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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1269/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1269/2025, promossa con ricorso depositato il 31/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 10.06.1983 cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Carlo Piatti
e
2) Parte_2
Nato a Bisceglie (BT) l'11.06.1976 cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Eleonora Carollo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 25 aprile 2007,
(anno 2007 atto n. 15 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata il [...] in [...], Per_1
, nata il [...] in [...], Per_2
, nata il [...] in [...] Persona_3 pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31.03.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
Affidamento e collocamento dei figli
Affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e disciplina delle permanenze presso il padre.
Assegnazione casa coniugale
Casa coniugale, di proprietà della madre della sig.ra , da assegnare alla Parte_1 stessa, anche in ragione del collocamento presso di lei delle figlie minori.
Il sig. trasferirà altrove la propria residenza. Parte_2
Diritto di visita del padre
a) Il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi la settimana, compatibilmente con i propri turni e orari di lavoro, dall'uscita da scuola sino alle 20.30;
b) Il padre potrà tenere con sé le figlie a weekend alternati, dalle 8.30 del sabato (o dell'uscita da scuola del venerdì) alle 20.30 della domenica, quando le riaccompagnerà a casa;
c) in ogni caso, il padre si riserva il diritto di vedere le figlie liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze delle minori;
entrambe le parti si impegnano a collaborare affinché il rapporto tra genitori e figlie si mantenga costante e sereno.
c) Durante le vacanze natalizie ad anni alternati il giorno di Natale con l'Epifania e il giorno della Vigilia di Natale, con S. TE e Capodanno;
e durante le vacanze pasquali ad anni alternati il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
d) Vacanze estive: il mese di luglio con la madre, il mese di agosto con il padre;
e) In mancanza di altro accordo, le figlie trascorreranno il compleanno con la madre e l'onomastico col padre e viceversa, ad anni alterni;
f) I genitori dovranno comunicare sempre il loro recapito e riferire di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro le figlie.
Contributi di mantenimento
- I coniugi dichiarano che sono tra loro reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico e, pertanto, non avanzano alcuna richiesta di contributo nei confronti l'una dell'altro;
- contributi di mantenimento per le figlie, a carico del sig. € 300,00 Parte_2 mensili a titolo di mantenimento delle figlie (€. 100,00 ciascuna) da corrispondersi pagina2 di 4 entro il giorno 1 di ogni mese, oltre il 50% delle spese di natura straordinaria, mediche, scolastiche e sportive delle figlie.
- le parti concordano che, alla luce dell'affidamento condiviso delle figlie,
l'Assegno Unico Familiare sarà ripartito in misura del 50%;
- l'indennità di frequenza erogata da INPS a sostegno della figlia verrà Per_2 assegnata alla madre per le esigenze della ragazza;
Ripartizione degli oneri relativi ai debiti contratti in pendenza del matrimonio
a) Considerato che in costanza di matrimonio i signori e Parte_2 Parte_1 hanno contratto diversi debiti, tra cui i. mutuo per l'acquisto della casa coniugale, ad oggi di proprietà della madre della signor , costituente titolo per il pignoramento dello Parte_1 stipendio del signor Parte_2
ii. finanziamento AGOS per l'ottenimento di liquidità impiegata per spese straordinarie e necessità della famiglia, oggetto di cessione del quinto dello stipendio del signor Parte_2
b) Le parti convengono e stipulano quanto segue:
a. la signora si impegna a versare mensilmente in favore del Parte_1 signor un importo pari al 50% di quanto dovuto per Parte_2
l'estinzione dei debiti contratti in pendenza del matrimonio, e nello specifico i debiti di cui ai punti (i) e (ii) sopra indicati, per la stabilita complessiva somma mensile di €. 370,00;
b. le modalità, i termini e le modalità di aggiornamento degli importi dovuti, in ragione di eventuali variazioni normative o contrattuali, saranno oggetto di ulteriore accordo tra le parti, che provvederanno a definirle in forma scritta e allegarle al presente accordo;
c) le parti si impegnano a collaborare in buona fede per la gestione e l'estinzione dei debiti sopra indicati, procedendo con tempestività alla definizione delle relative pratiche e comunicando reciprocamente ogni informazione utile al raggiungimento degli obiettivi posti dalla presente clausola;
- i genitori si autorizzano reciprocamente all'ottenimento del rilascio ed al successivo rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto o CIE) delle figlie minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 25.04.2007, in Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2007, atto n. 15, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1269/2025, promossa con ricorso depositato il 31/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 10.06.1983 cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Carlo Piatti
e
2) Parte_2
Nato a Bisceglie (BT) l'11.06.1976 cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Eleonora Carollo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 25 aprile 2007,
(anno 2007 atto n. 15 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata il [...] in [...], Per_1
, nata il [...] in [...], Per_2
, nata il [...] in [...] Persona_3 pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31.03.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
Affidamento e collocamento dei figli
Affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e disciplina delle permanenze presso il padre.
Assegnazione casa coniugale
Casa coniugale, di proprietà della madre della sig.ra , da assegnare alla Parte_1 stessa, anche in ragione del collocamento presso di lei delle figlie minori.
Il sig. trasferirà altrove la propria residenza. Parte_2
Diritto di visita del padre
a) Il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi la settimana, compatibilmente con i propri turni e orari di lavoro, dall'uscita da scuola sino alle 20.30;
b) Il padre potrà tenere con sé le figlie a weekend alternati, dalle 8.30 del sabato (o dell'uscita da scuola del venerdì) alle 20.30 della domenica, quando le riaccompagnerà a casa;
c) in ogni caso, il padre si riserva il diritto di vedere le figlie liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze delle minori;
entrambe le parti si impegnano a collaborare affinché il rapporto tra genitori e figlie si mantenga costante e sereno.
c) Durante le vacanze natalizie ad anni alternati il giorno di Natale con l'Epifania e il giorno della Vigilia di Natale, con S. TE e Capodanno;
e durante le vacanze pasquali ad anni alternati il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
d) Vacanze estive: il mese di luglio con la madre, il mese di agosto con il padre;
e) In mancanza di altro accordo, le figlie trascorreranno il compleanno con la madre e l'onomastico col padre e viceversa, ad anni alterni;
f) I genitori dovranno comunicare sempre il loro recapito e riferire di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro le figlie.
Contributi di mantenimento
- I coniugi dichiarano che sono tra loro reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico e, pertanto, non avanzano alcuna richiesta di contributo nei confronti l'una dell'altro;
- contributi di mantenimento per le figlie, a carico del sig. € 300,00 Parte_2 mensili a titolo di mantenimento delle figlie (€. 100,00 ciascuna) da corrispondersi pagina2 di 4 entro il giorno 1 di ogni mese, oltre il 50% delle spese di natura straordinaria, mediche, scolastiche e sportive delle figlie.
- le parti concordano che, alla luce dell'affidamento condiviso delle figlie,
l'Assegno Unico Familiare sarà ripartito in misura del 50%;
- l'indennità di frequenza erogata da INPS a sostegno della figlia verrà Per_2 assegnata alla madre per le esigenze della ragazza;
Ripartizione degli oneri relativi ai debiti contratti in pendenza del matrimonio
a) Considerato che in costanza di matrimonio i signori e Parte_2 Parte_1 hanno contratto diversi debiti, tra cui i. mutuo per l'acquisto della casa coniugale, ad oggi di proprietà della madre della signor , costituente titolo per il pignoramento dello Parte_1 stipendio del signor Parte_2
ii. finanziamento AGOS per l'ottenimento di liquidità impiegata per spese straordinarie e necessità della famiglia, oggetto di cessione del quinto dello stipendio del signor Parte_2
b) Le parti convengono e stipulano quanto segue:
a. la signora si impegna a versare mensilmente in favore del Parte_1 signor un importo pari al 50% di quanto dovuto per Parte_2
l'estinzione dei debiti contratti in pendenza del matrimonio, e nello specifico i debiti di cui ai punti (i) e (ii) sopra indicati, per la stabilita complessiva somma mensile di €. 370,00;
b. le modalità, i termini e le modalità di aggiornamento degli importi dovuti, in ragione di eventuali variazioni normative o contrattuali, saranno oggetto di ulteriore accordo tra le parti, che provvederanno a definirle in forma scritta e allegarle al presente accordo;
c) le parti si impegnano a collaborare in buona fede per la gestione e l'estinzione dei debiti sopra indicati, procedendo con tempestività alla definizione delle relative pratiche e comunicando reciprocamente ogni informazione utile al raggiungimento degli obiettivi posti dalla presente clausola;
- i genitori si autorizzano reciprocamente all'ottenimento del rilascio ed al successivo rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto o CIE) delle figlie minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 25.04.2007, in Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2007, atto n. 15, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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