Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5756 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B ITALIANA REPUBBLICA 5756/0 1 IN NOME POPOL ASSAZIONE LA CORTE SUPREMA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.9251/98 Presidente Rosario Dott. De Musis Alberto Consigliere Dott. Spanò Cron. 12412 Pietro Consigliere Dott. Cuoco Rep. Consigliere Dott. De Matteis Aldo Ud. 08/02/01 Raffaele Cons. Relatore Dott. Di Lella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR sul ricorso proposto per diritti L.6000 1.9. APR. 2001 da IL CANCELLIERE giusta TO rappresentata e difesa, COCCIA a margine del ricorso, dall'avv. Giovanni De procura Notarisfre elettivamente domicialiata presso lo studio dell'avv. Clementino Palmiero, in Roma, Via Appia Nuova, n. 519e d'ufficio presso le Cancellerie dello Corte di Cassezione: - ricorrente contro del presidente pro tempore, INPS, in persona elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso notificato. 692 resistente con procura -avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, n.41/98 del 19/3/98 - RG 1120/92. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/2/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Vincenzo Cerioni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per de l ricorso. i l riget to 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29/11/1985, OC IE adiva il Pretore di Campobasso chiedendo che le fosse riconosciuto, quale bracciante agricola, il diritto a percepire l'indennità di maternità, che 1'INPS le aveva negato, sulla base dell'erroneo presupposto che non era stao raggiunto il numero minimo di giornate lavorative nell'anno. Con sentenza n.313/87 dei 27/10/1987, il Pretore rigettava la domanda, osservando che nell'anno 1983 la OC risultava aver prestato n.10 giornate lavorative e nell'anno successivo, prima dei periodo di interdizione per maternità (iniziato il 26/3/1984), solo n.48 giornate;
sicché in nessun caso poteva riconoscersi alla predetta lo status di bracciante agricola. Avverso tale sentenza OC IE proponeva appello con atto depositato il 12/1/1988, deducendo innanzitutto che, i lavoratori agricoli hanno diritto alle indennità di maternità per il solo fatto dell'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 1949 del 1940, per cui, dimostrata da parte sua la suddetta iscrizione, null'altro era tenuta a provare per far valere il proprio diritto alla prestazione. Deduceva, ancora, di aver compiuto le 51 giornate lavorative richieste in relazione all'anno 1984, dovendosi calcolare anche le giornate prestate durante l'interdizione obbligatoria per maternità, dal 26/3/1984 al 31/3/1984. Aggiungeva, poi, che in ogni caso nulla impediva di cumulare alle giornate dell'anno 1984, se insufficienti, quelle 16/12 al 31/12, e dunque prestate nel precedente 1983, dal entro l'anno antecedente il periodo di interdizione obbligatoria. Con sentenza n.235 del 12/5/1988 il Tribunale di Campobasso, in riforma della impugnata sentenza pretorile, dichiarava il diritto di OC IE a percepire l'indennità di maternità a carico dell'INPS. Il Tribunale confutava in parte le argomentazioni prospettate dalla OC, osservando, innanzitutto, che l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di per sé non esclude che l'INPS possa disconoscere il trattamento assicurativo, in difetto dei presupposto dell'epletamento di almeno cinquantuno giornate lavorative. Affermava ancora, poi, che al fine del calcolo delle giornate lavorative, non potevano cumularsi le giornate lavorative effettuate nell'anno 1984, in cui era intervenuta l'astenzione per maternità, con quelle prestate nell'anno solare precedente. Riteneva tuttavia la fondatezza della domanda, sulla base dell'ulteriore argomento prospettato dalla OC, e cioè che non appariva corretto, ai fini del raggiungimento del numero minimo, escludere dal calcolo delle giornate di lavoro prestate nell'anno 1984 quelle ricadenti nel periodo di interdizione obbligatoria. Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso l'INPS, il quale con unico motivo contestava che le 51 giornate potessero essere completate con le prestazioni lavorative effettuate dalla lavoratrice madre durante il periodo di astensione obbligatoria. OC resisteva con controricorso. Con sentenza n.4690 dei 27 aprile 1991, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell'INPS e cassava la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Isernia. In particolare, nella pronuncia in questione, la Suprema Corte affermava che ai fini della realizzazione del requisito contributivo relativo al compimento di cinquantuno giornate lavorative nell'anno, previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 dei decreto legislativo. 9 aprile 1946 n. 212 e richiesto per l'attribuzione alle lavoratrici agricole dei benefici di cui all'art. 15 della 1. 30 dicembre 1971 n. 1204, non possono essere computate le prestazioni lavorative svolte dalla lavoratrice madre durante il periodo di astensione obbligatoria, in violazione dei divieto di cui К all'art. 4 della stessa legge, sanzionato con la perdita dell'indennita' ai sensi dell'art. 22 dei regolamento di esecuzione approvato con d. P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, oltre che con penalita' a carico dei datore di lavoro, ai sensi dell'art. 31 dei medesimo regolamento. Con ricorso depositato il 25/2/1992, 1'INPS riassumeva il giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedendo il rigetto dell'appello. OC IE ne chiedeva l'accoglimento. Il Tribunale di Isernia rigettava l'appello e confermava la sentenza pretorile. Ө Il giudice del rinvio preliminarmente osservava che, non avendo la OC proposto ricorso incidentale condizionato per Cassazione, rimaneva preclusa la cognizione sulle questioni decise, con valore di giudicato, dal Tribunale di Campobasso, e cioè sulla questione del valore da attribuire di per sé all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ai fini dei riconoscimento dei trattamento assicurativo, e sulla questione della impossibilità di cumulare le giornate lavorative effettuate nell'anno 1984 con quelle prestate nell'anno solare precedente al fine dei calcolo delle giornate lavorative utili. 7 Precisava che, ferme restando le suddette statuizioni emesse dal primo giudice d'appello, la questione su cui doveva pronunciarsi in relazione all'appello proposto dalla OC, a seguito della Cassazione, era quellasentenza della Corte di della valutazione del numero delle giornate lavorative effettuate dalla OC nel 1994. Osservava al riguardo che, non potendo comunque includersi nel computo, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla citata sentenza della Cassazione, i giorni che ricadevano nel periodo di interdizione obbligatoria, doveva concludersi che la OC non aveva in effetti realizzato il requisito contributivo minimo relativo al compimento di cinquantuno giornate lavorative nell'anno, come previsto dalla normativa più volte innanzi citata, risultando dalla documentazione in atti solo 48 giornate . Avverso la decisione IE OC propone ricorso per cassazione affidato a 3 motivi. L'IN ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso IE OC denuncia violazione e falsa applicazione di legge. 8 Errata interpretazione del capo di sentenza relativo al valore da attribuire alla iscrizione negli elenchi nominativi. Violazione del R.D. n. 1949 del 1940. La ricorrente lamenta che il giudice del rinvio avrebbe erroneamente attribuito al 1° giudice di appello (Tribunale di Campobasso) l'affermazione (sulla quale si sarebbe formato il giudicato) della inidoneità probatoria della l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di maternità, laddove il predetto giudice di appello si sarebbe limitato ad affermare detta inidoneità solo in ipotesi di contestazione sul numero delle da parte giornate lavorative, supportata da prova, dell'IN. La censura non merita accoglimento. A parte la assorbente considerazione della sua sostanziale irrilevanza, poiché nel caso di specie risulta contestato dall'IN il criterio di computo e di imputazione delle giornate lavorative utili, va comunque osservato che l'affermazione attribuita dal giudice del rinvio (ed in relazione alla quale l'intervenuto giudicato) alha evidenziato Tribunale di Campobasso corrisponde (per quanto rileva ai fini della decisione) a quella attribuitagli anche dalla ricorrente. Il giudice del rinvio ha infatti evidenziato (come si rileva dalla lettura coordinata della parte motivazionale e della parte espositiva della impugnata sentenza) che si era formato il giudicato sulla statuizione per la quale la valenza probatoria della suddetta iscrizione viene meno in caso di eventuale contestazione dell'IN sull'esistenza del rapporto di lavoro e sul numero delle giornate lavorative effettuate. Con il 2° motivo del ricorso, IE OC denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 12/9/1983 n.483 art 5 comma 6°, nonché della legge 30/12/1971 n. 1204 art 15. La ricorrente sostiene che per l'acquisizione del requisito delle 51 giornate lavorative utili ai fini del diritto alla indennità di maternità, possono sommarsi le giornate lavorative dell'anno in corso e quelle dell'anno precedente. Il motivo di ricorso è inammissibile. Il giudice del rinvio, con statuizione della quale la ricorrente non si duole, ha affermato che sulla questione in esame si è già pronunciato il Tribunale di Campobasso (negando la dedotta 10 cumulabilità), e sulla relativa decisione, non impugnata nel primo giudizio di cassazione, si è formato il giudicato. Con il 3° motivo del ricorso la ricorrente denuncia la nullità del procedimento per violazione dell'art 301 cpc Sostiene la ricorrente che, essendo venuto meno, nel corso del giudizio, il difensore dell'IN (per essere stato collocato in pensione), il giudizio avrebbe dovuto essere interrotto, per cui devono considerarsi nulli gli atti processuali successivamente compiuti. La doglianza è infondata. Secondo l'orientamento consolidato e condividibile di questa Corte, le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento con la conseguenza che solo detta parte e legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. La mancata interruzione del processo pertanto non puo' essere eccepita dall'altra parte, (ne' essere rilevata d'ufficio dal giudice) come v motivo di nullita. (Vedi: Cass. 8641 del 29/08/1998; Cass;
05189 del 27/05/1999). 11 Il ricorso va dunque rigettato. In applicazione del disposto di cui all'art 152 disp.att. c.p.c. va dichiarata l'irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità. POM Rigetta il ricorso;
l'irripetibilità delle spese del Dichiara giudizio, ai sensi dell'art 152 disp.att. c.p.c. Così deciso in Roma, 1'8/2/2001 Il consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lell, Rosario De Musis Корто ве Шинз Pla ILCANCELUERE Depos Taria 1 9 APR. 2001 IL CANCELLERE 3 3 5 0 . 1 N . T A 3 R S S 7 A - ' I A 8 L T D - L , , 1 E A 1 O D S L E I L E P S O S G N B I E G I N S E D G I L , O A A T A A O S D L T O L T E P I E , R M D O I I R D A T S O I D G E E T R N E S E