Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 2
In tema di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in danno di diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave. (In applicazione del principio, la S.C. ha censurato la decisione di merito che aveva automaticamente escluso la diminuente in una fattispecie di "palpeggiamenti" di più alunne minorenni, osservando che il naturale aggravamento della intensità della lesione al bene protetto, connesso alla reiterazione di una singola condotta di modesta gravità, non si verifica quando i soggetti passivi della condotta siano sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall'altro, dovendosi in tal caso valutare la gravità di ogni singolo episodio).
Nel giudizio di appello, è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame, in quanto l'accertamento dell'idoneità intellettiva e volitiva dell'imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice di merito allorquando ci siano elementi per dubitare dell'imputabilità. (Fattispecie in cui la questione era stata dedotta con un motivo nuovo, non inerente nè funzionalmente connesso ai punti della decisione di primo grado investiti dall'impugnazione principale).
Commentari • 2
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La Cassazione (sez. III Penale, sentenza 22 settembre 2015 – 20 giugno 2016, n. 25434) ha riconosciuto l'applicazione delle attenuanti generiche ad un insegnante, imputato e già condannato in primo e secondo grado di giudizio alla pena della reclusione di anni sei e mesi sei di reclusione, per i reati a lui ascritti di violenza sessuale, perpetrati nei confronti di alcune minori, sue alunne. I giudici di merito avevano già condannato l'uomo, escludendo la possibilità sia di qualificare il fatto nell'ambito della fattispecie attenuate della “minore gravità” (art. 609-bis cod. pen. ultimo comma) sia di concedere al medesimo le circostanze attenuanti generiche. La vicenda vedeva coinvolte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2015, n. 25434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25434 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento