Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2026, proposto da
AR RI EM, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Errichiello e Marta Strazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aci Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione CIna RP Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
LI LI s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Alessandro Ansaldi in Catania, viale XX Settembre, 66;
per l'annullamento
- dell'autorizzazione ai sensi degli ex artt. 87 e 88 del D. Lgs. n.259/2003 e ss. mm. e ii. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), concessa dal Comune di Aci Castello e AR CI per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di Aci Castello (CT) - Via Collina di Polifemo, snc Foglio n. 5, Mappale n. 1044 della società LI LI SP, e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'RP, l'istruttoria degli uffici, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
nonché per la condanna in forma specifica
- all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello, di LI LI s.p.a. e della Regione CIna RP Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa GI SS SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato l'autorizzazione ai sensi degli ex artt. 87 e 88 del d. lgs. n.259/2003 e ss. mm. e ii. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), formatasi tacitamente, per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di Aci Castello (CT) - Via Collina di Polifemo, snc Foglio n. 5, Mappale n. 1044 della società LI LI SP, nonché gli atti presupposti meglio in epigrafe indicati, chiedendo, previa sospensione degli effetti, il loro annullamento nonché l’adozione di ogni misura opportuna, compresa la rimozione dell’impianto e la riduzione in pristino.
La deducente ha esposto di avere avuto conoscenza dell’opera contestata - indicata quale impianto costituito da un palo di oltre 30 metri, munito di una massiccia impalcatura di antenne e parabole, innalzato su un terreno a poca distanza dalle case circostanti e in particolare da quella del ricorrente - in data 13.10.2025, di avere inoltrato, in data 24.10.2025, istanza di accesso agli atti al Comune e all’RP CI e di avere ottenuto l’accesso agli atti richiesti in data 11.11.2025.
Ha, quindi, rappresentato che, a seguito di accesso, la stessa è venuta a conoscenza del fatto che in data 29.07.2021 la società LI LI SP (d’ora in poi LI) presentava al Comune di Aci Castello un’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile da installarsi su una porzione di terreno condotto in locazione sito in Via Collina di Polifemo snc (Aci Castello -Foglio n. 5, Mappale n. 1044); che, acquisiti tutti i pareri, con prot. n. 31194 del 28.07.2022, la società LI LI PA trasmetteva una Comunicazione di inizio lavori unitamente ad atti amministrativi a corredo, ma i lavori non venivano realizzati; che il Comune, dapprima, sospendeva e, poi, annullava in autotutela il silenzio assenso; che veniva instaurato un contenzioso tra il Comune e LI innanzi a questo T.A.R., conclusosi con la sentenza n. 395 del 2025 (confermata in appello con sent. n. 443 del 2025), che annullava gli atti in autotutela adottati dal Comune.
Assumendo l’illegittimità degli atti autorizzatori meglio indicati in epigrafe indicati, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 87, co 4, del d.lgs. 259/2003, e dell’art. 44, co. 5, del d.lgs. 259/2003 in vigore dal 24/12/2021. Violazione del principio di pubblicità. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dalla legge n. 108/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 21 bis della legge n. 241 del 1990. Eccessi di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento .
I provvedimenti impugnati si appaleserebbero illegittimi per omessa pubblicità, non essendo applicabile, nel caso di specie, la disciplina “sanante” dettata dall’art. 21 octies, co. 2, della l. 241/1990.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 87, comma 10, CCE. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 2 bis della legge n. 241/1990. Violazione di legge per inosservanza dei termini di conclusione del procedimento e decadenza. Omessa declaratoria di decadenza del titolo.
Assume parte ricorrente che, alla data del 13.10.2025, quando sarebbero iniziati i lavori di installazione del palo, il titolo era già decaduto, essendo decorso infruttuosamente il termine di 12 mesi dalla formazione dello stesso per ultimare i lavori senza che la società avesse mai richiesto una proroga; ne conseguirebbe che tutte le opere realizzate sarebbero posteriori alla data di decadenza e dovrebbero, quindi, essere rimosse.
III) Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 36 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. N. 103 del 2024. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per palese difetto di istruttoria. Omessa o carente motivazione. Omessa valutazione di ubicazioni alternative.
Con il terzo motivo, sostiene parte ricorrente che il parere fornito da AR non solo risulterebbe generico e con una motivazione solo apparente e formale, basandosi sulle sole dichiarazioni sulle emissioni rese dal Gestore, senza effettuare mai una verifica in loco, ma sarebbe anche basato su dati e valutazioni risalenti al 2021, ovvero a circa quattro anni fa.
IV) Violazione dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003. Violazione dell’art. 3 del regolamento comunale in tema di antenne. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 21 bis della legge n. 241 del 1990. Eccessi di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione.
L’opera si porrebbe in violazione dell’art. 3 del regolamento comunale in tema di antenne secondo cui gli impianti in questione devono realizzare il minor impatto visuale sul paesaggio. A tal fine deve essere presa ogni misura possibile tendente alla mitigazione degli eventuali impatti visuali sul contesto paesaggistico .
2. Si sono costituiti la controinteressata LI, l’AR e il Comune di Aci Castello, che, con successive memorie, hanno spiegato le rispettive difese.
2.1. In particolare, il Comune di Aci Castello ha sostenuto la legittimità del suo operato, eccependo in rito:
- l’inammissibilità per carenza di interesse, in quanto, da una parte, la vicinitas non qualifica l’interesse e, dall’altra, il diritto alla salute non viene compromesso alla luce del parere AR (favorevole);
- l’irricevibilità per tardività in quanto, in data 28.07.2022, la società LI comunicava l’inizio dei lavori, di fatto avvenuto, come accertato a seguito di sopralluogo effettuato dal Comune il 14.09.2022, ove si constatava la realizzazione del plinto di fondazione.
2.2. La controinteressata ha argomentato, nel merito, per l’infondatezza del ricorso, preliminarmente eccependo:
- l’irricevibilità in quanto: a) in data 28 luglio 2022 LI ha trasmetto al Comune la comunicazione di inizio lavori nella quale evidenziava che “in data 29/07/2022 [sarebbero iniziati] i lavori necessari all’intervento di cui in oggetto ”, data che trova conferma anche nella cartellonistica di cantiere (doc. 17) apposta sulla recinzione e perfettamente visibile dal ricorrente, ove veniva indicata, altresì, la natura dell’intervento edilizio che sarebbe stato effettuato (“ Realizzazione S.R.B .” per conto di LI); b) la ripresa dei lavori è stata indicata dal direttore dei lavori al Comune con appositi atti nelle riferite date; c) il plinto di cemento era già stato realizzato nell’aprile 2025 (come da scambio di e-mail intercorse tra LI e il direttore dei lavori); d) come si evince dal doc. 28 di parte ricorrente, in data 13 ottobre 2025 il palo dell’Impianto di LI era già ben visibile dal terrazzo della sua abitazione, il che confermerebbe che i lavori di cantiere non potevano che essere cominciati ben prima di tale data;
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse da parte della ricorrente.
2.3. Con memoria l’AR, dal suo canto, ha confutato le censure avverso il suo operato, al fine di dimostrarne la correttezza.
2.4. Con memoria prodotta in vista della camera di consiglio, la parte ricorrente ha replicato alle eccezioni e ai rilievi delle altre parti, sostenendo, in sintesi, che: a) dalla propria casa era visibile il palo di 30 metri, ma non anche la base dell’antenna; b) la natura dell’opera (srb) sarebbe stata riconoscibile solo con l’installazione del palo; c) la foto di un cartello di cantiere prodotta da LI non sarebbe conducente, posto che non ne sarebbe provata l’affissione e la sua visibilità al ricorrente; d) quanto alla legittimazione, essa sarebbe qualificata dall’asserito danno ambientale che l’antenna comporterebbe e dall’impatto visivo e sul panorama causato dalla infrastruttura in questione.
3. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata e, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e avendone dato avviso alle parti in udienza.
5. La vicenda contenziosa in esame verte sulla legittimità dell’autorizzazione ai sensi degli ex artt. 87 e 88 del d. lgs. n.259/2003 e ss. mm. e ii. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), formatasi tramite silenzio assenso, per l’installazione da parte della società LI LI SP di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di Aci Castello, contestata dalla ricorrente che ha asserito di essere venuta a conoscenza dell’impianto solo a seguito dell’installazione del palo (in tesi, avvenuta in data 13.10.2025).
Tale titolo abilitativo, in un primo momento, era stato annullato in autotutela dal Comune che ne aveva contestato la legittimità; avverso l’atto di autotutela la società aveva proposto ricorso innanzi a questo T.A.R., che, infine, lo aveva accolto con sentenza (n. 395/2025), confermata in appello dal C.G.A.R.S. (sent. 443/2025).
6. Il ricorso è irricevibile.
6.1. La giurisprudenza, in ordine ai titoli edilizi, ha specificato, in linea generale, che, se si contesta l’ an dell’edificazione, il termine di impugnazione decorre dall’inizio dei lavori (cfr. Cons. Stato, VI, 6 agosto 2024, n. 6996; Cons Stato, II, 20 febbraio 2024, n. 1696), mentre, se il titolo viene contestato per il quomodo dell’edificazione, ovvero per le modalità di realizzazione dell’opera, il termine per l’impugnazione decorre dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l’esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto in costruzione.
In altri termini, quindi, come ampiamente descritto nella recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, II, 20 febbraio 2024, n. 1696) la “ piena conoscenza ”, ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione di un titolo edilizio, viene individuata nell’inizio dei lavori, nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto - ovvero, come nella fattispecie in esame, “quel” manufatto, trattandosi di una stazione radio base, non - poteva essere edificato sull’area.
Viceversa, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) la “piena conoscenza” è fatta coincidere con il completamento dei lavori o, in relazione al grado di sviluppo degli stessi, nel momento in cui si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto in costruzione (Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2019, n. 5664; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4583; id., 23 maggio 2018, n. 3075).
In definitiva, se, come nel caso di specie, il titolo viene contestato essenzialmente per l’ an dell’edificazione, allora il termine per l’impugnazione decorre dalla data di inizio lavori, in quanto già dal quel momento si costituisce la “piena conoscenza” della realizzazione dell’opera.
In proposito, occorre anche specificare che per la “piena conoscenza” dei provvedimenti che riguardano le opere edilizie realizzate da terzi, non è necessario avere la conoscenza integrale degli stessi, ma anche solo la percezione dell’esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica.
Peraltro, la vicinitas di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull’interesse ad agire, induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori e comunque chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, t.u. edilizia, avuto riguardo alla presenza in loco del cartello dei lavori; al tempo trascorso fra l’inizio dei lavori e la proposizione del ricorso; alla effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori; ecc.).
E infatti, come pure rilevato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 5864/2020; 953/2025), quando l’attività edilizia in atto appare immediatamente illegittima, il vicino ha l’obbligo di attivarsi prontamente con l’istituto dell’accesso agli atti e, in tali casi, il tardivo esercizio del diritto di accesso è inidoneo a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine d’impugnativa, in quanto lesivo del principio di stabilità dei rapporti giuridici e dell’affidamento dei soggetti titolari dell’autorizzazione (C.d.S., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034).
Di talché, è necessario individuare un punto di equilibrio tra il principio di tutela in sede giurisdizionale delle posizioni giuridiche e il principio di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, diversamente, il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l’assetto degli interessi disciplinato dall’atto.
Proprio per ovviare a queste situazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, quando un soggetto si rende conto di un insediamento probabilmente abusivo o comunque illegittimamente autorizzato, è onerato alla tempestiva presentazione di un’istanza di accesso; occorre, infatti, considerare che se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. Cons. Stato, IV, 23 maggio 2018, n. 3075).
6.2. In ragione delle descritte coordinate ermeneutiche, il ricorso in esame è tardivo (cfr. per vicenda analoga Cons. St. VI, n. 953 del 2025), atteso che l’azione in questione è volta essenzialmente a contestare la stessa possibilità di localizzazione dell’impianto, oltre alle sue caratteristiche riportate in progetto.
Infatti, il più sostanzioso motivo di ricorso è costituito dalla “ preoccupazione di parte ricorrente a fronte della sommatoria dei campi elettromagnetici cui sarà soggetta la sua abitazione ”, e ciò “ vista la vicinanza dell’antenna per cui è causa alla propria abitazione, praticamente a pochi metri da balconi e finestre ”, con deduzione di plurimi motivi di doglianza nei confronti del parere AR.
6.3. Orbene, parte ricorrente ha sostenuto di avere avuto conoscenza dell’opera solo in data 13.10.2025, allorquando, secondo la sua prospettazione, “ iniziavano i lavori ” e “ veniva installato il palo ”.
Risulta in atti, tuttavia, che, per quanto riguarda i lavori in questione da parte di LI, la società ne ha dichiarato l’inizio in data 29 luglio 2022, data che è stata confermata dal Comune e che appare anche sul cartello dei lavori, la cui foto è stata depositata in atti dalla controinteressata, ne quale risulta indicata anche la tipologia di intervento; peraltro, a seguito di sopralluogo del Comune del 14.09.2022, nella relativa relazione il Responsabile dell’Area VI dava atto che le opere a quella data consistevano nella realizzazione del plinto di fondazione, ossia di un basamento in cemento come indicato negli elaborati di progetto (come da documentazione fotografica allegata).
Ha replicato parte ricorrente che dalla sua abitazione era visibile il palo, ma non anche lo scavo né la piattaforma in calcestruzzo né ancora il citato cartello.
Tale affermazione, tuttavia, quanto meno per lo scavo e i lavori realizzati, viene smentita dalla stessa produzione documentale fotografica di parte ricorrente (doc. 17 “Fotografie impianto da appartamento ricorrenti”) e in particolare dall’ultima foto ivi contenuta ove è chiaramente visibile, sul margine sinistro della foto, il palo con la relativa piattaforma.
6.4. Ne deriva che a partire dalla data di realizzazione del basamento (della rilevante misura e con le forme di cui alle foto contenute nella relazione di sopralluogo, che prefiguravano le dimensioni e la forma del palo da installare), visibili dal suo appartamento per quanto sopra esposto, la parte ricorrente avrebbe tempestivamente dovuto attivarsi, ove ritenuto, per ottenere l’accesso della relativa documentazione, che, invece, ha chiesto solo diversi anni dopo, allorquando, conclusosi altro giudizio amministrativo avverso gli atti di autotutela posti in essere dal Comune, è stato collocato, infine, il palo in questione.
Peraltro, i lavori risultano riavviati nel febbraio 2025 (come comunicato al Comune da LI e come risultante dal riscontro AR doc. 4 del deposito di parte ricorrente) e poi in data 1 aprile 2025 (come da ultimo comunicato dal direttore dei lavori e confermato anche nell’atto di appello del Comune); e sempre nell’aprile del 2025, nello scambio di e-mail intercorse tra LI e il direttore dei lavori (doc. 20 del deposito di LI), si dava atto della “messa in sicurezza della dima” ed allegata la relativa foto dei lavori; anche in tal caso, tuttavia, pur essendo i lavori visibili dal suo appartamento per quanto sopra, parte ricorrente non ha ritenuto di attivarsi quantomeno con l’istanza di accesso.
6.5. Orbene, l’installazione finale del palo non può rimettere nei termini l’odierna ricorrente atteso che, seguendo tale prospettazione, si perverrebbe alla paradossale conclusione che, anche a un’enorme distanza di tempo dal rilascio del titolo (nel caso di specie, avvenuto nel 2022) e dall’inizio dei lavori (29 luglio 2022), sospesi per factum principis (dapprima per sospensione e annullamento in autotutela e, poi, per la pendenza di giudizi amministrativi, con rigetto di istanza di sospensione degli atti di autotutela del Comune) l’azione di annullamento sarebbe proponibile da parte di un terzo con la semplice affermazione di non essersi reso conto dell’inizio dei lavori dell’opera posta di fronte alla propria abitazione, né della presenza sul luogo frontistante delle rilevanti fondamenta dell’impianto, né ancora del cartello che indicava l’opera da realizzare (prescritto quale elemento imprescindibile per il regolare allestimento della zona di cantiere: cfr. T.A.R. Napoli n. 19/2022), con evidente vulnus del sistema processuale amministrativo che, per l’ipotesi di lesione dell’interesse legittimo, prevede un termine decadenziale a tutela della certezza dei rapporti pubblicistici disciplinati dai provvedimenti amministrativi.
Diversamente, rientrava nella comune diligenza del proprietario dell’immobile in questione, in caso di realizzazione di lavori quali quelli in questione, attivarsi tempestivamente con il diritto di accesso onde potere, eventualmente, impugnare nei termini decadenziali il titolo che ritenesse lesivo a tutela del proprio bene e dei propri interessi.
6.6. D’altronde, dalla stessa foto prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni (doc. 28) emerge che, in data 13 ottobre 2025 il palo dell’Impianto di LI era già ben visibile dal palazzo frontistante, il che conferma che i lavori di cantiere non potevano che essere cominciati ben prima di tale data, essendo implausibile, peraltro, che tutti i lavori, compresa l’installazione del palo, siano avvenuti nella medesima data (che coincide con il sessantesimo giorno antecedente la notificazione del ricorso in esame).
6.7. Consegue a tutto quanto sopra che il ricorso in esame, notificato in data 12 dicembre 2025, è irricevibile.
7. Ritiene il Collegio di specificare, per ragioni di completezza e in diSPrte le ulteriori eccezioni in rito sollevate dalle parti, che nel merito il ricorso è, in ogni caso, infondato.
7.1. Il primo motivo con cui si contesta la mancata pubblicazione del progetto è infondato, intendendo il Collegio, re melius perpensa (cfr. T.A.R. Catania, I, 2930 del 2025), aderire al recente orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, n. 160 del 2025 e giurisprudenza ivi richiamata; anche C.S. n. 744/2025) - oggi avallato dalla novella operata all’art. 44, co. 5, d. lgs. n. 259 del 2003 dall’art. 27, co. 1, lett. a) e b) L. n. 182/2025 (non applicabile ratione temporis ) – secondo cui la mancata pubblicazione del progetto non inibisce la formazione del silenzio assenso, né determina l’annullamento del titolo formatosi per silentium , e ciò in quanto la difesa del Comune e della controinteressata hanno dimostrato in giudizio che l’apporto partecipativo del ricorrente al procedimento, alla luce delle censure formulate in ricorso, non avrebbe potuto indurre l’amministrazione comunale a rigettare l’istanza presentata dalla controinteressata o comunque non avrebbe potuto impedire la formazione del silenzio assenso (cfr. infra).
7.2. Gli ulteriori motivi dedotti dalla parte ricorrente, anche alla luce delle allegazioni e argomentazioni del Comune resistente e della controinteressata, si appalesano infondati.
7.3 Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo con il quale parte ricorrente non contesta la legittimità del titolo, ma ne chiede la declaratoria di decadenza per asserita mancata realizzazione delle opere entro 12 mesi.
Il motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto previamente segnalare i fatti al Comune e chiedere, ove ritenuto, di avviare il procedimento volto all’accertamento e alla formale dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo. Infatti, l'effetto decadenziale del permesso di costruire conseguente alla inerzia protrattasi oltre il termine massimo per l'inizio dei lavori indicato nel titolo, per quanto discendente direttamente dalla legge, necessita comunque di un provvedimento comunale, che, con effetti dichiarativi, accerti l'intervenuta decadenza e ciò sia per verificare che il termine sia effettivamente spirato, sia e soprattutto per accertare che non ricorrano cause di forza maggiore che possano giustificare una sospensione del termine o una sua proroga (Cons. St., sez. IV, sent. n. 8978/2025).
Solo in caso di inerzia dell’amministrazione comunale, avrebbe potuto agire innanzi a questo Tribunale, ma non con la presente azione caducatoria del titolo, ma avverso il silenzio inadempimento della p.a.
7.3.1. Il motivo è anche infondato in quanto, come evidenziato dalla controinteressata, il conteggio effettuato dalla parte ricorrente non tiene conto delle seguenti circostanze: a) “ il completamento dei lavori di una stazione radio base debba essere sospeso in presenza di un evento che impedisca in maniera oggettiva lo svolgimento di tali lavori (quale è, nel caso di specie, l’autorizzazione ENAC alle misure da implementare nel progetto )” (TAR Lazio - Roma, Sez. V-quater, 11 luglio 2025, n. 13647); b) “ anche nel procedimento disciplinato dal comma 10 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, pertanto, trova applicazione il principio secondo cui il termine decadenziale di ultimazione dei lavori deve ritenersi interrotto o sospeso in presenza di un factum principis che determini un impedimento assoluto alla loro esecuzione ” (TAR Liguria, Sez. I, 17 settembre 2015, n. 742; Id. Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2014, n. 4020; TAR Sardegna, Sez. II, 22 gennaio 2014, n. 77).
Consegue a quanto sopra che nella vicenda in esame non vi è evidenza di intervenuta decadenza, considerando che il nulla osta di ENAC risulta ottenuto in data 6 luglio 2022, che in data 16 settembre 2022 il Comune ha sospeso il silenzio assenso, che in data 16 novembre 2022 il comune ha annullato in autotutela il provvedimento autorizzativo assentito per silenzio assenso, che nel corso del giudizio instaurato da LI contro il provvedimento in autotutela non è stata accordata la chiesta sospensione, che la sentenza di accoglimento del T.A.R. Catania n. 395 del 3 febbraio 2025 (che ha annullato l’atto in autotutela) è stata appellata dal Comune innanzi al C.G.A., che ha infine definito la controversia con sentenza breve (n. 443 del 6 giugno 2025); d’altronde, di tutte queste circostanze non può non tenersi conto nel computo del termine utile, anche n virtù del principio di buona fede e di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, sancito dall’art. 1, c. 2 bis, l. 241/90.
7.4. Quanto alle censure sul parere AR, in diSPrte la loro irricevibilità per quanto sopra esposto, esse sono anche infondate.
Al riguardo, già la sentenza del T.A.R. Catania n. 395/2025, a fronte dei dubbi sollevati dal Comune in quel giudizio sulla regolarità delle misurazioni AR (le medesime qui contestate), ha ritenuto che tale interesse “ non assume i contorni dell’interesse concreto attuale, ma solo futuro ed eventuale ”, e lo stesso è a ribadirsi nel caso in questione.
Peraltro, la ricorrente non ha confutato nel merito le valutazioni e conclusioni a cui è giunta l’AR, né ha dedotto (e, prima ancora, dimostrato) il superamento dei limiti elettromagnetici derivanti dall’installazione, ma si è limitata a richiamare generici rischi alla salute, senza tuttavia fornire elementi di evidenza a supporto.
Dal suo canto, invece, l’AR, costituitasi, ha riscontrato puntualmente e con argomentazioni condivisibili le osservazioni di parte ricorrente. In particolare, la difesa erariale ha specificato che: a) “dalla data di emissione del parere de quo , se sono state presentate richieste per nuovi impianti, i campi elettromagnetici prodotti sono stati sommati a quella della SRB LI e verificato il rispetto dei limiti anche nello SPzio adiacente a tale SRB”; b) “il 30 aprile 2024 (con l’entrata in vigore dell’art. 10 della legge n.214 del 30 dicembre 2023) il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità (già fissati dal DPCM 08/07/2003) sono stati innalzati, in attesa di adeguare complessivamente i limiti di esposizione, dai previgenti 6 V/m all'attuale valore di 15 V/m.; ciò significa che tutto ciò che prima rispettava il limite di 6 V/m, oggi a maggior ragione rispetta il limite di 15 V/m, visto che le nuove valutazioni tengono conto di tutte le sorgenti già valutate”; c) PA CI non si limita a prendere atto delle dichiarazioni rilasciate, ma in fase di istruttoria utilizza i dati dichiarati dall’operatore e li implementa nel database del software utilizzato ai fini della simulazione preventiva e del calcolo del rispetto dei limiti in “tutti” gli ambienti abitativi o accessibili prima del rilascio del parere tecnico previsionale”; d) “… RP CI effettua le misure di verifica su richiesta del Comune, a seguito della comunicazione dell'attivazione della SRB da parte del gestore, (art.14 della legge n.36 del 22 febbraio 2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)”; e) “l’algoritmo di calcolo usato per la simulazione con il software WinEDT, utilizzato dalla maggior parte delle AR e conforme alle Norme CEI 211-10 (Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza) opera, ai fini della tutela della salute della popolazione, considerando le peggiori condizioni possibili come ad esempio la potenza massima dichiarata costante per tutta la durata delle 24 ore, ottenendo di conseguenza un valore sovrastimato”.
Nella memoria depositata in vista della camera di consiglio, parte ricorrente ha, infine, ritenuto che l’RP si sia limitata a richiamare il procedimento seguito, ma, anche in tale caso, non ha fornito alcuna dimostrazione dell’illegittimità dello stesso né delle risultanze a cui l’Amministrazione è pervenuta.
7.5. Quanto, infine, alla ritenuta carenza di istruttoria e asserita violazione dell’art. 3 del regolamento impianti laddove prevede che “ deve essere presa ogni misura possibile tendente alla mitigazione degli eventuali impatti visuali sul contesto paesaggistico ”, anch’essa è infondata.
Innanzitutto non è evidente né è provata la carenza istruttoria del Comune, genericamente dedotta.
7.5.1. Quanto alle misure di mitigazioni, in tesi, non adottate, come correttamente rilevato dalla controinteressata, la Soprintendenza, peraltro non evocata nel presente giudizio, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa e ad esito della propria istruttoria, ha riconosciuto la compatibilità dell’impianto de quo con le valenze paesaggistiche della zona (cfr. doc 6 del deposito 23.01.2026); né alcun annullamento del titolo potrebbe derivare dalla asserita violazione della norma regolamentare in esame, che non impone in ogni caso le misure prospettate dalla parte ricorrente, che, si ribadisce, gli enti preposti non hanno ritenuto, nel caso di specie, necessarie.
8. Conclusivamente, il ricorso è irricevibile e, in ogni caso, infondato per le ragioni sopra esposte.
9. Le spese, in via d’eccezione, possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AR TA, Presidente
GI SS SI, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SS SI | IO AR TA |
IL SEGRETARIO