del corrente giudizio.
Resta poi in ogni caso indimostrato, in assenza di prova documentale e di altre istanze istruttorie, il secondo profilo sopra pagina 18 menzionato, ovvero che vi sia stata l'ulteriore autorizzazione all'espatrio da parte del tribunale per come prescritto dall'art. 71 della 'Law on Protection of Child Rights'.
In definitiva, la stessa salvaguardia del superiore interesse del minore, protetto sia a livello nazionale che sovranazionale, direttamente e indirettamente per mezzo degli istituti precedentemente richiamati, concorre ad escludere la possibilità di accogliere, allo stato, la domanda proposta.
Né il titolo di ingresso può essere concesso ai minori beneficiari della procedura di ricongiungimento considerandoli, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, come 'altr[i] familiar[i], qualunque sia la [loro] cittadinanza, non definit[i] all'articolo 2, comma 1, lettera b), se [sono] a carico o conviv[ono], nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale'.
La documentazione volta a provare la sussistenza del vincolo familiare, ovvero i certificati di nascita dei minori e Persona_1
contenuti nel documento n. 4 del fascicolo di parte Persona_2
ricorrente, non è infatti legalizzata e tradotta secondo le già citate disposizioni del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, sicché non appare utile a fini probatori.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non risulta neppure dimostrato l'ulteriore requisito richiesto dalla citata disposizione, ovvero la vivenza a carico del ricorrente di Per_1
e non potendosi attribuire valore di prova, in
[...] Persona_2
pagina 19 quanto affermazioni di terzi acquisite senza il rispetto delle forme di una rogatoria, alle 'dichiarazioni giurate acquisite dai Giudici afghani'.
La complessità della questione sottesa alla decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti fra le parti costituite, ivi comprese quelle del giudizio cautelare.
Nulla sulle spese nei confronti dell' a Controparte_3 CP_3
non costituita.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite, anche del giudizio cautelare, nei rapporti col Controparte_1
;
[...]
- nulla sulle spese nei confronti dell' a . CP_3 CP_3 CP_3
Roma, 18 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 20
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n.14650/2025 del Ruolo Generale e promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Uberi n.6, presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Chiara Nicolai, dai quali è rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro;
- ricorrente – nei confronti di
Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
- resistente –
e di
; Controparte_3
- resistente non costituito – conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'(…) Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'unità familiare con i Parte_1
pagina 1 fratelli minori, nato in [...] il [...], e Persona_1
nata in [...] l'[...], e il conseguente diritto Persona_2
di questi ultimi al rilascio di un visto di ingresso sul territorio nazionale;
b) annullare i provvedimenti di rifiuto opposti dall' in al rilascio in favore di Controparte_3 CP_3 [...]
nato in [...] il [...], e nata Persona_1 Persona_2
in Afghanistan l'8.7.2008, di un visto di ingresso sul territorio nazionale, nonché tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali;
c) ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, di rilasciare ad Per_1
nato in [...] il [...], e nata in
[...] Persona_2
Afghanistan l'8.7.2008, un visto di ingresso sul territorio nazionale al fine di ricongiungersi con il fratello signor Con vittoria Parte_1
di spese di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari'; per parte resistente:
'Voglia codesto tribunale rigettare il ricorso di controparte perché infondato. Con vittoria di spese di lite'
Fatto e diritto
Con la presente azione riassumendo tempestivamente Parte_1
il ricorso originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Milano dichiaratosi territorialmente incompetente, propone impugnazione avverso 'il rifiuto opposto dalla convenuta al rilascio del CP_3
visto di ingresso sul territorio nazionale in favore dei [suoi] fratelli minori (…), e e chiede '(…) Persona_2 Persona_1
pagina 2 l'accertamento del [suo] diritto (…) al ricongiungimento familiare con
i fratelli minori'. Premette il ricorrente di essere '…nato a [...], in
CP_ Afghanistan, il 2.2.1982 [e di essere] giunto in nel dicembre
2003, [dove] ha fatto domanda di protezione internazionale ottenendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
[che] dal 1° agosto 2006 è dipendente di Parte_2
, quale [che] maturati i requisiti, ha chiesto e
[...] Controparte_4
ottenuto (con decorrenza dal 9 maggio 2021) la concessione della cittadinanza italiana;
[che] attualmente vive a Cologno Monzese
(MI), unitamente alla moglie, e ai due figli Parte_3 Per_3
(nato nel 2017) e (nata nel 2022); [che] la [sua] famiglia di Per_4
origine (…) era composta dai genitori, dal fratello (nato il Per_1
15.3.2006) e dalla sorella (nata l'[...]); [che] entrambi i Per_2
genitori (…) sono deceduti: la madre, in data 11 Parte_4
settembre 2011 [e] il padre, , in data 9 marzo 2016; [che] a Per_5
seguito del decesso del padre, come previsto dalla normativa locale, con pronuncia della Corte Suprema dell'Afghanistan, (…) ha assunto la custodia legale dei fratelli;
[che] dalla morte del padre i fratelli (…) hanno convissuto con la nonna, che è deceduta nel 2021; [che] negli anni (…) ha sempre provveduto al sostentamento dei fratelli, inviando loro denaro e – compatibilmente con la disponibilità di tempo e di denaro – rientrando sovente nel Paese di origine;
[che] a seguito della morte della nonna e della reinstaurazione del regime talebano, (…) ha avviato le procedure per l'evacuazione dei fratelli dall'Afghanistan (dove non vi è una rappresentanza diplomatica
pagina 3 italiana); [che] in un primo momento, ottenuto il rilascio in loro favore
CP_ di un visto di ingresso e soggiorno (della durata di 45 giorni) in ,
Per (…) vi ha trasferito e affittando loro una stanza presso Per_2
una famiglia di;
[che] tradotti e legalizzati tutti i documenti CP_3
necessari, nell'autunno del 2023 ha presentato domanda presso
l a per il rilascio dei visti di ingresso per i Controparte_3 CP_3
fratelli; [che] in data 8 ottobre 2023 si è tenuto un primo appuntamento presso l'agenzia Visametric di (che gestisce CP_3
per la rappresentanza diplomatica italiana la gestione degli appuntamenti e della prima istruttoria delle domande di visto), [la quale] non ha tuttavia consentito la presentazione delle domande di visto in questione non essendo stati esibiti i nulla osta al ricongiungimento;
[che] il giorno successivo (…) si è presentato personalmente presso l' , dove ha reiterato la domanda di CP_3
visto, consegnando la documentazione raccolta (compresa una dichiarazione sostitutiva del nulla-osta rilasciata e attestata dal
Comune di residenza) e i passaporti dei fratelli;
[che] al successivo appuntamento, in data 23 ottobre 2023, l [gli] ha Controparte_3
contestato la mancanza del certificato di morte della madre, dando[gli] la possibilità (…) di integrare la documentazione nel termine di dieci giorni;
[che] il certificato di morte della madre è stato consegnato all' in data 25 ottobre 2023; [che] CP_3
l' ha tuttavia trattenuto i passaporti dei fratelli per ulteriori CP_3
sette giorni;
[che] a fronte dell'imminente scadenza del visto di soggiorno iraniano, in data 29 ottobre 2023, i [suoi] fratelli (…) si
pagina 4 sono recati in Ambasciata per ritirare i propri passaporti (necessari per il rinnovo del visto iraniano); [che in quell'occasione] i funzionari dell' hanno anticipato che non avrebbero rilasciato loro il CP_3
visto di ingresso in Italia, qualora nelle more fosse scaduto il titolo di soggiorno iraniano;
[che] e hanno dunque ritirato i Per_2 Per_1
propri passaporti e si sono recati agli uffici iraniani per il rinnovo del soggiorno;
[che] il competente ufficio iraniano ha tuttavia consegnato loro i due passaporti solamente giovedì 14 dicembre 2023, un mese
e mezzo più tardi;
[che] domenica 17 dicembre 2023 (alla riapertura dopo il riposo settimanale), i [suoi] fratelli si sono presentati nuovamente presso l;
[che] in tale occasione è Controparte_3
stato loro consegnato un provvedimento di rifiuto del visto, datato 16 novembre 2023 e motivato da asserita e non meglio specificata
“mancanza dei requisiti di legge”; [che] per le vie brevi, il funzionario che li aveva ricevuti ha comunicato ai fratelli che le loro domande erano state respinte per il troppo tempo trascorso dalla loro presentazione;
[che] il successivo 22 dicembre 2023, (…) ha dunque presentato una nuova domanda di rilascio di visto di ingresso in favore dei fratelli;
[che] gli è stato tuttavia comunicato che non sarebbe stato consentito ai fratelli di accedere all'ufficio di Visametric in assenza di un accompagnatore maggiorenne;
[che] (…) si è dunque rivolto al (…) procuratore il quale, con p.e.c. del 9.1.2024 (e con le successive dell'11, 15 e 18.1.2024), ha richiesto all' di intervenire per garantire il diritto dei due Controparte_3
ragazzi di presentare domanda di visto per potersi ricongiungere
pagina 5 finalmente con il fratello italiano;
[che] in tali occasioni è stata rappresentata l'urgenza dell'intervento, “non solo a fronte della minore età dei familiari coinvolti, ma anche a motivo della prossima scadenza – in data 7 febbraio p.v. – del visto di soggiorno riconosciuto dal Governo iraniano: come già occorso, l'eventuale procedura di richiesta del rinnovo del soggiorno comporterebbe il ritiro dei passaporti dei cittadini afghani e l'espatrio sarebbe così impedito.”; [che], in assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, (…) ha comunicato a Visametric che si sarebbe personalmente recato a al solo scopo di CP_3
accompagnare i fratelli presso i loro uffici e ha così ottenuto
l'appuntamento per domenica 21 gennaio 2024; [che] il giorno prefissato, né [lui] né i fratelli (…) sono stati fatti entrare negli uffici dell'agenzia; [che] (…) si è dunque immediatamente recato all' , nella quale gli è stato impedito l'ingresso; Controparte_3
[che] in tale occasione [gli] è stato detto (…) che la Cancelleria
dell' tratta le domande di visto solamente se Parte_5 CP_3
riferite ai genitori, al coniuge e ai figli di cittadini italiani;
[che] ritornato all'Agenzia, dopo diverse insistenze, (…) ha ottenuto dal responsabile dell'ufficio di Visametric di poter formalizzare la domanda di visto di ingresso in favore dei fratelli;
[che] ha quindi consegnato la documentazione e i passaporti dei fratelli e versato
l'importo necessario per le due pratiche;
[che] con scambio di pec del 25 gennaio 2024 i (…) procuratori hanno informato l CP_3
dell'avvenuta presentazione della domanda, chiedendo che la
pagina 6 stessa venisse esaminata con urgenza, data l'imminente scadenza del visto iraniano;
[che] l si è limitata a Controparte_3
confermare la presa in carico della richiesta;
[che] senza alcun preavviso, tuttavia, il successivo 1° febbraio 2024 sono stati notificati ai [suoi] fratelli (…) i due provvedimenti di rigetto delle domande di visto;
[che] sui moduli precompilati di diniego, alla voce “la decisione si fonda sui seguenti motivi”, risultano selezionate le caselle numero
2 “lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto”, numero 10 “le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili” e numero 13 “vi sono ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto”; [che] in data 7 febbraio 2024, i [suoi] fratelli (…) sono stati rimpatriati in Afghanistan, in conseguenza del rifiuto dell'amministrazione iraniana a rinnovarne il soggiorno'. Si duole dei dinieghi opposti dall'autorità amministrativa rilevando in via principale che i suoi fratelli minori, dei quali è tutore 'in virtù dell'istituto della guardianship legalmente praticato in Afghanistan', siano da qualificare quali suoi 'discendenti diretti di età inferiore a 21 anni', familiari di cittadino italiano ricongiungibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, n.3), del d.lgs. 6 febbraio 2007 n.30. In subordine,
l'odierno ricorrente rileva che, quand'anche i suoi fratelli non fossero da qualificare quali suoi 'discendenti diretti di età inferiore a 21 anni' ai sensi della citata disposizione, avrebbero comunque diritto a fare
CP_ ingresso in in forza dell'art. 3, comma 2, lett. a), del medesimo pagina 7 decreto legislativo, a mente del quale 'lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno [di] ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale', dal momento che lo stesso dichiara di provvedere al sostentamento economico dei fratelli dalla morte del loro padre. Insta, pertanto, affinché il Tribunale, accertato il suo diritto al ricongiungimento con i fratelli, ordini all'amministrazione convenuta il rilascio dei visti di ingresso a loro favore.
Con domanda cautelare depositata in corso di lite, chiede altresì di
'ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, di rilasciare ad nato in [...]
Afghanistan il 15.3.2006, e nata in [...]_2
l'8.7.2008, un visto di ingresso sul territorio nazionale al fine di ricongiungersi con il fratello signor Parte_1
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando in fatto e in diritto l'azione
[...]
proposta e chiedendone il rigetto.
Non si è costituta in giudizio l' . Controparte_5
***
Deve anzi tutto ritenersi assorbita, con la pronuncia della presente sentenza che decide nel merito, la decisione sulla domanda cautelare proposta in corso di causa e contestualmente trattata.
pagina 8 Sempre in via preliminare va osservato come legittimato a contraddire la presente azione deve considerarsi il solo CP_1
costituito, in quanto l'Ambasciata, quale mera articolazione territoriale del primo, è sprovvista della soggettività giuridica atta a consentirle un'autonoma partecipazione al giudizio. Ne cpnsegue altresì che l'eventuale vizio della notificazione dello scritto introduttivo, effettuata congiuntamente ai due soggetti convenuti, non inficia la complessiva regolarità del contraddittorio.
Ancora in limine litis e al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, deve osservarsi come il giudizio proposto, volto ad
CP_ accertare il diritto dei fratelli del ricorrente a fare ingresso in , debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, a mente del quale '(…) contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria [e la relativa] opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150'. A tale qualificazione deve infatti pervenirsi, per un verso, in ragione del fatto che il d. lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 non disciplina espressamente i ricorsi avverso il diniego di visto di ingresso a favore dei familiari dei cittadini italiani e, per l'altro, in forza della generale previsione rinvenibile nel combinato disposto dell'art. 23 del predetto decreto e dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998
n. 286 che ne supplisce la mancanza.
pagina 9 Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il presente giudizio non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare con i fratelli. Ne consegue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, la domanda proposta dal ricorrente non è fondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 'i familiari [di cittadini italiani o di altro Stato membro] non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto'. In ordine alla nozione di 'familiare', gli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo fanno riferimento, tra gli altri, a 'i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni' e a 'ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma
1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale
pagina 10 o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente'.
In forza del Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009, istitutivo di un codice comunitario dei visti, al rilascio del titolo di ingresso è poi competente il
[...]
, previa Controparte_1
verifica della '(…) autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente [e della] veridicità del loro contenuto [nonché dell']affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente'. In ordine ai documenti relativi alla condizione familiare del richiedente è altresì richiesta la 'prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita'.
In punto di onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dello status filiationis, ovvero dell'affidamento o della tutela, nonché l'età del familiare al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento, mentre compete alla pubblica amministrazione provare l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, affidamento o tutela e della minore età.
Nel caso di specie, per come evincibile dal provvedimento adottato in data 16 novembre 2023 e notificato il 17 dicembre 2023,
l a ha rigettato la prima istanza di Controparte_3 CP_3
rilascio del visto perché 'il richiedente non ha dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio del visto richiesto (…) [e] le controdeduzioni e la documentazione rese a seguito del preavviso di
pagina 11 rigetto non hanno fornito elementi sufficienti per una rivalutazione della domanda', così esprimendo un diniego la cui motivazione si evince per relationem dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 depositato in atti da parte resistente. Da tale atto risulta che 'i richiedenti sono minorenni;
[che] manca
l'assenso del viaggio della madre [e che] il documento “guardianship certificate” presentato non è assimilabile ad un atto di affidamento'.
Quanto ai successivi dinieghi adottati in data 24 gennaio 2024,
l'autorità amministrativa rileva l'assenza di 'giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto', l'inattendibilità delle 'informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto' e la presenza di 'ragionevoli dubbi sulla (…) intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto'.
La pubblica amministrazione convenuta rappresenta che le due successive istanze volte al rilascio dei visti di ingresso apparivano corredate dalla 'stessa documentazione' e che i dinieghi trovano giustificazione '[nel]la mancata dimostrazione del dichiarato legame di parentela con l'invitante italiano, [nel]la mancata presentazione di documentazione ufficiale relativa al dichiarato decesso dei genitori e al presunto affidamento al fratello italiano'. Con particolare riferimento alla sussistenza del vincolo familiare, parte resistente rappresenta che il 'certificate of guardianship' è stato prodotto 'in copia e privo di qualsivoglia legalizzazione da parte delle Autorità iraniane' e che la 'dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai
pagina 12 sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale l'odierno ricorrente dichiarava di essere il fratello dei due minori' presentata a corredo della seconda domanda di rilascio dei visti non è di per sé sufficiente a provare l'effettività del vincolo familiare. Parte resistente conclude osservando come il rilascio dei visti richiesti avrebbe autorizzato l'espatrio 'di due minori, senza avere a disposizione alcuna documentazione affidabile e verificabile relativa al presunto decesso di entrambi i genitori né – giova ripetere – senza poter certificare oltre ogni ragionevole dubbio che l'odierno ricorrente fosse effettivamente il fratello maggiore e avesse effettivamente e legalmente ottenuto l'affidamento dei due richiedenti visto'.
Il Tribunale ritiene che la sussistenza del vincolo familiare, presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del diritto all'unità familiare, non risulti provato neppure nell'ambito del presente giudizio.
Orbene, in merito all'esistenza di una 'tutela legale' in capo al ricorrente nei confronti di e di e alla Persona_1 Persona_2
conseguente possibilità di considerare questi ultimi quali suoi
'discendenti diretti di età inferiore a 21 anni', il Tribunale osserva, anzi tutto, che i documenti nn. 7 e 21 del fascicolo di parte ricorrente
('Legal Custody Certificate e Guardianship Certificate' e
'guardianship autenticata e legalizzata') risultano sprovvisti dei requisiti formali atti ad assumere valore probatorio nel presente giudizio. Appare infatti violata la prescrizione di cui all'art. 33, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, a mente del quale 'le
pagina 13 firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero'.
Ed invero l'unica legalizzazione proveniente da un'autorità italiana apposta al documento n. 21 è quella della Prefettura di Milano relativamente alla firma del funzionario consolare Persona_6
il quale tuttavia ha sottoscritto un'autonoma 'dichiarazione
[...]
consolare', nella quale si riportano le informazioni contenute nel
'…Certificato per la Tutela di Minori numero (1421126)' e le dichiarazioni rese dal ricorrente in quel documento. Nessuna legalizzazione si rinviene invece sui documenti originali formati dalle autorità afghane a mezzo dei quali parte ricorrente pretende di provare la 'tutela legale' dei minori indicati. A ciò si aggiunga che, ancora in violazione della prescrizione di cui all'art. 33, comma 3, del citato d.p.r., ai citati documenti non è 'allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale'.
In ogni caso e dunque a prescindere da tali rilievi formali risultano pienamente condivisibili le obiezioni sollevate da parte resistente in ordine all'inidoneità del 'guardianship certificate' a costituire un valido titolo fondante la rappresentanza legale – in termini di tutela o affidamento – del ricorrente nei confronti di e di Persona_1
Persona_2
pagina 14 Al riguardo preme rammentare che il diritto di famiglia e dei minori in
Afghanistan è disciplinato da una pluralità di fonti e, segnatamente, dal Codice civile del 1977, dalla 'Juvenile Law' (Juvenile Code) del
2005, dalla Legge sullo status personale sciita – SPSL – del 2009, dalla 'Children Guardianship Law' del 2014, dalla 'Law on Protection of Child Rights' del 2019, dalla Legge islamica e dal diritto consuetudinario locale.
I tribunali sono tenuti ad applicare innanzitutto le leggi statutarie e, quando in tali leggi non si trovano disposizioni, a decidere in conformità ai principi generali della giurisprudenza hanafita della
Sharia islamica. Se esiste ancora un vuoto giuridico, i tribunali possono infine ricorrere all'applicazione del diritto consuetudinario locale.
A mente delle predette fonti, la cura dei minori assume le seguenti denominazioni a seconda dell'età: 1) la custodia che, salvo proroghe, dura fino all'età di sette anni per i maschi e di nove anni per le femmine ed è attribuita alla madre, ovvero ad altre donne della famiglia secondo un ordine stabilito per legge;
2) la tutela della persona e quella dei beni fino al raggiungimento della maggiore età.
Con particolare riferimento all'istituto della tutela legale, secondo l'art. 57 del Codice minorile del 2005 'i genitori sono considerati tutori legali di un minore che non ha compiuto i 18 anni di età' e 'nel caso in cui un minore non abbia un rappresentante legale, il tribunale nomina un tutore per il minore'. Gli artt. 58 e seguenti della medesima fonte proseguono imponendo che la nomina del tutore pagina 15 legale avvenga mediante un provvedimento del tribunale all'esito di un procedimento giurisdizionale. In particolare, è previsto che la
'persona interessata al benessere di un minore può presentare una richiesta di tutela al tribunale competente' allegando la documentazione indicata, avviando un iter che vede il coinvolgimento anche degli 'istituti di assistenza sociale (…) affinché effettuino le indagini necessarie e forniscano le informazioni richieste'. La nomina del tutore avviene, infine, da parte del
Tribunale minorile 'alla presenza del minore stesso, dei suoi genitori, del richiedente e del rappresentante degli istituti di assistenza sociale'.
Va poi rammentato, per quel che qui ulteriormente interessa, che la
'Law on Protection of Child Rights' del 2019 nel Capo dedicato a
'Guardianship and Protection of Child', e in particolare all'art. 71, nel ribadire che un minore '…viene affidato al tutore per ordine di un tribunale competente in conformità con le disposizioni di legge', prescrive che 'il tutore del minore non può portare il minore all'estero con sé, a meno che il tribunale competente non lo autorizzi e il tutore, in conformità con le disposizioni della presente legge, protegga il minore all'estero', sicché, ai fini dell'espatrio di un minore, la legge afghana non considera sufficiente la sola determinazione del tutore già nominato ma richiede anche una ulteriore specifica autorizzazione del tribunale, con ciò confermando il ruolo primario svolto in tale materia dall'autorità giurisdizionale.
pagina 16 Orbene, così ricostruita la normativa afghana rilevante e venendo all'esame del caso di specie, va osservato che la documentazione prodotta agli atti del giudizio risulta inidonea tanto a dimostrare l'intervenuta nomina del ricorrente all'ufficio di tutore dei minori
[...]
e quanto a dar conto dell'intervenuto Persona_1 Persona_2
rilascio dell'autorizzazione all'espatrio da parte dell'autorità giurisdizionale.
Ed invero, quanto al primo profilo, mancano in atti provvedimenti giurisdizionali di 'nomina' di un tutore legale per i minori Per_1
e
[...] Persona_2
Tale non può infatti considerarsi il 'Legal custody certificate' proveniente dal 'Directorate of Human Resources of Supreme Court'
(presente a pagina 29 del documento 7 del fascicolo di parte ricorrente), che contiene soltanto delle dichiarazioni rese da
'confessori' in presenza di due 'testimoni' in ordine alla morte dei genitori del ricorrente e all'identità degli eredi, con la specificazione che il fratello maggiore avrebbe assunto la custodia dei fratelli minori.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi anche rispetto al
'Guardianship certificate' apparentemente proveniente dalla
'Supreme Court' afghana (doc. 21 del fascicolo di parte ricorrente), che parimenti contiene delle dichiarazioni rese da 'confessori' in presenza di 'testimoni' in ordine alla morte dei genitori del ricorrente e all'identità degli eredi, con l'aggiunta che 'essendo due dei suoi eredi, e minorenni e senza nonni che possano Per_1 Per_2
pagina 17 fungere da tutori, questa corte ha nominato loro tutore il fratello maggiore figlio di , uomo idoneo a occuparsi Parte_1 Per_5
di minori'.
Tali documenti, dunque, lungi dal contenere pronunce giurisdizionali di nomina di tutori, si limitano a riportare mere dichiarazioni rese da soggetti privati, verosimilmente per finalità ereditarie, come tali ininfluenti secondo la legge afghana a creare il rapporto di tutela tra il ricorrente ed i minori.
Né può giungersi a diverse conclusioni applicando in via analogica i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'istituto della kafalah islamica.
Posta la chiara inapplicabilità dei principi affermati con riguardo alla kafalah pubblicistica e a quella convenzionale omologata giudizialmente, trattandosi di fattispecie che presuppongono l'intervento – in misura diversa – dell'autorità giurisdizionale, nel caso di specie assente, neppure l'apertura estensiva mostrata dalla
Suprema Corte con riferimento alla cosiddetta kafalah negoziale, talvolta ritenuta idonea a fondare il ricongiungimento familiare, appare poter influire sulla decisione relativa al caso di specie, giacché la kafalah di tipo negoziale presuppone comunque la sussistenza di un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza, che invece difetta nella fattispecie concreta oggetto del corrente giudizio.
Resta poi in ogni caso indimostrato, in assenza di prova documentale e di altre istanze istruttorie, il secondo profilo sopra pagina 18 menzionato, ovvero che vi sia stata l'ulteriore autorizzazione all'espatrio da parte del tribunale per come prescritto dall'art. 71 della 'Law on Protection of Child Rights'.
In definitiva, la stessa salvaguardia del superiore interesse del minore, protetto sia a livello nazionale che sovranazionale, direttamente e indirettamente per mezzo degli istituti precedentemente richiamati, concorre ad escludere la possibilità di accogliere, allo stato, la domanda proposta.
Né il titolo di ingresso può essere concesso ai minori beneficiari della procedura di ricongiungimento considerandoli, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, come 'altr[i] familiar[i], qualunque sia la [loro] cittadinanza, non definit[i] all'articolo 2, comma 1, lettera b), se [sono] a carico o conviv[ono], nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale'.
La documentazione volta a provare la sussistenza del vincolo familiare, ovvero i certificati di nascita dei minori e Persona_1
contenuti nel documento n. 4 del fascicolo di parte Persona_2
ricorrente, non è infatti legalizzata e tradotta secondo le già citate disposizioni del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, sicché non appare utile a fini probatori.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non risulta neppure dimostrato l'ulteriore requisito richiesto dalla citata disposizione, ovvero la vivenza a carico del ricorrente di Per_1
e non potendosi attribuire valore di prova, in
[...] Persona_2
pagina 19 quanto affermazioni di terzi acquisite senza il rispetto delle forme di una rogatoria, alle 'dichiarazioni giurate acquisite dai Giudici afghani'.
La complessità della questione sottesa alla decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti fra le parti costituite, ivi comprese quelle del giudizio cautelare.
Nulla sulle spese nei confronti dell' a Controparte_3 CP_3
non costituita.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite, anche del giudizio cautelare, nei rapporti col Controparte_1
;
[...]
- nulla sulle spese nei confronti dell' a . CP_3 CP_3 CP_3
Roma, 18 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 20