Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 026 1 9 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 15464/98 Consigliere Cron.5469 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Ud. 13/12/00 - Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal Sig. S ENT ENZA per diritti L.300 sul ricorso proposto da: 23 FEB. 2001 IL CANCELLIERE LUPICA SAVERIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI CANCELLERIA FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CG073990 - ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 5430 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 18975/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/10/97 R.G.N. 20460/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 ottobre 1997 il Tribunale di Roma, riformando parzialmente la sentenza del 4 luglio 1991 emessa dal locale Pretore del la data di decorrenza dell'assegno di invalidità lavoro modificava , riconosciuto a favore del sig. PI Saverio, fissandola dal primo febbraio 1992 e non dalla domanda amministrativa, ossia dal primo marzo 1988, come determinata dal primo giudice. Il Tribunale elencate tutte le affezioni riscontrate dal consulente nominato in appello, che questi aveva accertato essere croniche e a decorso ingravescente, dichiarava di condividere le conclusioni dell'ausiliare in ordine al momento di raggiungimento della soglia invalidante, in quanto fondate su un corretto p esame della documentazione medica e adeguatamente motivate. Avverso detta sentenza propone ricorso l'assicurato affidato ad un unico motivo. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 222/84 e difetto di motivazione, evidenziando che il secondo CTU aveva confermato le gravi infermità dell'apparato digerente, e le altre affezioni già rilevato dal primo consulente, ed aveva poi concluso che l'invalidità non sussisteva al momento della domanda, ma era insorta nel gennaio 1992; richiamato per chiarimenti, aveva elencato le infermità esistenti nel 1988 ed aveva indicato un aggravamento avvenuto “negli anni successivi” senza però specificare né le patologie sopravvenute, né le ragioni dell'aggravamento, né sulla base di quale documentazione lo stesso fosse stato riscontrato dopo il 1988 e fino al 1992; peraltro dalla relazione si riscontrava la gravità del danno principale negli anni 1990 e 1991, mentre non risultava alcuna certificazione sulla data di insorgenza delle altre infermità, che risulterebbero invece risalire al novembre 1990. Il ricorso non merita accoglimento. Il consulente tecnico nominato in appello, dopo il deposito dell'elaborato, fu espressamente chiamato a rispondere alle note di critiche del perito di parte ricorrente proprio in relazione alla decorrenza dello stato invalidante. A dette note critiche il CTU rispose che le affezioni riscontrate, presentavano, al febbraio 1988 e cioè alla data di decorrenza della prestazione stabilita dal primo giudice, un quadro clinico ancora molto lontano dalla riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e che solo negli anni successivi si erano associate le altre infermità, ossia l'artrosi lombare della spalla destra, nonché la gonartrosi bilaterale e l'aggravamento della displasia delle anche, per · cui solo nel gennaio 1992 si era raggiunta la soglia invalidante di legge. W La consulenza, a cui la sentenza impugnata fa riferimento, ha dunque spiegato esaurientemente le ragioni per cui la data di insorgenza della invalidità doveva essere spostata, e ciò appare sufficiente per il rigetto del ricorso giacché con esso ci si limita sostanzialmente ad esprimere un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni del consulente alle quali il giudice ha aderito, le quali però possono essere denunziate in questa sede solo per vizi logico formali che si concretino in una palese violazione delle nozioni correnti nella scienza medica, oppure nella omissione di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi (ex multis Cass. 751/98). Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per lespese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. 2 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Moure use Engliche IcinullШаше в гин Shillie " IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi,_ 2.3 FEB, 2001 LABORATORE DI CANCELLERIA E T R O C I D , A S O 0 S L 1 L A . T O 3 T , B 3 R A I 5 S 'A D E . L P A L S N T E I S D N 3 O I -7 G P S O 8 IM N - A E 1 S D 1 A I E D , A E E O T G O R N T T G S T E E I I S L G IR E E D R A L O L E D