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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A. 2411/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AR MO Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Mantovani Consigliera
Dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 ottobre 2025, riunito in Camera di Consiglio in data 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2411/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. D'ACHILLE ROBERTO, Parte_1 P.IVA_1 presso il cui Studio è domiciliata
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AN CO e Avv. GAIA SANTAAR, presso il cui Studio è domiciliata
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
MA GIACOMA, presso il cui Studio è domiciliato
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ordinanza emessa all'esito della Camera di Consiglio in data 15 febbraio 2023, pubblicata in data in data 2 marzo 2023, la Corte ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio sino al passaggio in giudicato della causa pregiudicante recante il numero RG 2393/2022 pendente innanzi a Codesta
Corte di Appello IV sez.;
- con istanza depositata in data 12 settembre 2025 i procuratori della Sig.ra Controparte_1 hanno richiesto l'estinzione del giudizio “inaudita altera parte” ex art. 295, 297, 305 e 307 c.3- 4 c.p.c., allegando e documentando che: il pregiudicante giudizio di appello RG 2393/2022 si è concluso pagina 1 di 5 con sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1536/2024 pubblicata in data 28.5.2024, con la quale è stato rigettato integralmente l'appello promosso da e confermata la sentenza Parte_1 di primo grado in favore della sig.ra (doc.2); avverso tale sentenza di II grado la Controparte_1 società ha proposto ricorso dinnanzi alla Suprema Corte, instaurando il Parte_1 procedimento n. 19105/2024 R.G.CASS., Sez. II Civile, Corte di Cassazione (doc. 4); in data
5.2.2025 la Suprema Corte, Sez. II Civile, nell'ambito del predetto giudizio, formulava proposta di definizione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. del ricorso proposto da (doc.6) e con Parte_1 successivo decreto n. 9941/2025 del 11.4.2025, pubblicato in data 16.4.2025, ha dichiarato estinto il giudizio in cassazione ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. (doc.7-8);
- nell'istanza di estinzione del presente giudizio i procuratori della Sig.ra Controparte_1 hanno concluso che, pertanto, la sentenza n. 1536/2024 pubblicata in data 28.5.2024, della Corte
d'Appello di Milano, Sez. IV Civile emessa nel procedimento R.G.APP. 2392/22 è passata in giudicato, come risulta anche da attestazione rilasciata dalla Cancelleria (doc.2B); hanno dedotto che risulta, quindi definitiva la pregiudiziale pronuncia di annullamento del contratto preliminare di vendita e dell'atto transattivo del 2.7.2018 stipulati tra e , oggetto del presente CP_2 Pt_1 giudizio in cui è stata promossa dalle controparti azione ex art. 2932 c.c.;
- nel ricorso depositato in data 12 settembre 2025 i procuratori della Sig.ra Controparte_1 hanno allegato che, pertanto, dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello n.
1536/2024, R.G. APP. 2393/2022 (doc.2A-B), è ormai decorso il termine perentorio di tre mesi ex art. 297 c.p.c. senza che sia stata formulata dalle controparti tempestiva riassunzione;
i procuratori di hanno formulato, pertanto, alla Corte le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Voglia, INAUDITA ALTERA PARTE sussistendone i presupposti di cui sopra: DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL PRESENTE
GIUDIZIO con cancellazione della causa dal ruolo per i motivi sopra esposti, ex art. 295, 297, 305 e 307 c.3-4
c.p.c., operante di diritto e pronunciabile anche d'ufficio; DISPORRE LA CONDANNA ALLE SPESE in favore della sig.ra , come da nota spese allegata”; ORDINARE L'ANNOTAZIONE Controparte_1
DELLA CANCELLAZIONE della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. risultante presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano2 del 2.10.2018 (Reg. gen. 123251, Reg. part. 80798) in relazione a tutti gli immobili ivi indicati di proprietà della sig.ra (doc.9), con spese integralmente a Controparte_1 carico delle controparti.”;
- con decreto in data 18 settembre 2025 la Presidente relatrice sulla “istanza urgente estinzione giudizio” inaudita altera parte, proposta ex art. 295, 297, 305 e 307 c.3- 4 c.p.c., dalla sig.ra
[...]
ha rilevato che l'ordinanza di estinzione del processo, per mancata Controparte_1 riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire ambo le parti (Cass. Ordinanza n. 39170 /2021) e che, pertanto, occorreva instaurare il pagina 2 di 5 contraddittorio con le parti ai fini del provvedimento sull'istanza; ha fissato, quindi, dinnanzi al
Collegio l'udienza del 16 ottobre 2025 per il provvedimento sull'istanza, assegnando alla ricorrente appellata termine sino al 22 settembre 2025 per notificare l'istanza alle Controparte_1 controparti e a queste termine sino 30 settembre 2025 per eventuale memoria di replica;
- all'udienza del 16 ottobre 2025 è comparsa per l'avv. GAIA SANTA Controparte_1
AR in sostituzione dell'avv. AN CO, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con conseguente causa di cancellazione dal ruolo;
le altre parti, appellata Parte_1
e non sono comparse, né hanno depositato memorie di replica, nonostante la Controparte_2 notifica dell'istanza di estinzione del processo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Tutto ciò premesso, il Collegio deve dare atto che:
- il presente processo è stato sospeso dalla Corte a norma dell'art. 295 cpc, con ordinanza pubblicata in data 2 marzo 2023, sino al passaggio in giudicato della causa pregiudicante recante RG
2393/2022 pendente innanzi a Codesta Corte di Appello IV sez.;
- tale processo non è stato riassunto da nessuna delle parti- neppure da Controparte_1 entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 297 cpc dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa pregiudicante, vale a dire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1536/2024 depositata il 28/5/2024, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, Sez. IV Civile nel procedimento R.G.APP. 2392/22, per effetto del decreto di estinzione del giudizio emesso dalla
Corte di Cassazione- 2^ sez. civile- R.g.n. 19105/2024 depositato in data 16/4/2025, come risulta dalla certificazione di passaggio in giudicato del Funzionario Giudiziario della Corte d'Appello di
Milano in data 2 settembre 2025 (doc.2B).
Ne consegue che in accoglimento dell'istanza dei procuratori della Sig.ra Controparte_1 depositata in data 12 settembre 2025 dopo la scadenza del termine perentorio- dev'essere dichiarata l'estinzione del presente processo a norma degli artt. 295- 297- 307 c.p.c. e, a norma dell'art. 2668,
II cod. civ., dev'essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presso la Conservatoria dei Controparte_2
Registri Immobiliari di Milano2 del 2.10.2018 (Reg. gen. 123251, Reg. part. 80798) in relazione a tutti gli immobili ivi indicati di proprietà della sig.ra (doc.9), elencati a pagina 6 Controparte_1 del ricorso, con spese a carico del richiedente la trascrizione (rappresentato Controparte_2 dall'avv. Biagio Di Maro).
Non può essere accolta l'istanza dei procuratori dell'appellata di condanna Controparte_1 delle controparti alle spese del giudizio d'appello (come da nota spese), in quanto a norma dell'art. 310 cpc “le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, visti gli artt. 295- 297- 307 c.p.c., pagina 3 di 5 1)- dichiara l'estinzione del processo;
2)- respinge ex art. 310 cpc l'istanza della ricorrente di condanna delle controparti alle spese del processo estinto;
3)- visto l'art. 2668, II comma, c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. risultante presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano2 del 2.10.2018 (Reg. gen. 123251, Reg. part. 80798) in relazione a tutti gli immobili ivi indicati di proprietà della sig.ra , di Controparte_1 seguito elencati, con esonero del Conservatore da responsabilità:
Immobile n. 1
Comune G502 - PESSANO CON NA (MI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 6 Particella 397 Subalterno 8
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
Consistenza 8,5 vani
Indirizzo VIA OV AS N. civico 3
Piano 34S1
Immobile n. 2
Comune G502 - PESSANO CON NA (MI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 6 Particella 396 Subalterno 113
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 41 metri quadri
Indirizzo VIA GRAZIA DELEDDA N. civico 11
Piano S1
Immobile n. 3
Comune G502 - PESSANO CON NA (MI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 6 Particella 396 Subalterno 69
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 23 metri quadri
Indirizzo VIA GRAZIA DELEDDA N. civico 11
Piano S1
Immobile n. 4
Comune G502 - PESSANO CON NA (MI)
Catasto FABBRICATI pagina 4 di 5 Sezione urbana - Foglio 7 Particella 152 Subalterno 18
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO
Consistenza 2,5 vani
Indirizzo VIA PASUBIO N. civico 1 Piano 1-S1.
4)- pone a carico del richiedente la trascrizione le spese della cancellazione della Controparte_2 trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.
Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio in data 22 ottobre 2025.
Presidente Relatrice
AR MO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AR MO Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Mantovani Consigliera
Dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 ottobre 2025, riunito in Camera di Consiglio in data 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2411/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. D'ACHILLE ROBERTO, Parte_1 P.IVA_1 presso il cui Studio è domiciliata
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AN CO e Avv. GAIA SANTAAR, presso il cui Studio è domiciliata
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
MA GIACOMA, presso il cui Studio è domiciliato
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ordinanza emessa all'esito della Camera di Consiglio in data 15 febbraio 2023, pubblicata in data in data 2 marzo 2023, la Corte ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio sino al passaggio in giudicato della causa pregiudicante recante il numero RG 2393/2022 pendente innanzi a Codesta
Corte di Appello IV sez.;
- con istanza depositata in data 12 settembre 2025 i procuratori della Sig.ra Controparte_1 hanno richiesto l'estinzione del giudizio “inaudita altera parte” ex art. 295, 297, 305 e 307 c.3- 4 c.p.c., allegando e documentando che: il pregiudicante giudizio di appello RG 2393/2022 si è concluso pagina 1 di 5 con sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1536/2024 pubblicata in data 28.5.2024, con la quale è stato rigettato integralmente l'appello promosso da e confermata la sentenza Parte_1 di primo grado in favore della sig.ra (doc.2); avverso tale sentenza di II grado la Controparte_1 società ha proposto ricorso dinnanzi alla Suprema Corte, instaurando il Parte_1 procedimento n. 19105/2024 R.G.CASS., Sez. II Civile, Corte di Cassazione (doc. 4); in data
5.2.2025 la Suprema Corte, Sez. II Civile, nell'ambito del predetto giudizio, formulava proposta di definizione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. del ricorso proposto da (doc.6) e con Parte_1 successivo decreto n. 9941/2025 del 11.4.2025, pubblicato in data 16.4.2025, ha dichiarato estinto il giudizio in cassazione ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. (doc.7-8);
- nell'istanza di estinzione del presente giudizio i procuratori della Sig.ra Controparte_1 hanno concluso che, pertanto, la sentenza n. 1536/2024 pubblicata in data 28.5.2024, della Corte
d'Appello di Milano, Sez. IV Civile emessa nel procedimento R.G.APP. 2392/22 è passata in giudicato, come risulta anche da attestazione rilasciata dalla Cancelleria (doc.2B); hanno dedotto che risulta, quindi definitiva la pregiudiziale pronuncia di annullamento del contratto preliminare di vendita e dell'atto transattivo del 2.7.2018 stipulati tra e , oggetto del presente CP_2 Pt_1 giudizio in cui è stata promossa dalle controparti azione ex art. 2932 c.c.;
- nel ricorso depositato in data 12 settembre 2025 i procuratori della Sig.ra Controparte_1 hanno allegato che, pertanto, dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello n.
1536/2024, R.G. APP. 2393/2022 (doc.2A-B), è ormai decorso il termine perentorio di tre mesi ex art. 297 c.p.c. senza che sia stata formulata dalle controparti tempestiva riassunzione;
i procuratori di hanno formulato, pertanto, alla Corte le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Voglia, INAUDITA ALTERA PARTE sussistendone i presupposti di cui sopra: DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL PRESENTE
GIUDIZIO con cancellazione della causa dal ruolo per i motivi sopra esposti, ex art. 295, 297, 305 e 307 c.3-4
c.p.c., operante di diritto e pronunciabile anche d'ufficio; DISPORRE LA CONDANNA ALLE SPESE in favore della sig.ra , come da nota spese allegata”; ORDINARE L'ANNOTAZIONE Controparte_1
DELLA CANCELLAZIONE della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. risultante presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano2 del 2.10.2018 (Reg. gen. 123251, Reg. part. 80798) in relazione a tutti gli immobili ivi indicati di proprietà della sig.ra (doc.9), con spese integralmente a Controparte_1 carico delle controparti.”;
- con decreto in data 18 settembre 2025 la Presidente relatrice sulla “istanza urgente estinzione giudizio” inaudita altera parte, proposta ex art. 295, 297, 305 e 307 c.3- 4 c.p.c., dalla sig.ra
[...]
ha rilevato che l'ordinanza di estinzione del processo, per mancata Controparte_1 riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire ambo le parti (Cass. Ordinanza n. 39170 /2021) e che, pertanto, occorreva instaurare il pagina 2 di 5 contraddittorio con le parti ai fini del provvedimento sull'istanza; ha fissato, quindi, dinnanzi al
Collegio l'udienza del 16 ottobre 2025 per il provvedimento sull'istanza, assegnando alla ricorrente appellata termine sino al 22 settembre 2025 per notificare l'istanza alle Controparte_1 controparti e a queste termine sino 30 settembre 2025 per eventuale memoria di replica;
- all'udienza del 16 ottobre 2025 è comparsa per l'avv. GAIA SANTA Controparte_1
AR in sostituzione dell'avv. AN CO, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con conseguente causa di cancellazione dal ruolo;
le altre parti, appellata Parte_1
e non sono comparse, né hanno depositato memorie di replica, nonostante la Controparte_2 notifica dell'istanza di estinzione del processo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Tutto ciò premesso, il Collegio deve dare atto che:
- il presente processo è stato sospeso dalla Corte a norma dell'art. 295 cpc, con ordinanza pubblicata in data 2 marzo 2023, sino al passaggio in giudicato della causa pregiudicante recante RG
2393/2022 pendente innanzi a Codesta Corte di Appello IV sez.;
- tale processo non è stato riassunto da nessuna delle parti- neppure da Controparte_1 entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 297 cpc dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa pregiudicante, vale a dire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1536/2024 depositata il 28/5/2024, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, Sez. IV Civile nel procedimento R.G.APP. 2392/22, per effetto del decreto di estinzione del giudizio emesso dalla
Corte di Cassazione- 2^ sez. civile- R.g.n. 19105/2024 depositato in data 16/4/2025, come risulta dalla certificazione di passaggio in giudicato del Funzionario Giudiziario della Corte d'Appello di
Milano in data 2 settembre 2025 (doc.2B).
Ne consegue che in accoglimento dell'istanza dei procuratori della Sig.ra Controparte_1 depositata in data 12 settembre 2025 dopo la scadenza del termine perentorio- dev'essere dichiarata l'estinzione del presente processo a norma degli artt. 295- 297- 307 c.p.c. e, a norma dell'art. 2668,
II cod. civ., dev'essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presso la Conservatoria dei Controparte_2
Registri Immobiliari di Milano2 del 2.10.2018 (Reg. gen. 123251, Reg. part. 80798) in relazione a tutti gli immobili ivi indicati di proprietà della sig.ra (doc.9), elencati a pagina 6 Controparte_1 del ricorso, con spese a carico del richiedente la trascrizione (rappresentato Controparte_2 dall'avv. Biagio Di Maro).
Non può essere accolta l'istanza dei procuratori dell'appellata di condanna Controparte_1 delle controparti alle spese del giudizio d'appello (come da nota spese), in quanto a norma dell'art. 310 cpc “le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, visti gli artt. 295- 297- 307 c.p.c., pagina 3 di 5 1)- dichiara l'estinzione del processo;
2)- respinge ex art. 310 cpc l'istanza della ricorrente di condanna delle controparti alle spese del processo estinto;
3)- visto l'art. 2668, II comma, c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. risultante presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano2 del 2.10.2018 (Reg. gen. 123251, Reg. part. 80798) in relazione a tutti gli immobili ivi indicati di proprietà della sig.ra , di Controparte_1 seguito elencati, con esonero del Conservatore da responsabilità:
Immobile n. 1
Comune G502 - PESSANO CON NA (MI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 6 Particella 397 Subalterno 8
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
Consistenza 8,5 vani
Indirizzo VIA OV AS N. civico 3
Piano 34S1
Immobile n. 2
Comune G502 - PESSANO CON NA (MI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 6 Particella 396 Subalterno 113
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 41 metri quadri
Indirizzo VIA GRAZIA DELEDDA N. civico 11
Piano S1
Immobile n. 3
Comune G502 - PESSANO CON NA (MI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 6 Particella 396 Subalterno 69
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 23 metri quadri
Indirizzo VIA GRAZIA DELEDDA N. civico 11
Piano S1
Immobile n. 4
Comune G502 - PESSANO CON NA (MI)
Catasto FABBRICATI pagina 4 di 5 Sezione urbana - Foglio 7 Particella 152 Subalterno 18
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO
Consistenza 2,5 vani
Indirizzo VIA PASUBIO N. civico 1 Piano 1-S1.
4)- pone a carico del richiedente la trascrizione le spese della cancellazione della Controparte_2 trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.
Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio in data 22 ottobre 2025.
Presidente Relatrice
AR MO
pagina 5 di 5