Sentenza 8 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 14991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14991 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN1-49 9 1/ 03 REPUBBLICA ITALIA A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 23450/01 30419 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 3968 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Carlo PICCININNI Consigliere Ud. 15/04/03 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINSILE SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 3, presso l'avvocato PAOLO V. DE VITO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO CASOLI, QUINTO DE SANTIS, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
SRL, in persona del legale COMET PARKING rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso 1'Avvocato 2003 BENEDETTO GARGANI che la rappresenta e difende 1039 -1- unitamente agli Avvocati G. GABRIELE CORBUCCI e MAURIZIO COZZARI giusta procura in calce al controricorso - controricorrente avverso la sentenza n. 27/01 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 30/01/01; ཡ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato DE VITO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato GARGANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 -2- t SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con contratto stipulato nell'autunno del 1990 la s.r.l. ET Parking si impegnava a fornire alla IN s.r.l. un sistema di parcheggio elettromeccanico in una palazzina in corso di costruzione sita in Bastia Umbra. A seguito di una prova tecnica dell'impianto avvenuta il 23.11.1992 sorgeva tra le parti una controversia, pretendendo la ET il pagamento dell'impianto e la IN la sua messa а punto nonché il rilascio della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per la sua utilizzazione. In forza della clausola compromissoria 3 contenuta nel contratto la ET avviava la procedura arbitrale nominando il proprio arbitro ed altrettanto faceva la controparte, mentre il Presidente del collegio arbitrale veniva nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia. Con lodo del 12.3.1999, cui veniva apposto dal Pretore il visto di esecutorietà in data 26.3.1999, gli arbitri condannavano la IN al pagamento del corrispettivo dell'impianto, pari a £ e la 161.840.000, oltre interessi e rivalutazione, ET а consegnare la documentazione tecnica ed amministrativa nonché a pagare alla controparte la - 3 somma di £ 50.000.000 per la messa a punto dell'impianto, compensando le spese fra le parti e liquidando il loro onorario in complessive £ 100.000.000. Avverso tale decisione la IN proponeva impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Perugia, sostenendo che: a) dalla lettura del lodo si desumeva chiaramente che gli arbitri avessero espresso un giudizio secondo equità con conseguente violazione dell'art. 829 n.4 C.P.C. in quanto autorizzati dalle parti a decidere secondo diritto;
b) la motivazione era omessa e contraddittoria こ conseguente violazione dell'art. 829 n.4 con C.P.C.; c) l'art. 1460 C.C. era stato violato e falsamente applicato, essendosi l'inadempimento verificato solo da parte della ET;
d) anche l'art. 1362 C.C. era stato violato e き falsamente applicato, avendo gli arbitri interpretato il contratto come limitato al parcheggio di autovetture non superiori a cm. 180 di altezza;
e) la motivazione era omessa, insufficiente e contraddittoria laddove gli arbitri avevano 4 - valutato equitativamente il danno della IN;
f) tale danno avrebbe potuto essere provato nel suo preciso ammontare se gli arbitri avessero ammesso la relativa prova offerta dalla IN;
g) l'art. 829 C.P.C. era stato violato e falsamente applicato in quanto gli arbitri, avendo chiesto l'integrazione del fondo spese nella stessa 1 misura in cui successivamente avevano liquidato i loro onorari, avevano impedito alle parti di ricorrere al Presidente del Tribunale prima di effettuare il pagamento. La ET si costituiva, contestando il gravame e chiedendone il rigetto. All'esito del giudizio la Corte d'Appello con sentenza del 9.11.2000-30.1.2001 rigettava il ricorso, condannando la IN al pagamento delle spese processuali. Dopo aver escluso che gli arbitri avessero deciso prescindendo dalle norme di legge in quanto basato la loro decisione sull'art. 1460 avevano C.C. e che dal riferimento alla valutazione d'insieme dagli stessi operata potesse desumersi che avessero improntato il loro giudizio all'equità, avendo con tale espressione semplicemente inteso raffrontare il reciproco 5 - ہے comportamento delle parti nell'ambito di un rapporto bilaterale e dopo aver escluso altresì che in ordine al ritenuto reciproco inadempimento la motivazione non era stata da loro omessa, rilevava la Corte d'Appello che il lodo aveva dato conto delle ragioni della decisione, avendo ravvisato e ben motivato un reciproco inadempimento in quanto - era stato precisato come le parti non avessero mai manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto ma si erano attestate su un reciproco atteggiamento della controparte,di attesa dell'adempimento contestando la IN il perfetto funzionamento dell'impianto e rifiutandosi la ET di apporre le necessarie modifiche finchè non fosse stata pagata. Dava atto poi che gli arbitri non avevano attribuito alcuna rilevanza al comportamento delle parti prima del "collaudo" del 23.11.1992 su cui la IN aveva basato la tesi dell'inadempimento, ritenendo che tutte le inadempienze precedenti 2 fossero state superate da una mutua volontà di recupero contrattuale culminata nelle operazioni relative a detto collaudo. Escludeva poi la dedotta violazione dell'art. 1362 C.C. in quanto gli arbitri avevano ritenuto, con motivazione adeguata, che le parti, nel 6 concordare la costruzione di un parcheggio a servizio di una palazzina, si fossero riferite ad un parcheggio per autovetture che normalmente non superano l'altezza di cm. 180. Osservava altresì che la somma di £ 50.000.000 liquidata a favore della IN non costituisse un risarcimento del danno, che avrebbe dovuto in tal caso essere dimostrato nel suo preciso ammontare, ma il costo per la messa a punto dell'impianto e cioè per l'attività che la ET si era rifiutata di effettuare prima del pagamento. Quanto infine alla nullità che deriverebbe, secondo la IN, dalla circostanza che la liquidazione degli onorari fosse stata di importo pari all'anticipazione delle spese richieste, riteneva la Corte d'Appello che essa era da escludere in quanto la IN ben poteva proporre ricorso al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 814 C.P.C. ed ottenere il relativo rimborso. Avverso tale sentenza propone ricorso pe r cassazione la IN s.r.l., deducendo sei motivi di censura illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso la ET Parking s.r.l.. 7 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la IN denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 829 comma 1 n.
4. e comma 2 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia ritenuto 「 che gli arbitri, anziché decidere secondo diritto, avessero deciso secondo equità, senza considerare che, nonostante il richiamo all'art. 1460 C.C., essi avessero in realtà operato in base ad una valutazione d'insieme, tipica dell'arbitrato di valutare la valenza secondo equità, mancando delle singole condotte per verificare chi fra le due parti fosse stato per primo inadempiente ed avesse in tal modo giustificato l'inadempienza dell'altro. Deduce altresì che in linea con tale pone anche lavalutazione equitativa si determinazione in £ 50.000.000 operata per coprire i costi della messa a punto dell'impianto. La censura è infondata. Al di là di ogni considerazione sull'oggetto della censura che sembra riguardare, nella prospettazione che ne è stata data, direttamente il lodo e non già le valutazioni sul punto espresse dalla Corte d'Appello, deve in ogni caso escludersi 8 che l'impugnata sentenza sia incorsa nei denunciati vizi nell'affermare che gli arbitri avessero deciso secondo diritto, come era stato loro domandato, non già secondo equità, come aveva sostenuto invece la società appellante, essendo stato correttamente evidenziato che il mero richiamo ad "una valutazione d'insieme" operato dagli arbitri non determina di per sé uno sviamento dall'ambito dei loro poteri ma costituisce solo l'espressione della 6 volontà di esaminare il comportamento complessivo delle parti. Ora, una tale considerazione che attribuisce 1 sostanzialmente all'espressione in esame il significato di una mera dichiarazione di intenti in un contesto caratterizzato dal richiamo, finalizzato a dirimere la controversia, di una precisa disposizione di legge (art. 1460 C.C.), come ricorda la stessa Corte d'Appello non comporta necessariamente gli effetti denunciati dalla ricorrente in quanto, lungi dall'avallare un approccio che escluda la doverosa valutazione secondo diritto dei singoli comportamenti, costituisce una mera chiarificazione, se pur ce ne fosse stato bisogno, dell'inciso adottato nel lodo, nel senso che una tale valutazione d'insieme non 9 esclude ma anzi presuppone l'esame di detti comportamenti. Che questi siano stati valutati correttamente sotto il profilo giuridico costituisce poi un diverso problema che sarà esaminato nei successivi motivi di ricorso, ma un loro eventuale " accoglimento non giustificherebbe, per ciò solo, il convincimento che gli arbitri avessero deciso secondo equità ma solo che la Corte d'Appello non abbia rilevato le dedotte violazioni. Quanto infine alla specifica censura relativa alla determinazione della somma di £ 50.000.000 liquidata per coprire i costi della messa a punto dell'impianto e che sarebbe stata operata, secondo la ricorrente, in via equitativa, la questione è stata posta espressamente in un ambito più ampio con il quinto motivo di ricorso al cui esame si rinvia quindi ogni considerazione. Né un tale particolare aspetto è stato posto all'attenzione della Corte d'Appello con riferimento allo specifico profilo in esame, non risultando esso dai motivi di impugnazione dedotti avanti alla Corte d'Appello e riportati nel presente ricorso (pagg. 33 e 34) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia 10 violazione e falsa applicazione dell'art. 829 comma 1 nn.4 e 5 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto sufficientemente motivato il lodo in ordine al dichiarato inadempimento reciproco, senza considerare la mancata individuazione da parte degli arbitri dei singoli comportamenti e l'impossibilità quindi di la "ratio decidendi" seguita per ricostruire giungere alla conclusione di una sostanziale parità nelle inadempienze poste in essere dalle parti. Sostiene poi che erroneamente non era stata ravvisata la contraddittorietà della motivazione nella inconciliabilità fra la valutazione compiuta dagli arbitri in ordine alla prova del 23.11.1992 di funzionamento dell'apparecchiatura ritenuta non perfettamente funzionante e l'obbligo imposto alla IN di corrisponderne il prezzo con gli interessi e la rivalutazione dalla maturazione delle rate. Deduce altresì che erroneamente non era stata colta l'apoditticità dell'affermazione circa la presenza di "una mutua volontà di recupero contrattuale" basata sulla prova di funzionamento del 23.11.1992 in quanto non rispondente ad alcuna manifestazione esterna delle parti e comunque non 11 motivata in relazione alla asserita inadempienza della IN. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 829 comma 1 nn.4 e 5 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che gli arbitri, nell'omettere qualsiasi valutazione in ordine ai rispettivi comportamenti delle parti ai fini di una corretta applicazione dell'art. 1460 C.C., avessero trascurato di qualificare giuridicamente il rapporto processuale e di inquadrare così l'assetto sinallagmatico delle reciproche obbligazioni, senza considerare che i pagamenti rateali erano previsti in funzione dello stato di realizzazione dell'impianto e della sua definitiva consegna nell'ambito di un contratto di appalto e che non erano dovuti in presenza della verificata inidoneità dell'apparecchiatura. Deduce altresì che la Corte d'Appello abbia omesso qualsiasi accenno alla dedotta contraddittorietà in cui erano incorsi gli arbitri in relazione alla condanna inflittale di corrispondere alla ET gli interessi legali e la rivalutazione "dalla maturazione delle varie voci di debito al saldo effettivo" con riferimento 12 : alle fatture n.5 del 28.10.1991. e n.4 del 29.12.1992, senza tener conto che, se consegna vi fu, questa non sarebbe avvenuta che il 23.11.1992 e che inoltre per il pagamento dell'ultima rata era previsto un termine di 120 giorni dalla consegna. Sostiene ancora che l'impugnata sentenza non aveva considerato la contraddittorietà in cui erano incorsi gli arbitri che, pur riconoscendo la inadempienza della ET in ordine alla mancata consegna della documentazione, avevano ritenuto ugualmente eseguita la consegna dell'impianto sul вс rilievo che altrimenti detta società non avrebbe mai potuto invocare l'eccezione di cui all'art. 5 1460 C.C.. Le due esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono fondate. La Corte d'Appello, nel rilevare che gli arbitri avevano ravvisato e ben motivato un reciproco inadempimento delle parti, giustificato per ciascuna dall'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 C.C., non ha precisato, con riferimento al contenuto del lodo, cosa prevedesse il contratto in relazione ai comportamenti cui le parti medesime si erano obbligate né ha evidenziato 13 gli arbitri avessero qualificato tale negozio se l'individuazione della sua natura giuridica. con Solo in presenza di tali elementi le sarebbe stato possibile infatti valutare la correttezza delle argomentazioni giuridiche espresse nel lodo e l'infondatezza delle dedotte violazioni. Non si è posto in particolare la Corte 3 d'Appello il problema, correlato alla definizione del negozio posto in essere ed alle espresse pattuizioni in esso previste, della eventuale priorità dell'adempimento di una parte rispetto all'adempimento dell'altra e cioè della G individuazione del soggetto eventualmente tenuto ad eseguire per primo la propria prestazione. In presenza di un rapporto sinallagmatico, quale certamente quello in esame, in cui all'obbligo di installazione di un impianto elettromeccanico per l'utilizzazione di un diparcheggio sotterraneo corrisponde l'obbligo pagamento del relativo prezzo, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto accertare, ai fini indicati dell'eventuale sviluppo diacronico. delle singole prestazioni, se gli arbitri avessero fatto riferimento alle pattuizioni delle parti ed alla natura del contratto per giungere alle loro 14 : conclusioni di un reciproco inadempimento. L'art. 1460 C.C., nel tutelare la parte che dall'inadempimentointende adempiere dell'altra l'eccezione di consentendole di invocare infattiprevede espressamente inadempimento, l'ipotesi in cui "termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti о risultino dalla natura del contratto", precludendo in tal caso alla parte tenuta ad adempiere prima dell'altra di avvalersi di tale eccezione. Fondamentale per la soluzione della controversia secondo diritto si presentava pertanto un tale accertamento che la Corte d'Appello ha omesso, trascurando di verificare su quali basi giuridiche gli arbitri avessero ravvisato una reciproca posizione di inadempimento e di esaminare se correttamente l'accertato inadempimento ○ non compiuto adempimento della COMET, pur desunto dal non corretto funzionamento dell'impianto e dalla mancata consegna della necessaria documentazione, fosse stato ritenuto insufficiente per escludere nei suoi confronti la legittimità del richiamo all'art. 1460 C.C. sulla base delle considerazioni sopra svolte, legate alla natura ed al contenuto del contratto. 15 : Tutto ciò peraltro sarebbe tanto più evidente qualora risultasse che il pagamento, come sostiene la ricorrente, non fosse stato previsto in un'unica soluzione ma dilazionato nel tempo in corrispondenza dell'esito positivo dei vari collaudi e, per il saldo, dopo un certo periodo dall'esito di quello finale, con inevitabili riflessi sul decorso degli interessi. L'omessa considerazione, nell'esame della impugnazione avanti alla Corte d'Appello, degli esposti profili, traducendosi in una non corretta valutazione giuridica del lodo, impone sul punto la cassazione dell'impugnata sentenza e la rimessione degli atti al giudice di rinvio perché verifichi la legittimità del lodo alla luce degli esposti principi, dichiarandone, in caso negativo, la nullità e procedendo, se del caso, anche attraverso un'apposita istruzione, al giudizio rescissorio nel quale terrà conto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1460 C.C. invocato dalla IN, della natura del negozio stipulato dalle parti e del suo contenuto per accertare se il suo inadempimento fosse giustificato dal precedente inadempimento 0 non compiuto adempimento dell'altra parte e trarne le dovute conclusioni nei limiti delle rispettive 16 richieste. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 829 comma 1 nn.4 e 5 con riferimento all'art. 1362 C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia assolutamente considerato, nel confermare la decisione degli arbitri che avevano ritenuto che gli arbitri si fossero riferiti ad un parcheggio per autovetture che non superassero normalmente r l'altezza di cm. 180, le osservazioni della IN la quale aveva evidenziato come una tale affermazione contrastasse con la comune intenzione delle parti tenuto conto della destinazione della palazzina, adibita non solamente a civile abitazione, nonchè dell'interpretazione del termine "autovetture" data dal nuovo codice della strada all'art. 54 lett. a) in cui rientrano anche i cosiddetti pulmini od i fuoristrada, notoriamente più alti di cm. 180, al pari di quanto previsto del resto dall'art. 26 lett. a) del precedente codice della strada. La presente censura, nel dedurre un ulteriore motivo di inadempimento in cui sarebbe incorso la COMET e che è stato invece escluso dagli arbitri 17 sulla base di considerazioni ritenute corrette dalla Corte d'Appello, si basa sostanzialmente, al di là della sua formale intestazione riguardante la violazione dei canoni ermeneutici previsti dall'art. 1362 C.C., sulla prospettazione di una diversa interpretazione di una clausola contrattuale, non consentita avanti alla Corte d'Appello nel giudizio di impugnazione del lodo limitato ai casi di nullità previsti dall'art. 829 tanto meno, avanti а questa Corte diC.P.C. né, h legittimità. La Corte d'Appello, nell'escludere che l'interpretazione data dagli arbitri in ordine alle dimensioni del parcheggio. avesse violato una qualche norma, ha riportato l'argomentazione adottata a sostegno del lodo il quale aveva le parti, facendo specifico ritenuto che riferimento alle "autovetture", avevano concordato che il parcheggio. dovesse essere utilizzato unicamente dai veicoli comunemente indicati con tale termine e che normalmente non superan o l'altezza di m. 1,80. In tale contesto non v'è spazio per un vizio riconducibile alla prospettata violazione dei canoni ermeneutici, trattandosi di una valutazione 18 di merito basata sulla ricerca della comune volontà delle parti, per la quale non può assumere rilevanza il richiamo al codice della strada (art. 54 lett.a del vigente ed art. 26 lett.a di quello previgente) che prevede solo un limite generale di altezza di m.4 per tutti i veicoli e che non può costituire comunque un necessario riferimento in sede di interpretazione nella parte in cui inserisce anche i pulmini ed i fuoristrada G nell'ambito delle autovetture. L'aver privilegiato, rispetto al più ampio contenuto ricavabile dal codice della strada, il significato più ristretto comunemente dato al termine "autovetture" con riferimento ad una palazzina di cui non risulta indicata una destinazione diversa da quella di civile abitazione, non comporta alcuna deviazione dai deve attenersi, ma canoni cui l'interprete costituisce solo il contenuto di una delle possibili interpretazioni consentite dalla previsione contrattuale e sottratte al sindacato della Corte d'Appello. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 829 comma 1 nn.4 e 5 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e 19 contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, nel giustificare la determinazione in via equitativa della somma di £ 50.000.000 liquidatale dagli arbitri senza l'indicazione dei criteri seguiti, abbia rilevato che non trattavasi di risarcimento del danno, che avrebbe dovuto essere provato nel suo preciso ammontare, ma del costo che avrebbe dovuto essere affrontato per la messa a punto dell'impianto, senza considerare che un costo ben può essere oggetto di risarcimento e che nel caso in esame tale condanna non altro rappresentava che il risarcimento del danno per la inadempiuta obbligazione, danno che avrebbe potuto provato in ben diversa entità qualoraessere fossero stati ammessi i mezzi istruttori richiesti, compresa una consulenza tecnica d'ufficio. Le considerazioni espresse in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso sulla necessità di un riesame del lodo, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto ed agli obblighi che ne discendono, al fine di una corretta valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 1460 C.C., comportano indubbiamente l'assorbimento di tale motivo relativamente alla quantificazione dell'importo 20 dovuto, derivando le conseguenze di carattere economico anche dalla soluzione che verrà data, sulla base degli esposti principi, al problema della responsabilità. In ogni caso non può essere condiviso però l'assunto della Corte d'Appello che, pur prendendo atto del reciproco inadempimento delle parti, ritiene corretta la tesi degli arbitri che hanno considerato l'importo di £ 50.000.000 liquidato a equitativo, non già un risarcimento deltitolo danno conseguente all'accertato inadempimento della COMET, ma semplicemente il corrispondente del costo necessario per la messa a punto dell'impianto. Non si comprende infatti perché gli aspetti + derivanti dall'inadempimento non economici qualificabili, pur nella prospettazione sarebbero giuridica condivisa dalla Corte d'Appello, come risarcimento del danno. In tale ambito non può ritenersi consentita quindi una valutazione equitativa se non nei limiti previsti dall'art. 1226 C.C., ma deve darsi riscontro ai mezzi istruttori richiesti, dopo averne valutata la ammissibilità. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 829 comma 1 nn. 4 e 5 nonché comma 2 C.P.C. con riferimento all'art. 814 C.P.C.. Sostiene che la Corte d'Appello non abbia adequatamente considerato le censure svolte in relazione al comportamento degli arbitri che avevano disposto il versamento di un'integrazione delle spese relative al funzionamento del collegio arbitrale prima di emettere la decisione, finendo per frustrare la facoltà concessa alle parti di non accettare la liquidazione degli arbitri ed a costoro, in tal caso, di ricorrere al Presidente del Tribunale. Deduce che l'assunto della Corte d'Appello, secondo cui la parte avrebbe potuto contestare l'entità 2 della liquidazione con ricorso al Presidente del è Tribunale, non tiene conto che tale ricorso consentito solo agli arbitri e che costoro, avendo l'integrazione del fondo prima della chiesto decisione in misura perfettamente coincidente agli onorari, hanno sostanzialmente precluso ogni opposizione sul punto in violazione dell'art. 814 C.P.C.. La censura infondata anche se in base a considerazioni diverse da quelle espresse а sostegno della pronuncia di rigetto dalla Corte d'Appello che ha indicato nell'art. 814 C.P.C. il 22 rimedio processuale offerto alle parti in ordine alla liquidazione delle spese e degli onorari per allorché tale l'opera prestata dagli arbitri liquidazione non venga accettata. Orbene, va subito precisato che il ricorso al Presidente del Tribunale previsto dall'art. 814 C.P.C. può essere proposto, come esattamente ricorda la ricorrente, solo dagli arbitri e non anche dalle parti e si riferisce alla diversa ipotesi in cui la liquidazione effettuata dagli arbitri, espressamente dichiarata non vincolante dalla stessa norma, non venga accettata dalle parti. Ma nel caso in cui, sia pure attraverso un espediente come sostiene la ricorrente, l'importo richiesto sia stato corrisposto, l'accertamento in ordine alla validità di un tale pagamento esula dall'effettivo contenuto del lodo, sebbene di esso sia stato dato atto, investendo un autonomo rapporto di prestazione d'opera professionale. Per la tutela dei propri diritti che si ritengono lesi non rimane in tal caso alle parti che promuovere un autonomo giudizio avente ad oggetto la validità del pagamento. In relazione ai motivi accolti si impone 23 quindi la rimessione degli atti, anche per le spese, al giudice di rinvio che si designa nella Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso. Rigetta il primo, il quarto ed il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione anche per le spese,ai motivi accolti e rinvia, alla Corte d'Appello di Roma. Roma, 15.4.2003 Il Consigliere est Il Presidente рибні ду Recorde минимMg. Riunits in IL CANCELLIERE Domenico Mazzalupi Somende paraly CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 8 OTT. 2003 U IL CANCELLIERE 2 24 4 1