Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Il Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello, nel procedimento ex art. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), con le modalità di cui all'art. 66 L. cit., introdotto da TR OR e in data Parte_1
20.11.2024, con l'ausilio dell'OCC nominato avv. Pierpaolo Nuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 07.01.2025;
Il piano presentato dai debitori, come integrato e specificato con la nota integrativa depositata in data 3.12.2024 e, a fronte di un debito complessivo pari a € 112.971,25 prevede:
1. Il pagamento integrale delle spese sorte in occasione della presente procedura, da corrispondere all'OCC successivamente all'esecuzione del piano e che sarà determinato e liquidato a esecuzione ultimata;
2. Il pagamento integrale del debito privilegiato relativo al compenso del legale dei ricorrenti;
3. Il pagamento integrale dei creditori privilegiati, e Controparte_1 [...]
, per un importo pari a € 4.255,62; CP_2
4. Il pagamento dell'11,95 % di tutti i debiti chirografari;
5. L'adempimento mediante il versamento di n. 60 rate mensili da € 350,00 ciascuna e da distribuirsi come da piano di riparto in atti.
Successivamente all'ammissione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, disposta con decreto del 07.01.2025, il Gestore della crisi in data 10.02.2025 ha depositato la relazione finale ex art. 70 CCII, da cui emerge che nel termine previsto dal decreto, sono pervenute osservazioni da parte di Sigla s.r.l. e da parte di
[...]
mentre ed Controparte_3 Controparte_4 CP_1
Le osservazioni della Sigla S.r.l. sono fondate sui seguenti motivi: 1) precisazione del credito;
2) circostanze che hanno condotto al sovraindebitamento e sui requisiti di accesso alla procedura;
3) meritevolezza del debitore e corretta valutazione del merito creditizio da parte di Sigla S.r.l.. Le osservazioni della società CP_3 attengono alla precisazione del proprio credito e contengono la richiesta riconoscimento di creditore privilegiato.
Il creditore Sigla S.r.l., precisato il proprio credito corrispondente a quanto indicato nel passivo del piano, lamenta la causazione dolosa o quantomeno colposa da parte dei debitori dello stato di sovraindebitamento, meritevolezza dei debitori e valutazione del merito creditizio;
questi aspetti sono esaminabili congiuntamente in quanto connessi.
Preliminarmente si osserva che le considerazioni del creditore devono essere contestualizzate all'interno del quadro normativo di riferimento oltre che alle circostanze personali e familiari del ricorrente. Posto che la disciplina vigente non prevede più il criterio della meritevolezza come requisito di ammissibilità della proposta, la normativa attuale impone piuttosto un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del Gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
inoltre la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai debitori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa.
I debitori hanno esposto che la debitoria trae origine dalla fine degli anni '90 in cui il OR veniva licenziato e messo in Cassa integrazione. Tali fatti avvenivano a distanza di due anni dall'adozione di due bambini, risalenti al 1996, mentre nel 1998 nasceva l'ultimo figlio dei coniugi OR – . All'epoca, la era Parte_1 Parte_1 ancora lavoratrice precaria presso la scuola e diventava di ruolo solo nell'anno 2005, con la stabilizzazione degli insegnanti di religione. Nel frattempo, però, le esigenze familiari erano notevolmente cresciute e si erano ridotti i redditi per causa non imputabile alle parti;
l'attuale stato di sovraindebitamento trae certamente origine dalla posizione lavorativa della , per la quale nel giugno 2021 l'INPS Parte_1 disponeva la quiescenza obbligatoria a causa dell'aggravamento del proprio stato di salute. A seguito della messa in quiescenza obbligatoria da parte dell'INPS, la vedeva ridursi considerevolmente il proprio reddito mensile, non avendo Parte_1
l'età minima pensionabile e percependo, quindi, una pensione di invalidità di circa
€.950,00 al mese al netto della trattenuta del quinto.
Si ritengono quindi sufficienti le ragioni che hanno originato il sovraindebitamento del ricorrente, e che attengono a vicende familiari e reddituali non preventivabili;
da ultimo, le si ritengono coerenti con le già richiamate finalità generali della normativa sul sovraindebitamento;
di contro la contestazione appare generica e non offre elementi tali da escludere la legittimità del ricorso al piano di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore.
Di contro si rileva che il Gestore della crisi ha attestato la convenienza del piano di ristrutturazione proposto dai debitori, basandosi sull'assenza di beni immobili di proprietà dei debitori e sul calcolo della parte pignorabile delle retribuzioni dei debitori.
Va inoltre rilevato che, se da un lato l'art. 69, primo comma, CCII, preclude al debitore l'accesso alla procedura di ristrutturazione se "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", dall'altro, il CCII tiene anche conto del comportamento del soggetto finanziatore, in relazione al quale l'OCC deve chiarire (art. 68, terzo comma) se nell'erogare il prestito abbia diligentemente valutato il merito creditizio del finanziato mediante le procedure previste dall'art. 124- bis del Tub e degli artt. 6 e 7 del dm 3 febbraio 2011, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La valutazione negativa del Gestore della crisi in merito alla valutazione del merito creditizio effettuata da parte di Sigla S.r.l. al momento dell'erogazione del finanziamento chirografario appare coerente, posto che le ragioni che hanno originato il sovraindebitamento appaiono sufficienti a giustificare il ricorso alla procedura odierna;
d'altro canto, la società di credito non abbia verificato quanto dichiarato dal debitore in ossequio alla normativa citata, obbligo connaturato alla posizione qualificata del soggetto che eroga il finanziamento, bilanciando così l'asimmetria informativa rispetto al cliente.
Si ritiene che, a fronte delle due condotte (quella del debitore e quella del finanziatore) entrambe colpevoli, quella del debitore non impedisca l'accesso al beneficio, non essendo caratterizzata da gravità, mentre quella del finanziatore sia comunque preclusiva del reclamo, dato che l'art. 69, secondo comma, 7 cci, prevede come ostativa una condotta caratterizzata dall'aggravamento del passivo del consumatore, anche per sola colpa semplice, o da violazione delle disposizioni sulle modalità di accertamento del merito creditizio (così Corte d'Appello di Bologna – sez. III, 09/02/2024, n. 309).
I motivi sono pertanto infondati.
Il creditore lamenta il mancato inserimento Controparte_3 nella debitoria del proprio credito quale privilegiato, sulla base della circostanza per cui, nell'erogare il prestito, “veniva costituito un vincolo di indisponibilità sul trattamento di fine rapporto maturato e maturando da per il rapporto di Parte_1 lavoro…”. Si osserva che, come da Giurisprudenza consolidata, in casi analoghi è presumibile l'esclusione della personalità del rapporto da cui quel credito è derivato - e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. (cfr. sulla questione analoga Cass. Civ. sez. I, 21/03/2024, n.7552).
Si rileva quindi la correttezza dell'inserimento del credito della Cardif come chirografario.
Ritenuto che la soddisfazione dei creditori che hanno formulato osservazioni possa essere garantita dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, anche in virtù delle spese correlate all'alternativa liquidatoria.
Considerato dunque che il piano proposto consente ai debitori di provvedere alla soddisfazione dei creditori nei limiti delle proprie possibilità; che ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da TR OR e e disporre la chiusura della procedura Parte_1 con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.
P.Q.M.
Letto l'art. 70 CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da IE AS e in data 20.11.2024; dispone che la Parte_1 presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni dispone che il compenso spettante all'OCC sarà determinato e liquidato a esecuzione ultimata come previsto dall'art. 71 c. 4 CCII;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi.
Bari, 04.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Assunta Napoliello