Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Ordinanza collegiale 1 luglio 2025
Sentenza 23 marzo 2026
Decreto collegiale 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento datato 22 maggio 2023 e notificato il 23 maggio 2023 n. Cat. -OMISSIS-, con il quale il Questore di Genova invita l’interessato a tenere una condotta conforme alla legge, avvisandolo che in caso contrario si potrà avanzare richiesta di misura di prevenzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2026 il dott. NI IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 19 luglio 2023 e depositato in data 17 agosto 2023 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente è un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, dove svolge l’attività di venditore ambulante.
In data 7 maggio 2018 è stato condannato per ricettazione dal Tribunale di Genova e nel 2023 è stato oggetto di segnalazione per il reato di cui all’art. 707 c.p.
Sulla base di tali accadimenti e di altri precedenti di polizia, il Questore di Genova ha emesso un avviso orale ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, invitando l’interessato a tenere una condotta conforme alla legge.
3. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente deduce le doglianze così riassumibili: violazione dell’art. 1 lett. c. del d.lgs. n. 159 del 2011 per mancanza dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 18 settembre 2023, n. 860, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
All’esito dell’udienza pubblica del 23 maggio 2025 questo Tribunale, con ordinanza della Prima Sezione, 1° luglio 2025, n. -OMISSIS-, ha richiesto all’Amministrazione chiarimenti sui precedenti penali e di polizia del ricorrente.
L’Amministrazione ha adempiuto depositando una relazione in data 7 agosto 2025.
Il Ministero ha depositato un’ulteriore memoria in vista dell’udienza pubblica del 6 febbraio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Stante la contiguità delle censure, le stesse possono essere esaminate congiuntamente.
4.1. Deve premettersi che in tema di avviso orale emesso dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, la giurisprudenza amministrativa ha fissato alcune coordinate ermeneutiche che vale la pena di ripercorrere. Si tratta di un provvedimento monitorio con il quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose; l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ha in quest’ottica una finalità lato sensu preventiva, sicché l’esercizio del potere di cui è titolare l’Amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato o comunque l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2026, n. 605). Ai fini della formulazione del giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l’autorità nutra un fondato sospetto, sulla scorta di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a orientarsi verso comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011. (Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2026, n. 135).
A differenza di quanto la legge richiede per le altre ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all’avviso orale risulta essere meno stringente, trattandosi di un provvedimento avente natura ed efficacia meramente monitoria che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali. L’autorità amministrativa competente, peraltro, gode di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge (ossia dei sospetti), dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’ iter logico seguito dall’Amministrazione o della motivazione adottata (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2020, n. 791).
4.2. Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio osserva quanto segue.
4.2.1. In base alla relazione della Questura depositata in data 7 agosto 2025, il ricorrente esibisce i seguenti precedenti di polizia. In data 9 marzo 2015 è stato deferito all’autorità giudiziaria dalla Guardia di Finanza di -OMISSIS- per i reati di cui agli art. 336 e 337 c.p. In data 24 giugno 2015 è stato deferito all’autorità giudiziaria dalla Polizia Ferroviaria di -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 337 e 651 c.p. In data 13 agosto 2021 è stato sanzionato dalla Polizia Locale di Genova per violazione dell’art. 688 c.p. e a suo carico è stato disposto un allontanamento ai sensi dell’art. 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. -OMISSIS-. Tali precedenti, in seguito al deposito della relazione in data 7 agosto 2025, non sono stati contestati, nemmeno genericamente, dall’interessato.
4.2.2. Risulta inoltre dal provvedimento impugnato e dalle stesse ammissioni del ricorrente (doc. 7 ricorrente) che quest’ultimo ha riportato una condanna per ricettazione, emessa dal Tribunale di Genova in data 7 maggio 2018.
4.2.3. Infine, consta dagli atti (doc. 10 ricorrente) che l’interessato è sottoposto a indagini preliminari nel 2023 per il reato di cui all’art. 707 c.p.p.
4.3. Il compendio di circostanze appena tratteggiato risulta bastevole a denotare una personalità poco incline al rispetto delle regole e non nuova a comportamenti antisociali, dei quali alcuni connotati da una indubbia componente di aggressività, non solo verbale (si vedano i docc. 1, 1.2 e 2 depositati dal Ministero in data 7 agosto 2025). Il giudizio prognostico di pericolosità sociale, posto a base dell’invito orale del Questore, appare dunque adeguatamente corroborato e conforme al canone probatorio del più probabile che non , tipico del diritto amministrativo della prevenzione.
4.4. Infine, non vale a sconfessare l’apprezzamento effettuato dall’Amministrazione la circostanza che la pericolosità del ricorrente si sia espressa in reati contro il patrimonio: in disparte la considerazione che tale affermazione è smentita dalla natura dei precedenti sopra elencati, la limitazione prospettata dal ricorrente non trova conforto nel dato normativo.
5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La liquidazione degli onorari della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, co.1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU AR, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
NI IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IL | IU AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.