Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 gennaio 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 luglio 2022 |
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Immunità parlamentare: cos'è L'istituto dell'immunità parlamentare è uno dei pilastri fondamentali della democrazia rappresentativa italiana, finalizzato a proteggere l'indipendenza delle Camere da indebite interferenze. L'immunità parlamentare non è uno scudo totale contro la giustizia, ma un bilanciamento tra due valori costituzionali: il diritto dei cittadini all'eguaglianza di fronte alla legge e la necessità che il Parlamento operi senza timore di ritorsioni giudiziarie. Il concetto di “immunità” parlamentare, pertanto, non deve essere inteso come un privilegio personale, ma come una garanzia funzionale a tutela dell'integrità e dell'autonomia dell'organo legislativo. Evoluzione …
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[...] nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Lamberto Roberti, nella qualità di cittadino elettore e soggetto politico, con ricorso depositato in cancelleria il 9 gennaio 2018 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri 2018 (fase di ammissibilità), in relazione alle leggi 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi …
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Giurisprudenza • 46
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 16Provvedimento: Sentenza n. 16/2026 Depositata il 05/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: PEZONE IA, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 101/2023 depositato il 27/04/2023 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara Email_2 elettivamente domiciliata presso …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all' articolo 48 della Costituzione , per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione , nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo degli articoli 48 , 75 e 138 della Costituzione :
"Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e' dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita' civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge".
"Art. 75. - E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del referendum".
"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti". - Art. 2. 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalita' di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione. - Art. 3. 1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si intendono gli uffici di cui all' articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni:
"Art. 29. - Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di 1a categoria, i consolati di 1a categoria, i vice consolati di 1a categoria e le agenzie consolari di 1a categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunita' in cui non esistono gli uffici consolari di 1a categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate".