Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dal momento che il codice della strada ne subordina l'applicazione all'"accertamento del reato", come espressamente prevede il comma secondo dell'art. 186 di detto codice. (Tale principio trova altresì conferma nel comma secondo dell'art. 221 del codice della strada che, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo Codice della strada). Conforme a Cass. sez. IV, nn. 24392/2003,25457/2003,460561/2003, non massimate.
Commentario • 1
- 1. Messa alla prova superata? Sanzioni amministrative al prefetto (Cass. 17779/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2021
Il giudice che pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168ter c.p., comma 2 per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 14 aprile 2021 - 7 maggio 2021, n. 17779 Presidente Fumu – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2004, n. 34293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34293 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 16/03/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 00408
Dott. SPAGNOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 026112/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di VIAREGGIO;
nei confronti di:
1) DE UC WA N. IL 05/08/1978;
avverso SENTENZA del 25/02/2003 TRIB. SEZ. DIST. di VIAREGGIO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci che ha concluso per l'ann. senza rinvio.
DE UC ER fu imputato del reato di cui all'art. 186, commi primo e secondo, C.D.S., per aver guidato l'autovettura in stato di ebbrezza alcoolica in Marina di Pietrasanta, addì .... (dato mancante) dicembre 2000.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Lucca, Sez. Stacc. di Viareggio, ha ammesso l'imputato all'oblazione e conseguentemente ha dichiarato estinto il reato ex art. 162 bis, u.c., C.P. con la motivazione ivi esposta. Ciò con sentenza in data 25 febbraio 2002 con la quale ha applicato anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Ricorre il P.M. a modo della illegittimità del provvedimento applicativo della sanzione amministrativa accessoria stante la carenza delle condizioni di legge, in assenza di pronuncia di condanna.
OSSERVA LA CORTE Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La giurisdizione penale è fondata sul principio dell'accertamento del fatto: questo consiste, formalmente, solo nella sentenza "di merito" che affermi o neghi l'esistenza di quei fatto. Fatto che, nella sede processuale penale, altro non è che il fatto- reato.
Qualunque altro accertamento di qualunque altro "fatto" giuridico (nel caso, la violazione amministrativa dalla quale discende la sanzione amministrativa accessoria) è dato "incidenter tantum", e dunque senza alcuna valenza esterna quando venga a mancare l'accertamento principale.
Ora, norma di riferimento per l'applicazione, in sede penale, della sanzione amministrativa accessoria in questione (previsione eccezionale, consistente in una attività di competenza dell'organo amministrativo, ma per ragioni di economia procedimentale e di più elevata posizione gerarchica del sistema penale rispetto a quello amministrativo, eccezionalmente delegata al Giudice penale) non è quella di cui all'art. 221 C.D.S., ma quella di cui 224, comma quarto, Codice della Strada.
Infatti, nel caso dedotto in impugnazione, la pronunciata sentenza dichiarativa di intervenuta estinzione del reato, a parte il costituire un non dicere, e come tale ben lontana da un qualsivoglia "accertamento" (che non sia quello sulla conseguente carenza di giurisdizione del giudice penale), è espressamente prevista -come detto- dalla indicata norma (art. 224/3 C.D.S.) a mente della cui seconda parte "nel caso di estinzione del reato per altra causa e tale è proprio la intervenuta oblazione, n.d.r., il prefetto procede.....".
L'art. 223, quarto comma, stesso Codice, dispone - strumentalmente anche a tale finalità - che le sentenze ed i decreti, una volta divenuti irrevocabili, vengano trasmessi al prefetto entro i successivi quindici giorni a cura del cancelliere competente. Infatti, la norma di cui all'art. 186/2 C.D.S. prevede che la sanzione amministrativa accessoria segua la "sentenza di condanna", la quale espressione ("sentenza di condanna") sarebbe di per sè sola sufficiente ad escludere la "competenza ulteriore" del Giudice penale, in assenza di sentenza di condanna, per qualunque causa, una delle quali è, appunto, la causa estintiva del reato. Anzi proprio il secondo comma dell'art. 221 C.D.S. prevede espressamente l'ipotesi di definizione del processo penale "per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità", nel qual caso la competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa viene espressamente cessare per la stessa disposizione di legge. Per altro, va osservato che non vi è alcuna differenza concettuale fra "accertamento del reato" e "sentenza di condanna", ai fini penali ordinamentali;
e dunque non ha ragione alcuna un (per altro non ammesso) tentativo di lettura m diversa chiave interpretativa, anche della norma sostanziale applicabile nella fattispecie concreta, e di cui all'art 186/2, seconda parte, Codice della Strada. Al contrario, il ben diverso "accertamento", effettuato in sede amministrativa (della violazione amministrativa) -che va sottoposto al procedimento di accertamento specifico (in via incidenter tantum) nell'ambito del processo penale nel caso ipotizzato dall'art. 221/1, Codice della Strada- riprenderà invece capacità di spiegare effetti autonomi allorché in sede penale si sia esclusa "l'esistenza di un reato che dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato..."; con la conseguenza che gli atti vengono restituiti per riprendere il loro corso nella naturale sede amministrativa. Se ne trae che il Giudice il quale pronuncia sentenza di intervenuta estinzione del reato per oblazione, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224, terzo comma, C.D.S.).
La sentenza va annullata dunque limitatamente a tale pronuncia accessoria. Deve disporsi trasmissione della sentenza al competente Prefetto, a cura della Cancelleria, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 224/3 C.D.S..
P.Q.M.
Visto l'art. 620 c.p.p.;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, che elimina. Dispone che copia di questa sentenza sia trasmessa al Prefetto di Lucca. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004