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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 21 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7472 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Tremestieri Etneo, via Pappalardi n. 11, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Orto Limoni n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Agnello, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria CP_1
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Vagliasindi Riccardo, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
26.07.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2019 00040498 84 000, notificato il 25.06.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.049,68,
a titolo di contributi previdenziali gestione commercianti per il periodo dal 01/2018 al 12/2018. Il ricorrente premetteva di essere socio, con quota pari al 49% del capitale, della società Atypikal s.r.l.s., esercente attività di ristorazione con somministrazione;
che la società, nonostante risultasse ancora attiva presso la Camera di Commercio, nei fatti aveva esercitato la propria attività soltanto nei primi mesi dalla sua apertura, concludendo ogni operazione nell'estate del 2017; che egli non aveva mai prestato alcun tipo di attività all'interno della società né come lavoratore, né come amministratore, in quanto tale attività era svolta dal socio di maggioranza, il sig. . Deduceva che era stato notificato altro avviso di Controparte_2 addebito n. 593 2018 00095825 00 000, anch'esso impugnato con giudizio iscritto presso il Tribunale di
Catania n. 9357/2023 R.G., che sarebbe stato chiamato all'udienza dell'1.10.2024, con il quale chiedeva la riunione.
Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per l'intervenuta prescrizione, anche tenuto conto della sospensione a causa del Covid-19, nonché la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti non avendo mai svolto attività commerciale e ne chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
, il quale svolgeva varie difese volte al rigetto del ricorso. Rilevava come il ricorrente era stato CP_3 iscritto alla gestione commercianti, con inizio imposizione al dicembre 2016, in quanto socio di s.r.l., per come dichiarato dallo stesso ricorrente nel modulo AC, in quanto partecipante direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 27.01.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione va rilevato che i contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato sono relativi alla 2^ e 3^ Rata 2018, ovvero relativi al periodo 04-06/2018 e 7-9/2018, con scadenza pagamento alla data del 21.08.2018 e 16.11.2018; dalla scadenza di tali date cominciava a decorrere il termine di quinquennale di prescrizione, che andava a scadere il 21.08.2023 e 16.11.2023.
Ebbene, sul decorso di tale termine incidono gli effetti sospensivi ed interruttivi della normativa emergenziale da COVID-19, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, trovano applicazione le sospensioni dei termini previste dall'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla L 27/2020), e dall'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n.
183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Pertanto, nella fattispecie operano due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.02.2020 al 30.06.2020, il secondo dal 31.12.2020 al
30.06.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Quindi, l'ordinario termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 21.08.2018 e dal 16.11.2018 e che andava a scadere il 21.08.2023 e 16.11.2023, deve essere prorogato di ulteriori 311 giorni, per cui essi andavano effettivamente a scadere il 28.06.2024 e 23.09.2024, conseguentemente alla data di notifica dell'avviso di addebito qui impugnato (25.06.2024), non era decorso.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata.
Esaminando il merito della vicenda, osserva il decidente che era onere dell fornire la prova della CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 06.11.2009 n. 23600).
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. CP_1 L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati. Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti. CP_ Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, non essendo stato provato dall
(sul quale ricadeva il relativo onere) il relativo presupposto costitutivo, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato per il periodo in questione che deve, per l'effetto, essere annullato.
Al riguardo richiamando il principio del riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso CP_1 credito contributivo, che di per sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito. Addirittura, l'ente produce “modello AC”, limitandola ad una sola pagina, nella quale la dichiarazione non risulta assolutamente riconducibile al ricorrente.
L'avviso di addebito opposto, quindi, per i suindicati motivi va annullato.
3. Spese.
Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.07.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti per il periodo dall'04/2018 al 09/2018 ed annulla l'avviso di addebito opposto.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 21.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 21 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7472 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Tremestieri Etneo, via Pappalardi n. 11, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Orto Limoni n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Agnello, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria CP_1
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Vagliasindi Riccardo, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
26.07.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2019 00040498 84 000, notificato il 25.06.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.049,68,
a titolo di contributi previdenziali gestione commercianti per il periodo dal 01/2018 al 12/2018. Il ricorrente premetteva di essere socio, con quota pari al 49% del capitale, della società Atypikal s.r.l.s., esercente attività di ristorazione con somministrazione;
che la società, nonostante risultasse ancora attiva presso la Camera di Commercio, nei fatti aveva esercitato la propria attività soltanto nei primi mesi dalla sua apertura, concludendo ogni operazione nell'estate del 2017; che egli non aveva mai prestato alcun tipo di attività all'interno della società né come lavoratore, né come amministratore, in quanto tale attività era svolta dal socio di maggioranza, il sig. . Deduceva che era stato notificato altro avviso di Controparte_2 addebito n. 593 2018 00095825 00 000, anch'esso impugnato con giudizio iscritto presso il Tribunale di
Catania n. 9357/2023 R.G., che sarebbe stato chiamato all'udienza dell'1.10.2024, con il quale chiedeva la riunione.
Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per l'intervenuta prescrizione, anche tenuto conto della sospensione a causa del Covid-19, nonché la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti non avendo mai svolto attività commerciale e ne chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
, il quale svolgeva varie difese volte al rigetto del ricorso. Rilevava come il ricorrente era stato CP_3 iscritto alla gestione commercianti, con inizio imposizione al dicembre 2016, in quanto socio di s.r.l., per come dichiarato dallo stesso ricorrente nel modulo AC, in quanto partecipante direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 27.01.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione va rilevato che i contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato sono relativi alla 2^ e 3^ Rata 2018, ovvero relativi al periodo 04-06/2018 e 7-9/2018, con scadenza pagamento alla data del 21.08.2018 e 16.11.2018; dalla scadenza di tali date cominciava a decorrere il termine di quinquennale di prescrizione, che andava a scadere il 21.08.2023 e 16.11.2023.
Ebbene, sul decorso di tale termine incidono gli effetti sospensivi ed interruttivi della normativa emergenziale da COVID-19, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, trovano applicazione le sospensioni dei termini previste dall'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla L 27/2020), e dall'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n.
183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Pertanto, nella fattispecie operano due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.02.2020 al 30.06.2020, il secondo dal 31.12.2020 al
30.06.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Quindi, l'ordinario termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 21.08.2018 e dal 16.11.2018 e che andava a scadere il 21.08.2023 e 16.11.2023, deve essere prorogato di ulteriori 311 giorni, per cui essi andavano effettivamente a scadere il 28.06.2024 e 23.09.2024, conseguentemente alla data di notifica dell'avviso di addebito qui impugnato (25.06.2024), non era decorso.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata.
Esaminando il merito della vicenda, osserva il decidente che era onere dell fornire la prova della CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 06.11.2009 n. 23600).
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. CP_1 L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati. Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti. CP_ Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, non essendo stato provato dall
(sul quale ricadeva il relativo onere) il relativo presupposto costitutivo, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato per il periodo in questione che deve, per l'effetto, essere annullato.
Al riguardo richiamando il principio del riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso CP_1 credito contributivo, che di per sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito. Addirittura, l'ente produce “modello AC”, limitandola ad una sola pagina, nella quale la dichiarazione non risulta assolutamente riconducibile al ricorrente.
L'avviso di addebito opposto, quindi, per i suindicati motivi va annullato.
3. Spese.
Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.07.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti per il periodo dall'04/2018 al 09/2018 ed annulla l'avviso di addebito opposto.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 21.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales