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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 945/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4319/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300009375-2023 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 16416, depositata il 20 novembre 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare l'AVVISO di
ACCERTAMENTO n. 19362300009375, notificatogli dal COMUNE di ERCOLANO il 15/01/2024, per l'importo totale di euro 689,00, a titolo di TARI, a.i. 2017.
Il contribuente ha lamentato: la decadenza dal potere accertativo e la prescrizione della pretesa, sempre quinquennale ex art. 1, comma 161, L. 296/2006; la propria carenza di soggettività passiva, non detenendo l'immobile tassato;
la nullità dell'Avviso perché emesso in violazione dell'obbligo del previo contraddittorio, sottoscritto da soggetto di cui non è provato il relativo potere, carente di motivazione.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite, ritenendo l'atto tempestivo e la soggettività passiva del ricorrente provata dal rapporto della Polizia Municipale dell'8 giugno 2024, agli atti di causa. Da esso, infatti – ha concluso la CGT – risulta confermata la residenza di Ricorrente_1 nell'immobile oggetto di tassazione, sito in Ercolano, alla Indirizzo_1/bis, interno 1.
Avverso la predetta sentenza n. 16416/12/2024, risulta proposto il presente appello dal contribuente, il quale, tacciata la sentenza di omessa o apparente motivazione, riprende tutte le censure di cui al ricorso di primo grado insistendo per:
- la propria carenza di soggettività passiva in relazione all'immobile tassato, circostanza che per il 2017 non può certamente ritenersi provata dal verbale della Polizia Municipale dell'8/6/24;
- la decadenza dell'Ente dal potere accertativo ex art. 1, comma 161, L. 296/2006, e la prescrizione della pretesa per inutile decorso del quinquennio utile alla data del 31/12/2022;
- il vizio di sottoscrizione dell'atto perché ad opera di soggetto, tale Nominativo_2, privo della relativa delega, necessaria ex lege;
- la nullità dell'opposto Avviso perché emesso senza il necessario preventivo contraddittorio e senza la previa notifica del prodromico Avviso di Pagamento;
- la carenza di motivazione dell'atto, laddove non risultano indicati gli estremi catastali dell'immobile tassato, il suo numero civico, la superficie imponibile, la categoria, il titolo di possesso che gli viene accertato, le modalità di calcolo degli interessi.
Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
L'8 settembre 2025 si costituisce il COMUNE di ERCOLANO, insistendo, in primis, per la soggettività passiva dell'attuale appellante, residente sin dal 9/4/2009 al p.t. dell'immobile sito in Ercolano, alla Indirizzo_1 (poi variato in 3/bis): circostanza confortata non solo dal verbale della PM redatto in sede di sopralluogo in data 08/06/2024, ma anche dal fatto che egli, per il 2020 e per il 2021, ha provveduto a pagare la TARI per l'immobile de quo, come da F24 dal medesimo depositato. Evidenzia, poi, la non necessità del previo Avviso di Pagamento, essendo la TARI un tributo in autoliquidazione e vertendosi, in ogni caso, nella specie, di omessa denuncia, fattispecie per la quale è previsto il solo Avviso di Accertamento.
A tal ultimo proposito, sottolinea la tempestività dell'Avviso ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, poiché il dies a quo per il computo del quinquennio utile non è il 2017, ma il 2018, quale anno in cui – entro il 30 giugno – il contribuente era obbligato a presentare la dichiarazione a fini TARI.
Alla naturale scadenza, dunque, del 31/12/2023, vanno, poi, aggiunti gli 85 giorni di proroga previsti dalla normativa emergenziale COVID – art. 67 DL n. 18/2020 – pervenendosi, così, al 26/03/2024: da qui la tempestività dell'Avviso de quo, notificato il 15/01/2024.
L'Ente insiste, ancora, per la non necessità del previo contraddittorio per i tributi locali - essendo esso obbligatorio solo per i tributi armonizzati e per gli accertamenti con verifica in loco - e per la necessità di provare il potere di firma in capo al sottoscrittore solo per i diversi Avvisi in materia di Imposte Dirette ed
IVA, presumendosi, negli altri casi, la provenienza dell'atto dalla PA che lo ha emesso, fino a prova contraria.
In ogni caso – evidenzia l'appellato – nello specifico, con Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 28/03/2023, che si allega, il dott. Nominativo_2 è stato nominato “funzionario responsabile dei tributi comunali, con autorizzazione a sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa”.
Insiste, infine, per l'infondatezza dell'eccezione dell'appellante relativa alla carenza di motivazione dell'atto opposto, laddove risultano compiutamente indicati la superficie dell'immobile (mq 80), l'importo preteso
(euro 689,00), il numero di occupanti (1), la tariffa domestica pretesa dal contribuente quale residente nell'immobile tassato.
Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello e per la condanna alle spese in suo favore per ambo i gradi, con attribuzione.
Il 12/01/2026 l'appellante deposita memorie, ribadendo tutte le doglianze di cui all'atto di appello, insistendo, in species, sul vizio di sottoscrizione dell'Avviso opposto, non potendosi ritenere provato il relativo potere in capo al sottoscrittore Nominativo_2 dalla Delibera della GC del 2023, inammissibilmente depositata dal Comune solo in questo grado, in spregio al divieto di cui al nuovo art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, ivi applicabile, trattandosi di ricorso proposto in primo grado dopo il 04/01/2024.
L'impugnante conclude, infine, con la necessità del previo contraddittorio anche per i tributi locali, come previsto dal comma 6-bis dal D.Lgs. 219/2023 aggiunto all'art. 6 della L. 212/2000.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Indubbia è, a parere del Collegio, la soggettività passiva del ricorrente.
L'opposto Avviso, infatti, gli è stato puntualmente consegnato alla Indirizzo_1, quale sua residenza anagrafica. Quest'ultimo dato è stato avallato con sopralluogo dalla Polizia Municipale del Comune di Ercolano, su richiesta dello stesso Ente, come da verbale dell'8 giugno 2024, agli atti di causa, dal quale risulta che, sin dal 9 aprile 2024, Ricorrente_1 ha la propria residenza anagrafica al piano terra dell'immobile sito alla Indirizzo_2 (poi variato in 3/bis), in un appartamento di proprietà della madre e della di lei sorella.
Essendo il presupposto della TARI, non la proprietà, ma il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani, può dirsi senza dubbio provata la legittima soggezione del ricorrente al pagamento del tributo.
A riprova della correttezza di tale conclusione, si evidenzia che, come dallo stesso ricorrente affermato e provato, per gli anni 2020 e 2021 egli ha provveduto al puntuale pagamento della TARI per l'immobile de quo.
2. Destituita di fondamento è anche l'eccezione di tardività dell'Avviso, notificato il 15/01/2024, quando, cioè, a dire del contribuente, l'Ente era ormai decaduto dal potere di accertare il tributo per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Recita, infatti, tale articolo: “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente … un apposito avviso motivato … a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nella specie, si verte di “omessa denuncia” e la dichiarazione ai fini TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013, andava presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione (2017): conseguentemente, considerando quale dies a quo il 30/06/2018, il quinquennio utile per accertarne l'omissione veniva a scadere il 31/12/2023.
Trattandosi di un termine in corso nel periodo contraddistinto dall'emergenza COVID – 08/03/2020,
31/05/2020 – anche se non in scadenza al 31/12/2020, ad esso si applicherà la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del DL 18/2020, come dalla Suprema Corte chiarito nell'ordinanza n. 960 del 15/01/2025: l'Avviso de quo, pertanto, poteva essere utilmente notificato fino al 26/03/2024.
Da qui la sua tempestività alla data del 15/01/2024.
2.1. Ad abundantiam, si evidenzia che la tempestività dell'atto risulta anche applicandosi il principio della necessaria scissione degli effetti della notificazione per notificante e notificato, principio esteso agli atti tributari dalla Cassazione.
Dagli atti di causa, infatti, risulta senza alcun dubbio che l'atto è stato tempestivamente consegnato per la notifica in data 28/12/2023, salvandosi, così, l'Ente dalla decadenza.
3. Priva di pregio è, poi, l'eccezione del contribuente che vuole l'Avviso nullo per violazione del previo contraddittorio, ratione temporis necessario anche per i tributi locali, come previsto dal nuovo art 6-bis, dal
D.Lgs. 219/2023 aggiunto alla legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).
A prescindere, infatti, dalla circostanza che il suddetto articolo si applica agli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024 – laddove quello de quo è stato emesso nel 2023 – va evidenziato che il comma 2 dello stesso esclude l'obbligo del previo contraddittorio informato ed effettivo “per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati”.
Tali atti sono stati individuati con decreto del MEF, emanato il 24/04/2024 e pubblicato sulla G.U. n. 100 del
30/04/2024. Pur mancando dei riferimenti ai tributi locali, il decreto fornisce indicazioni utili agli Enti locali in ordine agli atti da escludere dal contraddittorio.
Così, nell'ambito della prima categoria – atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati – possono senz'altro includersi gli Avvisi per omessa dichiarazione a fini TARI, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'Ente, che sostituiscono la dichiarazione, come nella specie accaduto.
3.1. Circa, poi, la necessità che il Comune notifichi un Avviso di Pagamento prima di procedere alla notifica di un Accertamento, trattasi, in generale, di un'affermazione non rispondente al vero, essendo la
TARI un tributo in autoliquidazione.
Nello specifico, poi, come più sopra visto, vertesi di omessa denuncia: l'Ente, pertanto, non avrebbe mai potuto richiedere il tributo evaso a mezzo di un Avviso di Pagamento, presupponendo quest'ultimo l'esistenza di una Dichiarazione a fini TARI.
4. Il contribuente insiste, poi, sul vizio di sottoscrizione dell'Avviso opposto, non potendosi ritenere provato il relativo potere in capo al sottoscrittore Nominativo_2 dalla Delibera della GC del 2023, inammissibilmente depositata dal Comune solo in questo grado, in spregio al divieto di cui al nuovo art. 58 del D.Lgs. 546/92, ivi applicabile, trattandosi di ricorso proposto in primo grado dopo il 04/01/2024.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025 ha, infatti, depotenziato la preclusione assoluta di deposito in secondo grado delle procure, deleghe e di ogni altro atto di conferimento di potere.
Scrive la Corte: “deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, D.Lgs. 546/92, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 220/2023, limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti””.
Si applica, pertanto, anche agli atti di rappresentanza il comma 1 dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92, per il quale il deposito in secondo grado, disposto per la prima volta, è sottoposto a due condizioni alternative:
l'incolpevole omissione del deposito in primo grado;
la necessità del deposito per l'adozione della pronuncia del Giudice.
Questo Collegio intende ammettere il deposito in questo grado della Deliberazione della Giunta Comunale di Ercolano n. 41 del 28/03/2023, soprattutto in considerazione della circostanza che trattasi di un atto per il quale l'art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000 prevede l'obbligo della pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio e, quindi, di un atto conoscibile da tutti.
Oltretutto, per gli atti degli Enti locali, come quello de quo, vige la presunzione della loro provenienza dalla
PA che li ha emessi, fino a prova contraria, che è il contribuente a dover fornire.
Nella specie, l'impugnante non ha fornito alcuna prova contraria;
al contrario, l'Ente, che non ne era onerato, ha provato il potere di firma in capo al dott. Nominativo_2, che risulta aver sottoscritto l'Avviso per cui è causa con l'indicazione a stampa del proprio nominativo.
5. Destinata al rigetto è, infine, a parere del Collegio, l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto opposto.
Da esso, infatti, correttamente risulta che la TARI per l'anno d'imposta 2017 è dovuta da Ricorrente_1 quale residente anagraficamente nell'immobile sito in Ercolano, alla Indirizzo_2, dove, tra l'altro, gli è stato puntualmente recapitato. E', poi, specificato che l'appartamento ha una superficie di 80 mq ed è occupato dal solo contribuente, il quale ha omesso qualsivoglia denuncia a fini TARI.
La tariffa è quella domestica (quale residente, lo si ripeta) ed è divisa in una parte fissa e una parte variabile, con specificazione dell'importo relativo alle due diverse voci. Vengono, ancora, pedissequamente indicati gli importi relativi agli interessi, poco più di venti euro, ed alle sanzioni, specificandosi nelle note le relative modalità di calcolo.
Essendo l'obbligo di motivazione previsto a tutela del diritto di difesa del contribuente, che deve essere messo in grado di capire se prestare o meno acquiescenza ad un atto impositivo, nella specie, non si comprende quale minorazione del suo diritto potrebbe aver subito l'Oliviero in conseguenza dell'Avviso de quo: non pagando la TARI per l'immobile di residenza, era prevedibile che, prima o poi, incrociando le risultanze delle banche/dati, il Comune avrebbe accertato l'omessa denuncia ed emesso i conseguenziali
Avvisi.
Rebus sic stantibus, l'appello va rigettato, con conferma dell'opposto Avviso TARI 2017.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al ristoro delle spese del grado in favore del Comune, liquidate in euro 300,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore del Comune, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 23 gennaio 2026.
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4319/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300009375-2023 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 16416, depositata il 20 novembre 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare l'AVVISO di
ACCERTAMENTO n. 19362300009375, notificatogli dal COMUNE di ERCOLANO il 15/01/2024, per l'importo totale di euro 689,00, a titolo di TARI, a.i. 2017.
Il contribuente ha lamentato: la decadenza dal potere accertativo e la prescrizione della pretesa, sempre quinquennale ex art. 1, comma 161, L. 296/2006; la propria carenza di soggettività passiva, non detenendo l'immobile tassato;
la nullità dell'Avviso perché emesso in violazione dell'obbligo del previo contraddittorio, sottoscritto da soggetto di cui non è provato il relativo potere, carente di motivazione.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite, ritenendo l'atto tempestivo e la soggettività passiva del ricorrente provata dal rapporto della Polizia Municipale dell'8 giugno 2024, agli atti di causa. Da esso, infatti – ha concluso la CGT – risulta confermata la residenza di Ricorrente_1 nell'immobile oggetto di tassazione, sito in Ercolano, alla Indirizzo_1/bis, interno 1.
Avverso la predetta sentenza n. 16416/12/2024, risulta proposto il presente appello dal contribuente, il quale, tacciata la sentenza di omessa o apparente motivazione, riprende tutte le censure di cui al ricorso di primo grado insistendo per:
- la propria carenza di soggettività passiva in relazione all'immobile tassato, circostanza che per il 2017 non può certamente ritenersi provata dal verbale della Polizia Municipale dell'8/6/24;
- la decadenza dell'Ente dal potere accertativo ex art. 1, comma 161, L. 296/2006, e la prescrizione della pretesa per inutile decorso del quinquennio utile alla data del 31/12/2022;
- il vizio di sottoscrizione dell'atto perché ad opera di soggetto, tale Nominativo_2, privo della relativa delega, necessaria ex lege;
- la nullità dell'opposto Avviso perché emesso senza il necessario preventivo contraddittorio e senza la previa notifica del prodromico Avviso di Pagamento;
- la carenza di motivazione dell'atto, laddove non risultano indicati gli estremi catastali dell'immobile tassato, il suo numero civico, la superficie imponibile, la categoria, il titolo di possesso che gli viene accertato, le modalità di calcolo degli interessi.
Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
L'8 settembre 2025 si costituisce il COMUNE di ERCOLANO, insistendo, in primis, per la soggettività passiva dell'attuale appellante, residente sin dal 9/4/2009 al p.t. dell'immobile sito in Ercolano, alla Indirizzo_1 (poi variato in 3/bis): circostanza confortata non solo dal verbale della PM redatto in sede di sopralluogo in data 08/06/2024, ma anche dal fatto che egli, per il 2020 e per il 2021, ha provveduto a pagare la TARI per l'immobile de quo, come da F24 dal medesimo depositato. Evidenzia, poi, la non necessità del previo Avviso di Pagamento, essendo la TARI un tributo in autoliquidazione e vertendosi, in ogni caso, nella specie, di omessa denuncia, fattispecie per la quale è previsto il solo Avviso di Accertamento.
A tal ultimo proposito, sottolinea la tempestività dell'Avviso ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, poiché il dies a quo per il computo del quinquennio utile non è il 2017, ma il 2018, quale anno in cui – entro il 30 giugno – il contribuente era obbligato a presentare la dichiarazione a fini TARI.
Alla naturale scadenza, dunque, del 31/12/2023, vanno, poi, aggiunti gli 85 giorni di proroga previsti dalla normativa emergenziale COVID – art. 67 DL n. 18/2020 – pervenendosi, così, al 26/03/2024: da qui la tempestività dell'Avviso de quo, notificato il 15/01/2024.
L'Ente insiste, ancora, per la non necessità del previo contraddittorio per i tributi locali - essendo esso obbligatorio solo per i tributi armonizzati e per gli accertamenti con verifica in loco - e per la necessità di provare il potere di firma in capo al sottoscrittore solo per i diversi Avvisi in materia di Imposte Dirette ed
IVA, presumendosi, negli altri casi, la provenienza dell'atto dalla PA che lo ha emesso, fino a prova contraria.
In ogni caso – evidenzia l'appellato – nello specifico, con Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 28/03/2023, che si allega, il dott. Nominativo_2 è stato nominato “funzionario responsabile dei tributi comunali, con autorizzazione a sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa”.
Insiste, infine, per l'infondatezza dell'eccezione dell'appellante relativa alla carenza di motivazione dell'atto opposto, laddove risultano compiutamente indicati la superficie dell'immobile (mq 80), l'importo preteso
(euro 689,00), il numero di occupanti (1), la tariffa domestica pretesa dal contribuente quale residente nell'immobile tassato.
Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello e per la condanna alle spese in suo favore per ambo i gradi, con attribuzione.
Il 12/01/2026 l'appellante deposita memorie, ribadendo tutte le doglianze di cui all'atto di appello, insistendo, in species, sul vizio di sottoscrizione dell'Avviso opposto, non potendosi ritenere provato il relativo potere in capo al sottoscrittore Nominativo_2 dalla Delibera della GC del 2023, inammissibilmente depositata dal Comune solo in questo grado, in spregio al divieto di cui al nuovo art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, ivi applicabile, trattandosi di ricorso proposto in primo grado dopo il 04/01/2024.
L'impugnante conclude, infine, con la necessità del previo contraddittorio anche per i tributi locali, come previsto dal comma 6-bis dal D.Lgs. 219/2023 aggiunto all'art. 6 della L. 212/2000.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Indubbia è, a parere del Collegio, la soggettività passiva del ricorrente.
L'opposto Avviso, infatti, gli è stato puntualmente consegnato alla Indirizzo_1, quale sua residenza anagrafica. Quest'ultimo dato è stato avallato con sopralluogo dalla Polizia Municipale del Comune di Ercolano, su richiesta dello stesso Ente, come da verbale dell'8 giugno 2024, agli atti di causa, dal quale risulta che, sin dal 9 aprile 2024, Ricorrente_1 ha la propria residenza anagrafica al piano terra dell'immobile sito alla Indirizzo_2 (poi variato in 3/bis), in un appartamento di proprietà della madre e della di lei sorella.
Essendo il presupposto della TARI, non la proprietà, ma il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani, può dirsi senza dubbio provata la legittima soggezione del ricorrente al pagamento del tributo.
A riprova della correttezza di tale conclusione, si evidenzia che, come dallo stesso ricorrente affermato e provato, per gli anni 2020 e 2021 egli ha provveduto al puntuale pagamento della TARI per l'immobile de quo.
2. Destituita di fondamento è anche l'eccezione di tardività dell'Avviso, notificato il 15/01/2024, quando, cioè, a dire del contribuente, l'Ente era ormai decaduto dal potere di accertare il tributo per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Recita, infatti, tale articolo: “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente … un apposito avviso motivato … a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nella specie, si verte di “omessa denuncia” e la dichiarazione ai fini TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013, andava presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione (2017): conseguentemente, considerando quale dies a quo il 30/06/2018, il quinquennio utile per accertarne l'omissione veniva a scadere il 31/12/2023.
Trattandosi di un termine in corso nel periodo contraddistinto dall'emergenza COVID – 08/03/2020,
31/05/2020 – anche se non in scadenza al 31/12/2020, ad esso si applicherà la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del DL 18/2020, come dalla Suprema Corte chiarito nell'ordinanza n. 960 del 15/01/2025: l'Avviso de quo, pertanto, poteva essere utilmente notificato fino al 26/03/2024.
Da qui la sua tempestività alla data del 15/01/2024.
2.1. Ad abundantiam, si evidenzia che la tempestività dell'atto risulta anche applicandosi il principio della necessaria scissione degli effetti della notificazione per notificante e notificato, principio esteso agli atti tributari dalla Cassazione.
Dagli atti di causa, infatti, risulta senza alcun dubbio che l'atto è stato tempestivamente consegnato per la notifica in data 28/12/2023, salvandosi, così, l'Ente dalla decadenza.
3. Priva di pregio è, poi, l'eccezione del contribuente che vuole l'Avviso nullo per violazione del previo contraddittorio, ratione temporis necessario anche per i tributi locali, come previsto dal nuovo art 6-bis, dal
D.Lgs. 219/2023 aggiunto alla legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).
A prescindere, infatti, dalla circostanza che il suddetto articolo si applica agli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024 – laddove quello de quo è stato emesso nel 2023 – va evidenziato che il comma 2 dello stesso esclude l'obbligo del previo contraddittorio informato ed effettivo “per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati”.
Tali atti sono stati individuati con decreto del MEF, emanato il 24/04/2024 e pubblicato sulla G.U. n. 100 del
30/04/2024. Pur mancando dei riferimenti ai tributi locali, il decreto fornisce indicazioni utili agli Enti locali in ordine agli atti da escludere dal contraddittorio.
Così, nell'ambito della prima categoria – atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati – possono senz'altro includersi gli Avvisi per omessa dichiarazione a fini TARI, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'Ente, che sostituiscono la dichiarazione, come nella specie accaduto.
3.1. Circa, poi, la necessità che il Comune notifichi un Avviso di Pagamento prima di procedere alla notifica di un Accertamento, trattasi, in generale, di un'affermazione non rispondente al vero, essendo la
TARI un tributo in autoliquidazione.
Nello specifico, poi, come più sopra visto, vertesi di omessa denuncia: l'Ente, pertanto, non avrebbe mai potuto richiedere il tributo evaso a mezzo di un Avviso di Pagamento, presupponendo quest'ultimo l'esistenza di una Dichiarazione a fini TARI.
4. Il contribuente insiste, poi, sul vizio di sottoscrizione dell'Avviso opposto, non potendosi ritenere provato il relativo potere in capo al sottoscrittore Nominativo_2 dalla Delibera della GC del 2023, inammissibilmente depositata dal Comune solo in questo grado, in spregio al divieto di cui al nuovo art. 58 del D.Lgs. 546/92, ivi applicabile, trattandosi di ricorso proposto in primo grado dopo il 04/01/2024.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025 ha, infatti, depotenziato la preclusione assoluta di deposito in secondo grado delle procure, deleghe e di ogni altro atto di conferimento di potere.
Scrive la Corte: “deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, D.Lgs. 546/92, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 220/2023, limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti””.
Si applica, pertanto, anche agli atti di rappresentanza il comma 1 dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92, per il quale il deposito in secondo grado, disposto per la prima volta, è sottoposto a due condizioni alternative:
l'incolpevole omissione del deposito in primo grado;
la necessità del deposito per l'adozione della pronuncia del Giudice.
Questo Collegio intende ammettere il deposito in questo grado della Deliberazione della Giunta Comunale di Ercolano n. 41 del 28/03/2023, soprattutto in considerazione della circostanza che trattasi di un atto per il quale l'art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000 prevede l'obbligo della pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio e, quindi, di un atto conoscibile da tutti.
Oltretutto, per gli atti degli Enti locali, come quello de quo, vige la presunzione della loro provenienza dalla
PA che li ha emessi, fino a prova contraria, che è il contribuente a dover fornire.
Nella specie, l'impugnante non ha fornito alcuna prova contraria;
al contrario, l'Ente, che non ne era onerato, ha provato il potere di firma in capo al dott. Nominativo_2, che risulta aver sottoscritto l'Avviso per cui è causa con l'indicazione a stampa del proprio nominativo.
5. Destinata al rigetto è, infine, a parere del Collegio, l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto opposto.
Da esso, infatti, correttamente risulta che la TARI per l'anno d'imposta 2017 è dovuta da Ricorrente_1 quale residente anagraficamente nell'immobile sito in Ercolano, alla Indirizzo_2, dove, tra l'altro, gli è stato puntualmente recapitato. E', poi, specificato che l'appartamento ha una superficie di 80 mq ed è occupato dal solo contribuente, il quale ha omesso qualsivoglia denuncia a fini TARI.
La tariffa è quella domestica (quale residente, lo si ripeta) ed è divisa in una parte fissa e una parte variabile, con specificazione dell'importo relativo alle due diverse voci. Vengono, ancora, pedissequamente indicati gli importi relativi agli interessi, poco più di venti euro, ed alle sanzioni, specificandosi nelle note le relative modalità di calcolo.
Essendo l'obbligo di motivazione previsto a tutela del diritto di difesa del contribuente, che deve essere messo in grado di capire se prestare o meno acquiescenza ad un atto impositivo, nella specie, non si comprende quale minorazione del suo diritto potrebbe aver subito l'Oliviero in conseguenza dell'Avviso de quo: non pagando la TARI per l'immobile di residenza, era prevedibile che, prima o poi, incrociando le risultanze delle banche/dati, il Comune avrebbe accertato l'omessa denuncia ed emesso i conseguenziali
Avvisi.
Rebus sic stantibus, l'appello va rigettato, con conferma dell'opposto Avviso TARI 2017.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al ristoro delle spese del grado in favore del Comune, liquidate in euro 300,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore del Comune, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 23 gennaio 2026.
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO