Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 7 / 1 03 REPUBBLICA ITA 0 0 OPOL ITA NO IN N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SPESE SEZIONE TERZA CIVILE PROCESSUALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISTRAZIONE Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 16974/99 - Rel. Consigliere Cron.1146 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Rep.198 Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott.Francesco TRIFONE Consigliere c.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso próposto da: OR EP, elettivamente domiciliato in ROMA SCROFA 22, presso lo studio dell'avvocato - A101491 VIA DELLA ROCCHETTI, che lo difende, giusta delega in NICOLA atti;
ricorrente -
contro
OR LI SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 263/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa 1'11/05/99 e depositata il 02/06/99 102 (R.G. 186/98); )71 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha chiesto si accolga il ricorso con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. La società IC, davanti alla corte d'appello dalla società dell'Aquila, chiedeva che l'appello proposto del tribunale 13.12.1997 di OR AL contro la sentenza Teramo fosse dichiarato inammissibile e che la OR fosse condannata al pagamento delle spese processuali. Il difensore della IC, l'Avv. Giuseppe Gialloreto, chiedeva che le spese fossero distratte in suo favore.
2. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello, ha condannato la OR a rimborsare le spese del grado, liquidate in complessive L. 4.200.000, ma non ne ha ordinato la distrazione. che il capo della sentenza 2.6.1999 della corte d'appello, relativo alle spese, sia cassato. 3. - L'Avv. Gialloreto ha chiesto Il ricorso è stato notificato il 15.9.1999 alla società OR, che non ha svolto attività difensiva. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia trattato manifestamente 4. e sia accolto perché in camera di consiglio fondato. Ritenuto in diritto. Quando il difensore della parte, a favore della quale è stata 1. Il ricorso è ammissibile. emessa condanna al rimborso delle spese processuali, chiede che il relativo capo della decisione sia cassato perché il giudice ha istanza di distrazione, legittimi mancato di pronunciarsi sulla 3 la parte contro cui è stata .ontraddittori unicamente, emessa la condanna ed il difensore dell'altra. sono, 2. Il ricorso è poi manifestamente fondato. Anche dalle conclusioni riprodotte nella risulta che la distrazione delle spese era stata chiesta. impugnata sentenza Che non sia stata disposta integra perciò un vizio di nullità sul procedimento del capo della sentenza per violazione di norma n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 93, primo (art. 360 Può essere resa pronuncia sul merito (art. 384, primo comma, dello stesso codice). cod. proc. civ.) nel senso di accogliere l'istanza di distrazione. comma, del giudizio di cassazione possono essere dichiarate 3. - -4. Le spese compensate.
P.Q.M.
ricorso e, pronunciando nel merito, dispone che le spese processuali liquidate nella sentenza 2.6.1999 La Corte accoglie il favore di IC n. 263 della corte d'appello dell'Aquila a S.r.l. e
contro
OR AL S.r.l. in complessive L.
4.200.000 di cui L. 400.500 per esborsi e L.
1.800.000 per onorari distratte in favore dell'Avv. Giuseppe Gialloreto, difensore di siano - Euro;
dichiara di 2.169,12 IC, l'equivalente compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 5 novembre 2002 in Roma nella camera di per della Corte suprema di civile sezione consiglio della terza cassazione. Il President Il relatore ed estensore 16.1.03 ILCANCEL A Dont ase CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 5 versate €135.....// ........GEN.2013.... IL FUNZIONARIO 2