Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4095 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 31/01/2023 e vertente
TRA
(C.F. ); nato a [...], il Parte_1 C.F._1
15.12.1971, con il patrocinio dell'Avv. Stefania Frascella, con studio in Monza (MB), via
Moriggia n. 2, presso cui è eletto il domicilio;
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ); nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.12.1978, con il patrocinio dell'Avv. Mariarosa di Lustro, con studio in Milano (MI), via
Pietro Calvi n. 29, presso cui è eletto il domicilio;
RESISTENTE
Con il curatore speciale dei minori: Avv. Paola Loddo
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
Rigettare la domanda di addebito della separazione a carico del Signor Pt_1
Disporre che i figli minori e vengano affidati in maniera esclusiva al padre;
Per_1 Per_2 in subordine confermare l'affidamento temporaneo dei figli minori e al Per_1 Per_2
Comune di residenza.
Disporre che i figli siano collocati, anche ai fini anagrafici, presso il padre ed il domicilio paterno.
Disporre che la casa coniugale sita in Senago (MI), Via Ungaretti, 24, sia assegnata al Signor confermando quanto disposto con ordinanza ex art. 709, comma 4, c.p.c. del Pt_1
19.09.2024.
Rigettare la richiesta che il marito corrisponda il 100% della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale.
Disporre tempi e modalità di frequentazione madre – figli nell'esclusivo interesse dei minori e prevedere i relativi più opportuni interventi a sostegno dei figli e del rapporto con la madre nell'esclusivo interesse dei minori.
Disporre che i genitori provvedano al mantenimento dei figli in modalità diretta, con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo del Tribunale di Milano.
Rigettare ogni domanda di porre a carico del Signor l'obbligo di contribuire al Pt_1
mantenimento indiretto dei figli confermando quanto disposto con ordinanza ex art. 709, comma 4, c.p.c. del 19.09.2024.
Disporre che l'assegno unico familiare sia erogato interamente al Signor Pt_1
Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, salvo quanto indicato in narrativa, che ciascuno provvederà al proprio mantenimento con i propri redditi, rigettando la richiesta della RA di contributo al mantenimento a suo favore. CP_1
Rigettare ogni ulteriore richiesta di parte resistente.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria come da memorie del 26 gennaio 2024 e 20 febbraio 2024, richiamando, altresì, tutta la documentazione prodotta con i propri scritti difensivi.
Precisazione delle conclusioni per parte resistente: 1) Addebitare la separazione alla condotta del Sig. ; Parte_1
2) Disporre che i figli minori, e siano affidati alla madre;
Per_1 Persona_3
3) In subordine confermare l'affidamento temporaneo dei minori all'Ente;
4) Confermare che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, predispongano un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori, anche allo scopo di verificare la disponibilità di alla ripresa della relazione con la madre;
Per_1
5) Disporre, che il genitore non collocatario, veda e tenga con sé i minori nel rispetto delle seguenti modalità:
A) Il genitore potrà tenere con sé i minori almeno tre giorni a settimana, previo accordo tra le parti, compatibilmente con gli impegni scolastici dei ragazzi.
B) Le vacanze estive e le vacanze di Natale, Pasqua e Ponti verranno trascorsi ad anni alterni e più precisamente, la Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre, poi l'anno successivo viceversa.
C) Le vacanze Estive: saranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori per due settimane anche non consecutive, con sospensione del regime di visite ordinario, in periodo da concordare tra i genitori, entro il 31 Maggio di ogni anno;
D) Ponti: I figli trascorreranno le festività dei ponti ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori, suddividendo il 50% del tempo con ciascuno dei genitori;
Vacanze Pasquali: verranno trascorse dai figli, ad anni alterni.
6) Autorizzare che i minori possono frequentare anche i nonni materni, recandosi Pt_1 all'estero presso la residenza o domicilio degli stessi.
7) Porre a carico del Sig. quale contributo al mantenimento di e la Pt_1 Per_1 Per_2 somma mensile di €1000,00 (mille/00) ossia, € 500,00 (cinquecento/00) cadauno;
8) In subordine, nella denegata ipotesi in cui i figli vengano collocati presso il padre, disporre che lo stesso versi alla madre, a titolo di contributo indiretto dei figli la somma di euro
500,00(cinquecento) ovvero euro 250,00 cadauno;
9) Porre a carico del Sig. in considerazione della situazione complessiva in cui versa Pt_1 la RA , così come evidenziata in atti, un assegno di mantenimento pari a € CP_1
500,00(cinquecento /00), sino a che la stessa non avrà estinti i debiti personali, meglio elencati sopra;
10) Disporre che l'assegno unico familiare continui ad essere ripartito al 50% tra le parti;
11)Disporre che il marito corrisponda il 100% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, la cui nuda proprietà, potrà essere trasferita ai minori e Per_1 Persona_3
Con Vittoria di spese, diritti, onorari oltre accessori di legge, dei quali si chiede sin da ora la distrazione in favore del procuratore costituito;
Precisazione delle conclusioni per curatore speciale: confermare l'affidamento dei figli minori e al Comune di residenza Per_1 Persona_3
(Senago), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale degli stessi, che dovranno essere assunte, in assenza di accordo tra i genitori, dall'Ente affidatario, confermando altresì la delega al Servizio Sociale di regolamentare le frequentazioni fra madre e figli come meglio precisato ai punti 4 e 5;
2.- confermare il collocamento prevalente dei minori presso il padre, nell'abitazione sita in
Senago (MI), via Ungaretti n. 24;
3.- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Senago (MI), via Ungaretti n. 24, al signor Pt_1
4.- confermare la sospensione delle frequentazioni fra la madre e i figli, con incarico al
Servizio Sociale di attivare lo Spazio Neutro laddove la madre rientri in Italia e ne faccia richiesta, prevedendo l'ampliamento e la liberalizzazione degli incontri solo se non pregiudizievoli per i minori;
5.- confermare la sospensione dei contatti telefonici fra la madre e i figli, salva diversa indicazione del Servizio Sociale nell'interesse dei minori;
6.- confermare tutti gli altri incarichi già conferiti al Servizio Sociale, con particolare riferimento all'attivazione di tutti i più opportuni interventi a sostegno dei figli minori, ivi compreso l'avvio di un percorso psicoterapeutico per;
Per_2
7.- disporre che la signora partecipi al mantenimento dei figli con un contributo la cui CP_1 quantificazione è rimessa all'apprezzamento del Tribunale, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
8.- disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente dal signor Pt_1
Con osservanza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
- che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in Rovello Porro (CO), in data 31 gennaio 2004, con atto trascritto nel registro del Comune di Rovello Porro (anno 2004, atto n. 1, p. I); - che dal matrimonio sono nati (01.11.2007) e (14.06.2009); Per_1 Per_2
- che con ricorso depositato il 30 gennaio 2023, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi. Domandava, poi, l'assegnazione della casa coniugale al marito e di dare atto che, provvisoriamente, il ricorrente si sarebbe fatto carico del pagamento integrale del mutuo. Chiedeva di disporre l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso il padre e calendario di visite per la madre, purché la resistente intraprendesse un percorso terapeutico. Domandava di porre in capo alla madre un assegno per il contributo al mantenimento dei figli di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva di disporre la ripartizione al 50% dell'assegno unico in caso di affido condiviso;
- che , costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione proposta Controparte_1
dal ricorrente. Chiedeva, poi, l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la madre, alla quale chiedeva di assegnare la casa coniugale, e con un calendario di visite per il padre.
Domandava di porre in capo al padre un assegno per il mantenimento dei figli di 2.000,00 euro mensili, oltre 50% delle spese extra. Chiedeva che il ricorrente sostenesse integralmente il mutuo e che versasse un assegno per il mantenimento della signora di 600,00 euro mensili;
- che con ordinanza presidenziale del 5 maggio 2023, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava i minori all'Ente Comune di Senago, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
assegnava la casa coniugale alla madre, respingendo la domanda del ricorrente di assegnazione a sé; disponeva che i servizi sociali dell'Ente prendessero in carico il nucleo, disponendo una serie di incarichi per i servizi;
riteneva superflua l'audizione dei minori;
disponeva un calendario di visite per il padre;
poneva a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
disponeva che l'assegno unico fosse diviso al 50% tra le parti;
riservava la valutazione sull'ammissione di CTU al prosieguo del giudizio;
nominava curatore speciale l'Avv. Paola Loddo;
- che l'Avv. Paola Loddo, costituitasi in giudizio, chiedeva di disporre il collocamento prevalente dei minori presso il padre, con calendario di visite per il madre;
di disporre che l'Ente vigilasse sull'andamento del collocamento e della frequentazione;
di disporre il divieto per la madre di condurre i minori in auto;
di confermare nel resto l'ordinanza del 5 maggio
2023;
- che con ordinanza del 25 luglio 2023, il Giudice concedeva termine alle parti per il deposito di memorie di replica alla comparsa di costituzione del Curatore speciale;
delegava i servizi sociali del Comune di Senago la predisposizione urgente di un calendario di frequentazione figli/genitori adeguato alle attuali esigenze di salvaguardia dei minori, autorizzandoli, in caso di assoluta urgenza, a modificare l'attuale prevalente collocazione dei minori;
- che con ordinanza del 17 agosto 2023, il GI disponeva che la Cancelleria provvedesse ad aprire un sub-procedimento in ordine alla richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale;
fissava udienza per l'audizione delle parti, del curatore speciale, dei responsabili dei servizi sociali di Senago dr.ssa e dr.ssa autorizzava il Controparte_2 Controparte_3
curatore speciale ad acquisire presso il comando Carabinieri di Senago copia dei verbali di intervento effettuati in relazione al nucleo familiare Parte_2
- che, con ordinanza in dara 13 settembre 2023, adottata nel sub-procedimento, il GI disponeva il collocamento dei minori dal padre, la sospensione delle visite materne con l'attivazione di un servizio di educativa, la riduzione del contributo paterno per i Per_1
figli;
- che all'udienza dell'8 novembre 2023, parte ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale e parte resistente aderiva alla richiesta. I difensori precisavano le conclusioni sulla sentenza parziale. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 9 novembre 2023. In pari data veniva emesse sentenza parziale di separazione e rimessa la causa sul ruolo per la sua prosecuzione;
- che, con ordinanza in data 6 marzo 2024 il GI decideva in ordine alle istanze istruttorie;
- che, con ordinanza in data 14 maggio 2024 il GI, a seguito di segnalazione dei servizi sociali e richiesta del curatore speciale, disponeva la sospensione di tutte le visite materne, delle chiamate anche telefoniche e l'attivazione di spazio neutro;
- che, con ordinanza in data 19 settembre 2024, il GI revocava il residuo assegno posto a carico del padre per il mantenimento della prole e assegnava la casa coniugale al padre;
- che in data 16 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza. La camera di consiglio veniva tenuta in data 16 aprile 2025.
Osservato in diritto
La domanda di addebito
La domanda di addebito è totalmente priva non solo di prova, ma anche di argomentazione.
Nell'atto di costituzione, la resistente parla di generici atteggiamenti prevaricatori del tutto indefiniti. La signora ha presentato una querela alla quale ha fatto seguito richiesta di archiviazione in data 16 ottobre 2023. Le ragioni della archiviazione, in tutto condivisibili, risiedono nella sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni della medesima parte, intrinsecamente contraddittorie.
La resistente si duole, altresì, del fatto che il marito l'avrebbe considerata una “pazza” sulla base di un referto medico contestato dalla medesima ricorrente. Anche questo è tema del tutto generico e che, peraltro, ha alle spalle problemi oggettivi della signora. Negli atti conclusivi la domanda di addebito, pur formulata nelle conclusioni, non è argomentate né supportata in alcun modo.
L'affido della prole
I minori sono, sin dal principio, affidati all'Ente territoriale.
Dall'ordinanza urgente del 13 settembre 2023 i minori sono collocati stabilmente dal padre
(peraltro, sarà maggiorenne tra pochi mesi). La madre ha lasciato l'Italia ed è tornata Per_1
in Grecia dalla famiglia. La relazione ultima dei servizi sociali, recante data 24/10/2024, riferisce della costante collaborazione paterna agli interventi dei servizi medesimi. I ragazzi, dopo il trasferimento dal padre, hanno recuperato maggiore serenità, sebbene Per_2
manifesti atteggiamenti caratteriali che sicuramente necessitano di monitoraggio. Il padre sta proficuamente seguendo un percorso di sostegno genitoriale anche per comprendere al meglio come aiutare i minori e in particolare. I servizi sociali valutano la figura paterna del Per_2
tutto adeguata. La valutazione psicodiagnostica sul padre non evidenzia alcun aspetto di preoccupazione. Il tribunale condivide queste valutazioni e ritiene che non vi sia più alcuna ragione per conservare l'affido all'Ente. Peraltro, la signora non solo ha interrotto ogni CP_1
contatto con i servizi sociali, ma è anche fisicamente non presente sul territorio. Nell'interesse dei minori, il padre necessita di affido super esclusivo al fine di assumere tutte le necessarie decisioni.
Quanto alle frequentazioni tra i ragazzi e la madre, il maggiore manifesta ancora una posizione di netta chiusura, mentre – più impulsivo e ancora esposto a una certa Per_2
fragilità emotiva – ha espresso atteggiamenti altalenanti tra il desiderio di vedere la mamma e la necessità di allontanarsene a seguito di atteggiamenti materni inadeguati. In generale, va chiaramente detto che la progressiva crisi che ha caratterizzato il rapporto tra i minori e la madre è da imputare all'incapacità materna di comprendere la profonda inadeguatezza dei suoi comportamenti. Molto si è discusso di una eventuale diagnosi clinica psichiatrica a carico della resistente. La signora è stata ricoverata in reparto psichiatrico presso l'ospedale di
Garbagnate dal 2 al 17 ottobre. In uscita, non è stata posta alcuna diagnosi definitiva, pur formulandosi delle ipotesi di indagine. La signora è stata sottoposta a valutazione psicodiagnostica. Alcune scale del test Minnesota (MMPI2) evidenziano aspetti francamente preoccupanti. La scala HS (ipocondria), pur sotto soglia, evidenzia marcato egocentrismo ed egoismo, con la presenza di bizzarrie e deliri schizoidi. Al tribunale non interessa etichettare l'eventuale disturbo della signora. Ciò che per il tribunale rileva è la sua capacità di svolgere le funzioni genitoriali. Ora, sin dalla costituzione in giudizio, il curatore speciale aveva evidenziato una situazione di grave pregiudizio per i minori, all'epoca conviventi con la madre, legati a comportamenti materni del tutto sregolati, esplosivi e non connessi alla realtà
(la signora avrebbe più volte raccontato ai figli di essere in procinto di morire per malattie inesistenti). La signora, ossessionata da eventuali altre relazioni del marito, assumeva comportamenti controllanti anche di fronte ai minori, con ossessivo e ripetuto invio di messaggi anche quando alla guida di automobili, telefonate continue, appostamenti, pedinamenti, fino a giungere a speronare con la propria auto quella della madre di un compagno dei ragazzi perché ritenuta l'amante del marito. Entrambi i ragazzi hanno più volte riferito, tanto ai servizi sociali che al curatore speciale, atteggiamenti pesantemente intrusivi anche nei loro confronti quali chiamate continue anche in orario scolastico, scenate e improvvisate durante gli allenamenti di rugby di Purtroppo, a fronte di tale quadro, Per_1
l'atteggiamento materno è stato di mera negazione, accusando anche i figli di mentire e inventare circostanze. E' in tale quadro che il GI, in data 13 settembre 2023 adottava il già citato provvedimento:
I fatti da porre a fondamento della presente decisione sono noti a tutte le parti e non devono essere ripetuti. Le dottoresse responsabili del servizio sociale dell'ente sono state, nel corso dell'audizione, estremamente chiare nel descrivere la situazione attuale dei minori. Così come molto chiara e dettagliata è stata la curatrice, sin dalla richiesta di mutamento di collocamento. Insomma, i ragazzi provano un profondo disagio legato ai comportamenti materni. Il tribunale condivide in pieno le preoccupazioni del servizio, soprattutto per il quale ha assunto un ruolo protettivo e di controllo Per_1
della madre assolutamente inappropriato ed emotivamente assai oneroso. Il tribunale vuole essere chiaro. I ragazzi sono stati sentiti dal curatore, sono stati sentiti due volte dai servizi ed accedono liberamente a contatti con il curatore. I racconti dei ragazzi sono invariabilmente gli stessi e cioè atteggiamenti intrusivi materni, ossessionata ricerca della presunta compagna del signor manifestazioni di discontrollo, scenate, Pt_1
irruzioni improvvise sui campi da gioco... Ora, il tribunale è certo che la conflittualità tra le parti sia particolarmente elevata e che questa rappresenti lo “sfondo” che colora di complessità la vicenda. Tuttavia, che i riferiti episodi specifici, articolati, dettagliati
(e documentati da plurimi interventi dei CC) siano frutto di mera fantasia dei ragazzi – perché di questo si dovrebbe trattare secondo la madre – è del tutto non credibile. E', anzi, particolarmente preoccupante non tanto la situazione attuale (o il temporaneo mutamento di collocamento che il tribunale deve disporre) ma l'atteggiamento recisamente negatorio della signora. Perché è chiaro che rimediare a questa complessa situazione esige che vi sia una presa di coscienza, in assenza della quale ogni intervento
è inutile.
Detto questo, è chiaro a tutti che – in questo momento – vada collocato dal Per_1
padre, con sospensione delle visite materne. L'intervento educativo raccomandato dai servizi è assolutamente condivisibile ed essenziale per ottenere uno sguardo terzo.
Questo intervento deve tendere al recupero della relazione materna, che però non deve essere un obbligo, ma un fine al quale tutti devono ambire. vuole mantenere i Per_2
rapporti con la madre e questo è un aspetto che il tribunale non vuole certo negare.
Tuttavia egli deve essere sollevato dall'onere psicologico di farsi carico della madre e deve potere contare su delle “oasi” di tranquillità. Ritiene il tribunale che, in questo momento, sia preferibile un collocamento prevalente dal padre (di cui il tribunale si assume la responsabilità) con week end alternati presso la madre e uno/due giorni infrasettimanali secondo lo schema di cui in dispositivo.
Purtroppo, anche questo passaggio non risultava risolutivo. In data 24 aprile 2024 i servizi sociali segnalavano in grave episodio verificatosi presso il domicilio materno, durante la permanenza del minore . A seguito di questa segnalazione e su richiesta del curatore Per_2
speciale, il GI disponeva la sospensione delle visite e la introduzione di spazio neutro a tutela del minore. Lo spazio neutro non è stato mai attivato per la semplice ragione che la signora si
è trasferita in Grecia e non ha mai più chiesto di incontrare neanche . All'ultimo Per_2
colloquio con i servizi sociali, in data 27 luglio 2024, la signora dichiarava che gli incontri osservati erano, per lei, troppo faticosi e che quindi avrebbe eventualmente ricontattato gli operatori, quando fosse stata pronta. Ad oggi ciò non è accaduto. Quindi, il tribunale non può che lasciare aperta la delega ai servizi sociali per gestire la ripresa della relazione, con le modalità meglio ritenute, se e quando la signora farà rientro in Italia.
Il mantenimento della prole Il padre si è detto favorevole al mantenimento diretto, senza nulla chiedere alla madre. il tribunale condivide questa impostazione, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese extra che non necessitano di accordo.
La domanda materna di prevedere un contributo per il mantenimento indiretto è semplicemente incomprensibile, visto quanto detto rispetto alle frequentazioni oggi inesistenti.
L'assegno unico va attribuito ex lege al padre, essendo affidatario esclusivo.
L'assegno per la moglie
Il Presidente ff., con ordinanza in data 5 maggio 2023, ebbe a rigettare la domanda di mantenimento per la moglie anche sulla base della scarsa trasparenza dei dati economici di entrambi i coniugi (all'epoca la signora era titolare di un ristorante). La signora, oggi, è in
Grecia e il tribunale non conosce nulla della sua condizione. La sua difesa sostiene che la signora sarebbe malata e impossibilitata a lavorare, tuttavia la circostanza è del tutto sfornita di prova. La signora soffre di problemi di tiroide, che sicuramente non impediscono il lavoro.
Mentre, dal punto di vista psichiatrico, la stessa difesa ha sistematicamente insistito sul fatto che la signora non avrebbe alcun disturbo. Cosicché non si comprende per quale ragione non potrebbe lavorare. Per di più, il padre – di fatto – si fa carico in via esclusiva del mantenimento ordinario dei figli. Per tali ragioni, la domanda di assegno di mantenimento non può essere accolta.
La casa familiare in comproprietà è assegnata al padre. Circa il mutuo sul bene, il tribunale nulla può disporre.
Le spese di lite
Il giudizio ha natura necessaria quanto alla domanda sullo status. Sulle restanti domande la resistente è soccombente. La medesima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte nella misura di 2/3 e quantificate in euro 4.400 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Entrambe le parti devono essere condannate a rifondere all'Erario le spese di lite del curatore speciale, nominato nell'interesse dei minori e ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA i figli minori in via esclusiva al padre, presso il quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto della madre di vigilanza.
2) DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto della prole;
3) PONE a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche e dentistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale// urgenti e/o prescritte dal medico curante del figlio o dallo specialista nonchè le spese scolastiche obbligatorie
(rette, tasse, libri, materiale di cancelleria di prima dotazione, gite di istruzione proposte dal corpo docente), senza necessità di preventivo accordo fra i genitori purchè adeguatamente documentate);
4) ASSEGNA la casa coniugale di Senago, via Ungaretti n. 24 al padre;
5) DISPONE che il padre percepisca al 100% l'assegno unico per la famiglia;
6) DELEGA il servizio UONPIA territorialmente competente a mantenere un periodico monitoraggio per , adottando gli eventuali interventi di sostegno ritenuti Per_2
necessari;
7) DELEGA i servizi sociali del Comune di Senago, nel caso in cui la madre manifestasse intenzione di riprendere la relazione con la prole, a disciplinare incontri con e, se disponibile, con con i tempi e secondo le modalità ritenute Per_2 Per_1
adeguate all'interesse dei minori e alla condizione psicofisica della madre;
8) RESPINGE la domanda di addebito della separazione al marito;
9) RESPINGE la domanda di assegno di mantenimento per la moglie
10) CONDANNA la resistente a rifondere a controparte le spese di lite nella misura di 2/3
e quantificate in euro 4.400 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, restando compensata la restante quota;
11) CONDANNA entrambe le parti a rifondere all'Erario le spese di lite del curatore speciale come liquidate con separato decreto;
12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia della sentenza ai servizi sociali del
Comune di Senago per quanto delegato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16/04/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato