Articolo 47 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 46Articolo 48
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11 febbraio 1994
Art. 47. Irricevibilita' del ricorso 1. E irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della deliberazione impugnata. 2. Il ricorso e' corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo) 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 , e successive modificazioni. In caso di omessa presentazione della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per la regolarizzazione. 3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato, il ricorso e dichiarato irricevibile.
Nota all'art. 47:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 261/1946 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai consigli nazionali professionali) e' il seguente:
"Art. 1. - Le tasse da corrispondersi a favore dell'erario nei casi sottoindicati sono cosi' stabilite:
a) per la presentazione dei ricorsi ai consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 , L. 800;
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, L. 1600;
c) per gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, L. 2400;
d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, L. 2400;
e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, L. 2400".
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994