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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1085/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Vittoria in Via Mons. R. Cassibba n. 21, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria
IA IL, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
VA SC, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.10.2025
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria il 12.04.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A dell'anno
1996, Ufficio 1, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale non nascevano figli, così che la coppia decideva di procedere all'iter giuridico dell'adozione , al termine della quale i coniugi diventavano genitori adottivi dei gemelli e , entrambi maggiorenni ed indipendenti economicamente, e, qualche anno più tardi, di Per_1 Per_2
VA (Vittoria, 12.05.2011); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con diritto per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza, con obbligo di comunicare, senza ritardo all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e/o di domicilio, rispetto a quelli oggi noti.
2. La figlia VA verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la casa familiare (in regime di comunione legale), sita in Vittoria, nella via M. R. Cassibba n. 21, assegnata alla sig.ra unitamente a tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili. Pt_1
3. Il padre avrà la facoltà di vedere e di avere la figlia con sé, ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita della minore.
4. Nei mesi estivi di luglio e di agosto la figlia VA verrà collocata presso il padre nella casa estiva, sita a CO nella via Cernia n. 32/A, anch'essa in regime di comunione legale;
la signora nel predetto periodo, si potrà recare nella predetta casa dalle ore 13,30 sino alle ore Pt_1
17:00 circa al fine di preparare il pranzo per la minore e trascorrere un paio di ore con la stessa. La signora in tale periodo potrà, inoltre, vedere e avere la minore, in momenti diversi dai Pt_1 predetti ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore figlia. Per lo stesso periodo, nei mesi di luglio e agosto il IG. potrà recarsi presso la casa di Vittoria, Parte_2 dalle 13,00 alle 15,00, non avendo per il momento altra abitazione a Vittoria dove poter trascorrere le ore di pausa pranzo lavorativa.
5. I coniugi pagheranno, nella misura del 50%, la tari e il canone idrico delle case di Vittoria e di
CO e ciascuno al 100% le spese di fornitura elettrica e di gas relative alle case nelle quali vivono. Nel momento in cui il IG. andrà ad abitare in un appartamento diverso Parte_2 dalla casa estiva, verrà meno l'accordo di pagare la tari ed il canone idrico della casa di Vittoria, Via M.R. Cassibba n. 21 nella misura del 50% ciascuno, dovendo il far fronte ai propri tributi Pt_2 locali. Resterà fermo quanto stabilito per le spese della casa estiva in CO (a carico di ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ) poiché essa verrà abitata da entrambi i coniugi che si alterneranno, di anno in anno, nei mesi di giugno - luglio e agosto - settembre: nello specifico, quando il troverà altra residenza a Vittoria, la signora abiterà la casa estiva nei Pt_2 Pt_1 mesi di giugno e luglio, mentre il nei mesi di agosto e settembre. L'anno successivo sarà il Pt_2
ad abitarla nei mesi di giugno e luglio, mentre la nei mesi di agosto e settembre, Pt_2 Pt_1
e così via per gli anni successivi, salvo diverso accordo dei coniugi relativamente ai mesi di permanenza.
6. La IG.ra si impegna a volturare a proprio nome le utenze di luce e gas della casa Parte_1 di Vittoria, via M. R. Cassibba n.21.
7. Ciascuno dei coniugi provvederà alla manutenzione ordinaria della casa nella quale risiede.
8. Il IG. si obbliga a corrispondere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, alla IG.ra Pt_2
Per_ un assegno mensile di euro 350,00, a titolo di mantenimento per la figlia , somma da Pt_1 rivalutarsi automaticamente secondo istat;
oltre al 100% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche); mentre per quelle sportive e ricreative, le spese saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. In ogni caso le spese dovranno essere adeguatamente documentate. Le spese relative alla patente guida della minore e del veicolo 50 verranno sostenute al 100% dal padre.
9. Nei mesi di luglio e di agosto, quando la minore si troverà collocata presso l'abitazione estiva (come espressamente sopra riportato), il padre non corrisponderà alla IG.ra l'assegno di Pt_1
Per_ mantenimento in favore della figlia . Se per qualsiasi motivo la minore dovesse, durante tale periodo, decidere di vivere con la madre (o ritornare dalla madre) riprenderà l'obbligo a carico del di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento per la figlia. Pt_2 Pt_1
10. La IG.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore. Parte_1
11. L'assegno unico e universale per la minore nella misura del 100% verrà percepito direttamente dalla
IG.ra e, a tal fine, il sig. presta sin da oggi, il suo consenso impegnandosi a Pt_1 Pt_2 manifestare tale volontà presso le sedi competenti.
12. Il veicolo Fiat Panda, tg ER413SS, intestato al IG. rimarrà nel possesso della Parte_2
IG.ra la quale provvederà a eseguire il relativo passaggio di proprietà e a Parte_1 sostenerne le spese nella misura del 50%, poiché il restante 50% verrà sostenuto dal . Pt_2
13. Le parti concordano che il canone di € 100,00 per la locazione del garage sito in Vittoria, Via M. R.
Cassibba n. 21, viene percepito per intero dalla IG.ra . Parte_1
14. Il sig. - avendo nel mese di ottobre 2024 disinvestito i fondi comuni d'investimento, pari ad Pt_2 euro 19.236,08, intestati a entrambi i coniugi – trasferirà alla signora al momento della Pt_1 sottoscrizione del presente accordo, il 50% della predetta somma, decurtata delle spese sostenute dal Per_
per i bisogni comuni dei figli e , nei mesi da ottobre 2024 a febbraio 2025. Dette Pt_2 Per_2 spese ammontano complessivamente ad € 9.659,50 anche se i coniugi hanno Pt_2 Parte_1 stabilito concordemente di detrarre la somma di € 9.236,08, per cui la somma da dividere tra di essi
è pari ad € 10.000,00. Il IG. , si obbliga, pertanto, a versare alla IG.ra Parte_2 Parte_1
la somma di € 5.000,00 in rate mensili di € 1.000,00, la cui prima rata di € 1.000,00 è stata
[...] versata nel mese di maggio 2025.
15. I coniugi si danno reciproco consenso all'ottenimento del passaporto. che l'udienza di comparizione del dì 15.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori intese vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria(RG) in data 12.04.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A dell'anno
1996;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese. - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti