CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2023, n. 19339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19339 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IH MA, nata in [...] 1'01/0111954 avverso la sentenza emessa il 21/03/2023 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto la consegna all'Autorità spagnola di IH MA, cittadina marocchina, destinataria di un Mandato di arresto europeo processuale per i reati di associazione per delinquere e truffa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la consegnanda articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, atteso il mancato tempestivo invio della documentazione su cui si fondava il provvedimento genetico e ciò avrebbe comportato la decadenza della possibilità di integrare la richiesta di consegna con il successivo invio dei documenti necessari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19339 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 05/05/2023 La difesa sarebbe stata posta in condizione di verificare la documentazione a fondamento della misura solo all'udienza del 21.3.2023, cioè a quella in cui si è deciso sulla consegna, ma detta documentazione sarebbe stata peraltro incompleta, essendo stato riportato solo un sunto insufficiente per valutare la sussistenza degli indizi posti a fondamento della richiesta di consegna;
la relazione, si aggiunge, avrebbe dovuto contenere l'indicazione precisa dei fatti contestati e non sarebbe trasmesso nemmeno il titolo nazionale sulla cui base il mandato di arresto europeo è stato emesso, non potendosi considerare tale il documento trasmesso dal Ministero della giustizia italiano recante "verosimilmente la traduzione in italiano, peraltro non asseverata, del provvedimento di cattura emesso dall'autorità spagnola"; né sarebbe stato allegato il testo delle disposizioni di legge violate. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge;
la Corte si sarebbe limitata ad acquisire il provvedimento cautelare dell'autorità spagnola senza operare una valutazione critica al fine di verificare se siano state rispettate tutte le garanzie processuali in favore dell'indagata; si assume cioè che la Corte avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti fondanti la misura cautelare emessa in Spagna. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 18 bis, lett. c), legge n. 69 del 22 aprile 2005. La Corte avrebbe omesso di verificare la effettiva e stabile presenza in Italia della indagata, che aveva dichiarato di vivere nella casa della di lei figlia in Reggio Calabria, pur non ricordando la via. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile 2. A seguito delle modifiche apportate alla I. 22 aprile 2005, n. 69, l'attuale previsione dell'art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), con conseguente esclusione del vizio di motivazione. La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69. Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. A seguito della riformulazione, da un lato è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, letta), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione. 2 Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione. 3. Il primo e il secondo motivo, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. Non è chiaro nel ragionamento del ricorrente perché sarebbe configurabile la ipotizzata decadenza da parte della Corte di appello e neppure perché i documenti e gli atti esistenti al momento della trattazione del procedimento non sarebbero stati idonei a consentire alla parte la piena esplicazione delle proprie facoltà e dei propri diritti, tenuto conto che la Corte ha fatto espresso riferimento all'acquisizione del "titolo cautelare straniero nella traduzione italiana" e che è agli atti l'ordinanza di convalida dell'arresto da cui si evince che è in atti il verbale di arresto e "gli allegati". Peraltro, quanto al richiamo da parte della ricorrente all',6 della legge n. 69 del 2005, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3,4,5,6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi. (Sez. 6, n. 28253 del 23/09/2021, M, Rv. 282253). Non diversamente, quanto al secondo motivo, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. Già in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che, in caso di mandato d'arresto processuale, prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì soltanto come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, (compendio) del quale il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. Sul punto nulla di specifico è stato dedotto. 3 4. È inammissibile il terzo motivo;
nulla è stato dedotto, non essendo stata tui la ricorrente in grado di indicare nemmeno la via in cui si troverebbe la abitazione in cui risiederebbe. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023 Il Consigli estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto la consegna all'Autorità spagnola di IH MA, cittadina marocchina, destinataria di un Mandato di arresto europeo processuale per i reati di associazione per delinquere e truffa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la consegnanda articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, atteso il mancato tempestivo invio della documentazione su cui si fondava il provvedimento genetico e ciò avrebbe comportato la decadenza della possibilità di integrare la richiesta di consegna con il successivo invio dei documenti necessari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19339 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 05/05/2023 La difesa sarebbe stata posta in condizione di verificare la documentazione a fondamento della misura solo all'udienza del 21.3.2023, cioè a quella in cui si è deciso sulla consegna, ma detta documentazione sarebbe stata peraltro incompleta, essendo stato riportato solo un sunto insufficiente per valutare la sussistenza degli indizi posti a fondamento della richiesta di consegna;
la relazione, si aggiunge, avrebbe dovuto contenere l'indicazione precisa dei fatti contestati e non sarebbe trasmesso nemmeno il titolo nazionale sulla cui base il mandato di arresto europeo è stato emesso, non potendosi considerare tale il documento trasmesso dal Ministero della giustizia italiano recante "verosimilmente la traduzione in italiano, peraltro non asseverata, del provvedimento di cattura emesso dall'autorità spagnola"; né sarebbe stato allegato il testo delle disposizioni di legge violate. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge;
la Corte si sarebbe limitata ad acquisire il provvedimento cautelare dell'autorità spagnola senza operare una valutazione critica al fine di verificare se siano state rispettate tutte le garanzie processuali in favore dell'indagata; si assume cioè che la Corte avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti fondanti la misura cautelare emessa in Spagna. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 18 bis, lett. c), legge n. 69 del 22 aprile 2005. La Corte avrebbe omesso di verificare la effettiva e stabile presenza in Italia della indagata, che aveva dichiarato di vivere nella casa della di lei figlia in Reggio Calabria, pur non ricordando la via. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile 2. A seguito delle modifiche apportate alla I. 22 aprile 2005, n. 69, l'attuale previsione dell'art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), con conseguente esclusione del vizio di motivazione. La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69. Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. A seguito della riformulazione, da un lato è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, letta), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione. 2 Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione. 3. Il primo e il secondo motivo, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. Non è chiaro nel ragionamento del ricorrente perché sarebbe configurabile la ipotizzata decadenza da parte della Corte di appello e neppure perché i documenti e gli atti esistenti al momento della trattazione del procedimento non sarebbero stati idonei a consentire alla parte la piena esplicazione delle proprie facoltà e dei propri diritti, tenuto conto che la Corte ha fatto espresso riferimento all'acquisizione del "titolo cautelare straniero nella traduzione italiana" e che è agli atti l'ordinanza di convalida dell'arresto da cui si evince che è in atti il verbale di arresto e "gli allegati". Peraltro, quanto al richiamo da parte della ricorrente all',6 della legge n. 69 del 2005, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3,4,5,6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi. (Sez. 6, n. 28253 del 23/09/2021, M, Rv. 282253). Non diversamente, quanto al secondo motivo, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. Già in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che, in caso di mandato d'arresto processuale, prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì soltanto come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, (compendio) del quale il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. Sul punto nulla di specifico è stato dedotto. 3 4. È inammissibile il terzo motivo;
nulla è stato dedotto, non essendo stata tui la ricorrente in grado di indicare nemmeno la via in cui si troverebbe la abitazione in cui risiederebbe. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023 Il Consigli estensore Il Presidente