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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3573 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
2/03/1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Boris VENTURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_2
1 ), nato a [...] il [...]. C.F._2
2) Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Solagna di annotare
l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato.
3) La casa coniugale resta nella disponibilità e godimento del signor , CP_2 con i relativi arredi che la compongono.
4) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, avendo già provveduto a dividere i beni in comune.
5) Confermare l'assegno di euro 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia Persona_1
, da porre a carico del padre e da versare entro il giorno 10 di ogni mese mediante
[...] bonifico alle coordinate bancarie della madre, fino all'indipendenza e autonomia economica della figlia.
Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza, saranno divise tra le parti nella misura del 50%.
6) Confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti, nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e hanno già definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, salvo quanto pattuito con separata scrittura in ordine ai rispettivi crediti e debiti.
7) Confermare che gli assegni famigliari saranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra ”. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Solagna (VI) in data 16/11/2015.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note
2 scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 282/2025 pubblicata in data 2/04/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 282/2025 del 2/04/2025, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma Per_1 mensile di euro 300,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
3 Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1 in Solagna (VI) il 16/11/2025 alle condizioni in epigrafe riportate CP_2 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Solagna (VI) al n. 2, parte 1, anno 2015;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3573 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
2/03/1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Boris VENTURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_2
1 ), nato a [...] il [...]. C.F._2
2) Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Solagna di annotare
l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato.
3) La casa coniugale resta nella disponibilità e godimento del signor , CP_2 con i relativi arredi che la compongono.
4) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, avendo già provveduto a dividere i beni in comune.
5) Confermare l'assegno di euro 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia Persona_1
, da porre a carico del padre e da versare entro il giorno 10 di ogni mese mediante
[...] bonifico alle coordinate bancarie della madre, fino all'indipendenza e autonomia economica della figlia.
Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza, saranno divise tra le parti nella misura del 50%.
6) Confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti, nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e hanno già definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, salvo quanto pattuito con separata scrittura in ordine ai rispettivi crediti e debiti.
7) Confermare che gli assegni famigliari saranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra ”. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Solagna (VI) in data 16/11/2015.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note
2 scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 282/2025 pubblicata in data 2/04/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 282/2025 del 2/04/2025, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma Per_1 mensile di euro 300,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
3 Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1 in Solagna (VI) il 16/11/2025 alle condizioni in epigrafe riportate CP_2 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Solagna (VI) al n. 2, parte 1, anno 2015;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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