Sentenza 18 maggio 2004
Massime • 1
La figura speciale di espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione pena prevista dall'art. 16 comma quinto Legge 286/1998 e di competenza del magistrato di sorveglianza, presuppone tra le condizioni di applicabilità che lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 13 comma secondo stessa legge e pertanto il provvedimento non può essere adottato sul mero dato della gravità e dell'allarme sociale destato dai reati commessi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2004, n. 27743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27743 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/05/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 2366
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 027580/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI NE N. IL 10/08/1967;
avverso ORDINANZA del 27/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Geraci, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che, con ordinanza del 27.5.2003, il Tribunale di sorveglianza di Messina respingeva l'opposizione proposta da NE NE avverso il decreto di espulsione del Magistrato di sorveglianza, sul rilievo che i reati in esecuzione per i quali era stato condannato (sequestro di persona, minaccia e lesioni in danno del coniuge) comprovavano "il grave allarme e disagio sociale arrecato dal cittadino extracomunitario";
- che il ricorso per Cassazione proposto dal condannato avverso la suddetta ordinanza risulta pienamente fondato, poiché la figura speciale di espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, di competenza del giudice di sorveglianza ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286 del 1998, sost. dall'art. 15 l. 30.7.2002 n. 189, presuppone tra le altre condizioni di applicabilità che lo straniero, identificato e detenuto, si trovi "in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13 comma 2";
- che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione, alcuno dei dati fattuali puntualmente elencati nelle lettere a), b), c) del secondo comma dell'art. 13 sulla ed. espulsione amministrativa, ancorando invece il provvedimento reiettivo dell'opposizione dell'interessato al mero dato della gravita e dell'allarme sociale destato dai reati commessi, parametro questo affatto estraneo alle specifiche previsioni della norma citata, e ciò nonostante l'opponente avesse espressamente dedotto di non versare in alcuna delle descritte situazioni;
- che, accertata nei termini suesposti la palese violazione di legge di cui è affetta l'ordinanza impugnata, deve conseguentemente pronunziarsene l'annullamento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina;
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2004