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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20152/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA IB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20152/2017 promossa da:
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio
[...] dell'avv. Truppa Giovanna, giusta procura in atti;
-attrice, opposta- contro
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Baldassarre Giuseppe, giusta procura in atti;
, con il patrocinio dell'avv. Baldassare Giuseppe, giusta procura in CP_4 atti;
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 CP_7
nella loro qualità di eredi di e
[...] Persona_1 [...]
contumaci; Per_2
-convenuti, opponenti-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 19 I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
I.1. – Nel corso del procedimento di espropriazione forzata immobiliare iscritto al n. 873/2014 Reg. Gen. Es., promosso, in forza di mutuo fondiario, dalla
(ora Controparte_2 [...]
nei confronti della Controparte_1
“ ”, di CP_8 Controparte_3 Controparte_9
gli esecutati e la fideiubente hanno proposto
[...] Persona_2 CP_4 opposizione, eccependo l'usurarietà del tasso previsto per gli interessi moratori sia nel contratto originario di mutuo del 04/03/2003 che nel successivo atto di rinegoziazione del 16/12/2010.
I.2. – Disposta la sospensione dell'esecuzione all'esito della fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E., la creditrice procedente ha riassunto il giudizio di merito, instando per la conferma della piena validità ed efficacia del contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva.
I.3. – Costituendosi in giudizio, gli originari opponenti hanno eccepito l'infondatezza di tutte le avverse deduzioni e hanno ribadito, quali motivi della proposta opposizione, la usurarietà dei tassi di interesse convenuti nel contratto, con la conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 co.
2. c.c. Su tali presupposti hanno concluso per la declaratoria di nullità e gratuità del mutuo, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 co.2 c.c. nonché, in conseguenza di tale pronuncia: per l'accertamento dell'insussistenza di uno stato di morosità in capo al mutuatario al tempo del pignoramento;
per la condanna della Banca mutuante alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché del risarcimento del danno materiale e morale subìto, ai sensi di cui agli artt.
2043 e 2059 c.c..
I.4 – Il giudizio – dichiarato interrotto all'udienza del 15/05/2024, a seguito del decesso dei convenuti/opponenti e e Persona_2 Persona_1
pagina 2 di 19 ritualmente riassunto nei confronti degli eredi , Controparte_5 Controparte_6
, , , non costituitisi – è stato
[...] Controparte_3 Controparte_7 istruito con produzioni documentali di parte, nonché con la c.t.u. del dott. Per_3
(relazione del 04/03/2020), ed è stato infine riservato in decisione sulle
[...] conclusioni precisate come in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per le memorie conclusionali e le repliche.
II. – L'opposizione originariamente proposta dalla parte opponente è infondata e merita le sorti del rigetto, con conseguente affermazione del diritto della Banca creditrice di procedere in executivis per il recupero coattivo della somma precettata in virtù del contratto di mutuo stipulato inter partes.
II.1. – I profili di asserita nullità del contratto di mutuo fondiario, doverosamente ridotti alla loro essenza, sembrano potersi concentrare nei seguenti.
II.1.2. – In primo luogo, gli originari opponenti hanno sollevato il motivo della nullità del contratto di mutuo in quanto affetti da usura oggettiva relativamente alla pattuizione degli interessi moratori.
Il motivo è stato specificamente istruito con un'indagine contabile, affidata ad un C.t.u., le cui risultanze conclusive, come rassegnate nella relazione depositata il 04/03/2020, hanno escluso, in radice, lo sconfinamento del tasso soglia di usura da parte del tasso convenzionale (interessi corrispettivi e moratori) oggetto di pattuizione nell'originario contratto di mutuo del 2003.
Per quanto riguarda i profili di usurarietà insiti nell'atto di rinegoziazione del mutuo oggetto di contestazione, deve invece osservarsi che le conclusioni dell'ausiliario giudiziale meritano di essere valutate alla luce dei più recenti approdi intrepretativi della giurisprudenza di legittimità.
Invero, la Suprema Corte ha, per un verso, valorizzato la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, “sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei
pagina 3 di 19 secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto (…), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza” (per tutti,
Cass., 04/11/2021, n. 31615).
Per altro verso, il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, a fronte di pronunce contrastanti emesse tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020, ha poi affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del
d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
In particolare, la S.C., ribadita l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha elaborato i criteri per determinare il tasso soglia da applicare alla tipologia degli interessi moratori, nel rispetto del principio di simmetria fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, affermando che “l'esigenza del rispetto di tale principio … ben può essere
pagina 4 di 19 soddisfatta mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”. La rilevazione ministeriale cui viene fatto riferimento è quella della Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, la quale può fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite che comprenda siffatta maggiorazione.
Applicando queste coordinate interpretative al caso di specie, deve escludersi, nella specie, il superamento del tasso soglia di usura, computato alla stregua del valore medio degli interessi di mora, maggiorato della misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, calcolato dalla Banca d'Italia in 2,1 punti percentuali, atteso che, come già esplicitato dal C.T.U. in sede di elaborato peritale, “laddove si dovesse maggiorare il TEG medio di 2,1 punti, secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia, il tasso soglia, ai fini della mora, risulterebbe pari a 7,05%”, con conseguente esclusione, nella fattispecie, del carattere usurario del tasso moratorio convenzionale (risultato pari al 4,89%)”.
A ciò si aggiunga l'ulteriore rilievo per cui la tesi secondo cui il tasso di mora dovrebbe essere rideterminato in virtù dell'incidenza di quelle medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, non merita accoglimento. Essa non tiene infatti conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario.
In ogni caso, le conclusioni del C.T.U. non risultano neanche adeguatamente e specificamente avversate dalla originaria parte opponente, che, non a caso, proprio alla luce dei più recenti indirizzi di legittimità in subiecta materia, in corso di causa, ha espressamente rinunciato all'eccezione per tasso di usura pattizia, spostando “il tiro” delle doglianze su diversi profili di invalidità del rapporto di mutuo.
In conclusione, il dato contabilmente accertato della validità del mutuo per via del mancato superamento del tasso-soglia con riferimento tanto agli interessi pagina 5 di 19 corrispettivi, quanto a quelli moratori (come originariamente pattuiti tra le parti)
e, quindi, il difetto di usurarietà del mutuo del 2003 comportano l'irrilevanza delle doglianze collegate a tale infondato motivo principale, che s'intendono, dunque, parimenti rigettate.
Mette solo conto di aggiungere che l'asserita gratuità del mutuo, come conseguenza della usurarietà degli interessi pattuiti, è stata pure esclusa dal noto arresto di Cass., SS.UU., n. 19597/2020), in forza del quale, in caso di accertata usurarietà dei soli interessi moratori, deve comunque trovare applicazione l'art. 1224, co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Le ulteriori doglianze di denunziata usurarietà specificamente rivolte all'atto di rinegoziazione del 2010 e sollevate nel corso del presente giudizio verranno affrontante infra.
II.1.3. - Quanto agli ulteriori motivi di nullità sollevati dalla originaria parte opponente in corso di causa, si rileva quanto segue.
I convenuti in riassunzione hanno in particolare contestato l'illegittimità, sub specie di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali e di violazione delle regole di trasparenza bancaria, delle previsioni negoziali relative al regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi che risulterebbe trasfuso nel piano di ammortamento applicato al contratto di mutuo, rassegnando conclusioni volte ad ottenere la declaratoria di invalidità delle relative clausole contrattuali.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito, quanto al mutuo del 2003, che
“il TAN calcolato in applicazione del regime di capitalizzazione semplice supera il
Tasso Soglia Usura contrattuale”, denunciando altresì la “mancanza di informazione sul regime finanziario applicato al piano di rimborso (se capitalizzazione semplice o composta), costituendo ciò causa di nullità parziale contrattuale per indeterminatezza nonché violazione della normativa sulla trasparenza” (così, in sede di comparsa conclusionale).
Quanto all'atto di rinegoziazione del 2010, gli opponenti hanno evidenziato che “Il TEG contrattuale calcolato tenendo conto delle Istruzioni della Banca
D'Italia supera il Tasso Soglia Usura alla stipula” e che “Il TAN calcolato in
pagina 6 di 19 applicazione del regime di capitalizzazione semplice supera il Tasso Soglia Usura contrattuale”, denunciando la “mancanza di informazione sul regime finanziario applicato al piano di rimborso (se capitalizzazione semplice o composta), costituendo ciò causa di nullità parziale contrattuale per indeterminatezza nonché violazione della normativa sulla trasparenza”.
Ora, al riguardo, va innanzitutto rimarcato che secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del
07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv.
618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Se-zioni Unite di questa
Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo,
l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022,
Rv. 664455 - 01).
Nella specie, effettivamente l'opponente non aveva specificamente posto a fondamento della sua originaria opposizione i profili di invalidità denunciati nel corso del presente giudizio, essendo il ricorso introduttivo della fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E. incentrato esclusivamente sulla prospettata usurarietà pattizia originaria del tasso di mora previsto nel ridetto contratto di finanziamento.
pagina 7 di 19 Le doglianze appaiono peraltro affidate alla prospettazione di fatti non tempestivamente allegati nel presente giudizio e fondate su una consulenza tecnica di parte – costituente, come noto, mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio – prodotta soltanto a seguito della maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie.
Nel merito, la doglianza è comunque infondata.
Con riguardo all'originario contratto di mutuo (2003), la parte convenuta in riassunzione lamenta innanzitutto l'omessa specificazione del regime di capitalizzazione applicato.
Ora, premesso che il contratto di mutuo in questione, versato in atti, è corredato dal piano di ammortamento sottoscritto dai contraenti (all. B), è la stessa parte deducente ad affermare che, in base al piano di ammortamento allegato e ai dati contrattuali, si evince che il regime di capitalizzazione applicato dalla Banca è quello di tipo composto (“alla francese”).
Sul punto, la Corte di legittimità ha ormai chiarito che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass., Sez. Un., n. 15340/2024).
Lamenta poi la parte opponente che l'applicazione del regime di capitalizzazione composta anziché semplice comporterebbe un costo occulto per il mutuatario, determinando un onere implicito imposto in violazione delle norme che regolano la trasparenza bancaria.
Al riguardo, è stato chiarito in giurisprudenza che l'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese non comporta indeterminatezza del tasso di interesse e discordanza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato (v.
Trib. Taranto, Sez. II, sent. 07/04/2017; Trib. Rieti Sent., 05/12/2018; Trib.
Pordenone Sent., 08/02/2018; Trib. Roma Sez. XVII Sent., 14/03/2018; Trib.
Roma Sez. XVII Sent., 13/06/2019; Trib. Roma Sez. XVII Sent., 10/04/2019;
Trib. Bolzano Sez. I, Sent., 01/08/2019; Trib Milano, sent. n. 6299/2019; Trib.
pagina 8 di 19 Torino, sent. n. 1636/2019; Trib. Milano, sent. n. 2490/2019; Trib. Roma, sent.
n. 5583/2019; Trib. Parma, sent. n. 305/2019; Trib. Perugia, sent. n. 183/2019;
Trib. Livorno, sent. n. 5/2019; Trib. Cassino, sent. n. 1340/2018; Trib. Brindisi, sent. n. 1518/2015; Trib. Milano sez. VI, 18/09/2018 n. 9154; Trib. Torino sez. I,
13/09/2017 n.1303).
Ad avviso del condiviso formante giurisprudenziale, la discordanza tra TAN
(tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo, che non si assimila tout court al TAEG, ovvero al costo complessivo dell'operazione, che comprende altri oneri, ma è in esso naturalmente ricompreso) è peraltro fisiologica e la mancata indicazione del tasso effettivo è solo apparente. Come noto, infatti, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è espresso su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto (pagare prima è un costo). Per definizione, quindi, il tasso effettivo (TAE) differisce dal tasso nominale (TAN), in quanto il primo esprime la rideterminazione del secondo proprio in funzione della periodicità dei pagamenti pattuiti con cadenza differente rispetto a quella annuale e delle altre condizioni contrattuali che sviluppano il piano di ammortamento;
tale differenza, tuttavia, lungi dal determinare una indeterminabilità della pattuizione intercorsa dalle parti, costituisce semplicemente un differente conteggio rappresentativo del costo effettivo, a titolo di meri interessi espressi in forma annuale, del finanziamento. I due indici (TAN e TAE) esprimono due valori diversi e correttamente non coincidono, senza che tale non coincidenza renda incerta o errata la pattuizione (cfr. Trib. Milano, sez. VI, sent. 18/09/2018 n. 9154; v. anche Corte App. Brescia, sez. I, sent. 28/3/2019; Trib. Cremona, n. 148/2025; Contr v. anche Trib. Modena, sent. n. 2040/2014, per cui “Le due grandezze, e Contr
, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche, come invece preteso da parte attrice. Nei contratti di mutuo, infatti, al
TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso” ciò ha comportato che la Banca “ha concretamente rispettato le previsioni contrattuali in sede di applicazione del tasso relativo al mutuo fondiario stipulato tra le parti, avendo rispettato sia il tasso annuo nominale, sia il tasso
pagina 9 di 19 annuo effettivo”), in particolare ove tale frequenza di pagamento è stata espressamente e chiaramente pattuita tra le parti, così come il numero delle rate, la durata del piano, la metodologia di individuazione o la stessa individuazione della rata costante.
Sul punto la giurisprudenza - valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione nonché la Part circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell' – ha affermato che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito
e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (cfr. Trib. Catania
Sez. IV, Sent., 06/06/2019; v anche: Trib. Benevento, sent. 19.11.2012; Trib.
Roma, sent. 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza, sent.
19.6.2017; Trib. Milano, sent. 28.6.2017; Trib. Monza, sent. n. 18.8.2017; Trib.
S. M. C. Vetere, sent. 27.3.2017; Trib. Lanciano, sent. 17.10.2017).
In altre parole, il TAE è una differente espressione del TAN indicato in contratto, declinato secondo le condizioni contrattuali pattuite ed indicate
(periodicità delle rate, ammortamento alla francese, rata costante) e ricompreso peraltro nell'indicazione del TAEG ovvero il costo del finanziamento, per cui non può sostenersi alcuna indeterminatezza del tasso di interesse (che è sempre il
TAN pattuito) e tantomeno l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito.
Si osserva poi che, comunque, anche a volere ritenere che la Banca abbia effettivamente applicato un interesse diverso rispetto a quello pattuito, non si potrebbe comunque parlare di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ma semmai di inadempimento contrattuale, pretendendo quindi la restituzione della differenza tra quanto pattuito e quanto applicato, pretesa non invocata né allegata da parte opponente (Corte App. Brescia Sez. I, Sent., 28/03/2019).
Inoltre, nell'affrontare la questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento
«alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e
1418, comma 2, c.c. le già citate Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. n.
pagina 10 di 19 15130/2024) hanno ulteriormente chiarito che “Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, nonché “anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” e “il
(maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese
e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico” (confermandosi dunque anche la fisiologica differenza tra TAN e TAE).
Inoltre, sempre come chiarito dalle Sezioni unite: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai,
a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass.
SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il
pagina 11 di 19 mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non
è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza
(cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3;
120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
pagina 12 di 19 In conclusione sul punto, la Corte di legittimità ha escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.
L'eventuale tale mancanza peraltro non inciderebbe neppure sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del TUB), né può dirsi che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto.
I principi elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati a tasso fisso sono stati più di recente estesi anche al caso in cui, come nella specie, “il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”, con l'avvertenza che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della
pagina 13 di 19 periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass., n. 7382/2025).
Alla luce di tali condivisi principi, si trae allora che:
- il regime di ammortamento alla francese è pienamente legittimo nell'ordinamento ed il fatto che esso, per caratteristica fisiologica, comporti il maturare di maggiori interessi rispetto ad altri piani di ammortamento (come quello all'italiana) non può essere considerato illegittimo, poiché contrattualmente pattuito, né alla stregua di un maggior costo del finanziamento da esplicitare in contratto ai sensi dell'art. 117 c. 4 T.U.B.;
- nel caso in cui il contratto di mutuo specifichi in modo chiaro l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato non si ha una ipotesi di indeterminatezza del contratto rilevante ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
- non è causa di nullità del contratto neanche l'omessa indicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi, in quanto il mutuatario, in sede di contratto, sia stato reso edotto degli elementi caratterizzanti il mutuo ed il suo rischio.
pagina 14 di 19 Nel caso di specie, l'originario mutuo in esame disciplinava tutti gli elementi essenziali affinché il mutuatario potesse dirsi reso edotto dei rischi dell'operazione, indicando: l'importo del credito erogato;
la durata del prestito;
la periodicità del rimborso;
il tasso d'interesse applicato, che seppur pattuito come variabile, è costruito in modo tale da essere determinabile. Va infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, e, nella specie, si osserva che la clausola di tasso fa riferimento a un parametro esterno valido per la costruzione del tasso di interesse variabile, indica la periodicità dei pagamenti e il numero di rate. Al contratto di mutuo per cui è causa risulta altresì allegato il piano di ammortamento (sub allegato “B”).
Analoghe conclusioni valgono per l'atto di rinegoziazione stipulato nel 2010
(ove è peraltro specificato, nel piano di ammortamento allegato, il regime di capitalizzazione applicato).
Va d'altro canto rimarcato che, come chiarito dalla Corte di legittimità,
“l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti” (Cass. n. 1580/2025).
pagina 15 di 19 Secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2024, inoltre, il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al contraente di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre
2018, cit., p. 63 e 67); tale è quello in cui risultano assolti gli obblighi informativi a suo carico (anche) tramite il piano di ammortamento allegato al contratto
(come è avvenuto nel caso di specie), in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di credito ai consumatori, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di credito immobiliare ai consumatori).
Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007).
Ne deriva che, il difetto di trasparenza nei rapporti tra Banca mutuante e parte mutuataria, che, tralasciando ogni altra considerazione di merito, è di per sé stesso insuscettibile di configurare l'effetto della caducazione del titolo esecutivo, può, al più, comportare responsabilità contrattuale (e, dunque, solo eventuali obbligazioni risarcitorie) della banca mutuante, come tale irrilevante.
Ne deriva l'infondatezza delle doglianze mosse sul punto.
pagina 16 di 19 Affatto contraddittorie e affette da un deficit di astrattezza risultano poi le deduzioni che fanno discendere profili di usurarietà del rapporto di mutuo dal ricalcolo del tasso di interesse in regime di capitalizzazione semplice, non applicato nel caso di specie.
Quanto all'ulteriore rilievo per cui il TEG contrattuale previsto nell'atto di rinegoziazione calcolato tenendo conto delle Istruzioni della Banca D'Italia supererebbe il tasso soglia usura alla stipula, ove si tenga conto delle spese collegate al finanziamento, si osserva quanto segue.
La prospettazione è fondata sul fallace presupposto per cui, nel TAEG, sono fatti rientrare anche i costi correlati al ritardo nel pagamento della rata o per operazioni solo eventuali (spese sollecito, spese per estinzione anticipata, spese per variazione/restrizione ipoteca, spese per decurtazione etc.), da non includersi, in virtù del principio di effettività degli oneri eventuali, avallato dal maggioritario orientamento giurisprudenziale, perché di applicazione solo ipotetica, e in ogni caso per i quali non si può dire che vi sia un rapporto di strumentalità (spese avvisi) rispetto alla concessione del credito.
Escludendo dal computo tali oneri eventuali, il C.T.U. è pervenuto a un tasso convenzionale pari al 3,89%, inferiore quindi al tasso soglia del 3,9%.
L'ausiliario giudiziale non ha poi correttamente tenuto conto, ai fini della quantificazione del tasso convenzionale con specifico riguardo all'atto di rinegoziazione del mutuo del 2010, delle spese di assicurazione, trattandosi di spese sostenute nel 2003 e utilizzate dal C.T.U. ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura con riferimento al contratto di finanziamento fondiario del 2003, per il quale non è stato rilevato alcuno sconfinamento del tasso soglia.
Ciò vale a escludere la fondatezza anche di tale ultimo motivo di censura.
Conseguentemente, non è meritevole di positivo apprezzamento la richiesta di integrazione/rinnovazione peritale formulata dalla esecutata e avente ad oggetto i profili di denunciata illegittimità sin qui scrutinati.
II.2. – In accoglimento della domanda proposta dalla BANCA, va dunque affermato il diritto dell'istituto di credito di procedere in executivis nei confronti pagina 17 di 19 dei mutuatari e della fideiubente, in forza del pignoramento notificato in virtù del mutuo ipotecario per cui è causa.
È opportuno evidenziare che il rigetto dell'opposizione con sentenza assorbe e pone automaticamente nel nulla la pronuncia di sospensione adottata in sede di cognizione sommaria cautelare dal G.E., al quale spetterà di riattivare il processo esecutivo dietro l'apposita istanza di prosecuzione della parte interessata.
II3. – Stante la legittimità della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva, vanno conseguentemente respinte le domande restitutorie/risarcitorie proposte dalla originaria parte opponente/convenuta nella presente fase di merito.
III. – Le spese di lite - ad eccezione di quelle della fase cautelare che, essendo state poste a carico della Banca opposta, devono essere rivalutate con la presente regolamentazione definitiva (cfr., tra le altre, Cass. n. 22503/2011) nel senso che, difformemente da quanto statuito in detta sede sommaria, devono essere compensate in parte qua, stanti i gravi ed eccezionali motivi desunti dai mutamenti giurisprudenziali in tema di mutui usurari all'epoca in itinere - seguono la soccombenza e causalità e sono poste a carico degli originari opponenti, odierni convenuti.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri aggiornati al D.M. 147/2022, in relazione all'effettiva attività processuale espletata (parametri medi, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisoria, in ragione della natura documentale della causa e del carattere riepilogativo degli scritti difensivi finali: fase studio euro 2.552; fase introduttiva euro 1.628; fase istruttoria/trattazione euro 2.835; fase decisionale euro 2.127).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta dalla società “ Controparte_3
, da , e da
[...] Persona_1 Persona_2 CP_4
pagina 18 di 19 avverso l'esecuzione immobiliare introdotta con pignoramento iscritto al n.
873/2014 RGE;
b) CONDANNA gli opponenti società “ Controparte_3
, , nonché , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, nella loro qualità di eredi di CP_3 Controparte_7 Persona_1
e al pagamento, in favore dell'opposta Persona_2 [...]
delle spese del giudizio di merito, Controparte_12 che liquida, quanto agli esborsi, in €786,00 (escluse le spese di Ctu, regolate al successivo capo d) e, quanto ai compensi difensivi, in € 9.142, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), Iva e Cap come per legge;
c) DICHIARA compensate tra le parti le spese della fase cautelare e, per l'effetto,
CONDANNA i convenuti/opponenti, a rifondere l'attrice/opposta,
[...]
di quanto dalla Controparte_12 stessa pagato a titolo di spese processuali della fase sommaria;
d) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 24/11/2020, definitivamente e interamente a carico dei convenuti, condannando questi ultimi a rifondere l'attrice
[...] di quanto dalla stessa pagato a tale Controparte_12 titolo.
Bari, 9 novembre 2025
Il giudice
EA IB
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA IB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20152/2017 promossa da:
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio
[...] dell'avv. Truppa Giovanna, giusta procura in atti;
-attrice, opposta- contro
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Baldassarre Giuseppe, giusta procura in atti;
, con il patrocinio dell'avv. Baldassare Giuseppe, giusta procura in CP_4 atti;
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 CP_7
nella loro qualità di eredi di e
[...] Persona_1 [...]
contumaci; Per_2
-convenuti, opponenti-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 19 I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
I.1. – Nel corso del procedimento di espropriazione forzata immobiliare iscritto al n. 873/2014 Reg. Gen. Es., promosso, in forza di mutuo fondiario, dalla
(ora Controparte_2 [...]
nei confronti della Controparte_1
“ ”, di CP_8 Controparte_3 Controparte_9
gli esecutati e la fideiubente hanno proposto
[...] Persona_2 CP_4 opposizione, eccependo l'usurarietà del tasso previsto per gli interessi moratori sia nel contratto originario di mutuo del 04/03/2003 che nel successivo atto di rinegoziazione del 16/12/2010.
I.2. – Disposta la sospensione dell'esecuzione all'esito della fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E., la creditrice procedente ha riassunto il giudizio di merito, instando per la conferma della piena validità ed efficacia del contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva.
I.3. – Costituendosi in giudizio, gli originari opponenti hanno eccepito l'infondatezza di tutte le avverse deduzioni e hanno ribadito, quali motivi della proposta opposizione, la usurarietà dei tassi di interesse convenuti nel contratto, con la conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 co.
2. c.c. Su tali presupposti hanno concluso per la declaratoria di nullità e gratuità del mutuo, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 co.2 c.c. nonché, in conseguenza di tale pronuncia: per l'accertamento dell'insussistenza di uno stato di morosità in capo al mutuatario al tempo del pignoramento;
per la condanna della Banca mutuante alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché del risarcimento del danno materiale e morale subìto, ai sensi di cui agli artt.
2043 e 2059 c.c..
I.4 – Il giudizio – dichiarato interrotto all'udienza del 15/05/2024, a seguito del decesso dei convenuti/opponenti e e Persona_2 Persona_1
pagina 2 di 19 ritualmente riassunto nei confronti degli eredi , Controparte_5 Controparte_6
, , , non costituitisi – è stato
[...] Controparte_3 Controparte_7 istruito con produzioni documentali di parte, nonché con la c.t.u. del dott. Per_3
(relazione del 04/03/2020), ed è stato infine riservato in decisione sulle
[...] conclusioni precisate come in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per le memorie conclusionali e le repliche.
II. – L'opposizione originariamente proposta dalla parte opponente è infondata e merita le sorti del rigetto, con conseguente affermazione del diritto della Banca creditrice di procedere in executivis per il recupero coattivo della somma precettata in virtù del contratto di mutuo stipulato inter partes.
II.1. – I profili di asserita nullità del contratto di mutuo fondiario, doverosamente ridotti alla loro essenza, sembrano potersi concentrare nei seguenti.
II.1.2. – In primo luogo, gli originari opponenti hanno sollevato il motivo della nullità del contratto di mutuo in quanto affetti da usura oggettiva relativamente alla pattuizione degli interessi moratori.
Il motivo è stato specificamente istruito con un'indagine contabile, affidata ad un C.t.u., le cui risultanze conclusive, come rassegnate nella relazione depositata il 04/03/2020, hanno escluso, in radice, lo sconfinamento del tasso soglia di usura da parte del tasso convenzionale (interessi corrispettivi e moratori) oggetto di pattuizione nell'originario contratto di mutuo del 2003.
Per quanto riguarda i profili di usurarietà insiti nell'atto di rinegoziazione del mutuo oggetto di contestazione, deve invece osservarsi che le conclusioni dell'ausiliario giudiziale meritano di essere valutate alla luce dei più recenti approdi intrepretativi della giurisprudenza di legittimità.
Invero, la Suprema Corte ha, per un verso, valorizzato la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, “sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei
pagina 3 di 19 secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto (…), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza” (per tutti,
Cass., 04/11/2021, n. 31615).
Per altro verso, il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, a fronte di pronunce contrastanti emesse tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020, ha poi affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del
d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
In particolare, la S.C., ribadita l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha elaborato i criteri per determinare il tasso soglia da applicare alla tipologia degli interessi moratori, nel rispetto del principio di simmetria fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, affermando che “l'esigenza del rispetto di tale principio … ben può essere
pagina 4 di 19 soddisfatta mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”. La rilevazione ministeriale cui viene fatto riferimento è quella della Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, la quale può fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite che comprenda siffatta maggiorazione.
Applicando queste coordinate interpretative al caso di specie, deve escludersi, nella specie, il superamento del tasso soglia di usura, computato alla stregua del valore medio degli interessi di mora, maggiorato della misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, calcolato dalla Banca d'Italia in 2,1 punti percentuali, atteso che, come già esplicitato dal C.T.U. in sede di elaborato peritale, “laddove si dovesse maggiorare il TEG medio di 2,1 punti, secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia, il tasso soglia, ai fini della mora, risulterebbe pari a 7,05%”, con conseguente esclusione, nella fattispecie, del carattere usurario del tasso moratorio convenzionale (risultato pari al 4,89%)”.
A ciò si aggiunga l'ulteriore rilievo per cui la tesi secondo cui il tasso di mora dovrebbe essere rideterminato in virtù dell'incidenza di quelle medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, non merita accoglimento. Essa non tiene infatti conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario.
In ogni caso, le conclusioni del C.T.U. non risultano neanche adeguatamente e specificamente avversate dalla originaria parte opponente, che, non a caso, proprio alla luce dei più recenti indirizzi di legittimità in subiecta materia, in corso di causa, ha espressamente rinunciato all'eccezione per tasso di usura pattizia, spostando “il tiro” delle doglianze su diversi profili di invalidità del rapporto di mutuo.
In conclusione, il dato contabilmente accertato della validità del mutuo per via del mancato superamento del tasso-soglia con riferimento tanto agli interessi pagina 5 di 19 corrispettivi, quanto a quelli moratori (come originariamente pattuiti tra le parti)
e, quindi, il difetto di usurarietà del mutuo del 2003 comportano l'irrilevanza delle doglianze collegate a tale infondato motivo principale, che s'intendono, dunque, parimenti rigettate.
Mette solo conto di aggiungere che l'asserita gratuità del mutuo, come conseguenza della usurarietà degli interessi pattuiti, è stata pure esclusa dal noto arresto di Cass., SS.UU., n. 19597/2020), in forza del quale, in caso di accertata usurarietà dei soli interessi moratori, deve comunque trovare applicazione l'art. 1224, co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Le ulteriori doglianze di denunziata usurarietà specificamente rivolte all'atto di rinegoziazione del 2010 e sollevate nel corso del presente giudizio verranno affrontante infra.
II.1.3. - Quanto agli ulteriori motivi di nullità sollevati dalla originaria parte opponente in corso di causa, si rileva quanto segue.
I convenuti in riassunzione hanno in particolare contestato l'illegittimità, sub specie di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali e di violazione delle regole di trasparenza bancaria, delle previsioni negoziali relative al regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi che risulterebbe trasfuso nel piano di ammortamento applicato al contratto di mutuo, rassegnando conclusioni volte ad ottenere la declaratoria di invalidità delle relative clausole contrattuali.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito, quanto al mutuo del 2003, che
“il TAN calcolato in applicazione del regime di capitalizzazione semplice supera il
Tasso Soglia Usura contrattuale”, denunciando altresì la “mancanza di informazione sul regime finanziario applicato al piano di rimborso (se capitalizzazione semplice o composta), costituendo ciò causa di nullità parziale contrattuale per indeterminatezza nonché violazione della normativa sulla trasparenza” (così, in sede di comparsa conclusionale).
Quanto all'atto di rinegoziazione del 2010, gli opponenti hanno evidenziato che “Il TEG contrattuale calcolato tenendo conto delle Istruzioni della Banca
D'Italia supera il Tasso Soglia Usura alla stipula” e che “Il TAN calcolato in
pagina 6 di 19 applicazione del regime di capitalizzazione semplice supera il Tasso Soglia Usura contrattuale”, denunciando la “mancanza di informazione sul regime finanziario applicato al piano di rimborso (se capitalizzazione semplice o composta), costituendo ciò causa di nullità parziale contrattuale per indeterminatezza nonché violazione della normativa sulla trasparenza”.
Ora, al riguardo, va innanzitutto rimarcato che secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del
07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv.
618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Se-zioni Unite di questa
Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo,
l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022,
Rv. 664455 - 01).
Nella specie, effettivamente l'opponente non aveva specificamente posto a fondamento della sua originaria opposizione i profili di invalidità denunciati nel corso del presente giudizio, essendo il ricorso introduttivo della fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E. incentrato esclusivamente sulla prospettata usurarietà pattizia originaria del tasso di mora previsto nel ridetto contratto di finanziamento.
pagina 7 di 19 Le doglianze appaiono peraltro affidate alla prospettazione di fatti non tempestivamente allegati nel presente giudizio e fondate su una consulenza tecnica di parte – costituente, come noto, mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio – prodotta soltanto a seguito della maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie.
Nel merito, la doglianza è comunque infondata.
Con riguardo all'originario contratto di mutuo (2003), la parte convenuta in riassunzione lamenta innanzitutto l'omessa specificazione del regime di capitalizzazione applicato.
Ora, premesso che il contratto di mutuo in questione, versato in atti, è corredato dal piano di ammortamento sottoscritto dai contraenti (all. B), è la stessa parte deducente ad affermare che, in base al piano di ammortamento allegato e ai dati contrattuali, si evince che il regime di capitalizzazione applicato dalla Banca è quello di tipo composto (“alla francese”).
Sul punto, la Corte di legittimità ha ormai chiarito che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass., Sez. Un., n. 15340/2024).
Lamenta poi la parte opponente che l'applicazione del regime di capitalizzazione composta anziché semplice comporterebbe un costo occulto per il mutuatario, determinando un onere implicito imposto in violazione delle norme che regolano la trasparenza bancaria.
Al riguardo, è stato chiarito in giurisprudenza che l'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese non comporta indeterminatezza del tasso di interesse e discordanza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato (v.
Trib. Taranto, Sez. II, sent. 07/04/2017; Trib. Rieti Sent., 05/12/2018; Trib.
Pordenone Sent., 08/02/2018; Trib. Roma Sez. XVII Sent., 14/03/2018; Trib.
Roma Sez. XVII Sent., 13/06/2019; Trib. Roma Sez. XVII Sent., 10/04/2019;
Trib. Bolzano Sez. I, Sent., 01/08/2019; Trib Milano, sent. n. 6299/2019; Trib.
pagina 8 di 19 Torino, sent. n. 1636/2019; Trib. Milano, sent. n. 2490/2019; Trib. Roma, sent.
n. 5583/2019; Trib. Parma, sent. n. 305/2019; Trib. Perugia, sent. n. 183/2019;
Trib. Livorno, sent. n. 5/2019; Trib. Cassino, sent. n. 1340/2018; Trib. Brindisi, sent. n. 1518/2015; Trib. Milano sez. VI, 18/09/2018 n. 9154; Trib. Torino sez. I,
13/09/2017 n.1303).
Ad avviso del condiviso formante giurisprudenziale, la discordanza tra TAN
(tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo, che non si assimila tout court al TAEG, ovvero al costo complessivo dell'operazione, che comprende altri oneri, ma è in esso naturalmente ricompreso) è peraltro fisiologica e la mancata indicazione del tasso effettivo è solo apparente. Come noto, infatti, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è espresso su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto (pagare prima è un costo). Per definizione, quindi, il tasso effettivo (TAE) differisce dal tasso nominale (TAN), in quanto il primo esprime la rideterminazione del secondo proprio in funzione della periodicità dei pagamenti pattuiti con cadenza differente rispetto a quella annuale e delle altre condizioni contrattuali che sviluppano il piano di ammortamento;
tale differenza, tuttavia, lungi dal determinare una indeterminabilità della pattuizione intercorsa dalle parti, costituisce semplicemente un differente conteggio rappresentativo del costo effettivo, a titolo di meri interessi espressi in forma annuale, del finanziamento. I due indici (TAN e TAE) esprimono due valori diversi e correttamente non coincidono, senza che tale non coincidenza renda incerta o errata la pattuizione (cfr. Trib. Milano, sez. VI, sent. 18/09/2018 n. 9154; v. anche Corte App. Brescia, sez. I, sent. 28/3/2019; Trib. Cremona, n. 148/2025; Contr v. anche Trib. Modena, sent. n. 2040/2014, per cui “Le due grandezze, e Contr
, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche, come invece preteso da parte attrice. Nei contratti di mutuo, infatti, al
TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso” ciò ha comportato che la Banca “ha concretamente rispettato le previsioni contrattuali in sede di applicazione del tasso relativo al mutuo fondiario stipulato tra le parti, avendo rispettato sia il tasso annuo nominale, sia il tasso
pagina 9 di 19 annuo effettivo”), in particolare ove tale frequenza di pagamento è stata espressamente e chiaramente pattuita tra le parti, così come il numero delle rate, la durata del piano, la metodologia di individuazione o la stessa individuazione della rata costante.
Sul punto la giurisprudenza - valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione nonché la Part circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell' – ha affermato che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito
e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (cfr. Trib. Catania
Sez. IV, Sent., 06/06/2019; v anche: Trib. Benevento, sent. 19.11.2012; Trib.
Roma, sent. 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza, sent.
19.6.2017; Trib. Milano, sent. 28.6.2017; Trib. Monza, sent. n. 18.8.2017; Trib.
S. M. C. Vetere, sent. 27.3.2017; Trib. Lanciano, sent. 17.10.2017).
In altre parole, il TAE è una differente espressione del TAN indicato in contratto, declinato secondo le condizioni contrattuali pattuite ed indicate
(periodicità delle rate, ammortamento alla francese, rata costante) e ricompreso peraltro nell'indicazione del TAEG ovvero il costo del finanziamento, per cui non può sostenersi alcuna indeterminatezza del tasso di interesse (che è sempre il
TAN pattuito) e tantomeno l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito.
Si osserva poi che, comunque, anche a volere ritenere che la Banca abbia effettivamente applicato un interesse diverso rispetto a quello pattuito, non si potrebbe comunque parlare di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ma semmai di inadempimento contrattuale, pretendendo quindi la restituzione della differenza tra quanto pattuito e quanto applicato, pretesa non invocata né allegata da parte opponente (Corte App. Brescia Sez. I, Sent., 28/03/2019).
Inoltre, nell'affrontare la questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento
«alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e
1418, comma 2, c.c. le già citate Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. n.
pagina 10 di 19 15130/2024) hanno ulteriormente chiarito che “Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, nonché “anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” e “il
(maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese
e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico” (confermandosi dunque anche la fisiologica differenza tra TAN e TAE).
Inoltre, sempre come chiarito dalle Sezioni unite: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai,
a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass.
SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il
pagina 11 di 19 mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non
è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza
(cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3;
120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
pagina 12 di 19 In conclusione sul punto, la Corte di legittimità ha escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.
L'eventuale tale mancanza peraltro non inciderebbe neppure sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del TUB), né può dirsi che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto.
I principi elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati a tasso fisso sono stati più di recente estesi anche al caso in cui, come nella specie, “il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”, con l'avvertenza che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della
pagina 13 di 19 periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass., n. 7382/2025).
Alla luce di tali condivisi principi, si trae allora che:
- il regime di ammortamento alla francese è pienamente legittimo nell'ordinamento ed il fatto che esso, per caratteristica fisiologica, comporti il maturare di maggiori interessi rispetto ad altri piani di ammortamento (come quello all'italiana) non può essere considerato illegittimo, poiché contrattualmente pattuito, né alla stregua di un maggior costo del finanziamento da esplicitare in contratto ai sensi dell'art. 117 c. 4 T.U.B.;
- nel caso in cui il contratto di mutuo specifichi in modo chiaro l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato non si ha una ipotesi di indeterminatezza del contratto rilevante ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
- non è causa di nullità del contratto neanche l'omessa indicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi, in quanto il mutuatario, in sede di contratto, sia stato reso edotto degli elementi caratterizzanti il mutuo ed il suo rischio.
pagina 14 di 19 Nel caso di specie, l'originario mutuo in esame disciplinava tutti gli elementi essenziali affinché il mutuatario potesse dirsi reso edotto dei rischi dell'operazione, indicando: l'importo del credito erogato;
la durata del prestito;
la periodicità del rimborso;
il tasso d'interesse applicato, che seppur pattuito come variabile, è costruito in modo tale da essere determinabile. Va infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, e, nella specie, si osserva che la clausola di tasso fa riferimento a un parametro esterno valido per la costruzione del tasso di interesse variabile, indica la periodicità dei pagamenti e il numero di rate. Al contratto di mutuo per cui è causa risulta altresì allegato il piano di ammortamento (sub allegato “B”).
Analoghe conclusioni valgono per l'atto di rinegoziazione stipulato nel 2010
(ove è peraltro specificato, nel piano di ammortamento allegato, il regime di capitalizzazione applicato).
Va d'altro canto rimarcato che, come chiarito dalla Corte di legittimità,
“l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti” (Cass. n. 1580/2025).
pagina 15 di 19 Secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2024, inoltre, il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al contraente di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre
2018, cit., p. 63 e 67); tale è quello in cui risultano assolti gli obblighi informativi a suo carico (anche) tramite il piano di ammortamento allegato al contratto
(come è avvenuto nel caso di specie), in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di credito ai consumatori, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di credito immobiliare ai consumatori).
Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007).
Ne deriva che, il difetto di trasparenza nei rapporti tra Banca mutuante e parte mutuataria, che, tralasciando ogni altra considerazione di merito, è di per sé stesso insuscettibile di configurare l'effetto della caducazione del titolo esecutivo, può, al più, comportare responsabilità contrattuale (e, dunque, solo eventuali obbligazioni risarcitorie) della banca mutuante, come tale irrilevante.
Ne deriva l'infondatezza delle doglianze mosse sul punto.
pagina 16 di 19 Affatto contraddittorie e affette da un deficit di astrattezza risultano poi le deduzioni che fanno discendere profili di usurarietà del rapporto di mutuo dal ricalcolo del tasso di interesse in regime di capitalizzazione semplice, non applicato nel caso di specie.
Quanto all'ulteriore rilievo per cui il TEG contrattuale previsto nell'atto di rinegoziazione calcolato tenendo conto delle Istruzioni della Banca D'Italia supererebbe il tasso soglia usura alla stipula, ove si tenga conto delle spese collegate al finanziamento, si osserva quanto segue.
La prospettazione è fondata sul fallace presupposto per cui, nel TAEG, sono fatti rientrare anche i costi correlati al ritardo nel pagamento della rata o per operazioni solo eventuali (spese sollecito, spese per estinzione anticipata, spese per variazione/restrizione ipoteca, spese per decurtazione etc.), da non includersi, in virtù del principio di effettività degli oneri eventuali, avallato dal maggioritario orientamento giurisprudenziale, perché di applicazione solo ipotetica, e in ogni caso per i quali non si può dire che vi sia un rapporto di strumentalità (spese avvisi) rispetto alla concessione del credito.
Escludendo dal computo tali oneri eventuali, il C.T.U. è pervenuto a un tasso convenzionale pari al 3,89%, inferiore quindi al tasso soglia del 3,9%.
L'ausiliario giudiziale non ha poi correttamente tenuto conto, ai fini della quantificazione del tasso convenzionale con specifico riguardo all'atto di rinegoziazione del mutuo del 2010, delle spese di assicurazione, trattandosi di spese sostenute nel 2003 e utilizzate dal C.T.U. ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura con riferimento al contratto di finanziamento fondiario del 2003, per il quale non è stato rilevato alcuno sconfinamento del tasso soglia.
Ciò vale a escludere la fondatezza anche di tale ultimo motivo di censura.
Conseguentemente, non è meritevole di positivo apprezzamento la richiesta di integrazione/rinnovazione peritale formulata dalla esecutata e avente ad oggetto i profili di denunciata illegittimità sin qui scrutinati.
II.2. – In accoglimento della domanda proposta dalla BANCA, va dunque affermato il diritto dell'istituto di credito di procedere in executivis nei confronti pagina 17 di 19 dei mutuatari e della fideiubente, in forza del pignoramento notificato in virtù del mutuo ipotecario per cui è causa.
È opportuno evidenziare che il rigetto dell'opposizione con sentenza assorbe e pone automaticamente nel nulla la pronuncia di sospensione adottata in sede di cognizione sommaria cautelare dal G.E., al quale spetterà di riattivare il processo esecutivo dietro l'apposita istanza di prosecuzione della parte interessata.
II3. – Stante la legittimità della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva, vanno conseguentemente respinte le domande restitutorie/risarcitorie proposte dalla originaria parte opponente/convenuta nella presente fase di merito.
III. – Le spese di lite - ad eccezione di quelle della fase cautelare che, essendo state poste a carico della Banca opposta, devono essere rivalutate con la presente regolamentazione definitiva (cfr., tra le altre, Cass. n. 22503/2011) nel senso che, difformemente da quanto statuito in detta sede sommaria, devono essere compensate in parte qua, stanti i gravi ed eccezionali motivi desunti dai mutamenti giurisprudenziali in tema di mutui usurari all'epoca in itinere - seguono la soccombenza e causalità e sono poste a carico degli originari opponenti, odierni convenuti.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri aggiornati al D.M. 147/2022, in relazione all'effettiva attività processuale espletata (parametri medi, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisoria, in ragione della natura documentale della causa e del carattere riepilogativo degli scritti difensivi finali: fase studio euro 2.552; fase introduttiva euro 1.628; fase istruttoria/trattazione euro 2.835; fase decisionale euro 2.127).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta dalla società “ Controparte_3
, da , e da
[...] Persona_1 Persona_2 CP_4
pagina 18 di 19 avverso l'esecuzione immobiliare introdotta con pignoramento iscritto al n.
873/2014 RGE;
b) CONDANNA gli opponenti società “ Controparte_3
, , nonché , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, nella loro qualità di eredi di CP_3 Controparte_7 Persona_1
e al pagamento, in favore dell'opposta Persona_2 [...]
delle spese del giudizio di merito, Controparte_12 che liquida, quanto agli esborsi, in €786,00 (escluse le spese di Ctu, regolate al successivo capo d) e, quanto ai compensi difensivi, in € 9.142, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), Iva e Cap come per legge;
c) DICHIARA compensate tra le parti le spese della fase cautelare e, per l'effetto,
CONDANNA i convenuti/opponenti, a rifondere l'attrice/opposta,
[...]
di quanto dalla Controparte_12 stessa pagato a titolo di spese processuali della fase sommaria;
d) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 24/11/2020, definitivamente e interamente a carico dei convenuti, condannando questi ultimi a rifondere l'attrice
[...] di quanto dalla stessa pagato a tale Controparte_12 titolo.
Bari, 9 novembre 2025
Il giudice
EA IB
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