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Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2023, n. 20661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20661 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20661 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 19 settembre 2022 il Tribunale di Rimini ha rigettato l'istanza di riesame dei decreti di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. di Rimini il 13 gennaio ed il 21 marzo 2022, eseguiti nei confronti di UD RR il 28 luglio 2022. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa della ricorrente con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. Con il primo motivo di ricorso si contesta la inosservanza ed erronea applicazione degli artt.321 cod. proc. pen. e 648 quater cod. pen. in relazione alla presunta intestazione fittizia del bene immobile in sequestro. Si evidenzia che l'acquisto dell'immobile risale ad epoca anteriore alla commissione degli illeciti ascritti al marito della ricorrente, con denaro della stessa e per finalità afferenti alle esigenze della famiglia, non esclusive della ricorrente e tanto meno del marito. In caso di intestazione fittizia, è necessario fondare la valutazione della ipotizzata interposizione non solo su elementi indiziari, come nel caso di specie, ove si evoca che parte della provvista per l'acquisto sarebbe stata fornita dal marito, ma su dati di fatto maggiormente stringenti. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell'art.125, comma 3, cod. proc. peri, per motivazione inesistente o quantomeno apparente in relazione alla richiesta di dissequestro pro-quota dell'immobile. Secondo l'argomento difensivo, poiché risulta provato che solo una parte (approssimativamente i due terzi) del denaro necessario per l'acquisto dell'immobile è stato fornito dal marito della ricorrente, mentre il residuo sono risorse proprie, vi deve essere una proporzionale riduzione del vincolo del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto alla prima doglianza, essa è espressa in maniera tale da confondere le critiche di merito con quelle di legittimità del provvedimento, secondo una tecnica espositiva che non giova alla chiarezza e che tende (consapevolmente o meno) a trasformare la natura del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione in un terzo grado di merito. Appare allora necessario preliminarmente ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 1.2. Nel caso di specie, la carenza motivazionale risiederebbe nella esclusiva valorizzazione da parte del tribunale, ai fini dell'affermazione della fittizietà dell'intestazione, dell'origine del denaro dal marito della ricorrente, pur a fronte degli argomenti e degli elementi addotti dalla difesa. Ebbene, tale lettura in ordine ai presupposti giustificativi dell'esecuzione del sequestro preventivo è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali l'acquisto dell'immobile deve considerarsi frutto, quanto meno in parte, dell'interposizione 'coniugale'. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, anch'esso incentrato sul difetto assoluto di motivazione, sul punto specifico della comproprietà dell'immobile da parte del marito della ricorrente, non si può che richiamare quanto sopra ricordato in ordine agli stretti termini del concetto di inesistenza o carenza di motivazione. Il tema della lamentata differenza tra valore dell'immobile sequestrato e somme corrisposte dal coniuge indagato per l'acquisto potrebbe più correttamente essere valorizzato non già ipotizzando una insussistente comproprietà del coniuge sull'immobile quanto sotto il profilo della proporzionalità della misura e della adeguatezza del vincolo. Ed in tal senso va menzionato, seppure riferentesi a fattispecie parzialmente differente, il precedente di questa stessa Sezione n. 26340 del 28 febbraio 2018 Rv. 272882 — 01 secondo cui <
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20661 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 19 settembre 2022 il Tribunale di Rimini ha rigettato l'istanza di riesame dei decreti di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. di Rimini il 13 gennaio ed il 21 marzo 2022, eseguiti nei confronti di UD RR il 28 luglio 2022. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa della ricorrente con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. Con il primo motivo di ricorso si contesta la inosservanza ed erronea applicazione degli artt.321 cod. proc. pen. e 648 quater cod. pen. in relazione alla presunta intestazione fittizia del bene immobile in sequestro. Si evidenzia che l'acquisto dell'immobile risale ad epoca anteriore alla commissione degli illeciti ascritti al marito della ricorrente, con denaro della stessa e per finalità afferenti alle esigenze della famiglia, non esclusive della ricorrente e tanto meno del marito. In caso di intestazione fittizia, è necessario fondare la valutazione della ipotizzata interposizione non solo su elementi indiziari, come nel caso di specie, ove si evoca che parte della provvista per l'acquisto sarebbe stata fornita dal marito, ma su dati di fatto maggiormente stringenti. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell'art.125, comma 3, cod. proc. peri, per motivazione inesistente o quantomeno apparente in relazione alla richiesta di dissequestro pro-quota dell'immobile. Secondo l'argomento difensivo, poiché risulta provato che solo una parte (approssimativamente i due terzi) del denaro necessario per l'acquisto dell'immobile è stato fornito dal marito della ricorrente, mentre il residuo sono risorse proprie, vi deve essere una proporzionale riduzione del vincolo del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto alla prima doglianza, essa è espressa in maniera tale da confondere le critiche di merito con quelle di legittimità del provvedimento, secondo una tecnica espositiva che non giova alla chiarezza e che tende (consapevolmente o meno) a trasformare la natura del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione in un terzo grado di merito. Appare allora necessario preliminarmente ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 1.2. Nel caso di specie, la carenza motivazionale risiederebbe nella esclusiva valorizzazione da parte del tribunale, ai fini dell'affermazione della fittizietà dell'intestazione, dell'origine del denaro dal marito della ricorrente, pur a fronte degli argomenti e degli elementi addotti dalla difesa. Ebbene, tale lettura in ordine ai presupposti giustificativi dell'esecuzione del sequestro preventivo è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali l'acquisto dell'immobile deve considerarsi frutto, quanto meno in parte, dell'interposizione 'coniugale'. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, anch'esso incentrato sul difetto assoluto di motivazione, sul punto specifico della comproprietà dell'immobile da parte del marito della ricorrente, non si può che richiamare quanto sopra ricordato in ordine agli stretti termini del concetto di inesistenza o carenza di motivazione. Il tema della lamentata differenza tra valore dell'immobile sequestrato e somme corrisposte dal coniuge indagato per l'acquisto potrebbe più correttamente essere valorizzato non già ipotizzando una insussistente comproprietà del coniuge sull'immobile quanto sotto il profilo della proporzionalità della misura e della adeguatezza del vincolo. Ed in tal senso va menzionato, seppure riferentesi a fattispecie parzialmente differente, il precedente di questa stessa Sezione n. 26340 del 28 febbraio 2018 Rv. 272882 — 01 secondo cui <