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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta a scadenza del termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 4433/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
, con sede in Roma, Via Alessandro Farnese
[...]
n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO, presso cui elettivamente domicilia in Milano, Via Correggio n. 43, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Giudice Giovanni Falcone n. 12, 81025, Marcianise, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola FONTANELLA, presso il cui studio elettivamente domicilia in via Milano, n. 17, 80021, Afragola, come da procura in atti, RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 28/06/2022, l'odierno ricorrente ha premesso che parte resistente ha presentato domanda d'iscrizione all'Ente in data 8.2.2008, dichiarando di esercitare la professione di infermiera fin dal 15.3.2007, data dalla quale è stata assoggettata al versamento degli obblighi contributivi, soggettivo, integrativo e di maternità e che in data 25.08.2014 ha avanzato domanda di cancellazione per chiusura della partita IVA. Ha lamentato che la ricorrente ha maturato omissioni contributive per gli anni 2010-2013, per un totale di € 10.476,87, comprensivi di sanzioni ed interessi, come da estratto contributivo certificato ex art. 635 c.p.c. e precisato che, con riguardo alle dichiarazioni dei redditi, da comunicare entro il termine del 10 settembre per ciascun anno quale adempimento prodromico necessario al fine del calcolo dell'ammontare dei contributi da versare, in relazione al 2010, 2011 e 2013 aveva inviato con ritardo i prospetti, mentre per il 2012 aveva omesso la comunicazione, con conseguente applicazione di sanzioni, come analiticamente calcolato in ricorso. Posto in luce di aver inviato a partire dal 5.3.2015 e sino al 12.12.2021 svariati solleciti alla ricorrente, intimando il pagamento delle somme dovute, anche al fine di interrompere il decorso prescrizionale, ha censurato che essi non hanno sortito alcun effetto, pur essendo stati conosciuti dalla ricorrente, che formulava istanza di rateizzo per le poste del 2013. In ragione di tutto quanto ricostruito, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna della resistente al pagamento delle somme dedotte, oltre rivalutazione monetaria, interessi e sanzioni successive, da calcolarsi sulla contribuzione previdenziale non versata sino al saldo, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza Pt_1
Il tutto con il favore delle spese di giudizio.
Con memoria difensiva depositata in data 16.10.2023 si è costituita in giudizio la parte resistente, che ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petenti; la maturata prescrizione quinquennale, attesa l'inidoneità ad interromperne il decorso delle intimazioni di pagamento depositate telematicamente nel Cassetto Previdenziale, presso cui non ha mai eletto domicilio, sprovviste degli elementi minimi richiesti al fine di costituire in mora il debitore;
la rituale interruzione solo ad opera dell'intimazione di pagamento consegnata presso l'indirizzo di residenza a mezzo lettera raccomandata il 24/10/17; l'inequiparabilità dell'istanza di rateizzo al riconoscimento del debito. Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, ha chiesto la nullità e il rigetto del ricorso e – in subordine – la riduzione degli importi nei limiti della prescrizione. Vinte le spese, da distrarsi per anticipo fattone.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla seguente motivazione
IN DIRITTO
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente, smentita per tabulas dal tenore, invero preciso, esplicativo e puntuale, del ricorso introduttivo, che contiene chiaramente e specificamente l'oggetto della domanda e gli elementi di fatto e diritto posti a base di essa;
tant'è che alcun vulnus al diritto di difesa pare essersi prodotto a detrimento della resistente, che ha potuto svolgere contestazioni articolate in merito alla pretesa.
Per costante giurisprudenza di legittimità per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui nel rito lavoro-previdenza è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso non della mancata indicazione degli elementi formali, ma della impossibilità di individuazione di esso attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi d'ufficio dal giudice, anche in sede di appello (ex allis: Cass. sez. lav. 18.09.2015 e giurisprudenza ivi richiamata, principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. anche da Cass. Sez. VI-Lav. 8 febbraio 2011 n° 3126; Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097), con conseguente incomprensibilità della esatta pretesa dell'attore e ostacolo alla compiuta difesa per il convenuto. Nella fattispecie in esame, tutto ciò non sussiste.
Venendo al merito, questione decisiva del giudizio è quella relativa al decorso della prescrizione quinquennale che ha eccepito la sig.ra . CP_1
Incontroverso tra le parti è che il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il relativo dies a quo coincide con l'11 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dei contributi previdenziali. Ciò in quanto il termine per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ad Pt_1
è stato fissato dall'Ente medesimo al 10 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dei contributi previdenziali, di modo che i contributi previdenziali divengono esigibili soltanto l'11 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dei contributi previdenziali. E così, come diffusamente spiegato in ricorso: il termine di prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2010 ha cominciato a decorrere l'11.12.2011; il termine di prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011 ha cominciato a decorrere l'11.12.2012; il termine di prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012 ha cominciato a decorrere l'11.12.2013; il termine di prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2013 ha cominciato a decorrere l'11.12.2014. Parte ricorrente ha allegato e documentato di avere già chiesto alla convenuta il pagamento dei contributi oggetto del presente giudizio con quattro precedenti intimazioni di pagamento.
1. La prima intimazione di pagamento datata 05.03.2015 (doc. n. 10 all. ricorso), è stata comunicata mediante deposito in data 19.03.2015 nel Cassetto Previdenziale intestato alla resistente (attestazione di avvenuto deposito, doc. n. 11).
2. La seconda intimazione di pagamento datata 25.11.2016 (doc. n. 12), è stata allo stesso modo depositata in data 08.12.2016 nel Cassetto Previdenziale (cfr. doc. n. 11).
3. La terza intimazione di pagamento datata 16.10.2017 (doc. n. 13), è stata invece inviata a mezzo raccomandata presso l'indirizzo di residenza che emergeva dal certificato di residenza (doc. n. 14), quindi da presumere come conosciuta ex art. 1335 cod. civ. a far data dal 24.10.2017. 4. Infine, la quarta intimazione di pagamento datata 12.12.2021 (doc. n. 15), è stata ancora una volta depositata in data 12.12.2021 nel (cfr. doc. Controparte_2
n. 11).
Entrambe le parti concordano che la terza intimazione di pagamento abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione. Ciò che è, invece, controverso tra le parti è l'idoneità della prima intimazione di pagamento a interrompere il decorso del termine di prescrizione, atteso che, viste le date di comunicazione delle intimazioni successive, esse non incidono comunque sullo spirare del termine quinquennale. La disputa nasce dal fatto che la prima intimazione di pagamento non è stata comunicata alla convenuta né a mezzo lettera raccomandata (al suo indirizzo di residenza), né a mezzo PEC, bensì con una modalità peculiare: il deposito telematico del documento nel Cassetto Previdenziale intestato al contribuente.
Si concorda con parte resistente che ha obiettato che tale deposito non consente di risalire alla data in cui l'attore ha letto il documento, tuttavia l'Ente sostiene l'idoneità di tale deposito (avvenuto il 19.3.2015) a interrompere il decorso della prescrizione, invocando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. a norma del quale gli atti recettizi “si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”. Va opportunamente osservato, però, che la Corte di Cassazione ritiene che, affinché possa operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre che l'atto recettizio giunga all'indirizzo del destinatario “nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (in questi termini vedi Cass. 21.01.2003, n. 773; vedi anche la recente Cass. 8.10.2021, n. 27412).
Nel caso di specie non è provato che la resistente avesse preventivamente indicato o pattuito con di ricevere tutte le comunicazioni provenienti dall'Ente Pt_1 esclusivamente mediante deposito di esse nel proprio Cassetto Previdenziale;
in buona sostanza non è provato che la avesse fatto un'elezione di domicilio - nei rapporti CP_1 con presso il Cassetto Previdenziale a lei intestato. Pt_1
“La costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione).”. La circostanza che la avesse chiesto e ottenuto da le credenziali CP_1 Pt_1 personali per accedere al proprio Cassetto Previdenziale non equivale a un'elezione di domicilio, posto che l'accesso al Cassetto Previdenziale può avvenire anche per finalità diverse dalla lettura delle comunicazioni di addebito (ad esempio per conoscere l'importo dei contributi previdenziali già versati). Né può ritenersi provato che il contribuente “accedesse” al proprio Cassetto Previdenziale con una regolarità tale da poter definire la sua frequentazione dello stesso come abituale e idonea - al pari della dimora e del luogo di lavoro - a consentire all'attore di venire a conoscenza dell'atto con ragionevole certezza e tempestività. non Pt_1 ha prodotto un elenco analitico degli accessi effettuati dalla resistente al proprio Cassetto Previdenziale nel periodo atto a sostenere che alla data in cui avvenne il deposito dell'intimazione di pagamento nel Cassetto Previdenziale della resistente costei avesse una frequentazione abituale del Cassetto Previdenziale paragonabile a quella (pressoché quotidiana) che egli aveva della propria dimora e del proprio luogo di lavoro. Né, infine, appare decisiva la circostanza che la resistente abbia verosimilmente letto l'intimazione di pagamento depositata nel Cassetto Previdenziale, in quanto resta il fatto che non è dato sapere con certezza quando ciò sia avvenuto. Per tutto quanto finora esposto, si ritiene che l'intimazione di pagamento depositata nel a marzo 2015 non abbia interrotto il decorso del termine di Controparte_2 prescrizione. Il primo valido atto interruttivo della prescrizione è l'intimazione di pagamento consegnata a mezzo lettera raccomandata e conosciuta il 24.10.2017 (quinquennio a ritroso 24.10.2012). Ne deriva che tutti i contributi previdenziali relativi all'anno 2010 (dies a quo 11.12.2011), nonché i relativi interessi e sanzioni vanno dichiarati prescritti.
Restano, invece, dovuti i contributi previdenziali relativi agli anni 2011 (dies a quo 11.12.2012), 2012 e 2013 e 2014, i cui presupposti impositivi non sono stati nemmeno genericamente contestati dalla resistente, nonché i relativi interessi e sanzioni, i quali vengono quantificati facendo utile riferimento ai calcoli analitici contenuti in ricorso, che appaiono scevri da vizi ed errori e rispettosi della normativa regolamentare:
Con riferimento al contributo soggettivo dovuto per l'anno 2011, in applicazione dell'aliquota del 10% sul reddito netto percepito di € 12.866,00, conduce ad un importo dovuto pari ad € 1.286,60, al quale deve essere sottratto l'importo già versato di € 550,00 (cfr. Sceda A, Colonna “Contribuzione versata” dell'estratto contributivo – doc. n. 9 all.), per un residuo ancora dovuto pari ad € 736,60. Con riferimento al contributo integrativo dovuto per l'anno 2011, con aliquota del 2% sul corrispettivo lordo percepito di € 12.866,00, l'importo dovuto è pari ad € 257,32, al quale deve essere sottratto l'importo già versato di € 120,00 (cfr. Sceda A, Colonna
“Contribuzione versata” dell'estratto contributivo), per un residuo ancora dovuto pari ad € 137,32. Con riferimento al contributo soggettivo dovuto per l'anno 2012, con aliquota del 12% sul reddito netto percepito di € 13.231,00, l'importo dovuto è pari ad € 1.587,72, al quale deve essere sottratto l'importo già versato di € 441,00 (cfr. Sceda A, Colonna
“Contribuzione versata” dell'estratto contributivo), per un residuo ancora dovuto pari ad € 1.146,72. Con riferimento al contributo integrativo dovuto per l'anno 2012, con aliquota del 4% sul corrispettivo lordo percepito di € 13.021,44, l'importo dovuto è pari ad € 520,86, al quale deve essere sottratto l'importo già versato di € 150,00 (cfr. Sceda A, Colonna
“Contribuzione versata” dell'estratto contributivo), per un residuo ancora dovuto pari ad € 370,86. Con riferimento al contributo soggettivo dovuto per l'anno 2013, con aliquota del 13% sul reddito netto percepito di € 12.521,00, l'importo dovuto è pari ad € 1.627,73. Con riferimento al contributo integrativo dovuto per l'anno 2013, con aliquota del 4% sul corrispettivo lordo percepito di € 12.521,00, l'importo dovuto è pari ad € 500,84. Per il contributo maternità di quest'ultima annualità, non corrisposto, il cui ammontare è determinato di anno in anno dal Consiglio di Indirizzo Generale, secondo il combinato disposto degli artt. 37 comma 2 Regolamento vigente dall'01.01.2012 e 8 comma 7 lett. f) dello Statuto, sono dovuti € 60,00. Gli importi appena calcolati coincidono al centesimo con quelli indicati nella colonna denominata “Contribuzione dovuta” della Scheda A dell'estratto contributivo, per un totale di € 4.580,07.
Venendo alle sanzioni applicate per la ritardata (oltre il termine del 10 settembre) o omessa comunicazione all'Ente dell'ammontare del reddito netto professionale, nonché del volume d'affari o lordo derivanti dall'attività professionale e dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente, esse sono state determinate come segue: Anno contributivo 2011:
- sanzione da € 10,00 ai sensi dell'art. 11 comma 10 del Regolamento di Previdenza vigente fino al 31.12.2011;
- sanzione da € 87,39 (€ 873,92/100*10) ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento di Previdenza vigente fino al 31.12.2011, pari al 10% del capitale non versato nei termini, per un totale pari ad € 97,32. Anno contributivo 2012:
- sanzione da € 100,00, ai sensi dell'art. 10 comma 1 ultimo inciso del Regolamento di Previdenza vigente dall'01.01.2012;
- sanzione da € 151,76 (€ 1.517,58/100*10) ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento di Previdenza vigente dall'01.01.2012, pari al 10% del capitale non versato nei termini, per complessivi € 251,76. Anno contributivo 2013:
- sanzione da € 50,00, ai sensi dell'art. 10 comma 1 secondo inciso del Regolamento di Previdenza vigente dall'01.01.2012;
- sanzione da € 218,86 (€ 2.188,57/100*10) ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento di Previdenza vigente dall'01.01.2012, pari al 10% del capitale non versato nei termini, per complessivi € 268,86. Il tutto per un importo, a titolo di sanzioni, di € 617,94.
Quanto al calcolo degli interessi, le norme di riferimento sono, rispettivamente, l'art. 10 comma 1 e l'art. 11 comma 1 dei due Regolamenti vigenti fino al 31.12.2011 e dall'1.1.2012, i quali prevedono che, al ritardo nel pagamento dei contributi, consegue l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura dello 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo, all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento. Ebbene, l'Ente, nel calcolare gli importi, ha fatto decorrere gli interessi: - Per l'anno 2011, dall'11.12.2012 (data a partire dalla quale i contributi sono divenuti esigibili), per 106 mensilità successive, termine adottato convenzionalmente.
- Per l'anno 2012, dall'11.12.2013 (data a partire dalla quale i contributi sono divenuti esigibili), per 94 mensilità successive, termine adottato convenzionalmente.
- Per l'anno 2013, dall'11.12.2014 (data a partire dalla quale i contributi sono divenuti esigibili), per 81 mensilità successive, termine adottato convenzionalmente. Pertanto, i calcoli svolti sono i seguenti:
- Interessi anno contributivo 2011:
€ 873,92 (contributo soggettivo e integrativo) /100*0,60 = € 5,24352.
€ 5,24352 * 106 mesi = € 555,81.
- Interessi anno contributivo 2012
€ 1.517,58 (contributo soggettivo e integrativo) /100*0,60 = € 9,10548.
€ 9,10548 * 94 mesi = € 855,93.
- Interessi anno contributivo 2013
€ 2.188,57 (contributo soggettivo, integrativo e maternità) /100*0,60 = € 13,13142.
€ 13,13142 * 81 mesi = € 1.063,65. Gli importi sopra calcolati, per un totale di € 2.475,39, coincidono con quelli esposti sull'estratto contributivo.
Conclusivamente, la resistente va condannata a pagare all il minore importo di Pt_1
€ 7.673,4, comprensivo di sanzioni ed interessi, oltre rivalutazione monetaria, interessi e sanzioni successivi, da calcolarsi sulla contribuzione previdenziale non versata sino al saldo, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza Pt_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
Le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo tra le parti per soccombenza reciproca/parziale – essendo imputabili a ciascuna delle parti gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate –. La Corte di Cassazione (Cass., sez. III, sent. 22 febbraio 2016, n. 3438), difatti, ha chiarito che la soccombenza reciproca, che dà luogo alla compensazione parziale o totale delle spese processuali, “presuppone una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate o che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, quando essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”. Nel caso in esame, per le ragioni pocanzi citate, il ricorrente ha avuto ragione solo in parte, rispetto alla propria prospettazione. L'addebito dei restanti due terzi segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento parziale del ricorso, condanna la resistente a Controparte_1 pagare all' l minore importo di € 7.673,4, per le causali spiegate in parte Pt_1 motiva, oltre rivalutazione monetaria, interessi e sanzioni successivi, da calcolarsi sulla contribuzione previdenziale non versata sino al saldo, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza Pt_1
2. Rigetta nel resto, dichiarando la prescrizione della contribuzione dovuta per l'anno 2010 e di relativi sanzioni e interessi;
3. Previa compensazione nella misura di un terzo, condanna la resistente soccombente al pagamento in favore di ei due terzi restanti delle spese Pt_1 di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta a scadenza del termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 4433/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
, con sede in Roma, Via Alessandro Farnese
[...]
n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO, presso cui elettivamente domicilia in Milano, Via Correggio n. 43, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Giudice Giovanni Falcone n. 12, 81025, Marcianise, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola FONTANELLA, presso il cui studio elettivamente domicilia in via Milano, n. 17, 80021, Afragola, come da procura in atti, RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 28/06/2022, l'odierno ricorrente ha premesso che parte resistente ha presentato domanda d'iscrizione all'Ente in data 8.2.2008, dichiarando di esercitare la professione di infermiera fin dal 15.3.2007, data dalla quale è stata assoggettata al versamento degli obblighi contributivi, soggettivo, integrativo e di maternità e che in data 25.08.2014 ha avanzato domanda di cancellazione per chiusura della partita IVA. Ha lamentato che la ricorrente ha maturato omissioni contributive per gli anni 2010-2013, per un totale di € 10.476,87, comprensivi di sanzioni ed interessi, come da estratto contributivo certificato ex art. 635 c.p.c. e precisato che, con riguardo alle dichiarazioni dei redditi, da comunicare entro il termine del 10 settembre per ciascun anno quale adempimento prodromico necessario al fine del calcolo dell'ammontare dei contributi da versare, in relazione al 2010, 2011 e 2013 aveva inviato con ritardo i prospetti, mentre per il 2012 aveva omesso la comunicazione, con conseguente applicazione di sanzioni, come analiticamente calcolato in ricorso. Posto in luce di aver inviato a partire dal 5.3.2015 e sino al 12.12.2021 svariati solleciti alla ricorrente, intimando il pagamento delle somme dovute, anche al fine di interrompere il decorso prescrizionale, ha censurato che essi non hanno sortito alcun effetto, pur essendo stati conosciuti dalla ricorrente, che formulava istanza di rateizzo per le poste del 2013. In ragione di tutto quanto ricostruito, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna della resistente al pagamento delle somme dedotte, oltre rivalutazione monetaria, interessi e sanzioni successive, da calcolarsi sulla contribuzione previdenziale non versata sino al saldo, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza Pt_1
Il tutto con il favore delle spese di giudizio.
Con memoria difensiva depositata in data 16.10.2023 si è costituita in giudizio la parte resistente, che ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petenti; la maturata prescrizione quinquennale, attesa l'inidoneità ad interromperne il decorso delle intimazioni di pagamento depositate telematicamente nel Cassetto Previdenziale, presso cui non ha mai eletto domicilio, sprovviste degli elementi minimi richiesti al fine di costituire in mora il debitore;
la rituale interruzione solo ad opera dell'intimazione di pagamento consegnata presso l'indirizzo di residenza a mezzo lettera raccomandata il 24/10/17; l'inequiparabilità dell'istanza di rateizzo al riconoscimento del debito. Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, ha chiesto la nullità e il rigetto del ricorso e – in subordine – la riduzione degli importi nei limiti della prescrizione. Vinte le spese, da distrarsi per anticipo fattone.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla seguente motivazione
IN DIRITTO
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente, smentita per tabulas dal tenore, invero preciso, esplicativo e puntuale, del ricorso introduttivo, che contiene chiaramente e specificamente l'oggetto della domanda e gli elementi di fatto e diritto posti a base di essa;
tant'è che alcun vulnus al diritto di difesa pare essersi prodotto a detrimento della resistente, che ha potuto svolgere contestazioni articolate in merito alla pretesa.
Per costante giurisprudenza di legittimità per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui nel rito lavoro-previdenza è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso non della mancata indicazione degli elementi formali, ma della impossibilità di individuazione di esso attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi d'ufficio dal giudice, anche in sede di appello (ex allis: Cass. sez. lav. 18.09.2015 e giurisprudenza ivi richiamata, principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. anche da Cass. Sez. VI-Lav. 8 febbraio 2011 n° 3126; Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097), con conseguente incomprensibilità della esatta pretesa dell'attore e ostacolo alla compiuta difesa per il convenuto. Nella fattispecie in esame, tutto ciò non sussiste.
Venendo al merito, questione decisiva del giudizio è quella relativa al decorso della prescrizione quinquennale che ha eccepito la sig.ra . CP_1
Incontroverso tra le parti è che il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il relativo dies a quo coincide con l'11 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dei contributi previdenziali. Ciò in quanto il termine per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ad Pt_1
è stato fissato dall'Ente medesimo al 10 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dei contributi previdenziali, di modo che i contributi previdenziali divengono esigibili soltanto l'11 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dei contributi previdenziali. E così, come diffusamente spiegato in ricorso: il termine di prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2010 ha cominciato a decorrere l'11.12.2011; il termine di prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011 ha cominciato a decorrere l'11.12.2012; il termine di prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012 ha cominciato a decorrere l'11.12.2013; il termine di prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2013 ha cominciato a decorrere l'11.12.2014. Parte ricorrente ha allegato e documentato di avere già chiesto alla convenuta il pagamento dei contributi oggetto del presente giudizio con quattro precedenti intimazioni di pagamento.
1. La prima intimazione di pagamento datata 05.03.2015 (doc. n. 10 all. ricorso), è stata comunicata mediante deposito in data 19.03.2015 nel Cassetto Previdenziale intestato alla resistente (attestazione di avvenuto deposito, doc. n. 11).
2. La seconda intimazione di pagamento datata 25.11.2016 (doc. n. 12), è stata allo stesso modo depositata in data 08.12.2016 nel Cassetto Previdenziale (cfr. doc. n. 11).
3. La terza intimazione di pagamento datata 16.10.2017 (doc. n. 13), è stata invece inviata a mezzo raccomandata presso l'indirizzo di residenza che emergeva dal certificato di residenza (doc. n. 14), quindi da presumere come conosciuta ex art. 1335 cod. civ. a far data dal 24.10.2017. 4. Infine, la quarta intimazione di pagamento datata 12.12.2021 (doc. n. 15), è stata ancora una volta depositata in data 12.12.2021 nel (cfr. doc. Controparte_2
n. 11).
Entrambe le parti concordano che la terza intimazione di pagamento abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione. Ciò che è, invece, controverso tra le parti è l'idoneità della prima intimazione di pagamento a interrompere il decorso del termine di prescrizione, atteso che, viste le date di comunicazione delle intimazioni successive, esse non incidono comunque sullo spirare del termine quinquennale. La disputa nasce dal fatto che la prima intimazione di pagamento non è stata comunicata alla convenuta né a mezzo lettera raccomandata (al suo indirizzo di residenza), né a mezzo PEC, bensì con una modalità peculiare: il deposito telematico del documento nel Cassetto Previdenziale intestato al contribuente.
Si concorda con parte resistente che ha obiettato che tale deposito non consente di risalire alla data in cui l'attore ha letto il documento, tuttavia l'Ente sostiene l'idoneità di tale deposito (avvenuto il 19.3.2015) a interrompere il decorso della prescrizione, invocando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. a norma del quale gli atti recettizi “si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”. Va opportunamente osservato, però, che la Corte di Cassazione ritiene che, affinché possa operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre che l'atto recettizio giunga all'indirizzo del destinatario “nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (in questi termini vedi Cass. 21.01.2003, n. 773; vedi anche la recente Cass. 8.10.2021, n. 27412).
Nel caso di specie non è provato che la resistente avesse preventivamente indicato o pattuito con di ricevere tutte le comunicazioni provenienti dall'Ente Pt_1 esclusivamente mediante deposito di esse nel proprio Cassetto Previdenziale;
in buona sostanza non è provato che la avesse fatto un'elezione di domicilio - nei rapporti CP_1 con presso il Cassetto Previdenziale a lei intestato. Pt_1
“La costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione).”. La circostanza che la avesse chiesto e ottenuto da le credenziali CP_1 Pt_1 personali per accedere al proprio Cassetto Previdenziale non equivale a un'elezione di domicilio, posto che l'accesso al Cassetto Previdenziale può avvenire anche per finalità diverse dalla lettura delle comunicazioni di addebito (ad esempio per conoscere l'importo dei contributi previdenziali già versati). Né può ritenersi provato che il contribuente “accedesse” al proprio Cassetto Previdenziale con una regolarità tale da poter definire la sua frequentazione dello stesso come abituale e idonea - al pari della dimora e del luogo di lavoro - a consentire all'attore di venire a conoscenza dell'atto con ragionevole certezza e tempestività. non Pt_1 ha prodotto un elenco analitico degli accessi effettuati dalla resistente al proprio Cassetto Previdenziale nel periodo atto a sostenere che alla data in cui avvenne il deposito dell'intimazione di pagamento nel Cassetto Previdenziale della resistente costei avesse una frequentazione abituale del Cassetto Previdenziale paragonabile a quella (pressoché quotidiana) che egli aveva della propria dimora e del proprio luogo di lavoro. Né, infine, appare decisiva la circostanza che la resistente abbia verosimilmente letto l'intimazione di pagamento depositata nel Cassetto Previdenziale, in quanto resta il fatto che non è dato sapere con certezza quando ciò sia avvenuto. Per tutto quanto finora esposto, si ritiene che l'intimazione di pagamento depositata nel a marzo 2015 non abbia interrotto il decorso del termine di Controparte_2 prescrizione. Il primo valido atto interruttivo della prescrizione è l'intimazione di pagamento consegnata a mezzo lettera raccomandata e conosciuta il 24.10.2017 (quinquennio a ritroso 24.10.2012). Ne deriva che tutti i contributi previdenziali relativi all'anno 2010 (dies a quo 11.12.2011), nonché i relativi interessi e sanzioni vanno dichiarati prescritti.
Restano, invece, dovuti i contributi previdenziali relativi agli anni 2011 (dies a quo 11.12.2012), 2012 e 2013 e 2014, i cui presupposti impositivi non sono stati nemmeno genericamente contestati dalla resistente, nonché i relativi interessi e sanzioni, i quali vengono quantificati facendo utile riferimento ai calcoli analitici contenuti in ricorso, che appaiono scevri da vizi ed errori e rispettosi della normativa regolamentare:
Con riferimento al contributo soggettivo dovuto per l'anno 2011, in applicazione dell'aliquota del 10% sul reddito netto percepito di € 12.866,00, conduce ad un importo dovuto pari ad € 1.286,60, al quale deve essere sottratto l'importo già versato di € 550,00 (cfr. Sceda A, Colonna “Contribuzione versata” dell'estratto contributivo – doc. n. 9 all.), per un residuo ancora dovuto pari ad € 736,60. Con riferimento al contributo integrativo dovuto per l'anno 2011, con aliquota del 2% sul corrispettivo lordo percepito di € 12.866,00, l'importo dovuto è pari ad € 257,32, al quale deve essere sottratto l'importo già versato di € 120,00 (cfr. Sceda A, Colonna
“Contribuzione versata” dell'estratto contributivo), per un residuo ancora dovuto pari ad € 137,32. Con riferimento al contributo soggettivo dovuto per l'anno 2012, con aliquota del 12% sul reddito netto percepito di € 13.231,00, l'importo dovuto è pari ad € 1.587,72, al quale deve essere sottratto l'importo già versato di € 441,00 (cfr. Sceda A, Colonna
“Contribuzione versata” dell'estratto contributivo), per un residuo ancora dovuto pari ad € 1.146,72. Con riferimento al contributo integrativo dovuto per l'anno 2012, con aliquota del 4% sul corrispettivo lordo percepito di € 13.021,44, l'importo dovuto è pari ad € 520,86, al quale deve essere sottratto l'importo già versato di € 150,00 (cfr. Sceda A, Colonna
“Contribuzione versata” dell'estratto contributivo), per un residuo ancora dovuto pari ad € 370,86. Con riferimento al contributo soggettivo dovuto per l'anno 2013, con aliquota del 13% sul reddito netto percepito di € 12.521,00, l'importo dovuto è pari ad € 1.627,73. Con riferimento al contributo integrativo dovuto per l'anno 2013, con aliquota del 4% sul corrispettivo lordo percepito di € 12.521,00, l'importo dovuto è pari ad € 500,84. Per il contributo maternità di quest'ultima annualità, non corrisposto, il cui ammontare è determinato di anno in anno dal Consiglio di Indirizzo Generale, secondo il combinato disposto degli artt. 37 comma 2 Regolamento vigente dall'01.01.2012 e 8 comma 7 lett. f) dello Statuto, sono dovuti € 60,00. Gli importi appena calcolati coincidono al centesimo con quelli indicati nella colonna denominata “Contribuzione dovuta” della Scheda A dell'estratto contributivo, per un totale di € 4.580,07.
Venendo alle sanzioni applicate per la ritardata (oltre il termine del 10 settembre) o omessa comunicazione all'Ente dell'ammontare del reddito netto professionale, nonché del volume d'affari o lordo derivanti dall'attività professionale e dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente, esse sono state determinate come segue: Anno contributivo 2011:
- sanzione da € 10,00 ai sensi dell'art. 11 comma 10 del Regolamento di Previdenza vigente fino al 31.12.2011;
- sanzione da € 87,39 (€ 873,92/100*10) ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento di Previdenza vigente fino al 31.12.2011, pari al 10% del capitale non versato nei termini, per un totale pari ad € 97,32. Anno contributivo 2012:
- sanzione da € 100,00, ai sensi dell'art. 10 comma 1 ultimo inciso del Regolamento di Previdenza vigente dall'01.01.2012;
- sanzione da € 151,76 (€ 1.517,58/100*10) ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento di Previdenza vigente dall'01.01.2012, pari al 10% del capitale non versato nei termini, per complessivi € 251,76. Anno contributivo 2013:
- sanzione da € 50,00, ai sensi dell'art. 10 comma 1 secondo inciso del Regolamento di Previdenza vigente dall'01.01.2012;
- sanzione da € 218,86 (€ 2.188,57/100*10) ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento di Previdenza vigente dall'01.01.2012, pari al 10% del capitale non versato nei termini, per complessivi € 268,86. Il tutto per un importo, a titolo di sanzioni, di € 617,94.
Quanto al calcolo degli interessi, le norme di riferimento sono, rispettivamente, l'art. 10 comma 1 e l'art. 11 comma 1 dei due Regolamenti vigenti fino al 31.12.2011 e dall'1.1.2012, i quali prevedono che, al ritardo nel pagamento dei contributi, consegue l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura dello 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo, all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento. Ebbene, l'Ente, nel calcolare gli importi, ha fatto decorrere gli interessi: - Per l'anno 2011, dall'11.12.2012 (data a partire dalla quale i contributi sono divenuti esigibili), per 106 mensilità successive, termine adottato convenzionalmente.
- Per l'anno 2012, dall'11.12.2013 (data a partire dalla quale i contributi sono divenuti esigibili), per 94 mensilità successive, termine adottato convenzionalmente.
- Per l'anno 2013, dall'11.12.2014 (data a partire dalla quale i contributi sono divenuti esigibili), per 81 mensilità successive, termine adottato convenzionalmente. Pertanto, i calcoli svolti sono i seguenti:
- Interessi anno contributivo 2011:
€ 873,92 (contributo soggettivo e integrativo) /100*0,60 = € 5,24352.
€ 5,24352 * 106 mesi = € 555,81.
- Interessi anno contributivo 2012
€ 1.517,58 (contributo soggettivo e integrativo) /100*0,60 = € 9,10548.
€ 9,10548 * 94 mesi = € 855,93.
- Interessi anno contributivo 2013
€ 2.188,57 (contributo soggettivo, integrativo e maternità) /100*0,60 = € 13,13142.
€ 13,13142 * 81 mesi = € 1.063,65. Gli importi sopra calcolati, per un totale di € 2.475,39, coincidono con quelli esposti sull'estratto contributivo.
Conclusivamente, la resistente va condannata a pagare all il minore importo di Pt_1
€ 7.673,4, comprensivo di sanzioni ed interessi, oltre rivalutazione monetaria, interessi e sanzioni successivi, da calcolarsi sulla contribuzione previdenziale non versata sino al saldo, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza Pt_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
Le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo tra le parti per soccombenza reciproca/parziale – essendo imputabili a ciascuna delle parti gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate –. La Corte di Cassazione (Cass., sez. III, sent. 22 febbraio 2016, n. 3438), difatti, ha chiarito che la soccombenza reciproca, che dà luogo alla compensazione parziale o totale delle spese processuali, “presuppone una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate o che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, quando essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”. Nel caso in esame, per le ragioni pocanzi citate, il ricorrente ha avuto ragione solo in parte, rispetto alla propria prospettazione. L'addebito dei restanti due terzi segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento parziale del ricorso, condanna la resistente a Controparte_1 pagare all' l minore importo di € 7.673,4, per le causali spiegate in parte Pt_1 motiva, oltre rivalutazione monetaria, interessi e sanzioni successivi, da calcolarsi sulla contribuzione previdenziale non versata sino al saldo, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza Pt_1
2. Rigetta nel resto, dichiarando la prescrizione della contribuzione dovuta per l'anno 2010 e di relativi sanzioni e interessi;
3. Previa compensazione nella misura di un terzo, condanna la resistente soccombente al pagamento in favore di ei due terzi restanti delle spese Pt_1 di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini