TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 351
TAR
Sentenza breve 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 87, co 4, del d.lgs. 259/2003, e dell’art. 44, co. 5, del d.lgs. 259/2003 in vigore dal 24/12/2021. Violazione del principio di pubblicità. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dalla legge n. 108/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 21 bis della legge n. 241 del 1990. Eccessi di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

    Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata pubblicazione del progetto non inibisce la formazione del silenzio assenso, né determina l’annullamento del titolo formatosi per silentium, in quanto la partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto indurre l’amministrazione a rigettare l’istanza o impedire la formazione del silenzio assenso.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 87, comma 10, CCE. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 2 bis della legge n. 241/1990. Violazione di legge per inosservanza dei termini di conclusione del procedimento e decadenza. Omessa declaratoria di decadenza del titolo.

    Il motivo è inammissibile perché la parte ricorrente avrebbe dovuto previamente segnalare i fatti al Comune e chiedere l'avvio del procedimento di accertamento della decadenza. Il motivo è anche infondato poiché il conteggio del termine non tiene conto di eventi che hanno sospeso o interrotto i lavori, come l'autorizzazione ENAC e i contenziosi amministrativi.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 36 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. N. 103 del 2024. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per palese difetto di istruttoria. Omessa o carente motivazione. Omessa valutazione di ubicazioni alternative.

    Le censure sul parere AR sono infondate. L'interesse della ricorrente non assume i contorni di un interesse concreto attuale, ma solo futuro ed eventuale. La ricorrente non ha confutato nel merito le valutazioni dell'AR né ha dimostrato il superamento dei limiti elettromagnetici. L'AR ha riscontrato puntualmente le osservazioni, spiegando le procedure di valutazione e monitoraggio dei campi elettromagnetici.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003. Violazione dell’art. 3 del regolamento comunale in tema di antenne. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 21 bis della legge n. 241 del 1990. Eccessi di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione.

    Il motivo è infondato. Non è provata la carenza istruttoria del Comune. La Soprintendenza ha riconosciuto la compatibilità dell'impianto con le valenze paesaggistiche. La norma regolamentare non impone misure specifiche che non siano state ritenute necessarie dagli enti preposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 351
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 351
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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