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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/11/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5936/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. VA CA RT, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5936/2018 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 dr.i e Controparte_2 CP_3 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità del Decreto n.716976 emesso dal
[...]
in Controparte_4 data 11.12.2018 e notificato al ricorrente in data 12.12.2018 per violazione dell'art.18 L. Parte_1 689/1981; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In accoglimento dell'opposizione proposta, annullare il Decreto n 716976 emesso dal Controparte_4
di in data 11.12.2018 e notificato al ricorrente in
[...] CP_4 Parte_1 data 12.12.2018; IN VIA SUBORDINATA: Contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, come per legge.
Per il resistente CP_1
- Nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
- In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nel ricorso, compensare le spese di lite.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2018, proponeva opposizione a 17 decreti Parte_1 sanzionatori emessi il giorno 11/12/2018 e notificati il 12 successivo, di cui 11 emessi dal
[...]
, 5 dalla Controparte_5 Controparte_6
per la violazione dell'art. 49 D. Lgs. 231/2007, in quanto
[...] aveva trasferito denaro contante, per gli importi complessivamente indicati nei singoli decreti, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e per i seguenti motivi: Controparte_7
• nullità e/o invalidità dei decreti della e di per Controparte_8 CP_6 mancata audizione dell'interessato e vizio di motivazione;
• carenza degli elementi di prova, in quanto l'agenda che gli era stata sequestrata nulla diceva in ordine all'illecito contestato e in particolare se e quando fossero avvenuti i passaggi transfrontalieri di valuta;
• impossibilità di collocare il “dies a quo” del termine di cui all'art 14 l. 689/1981;
• la violazione del principio di specialità di cui all'art 9 l. 689/1981 e del principio del “ne bis in idem”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il che contestava il Controparte_1 fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza 5/4/2018 veniva disposta la separazione del giudizio relativo all'ordinanza ingiunzione di cui al decreto n. 716976, con la sua sospensione in attesa dell'esito del giudizio penale a carico dell'opponente, e dichiarata l'incompetenza per territorio per gli altri decreti oggetto di opposizione.
Con ricorso notificato il 16/1/2025 il giudizio veniva riassunto e all'odierna udienza, l'opposizione veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione è la sola opposizione al sesto decreto, quello n. 716976, per il quale non è stato svolto il primo motivo del ricorso e cioè la sua nullità, per mancata audizione dell'interessato.
La violazione dell'art 14 l. 689/1981
L'art. 14, comma 2, l. 689/1981 stabilisce che in caso di contestazione differita, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”.
Il ricorrente lamenta la carenza degli elementi di prova raccolti a suo carico, con la conseguente impossibilità di accertamento del fatto storico nella sua materialità e quindi, di stabilire il termine imposto all'amministrazione per la notifica dell'atto di accertamento della violazione contestata.
Il motivo è infondato in quanto il successivo co 3 stabilisce che “quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al pagina 2 di 4 comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Poiché dall'all. 1 al verbale di accertamento della Guardia di finanza, risulta che il pm ha concesso il nulla osta all'utilizzo per fini amministrativi delle indagini penali il 21/1/2016, il termine dei 90 giorni risulta rispettato perché l'atto è stato notificato il 26 febbraio seguente.
La violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/1981
Il ricorrente ha contestato anche la violazione dell'art 9 l.689/1981 e del principio del “ne bis in idem” perché per le medesime condotte era all'epoca di introduzione del giudizio, sottoposto a indagine penale per il reato di riciclaggio.
Posto che il Gup di questo il Tribunale con sentenza n.4812024 divenuta irrevocabile il 30/9/2024 ha prosciolto perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole Parte_1 previsione di condanna, la questione risulta ormai superata.
Risulta in ogni caso infondata, in quanto la condotta rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p., è costituita dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
invece, la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 49 D. Lgs. 231/2007, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della provenienza lecita o illecita del denaro e dalle finalità perseguite.
Pertanto è da escludere un concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto della fattispecie, sia la finalità perseguita, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
La prova delle condotte
Il ricorrente ha contestato anche l'assenza di prova dell'effettiva commissione dell'illecito oggetto dei decreti, compreso quindi anche il sesto, quello n. 716976, rimasto il solo oggetto di causa, con cui è stato sanzionato per aver consegnato a un certo RA AI dal 2 al 30/10/2014 una somma di denaro in contante, pari a complessivi € 988.700,00.
Il decreto oggetto di opposizione è stato emesso in base al verbale di contestazione redatto il 26/2/2016 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Como, dal quale risulta che nelle date del 16/1/2015 e del 22/4/2015,
dopo essere stato pedinato, non appena entrato in Italia dal confine svizzero, era stato fermato Parte_1 la prima volta presso l'area di servizio Villoresi Ovest sulla A8 Milano-Varese e trovato in possesso della somma di € 233.400,00 e la seconda volta a dov'era stato trovato in possesso Controparte_9 di € 102.500,00.
A seguito delle successive indagini della Guardia di Finanza, erano state sequestrate presso l'abitazione del ricorrente, due agende contenenti annotazioni dettagliate su nominativi e importi riconducibili a movimentazioni di denaro, che secondo gli inquirenti, erano oggetto di ritiro o di consegna. pagina 3 di 4 In base ai dati indicati nelle suddette agende, il Ministero resistente ha poi emesso il decreto opposto, sia perché le operazioni riportate sotto la data del 16/1/2015 erano coerenti con la somma di denaro in possesso di al momento della perquisizione, sia perché i nominativi delle persone destinatarie Parte_1 delle somme trasferite, coincidevano con quelli riportati nelle agende.
Al riguardo è opportuno rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una specifica programmazione di consegna o ritiro di somme di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non pare sufficiente - essendo quello del
16/1/2015, un singolo episodio - per dedurre logicamente che anche tutte le precedenti operazioni annotate in agenda siano state effettivamente eseguite da in mancanza di ulteriori riscontri, Parte_1 desumibili da altri accertamenti, eventualmente svolti anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti, che il resistente, onerato della prova del fatto contestato, neppure menziona. CP_1
A tale proposito occorre osservare che le valutazioni espresse dalla Guardia di finanza non hanno fede privilegiata ex art 2700 cc, per cui deve ritenersi che la consegna del denaro all'opponente, oggetto del decreto opposto, desunta in definitiva dalla sola annotazione nell'agenda, non risulta adeguatamente provata.
In considerazione del contrasto in giurisprudenza, sul valore probatorio delle annotazioni nelle agende e dalla natura della questione esaminata appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. accoglie l'opposizione e conseguentemente, annulla il decreto n. 716976 in data 11/12/2018;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 5/11/2025
Il giudice
(VA CA RT)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. VA CA RT, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5936/2018 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 dr.i e Controparte_2 CP_3 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità del Decreto n.716976 emesso dal
[...]
in Controparte_4 data 11.12.2018 e notificato al ricorrente in data 12.12.2018 per violazione dell'art.18 L. Parte_1 689/1981; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In accoglimento dell'opposizione proposta, annullare il Decreto n 716976 emesso dal Controparte_4
di in data 11.12.2018 e notificato al ricorrente in
[...] CP_4 Parte_1 data 12.12.2018; IN VIA SUBORDINATA: Contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, come per legge.
Per il resistente CP_1
- Nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
- In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nel ricorso, compensare le spese di lite.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2018, proponeva opposizione a 17 decreti Parte_1 sanzionatori emessi il giorno 11/12/2018 e notificati il 12 successivo, di cui 11 emessi dal
[...]
, 5 dalla Controparte_5 Controparte_6
per la violazione dell'art. 49 D. Lgs. 231/2007, in quanto
[...] aveva trasferito denaro contante, per gli importi complessivamente indicati nei singoli decreti, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e per i seguenti motivi: Controparte_7
• nullità e/o invalidità dei decreti della e di per Controparte_8 CP_6 mancata audizione dell'interessato e vizio di motivazione;
• carenza degli elementi di prova, in quanto l'agenda che gli era stata sequestrata nulla diceva in ordine all'illecito contestato e in particolare se e quando fossero avvenuti i passaggi transfrontalieri di valuta;
• impossibilità di collocare il “dies a quo” del termine di cui all'art 14 l. 689/1981;
• la violazione del principio di specialità di cui all'art 9 l. 689/1981 e del principio del “ne bis in idem”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il che contestava il Controparte_1 fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza 5/4/2018 veniva disposta la separazione del giudizio relativo all'ordinanza ingiunzione di cui al decreto n. 716976, con la sua sospensione in attesa dell'esito del giudizio penale a carico dell'opponente, e dichiarata l'incompetenza per territorio per gli altri decreti oggetto di opposizione.
Con ricorso notificato il 16/1/2025 il giudizio veniva riassunto e all'odierna udienza, l'opposizione veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione è la sola opposizione al sesto decreto, quello n. 716976, per il quale non è stato svolto il primo motivo del ricorso e cioè la sua nullità, per mancata audizione dell'interessato.
La violazione dell'art 14 l. 689/1981
L'art. 14, comma 2, l. 689/1981 stabilisce che in caso di contestazione differita, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”.
Il ricorrente lamenta la carenza degli elementi di prova raccolti a suo carico, con la conseguente impossibilità di accertamento del fatto storico nella sua materialità e quindi, di stabilire il termine imposto all'amministrazione per la notifica dell'atto di accertamento della violazione contestata.
Il motivo è infondato in quanto il successivo co 3 stabilisce che “quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al pagina 2 di 4 comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Poiché dall'all. 1 al verbale di accertamento della Guardia di finanza, risulta che il pm ha concesso il nulla osta all'utilizzo per fini amministrativi delle indagini penali il 21/1/2016, il termine dei 90 giorni risulta rispettato perché l'atto è stato notificato il 26 febbraio seguente.
La violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/1981
Il ricorrente ha contestato anche la violazione dell'art 9 l.689/1981 e del principio del “ne bis in idem” perché per le medesime condotte era all'epoca di introduzione del giudizio, sottoposto a indagine penale per il reato di riciclaggio.
Posto che il Gup di questo il Tribunale con sentenza n.4812024 divenuta irrevocabile il 30/9/2024 ha prosciolto perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole Parte_1 previsione di condanna, la questione risulta ormai superata.
Risulta in ogni caso infondata, in quanto la condotta rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p., è costituita dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
invece, la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 49 D. Lgs. 231/2007, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della provenienza lecita o illecita del denaro e dalle finalità perseguite.
Pertanto è da escludere un concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto della fattispecie, sia la finalità perseguita, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
La prova delle condotte
Il ricorrente ha contestato anche l'assenza di prova dell'effettiva commissione dell'illecito oggetto dei decreti, compreso quindi anche il sesto, quello n. 716976, rimasto il solo oggetto di causa, con cui è stato sanzionato per aver consegnato a un certo RA AI dal 2 al 30/10/2014 una somma di denaro in contante, pari a complessivi € 988.700,00.
Il decreto oggetto di opposizione è stato emesso in base al verbale di contestazione redatto il 26/2/2016 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Como, dal quale risulta che nelle date del 16/1/2015 e del 22/4/2015,
dopo essere stato pedinato, non appena entrato in Italia dal confine svizzero, era stato fermato Parte_1 la prima volta presso l'area di servizio Villoresi Ovest sulla A8 Milano-Varese e trovato in possesso della somma di € 233.400,00 e la seconda volta a dov'era stato trovato in possesso Controparte_9 di € 102.500,00.
A seguito delle successive indagini della Guardia di Finanza, erano state sequestrate presso l'abitazione del ricorrente, due agende contenenti annotazioni dettagliate su nominativi e importi riconducibili a movimentazioni di denaro, che secondo gli inquirenti, erano oggetto di ritiro o di consegna. pagina 3 di 4 In base ai dati indicati nelle suddette agende, il Ministero resistente ha poi emesso il decreto opposto, sia perché le operazioni riportate sotto la data del 16/1/2015 erano coerenti con la somma di denaro in possesso di al momento della perquisizione, sia perché i nominativi delle persone destinatarie Parte_1 delle somme trasferite, coincidevano con quelli riportati nelle agende.
Al riguardo è opportuno rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una specifica programmazione di consegna o ritiro di somme di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non pare sufficiente - essendo quello del
16/1/2015, un singolo episodio - per dedurre logicamente che anche tutte le precedenti operazioni annotate in agenda siano state effettivamente eseguite da in mancanza di ulteriori riscontri, Parte_1 desumibili da altri accertamenti, eventualmente svolti anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti, che il resistente, onerato della prova del fatto contestato, neppure menziona. CP_1
A tale proposito occorre osservare che le valutazioni espresse dalla Guardia di finanza non hanno fede privilegiata ex art 2700 cc, per cui deve ritenersi che la consegna del denaro all'opponente, oggetto del decreto opposto, desunta in definitiva dalla sola annotazione nell'agenda, non risulta adeguatamente provata.
In considerazione del contrasto in giurisprudenza, sul valore probatorio delle annotazioni nelle agende e dalla natura della questione esaminata appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. accoglie l'opposizione e conseguentemente, annulla il decreto n. 716976 in data 11/12/2018;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 5/11/2025
Il giudice
(VA CA RT)
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