Sentenza 10 ottobre 2000
Massime • 1
La normativa in materia di emissioni radiotelevisive non attribuisce alle stazioni emittenti, oltre al diritto di fissazione, riproduzione, ritrasmissione e di distribuzione al pubblico, anche un diritto sull'opera (o sull'esecuzione dell'opera) trasmessa, atteso che l'utilizzazione di quest'ultima è esclusivamente attribuita all'autore. (Nella fattispecie relativa a riproduzione abusiva di opere audiovisive, la Corte, affermando il principio, ha precisato che sull'argomento il diritto nazionale è conforme alla normativa comunitaria, sicché non si pone la necessità di rimettere la questione alla Corte di Giustizia europea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2000, n. 11673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11673 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLARUSSO VINCENZO Presidente del 10/10/2000
1. Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FEDERICO GIOVANNI Consigliere N. 1761
3. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO Consigliere N. 022161/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) AD AU N. IL 20/07/1947
avverso SENTENZA del 03/03/1999 CORTE APPELLO di CAGLIARI Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. Gen. Dott. Umberto Toscani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito, per la parte civile, l'Avv. Salvatore Pastore di MA udito il difensore Avv. Eugenio Porta di Genova, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza o, in subordine, per la rimessione alla Corte di Giustizia europea della questione di interpretazione della Direttiva 92/100/CEE Fatto e diritto
AD IO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 2408 del 2/7-5/10/98, lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 171 ter lett. a) L.633/41 - come introdotto dall'art. 17 D. L.vo 16/11/94 n. 685 -,
condannandolo alla pena di mesi 2, gg. 15 di reclusione e L.
1.500.000 di multa, ritenuto il vincolo della continuazione tra il reato suddetto e quello di cui all'art. 171 lett. b) L. 633/41, per il quale era ormai definitiva la sentenza della Corte di Appello di RI del 16/2/96. A sostegno del ricorso il AD ha dedotto i seguenti motivi:
A) violazione dell'art. 606 lett. b)- c)- e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c. 2 c.p.p. ed all'art. 79 L. n. 633/41, mancando la prova della pretesa duplicazione, in quanto la ripetizione di un'esecuzione con i relativi spot pubblicitari, identica alle precedenti trasmissioni, non può costituire neppure un apprezzabile indizio, essendo un diritto riconosciuto dal sopracitato art. 79 al gestore di una radio quello di registrare le proprie emissioni per ritrasmetterle;
B) violazione dell'art. 606 lett. a)- b)- c)- e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c. 2 c.p.p. e all'art. 171-ter punisce solo i fatti commessi in violazione dei diritti dei produttori di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo o di immagini in movimento, nè che mancava la prova che erano state duplicate opere destinate ai suddetti circuiti o immagini in movimento, giacché mancava in atti qualsiasi documento che specificasse di quali opere - tra quelle previste dall'art. 171-ter - sarebbe stata effettuata la duplicazione, e non avendo la sentenza stessa motivato sui punti suddetti;
C) violazione dell'art. 606 lett. b)- e) c.p.p. in relazione all'art.192 c. 2 c.p.p. e all'art. 72 L. 633/41, avendo erroneamente la Corte
di Cagliari assunto come presupposto che la SIAE disponga dei diritto di utilizzazione dei supporti, mentre i medesimi - come stabilito dall'art. 72 - appartengono ai produttori dei supporti stessi e non agli autori o alla SIAE, ed avendo la stessa omesso di motivare sul punto.
Il AD ha presentato successivamente i seguenti nuovi motivi:
D) violazione dell'art. 606 lett. a)- b)- e) c.p.p. in relazione al capo II della direttiva 92/100/CEE, avendo la sentenza impugnata omesso di considerare tale direttiva, le cui norme (in particolare gli artt. Da 6 a 9) sono vincolanti per tutti i giudici europei, e di rimettere eventualmente la questione alla Corte di Giustizia, ove avesse che la SIAE - nonostante la direttiva europea - possa impedire la duplicazione anche da parte delle radiotelevisioni;
E) violazione dell'art. 606 lett. a)- b)- e) c.p.p. in relazione all'art. 177 del Trattato di MA e art. 234 di Amsterdam, secondo i quali, quando sorge questione di interpretazione di una direttiva europea (nel caso di specie, quella circa il divieto o meno della duplicazione dei fonogrammi fatta dalle radiotelevisioni per le proprie trasmissioni), essa va rimessa alla Corte di Giustizia, competente in via esclusiva ad interpretare le norme del Trattato e le direttive del Consiglio di Europa ed a verificare la loro corretta applicazione;
F) violazione dell'art. 606 lett. a)- b)- e) c.p.p. in relazione all'art. 171-ter L. 633/41, in quanto quest'ultima norma punisce un fatto diverso da quello contestato ad esso ricorrente e cioè la radiodiffusione di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo alle quali fa riferimento l'art. 10 D. L.vo n. 685/94. Il difensore della parte civile SIAE ha depositato da parte sua ampia ed articolata memoria, con la quale confuta analiticamente le tesi formulate dal ricorrente.
1 - Vanno preliminarmente presi in esame i motivi nuovi di ricorso sopra riassunti ai punti D), E) ed F), con i quali si deduce - quale elemento comune - la violazione della direttiva comunitaria 92/100/CEE e dell'art. 177 del Trattato di MA (ora art. 234 del Trattato di Amsterdam del 2/10/97).
Sostiene, infatti, il ricorrente che il suddetto art. 177 stabilisce che, quando sorge una questione di interpretazione di una Direttiva comunitaria (individuata, nel caso di specie, nel dubbio insorto sull'esclusione del divieto di duplicazione dei supporti portanti la fissazione dei fonogrammi di opere da parte delle radiotelevisioni per le proprie trasmissioni) il giudice nazionale di ultimo grado (per l'Italia: Cassazione e Consiglio di Stato) deve rimettere la questione alla Corte di Giustizia che è competente in via esclusiva ad interpretare le norme del Trattato e le Direttive del Consiglio di Europa.
Si legge testualmente a pag. 2, sotto il motivo E): "... o si decise che non può essere vietata la duplicazione dei fonogrammi fatta dalla radiotelevisione per le proprie esigenze di trasmissione o si deve rimettere alla Corte di Giustizia il giudizio su queste questioni".
Tale questione, posta dal ricorrente ed avente carattere preliminare di rito, non presenta alcun fondamento e va, pertanto, disattesa la relativa richiesta di rimettere alla Corte di Giustizia la questione interpretativa della Direttiva 82/100/CEE. Ed invero, il citato art. 177, riconosciuta la competenza della Corte di Giustizia a pronunciare in via pregiudiziale, oltre che sulla interpretazione del Trattato istitutivo, tra l'altro anche "sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità", stabilisce testualmente che "quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione". Peraltro, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle condizioni necessarie per richiedere alla Corte di Giustizia di mettere l'invocata pronuncia pregiudiziale. Osserva, infatti, questa Corte come la Convenzione Internazionale per la protezione degli artisti, interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi degli organismi di radiodiffusione, firmata a MA il 26/10/61, ratificata con L.22/11/73 n. 866. sancisca testualmente all'art. 1: "La protezione prevista dalla Convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non interferisce in alcun modo su di esse;
di conseguenza nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come lesiva di tale protezione".
È evidente che siffatta clausola stabilisce incontestabilmente la totale autonomia della disciplina normativa in materia di tutela del diritto di autore, propria degli Stati aderenti alla suddetta Convenzione, nonché l'assoluta ininfluenza di quest'ultima sull'ordinamento nazionale che disciplina il diritto di autore, la cui applicazione ai casi controversi non può ovviamente che essere riservata ai competenti organi giurisdizionale nazionali. Discende inevitabilmente dalla suddetta disposizione che va escluso in modo assoluto che sussistano le condizioni perché questa Corte reputi necessario, per pronunciare la sua sentenza, richiedere alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione. Ed invero, la disciplina scaturente dall'atto negoziale concordato dagli Stati aderenti lascia non solo indenne il diritto dello Stato, ma soprattutto impregiudicata la funzione giurisdizionale ad esso pertinente sotto i profili sia dell'attività ermeneutica (non subordinata a decisioni pregiudiziali di organismi estranei all'apparato nazionale) sia della potestà di applicare senza limiti o condizionamenti di alcun genere il diritto vigente nel proprio territorio.
Nè a conclusioni differenti conduce l'esame della Direttiva 92/100/CEE del 19/11/92, che ha per oggetto il diritto di noleggio,
il diritto di prestito e taluni diritto connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e a cui fu data attuazione con D.Lvo 16/11/94 n. 685.
A questo proposito occorre osservare che di recente le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 22/00 del 5/7-19/9/00 ric. Salafrica Salvatore, hanno espressamente riaffermato il principio (v. a pag. 10 della sentenza, par. 13.1) che "il quadro normativo nazionale è perfettamente conforme anche alla Direttiva 92/100/CEE del Consiglio delle Comunità Europee", facendo seguire a pagg. 10 ed 11 un'attenta analisi del contenuto delle norme dettate dagli artt. 6 (diritto di fissazione) 7 (diritto di riproduzione), 8 (diritto di radiodiffusione e comunicazione al pubblico) e 9 (diritto di distribuzione) della Direttiva medesima, nonché di quello delle norme della legge speciale n. 633/41 (artt. 17-61-72 e 79) che sono state modificate dal D.L.vo n. 685/94 proprio per l'attuazione nell'ordinamento italiano di quella Direttiva.
La suddetta sentenza delle SS.UU., al cui insegnamento si fa esplicito richiamo in questa sede, sottolinea anche come l'art. 14 della Direttiva stessa precisi espressamente che la protezione dei diritti connessi da essa accordata "lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto di autore".
Principio quest'ultimo ribadito dagli artt. 7 ed 11 del D.L.vo 685/94: l'art. 7 (che ha sostituito il testo dell'art. 72 L. 633/41)
fa "salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo 1^ della detta L. 633/41 nei confronti del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni e di voci", e l'art. 11, sostituendo il capo 2^ del titolo 2^ della L.633/41, con espresso riferimento ai diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva, testualmente dispone "senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, coloro che esercitano la attività di emissione radiofonica e televisiva hanno il potere ...".
Va aggiunto, per completezza di motivazione, che la citata sentenza delle SS.UU. n. 22/00, smentendo categoricamente l'interpretazione fornita dal ricorrente dell'art. 79 L. 633/41 (v. pag. 6 dei motivi nuovi), norma che disciplina il diritto connesso degli esercenti attività di emissione radiofonica, stabilendo che questi esercenti hanno il diritto esclusivo di fissazione, di riproduzione, di trasmissione e di distribuzione al pubblico delle loro emissioni, stabilisce chiaramente che la norma in questione "(sia nella formulazione della Direttiva, sia nella formulazione della legge attuativa) non attribuisce affatto alle emittenti radiotelevisive un diritto esclusivo a trasmettere l'opera (o l'esecuzione dell'opera) senza il consenso dell'autore. Infatti, il diritto che essa conferisce agli esercenti radiotelevisivi ha per oggetto l'emissione radiotelevisiva stessa (su cui l'esercente ha una facoltà esclusiva di fissazione, riproduzione ecc.), ma non ha per oggetto l'opera (sulla quale le facoltà di utilizzazione esclusiva spettano all'autore): con la conseguenza che l'emissione radiotelevisiva attraverso la quale venga diffusa un'opera altrui sempre rispettare i diritti dell'autore".
1.1 - In conclusione, poiché nel caso di specie non sussiste alcun dubbio sia circa l'interpretazione della normativa comunitaria che circa la conformità del diritto interno a quello comunitario, ne consegue che - come già dianzi rilevato - debba essere disattesa la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia europea della questione interpretativa della Direttiva 92/100/CEE, rimessione che sarebbe viceversa obbligatoria allorché la corretta interpretazione del diritto comunitario non si imponesse con tale evidenza da non lasciar adito a dubbi (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 7525 del 30/5/1990, ud. 23/1/1990, Sarra, rv. 184453, e le altre citate a pg. 12 della sentenza n. 22/00 delle SS.UU. di questa Corte).
2 - Stabilito, dunque, che nella specie non si verte su una questione di interpretazione di una Direttiva comunitaria, e passando perciò all'esame delle doglianze svolte dal AD, rileva la Corte che il primo motivo di ricorso non è fondato, in quanto l'impugnata sentenza ha assolto pienamente l'onere di motivazione secondo le indicazioni fornite dalla sentenza di rinvio n. 2408/98 di questa Corte. Ed infatti, la Corte territoriale ha sufficientemente e congruamente motivato - con argomentazioni che si sottraggono a censura di illogicità - sulla raggiunta prova dell'abusiva riproduzione di musicassette o comunque musiche tratte da altri supporti a fini di lucro consistenti nella successive radiodiffusioni, contestata all'imputato al capo 2) dell'originaria rubrica, fac4endo riferimento alle "dichiarazioni dei testi AI RC, titolare della filiale della SIAE di RI e IO O". Per quanto riguarda poi l'eccezione secondo cui la ripetizione di un'esecuzione con i relativi spot pubblicitari, perfettamente identica alle precedenti trasmissioni, costituirebbe legittimo esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 79 L. 633/41 al gestore di una radio di registrare le proprie emissioni per poterle ritrasmettere, basta rinviare - per rilevarne l'infondatezza - a quanto riportato al precedente paragrafo 1) circa l'interpretazione di detta norma fornita dalla più volte citata sentenza n. 22/00 delle SS.UU. di questa Corte, nel senso cioè che il diritto degli esercenti radiotelevisivi resta limitato all'emissione radiotelevisiva stessa, senza estendersi all'opera sulla quale la facoltà di utilizzazione esclusiva spetta solo all'autore.
3 - Anche il secondo motivo di censura non è fondato, in quanto la sentenza impugnata, nell'affermare la penale responsabilità del AD anche in ordine al reato, punito dall'art. 171-ter lett. a) L. 633/41, si è attenuta scrupolosamente ai principi stabiliti dalla sentenza di rinvio n. 2408/98 e cioè, in primo luogo, che l'art. 17 del D.L.vo n. 685/94 ha aggiunto alla legge n. 633/41 l'art. 17-ter allo scopo di sanzionare penalmente la duplicazione abusiva, a fine di lucro, di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o video grammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (lett. a) e, in secondo luogo, che l'entrata in vigore del suddetto Decreto legislativo non ha comportato, con l'abrogazione dell'art. 1 L. n. 406/81, alcuna abolitio criminis, essendosi verificata una semplice riformulazione e risistemazione organica della materia sotto la vecchia legge n. 633/41, nella quale sono state trasfuse, con gli opportuni aggiornamenti, le condotte già penalmente rilevanti per le precedenti leggi abrogate.
Alla stregua del primo dei suddetti principi rileva questa Corte come risulti manifestamente infondata la tesi difensiva secondo cui i fatti previsti e puniti dall'art. 171-ter non possono essere commessi mediante la radiodiffusione sonora essendo la relativa tutela penale ristretta, a dispetto dell'esplicito tenore letterale della norma, alle sole opere destinate al circuito cinematografico o televisivo. 4) - Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, risultando del tutto fuori luogo il richiamo all'art. 72 L. 633/41. Ed invero, questa norma, che disciplina il diritto connesso del produttore fonografico e stabilisce che, salvi i diritti spettanti all'autore, il produttore fonografico ha il diritto di riprodurre il disco o l'apparecchio da lui prodotto, attraverso quella espressa riserva, non disconosce l'esigenza di tutela del diritto d'autore, che è duplice, in quanto sussiste sia al momento in cui l'opera viene riprodotta per la prima volta su disco, nastro, compact et similia e sia, autonomamente, prescindendo dalla prima forma di tutela, nel momento in cui l'opera viene diffusa attraverso mezzi di diffusione a distanza, tra cui la radio. Con la conseguenza che per la diffusione dell'opera attraverso il supporto in cui la stessa si incorpora si rende necessaria l'autorizzazione dell'autore della stessa e, per esso, della SIAE a norma dell'art. 180 l. n. 633/41. Ancora su questo punto, la tesi esposta dal ricorrente nel motivo in esame, secondo cui l'autore, con il contratto atipico complesso con cui ha autorizzato l'esecuzione, la produzione dei relativi fonogrammi, la loro fissazione sui supporti e la vendita di questi, si è spogliato di ogni diritto di utilizzazione, con la conseguenza che la SIAE non è legittimata ad esercitare alcun diritto sui supporti e non può accusare alcun danno dalla loro eventuale duplicazione, abusiva o meno che sia, trova precisa e puntuale smentita nelle argomentazioni svolte nella sentenza n. 1408/98 di questa Corte (v. pag. 9) la quale evidenzia come, anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una verificata cessione di tutti i diritti i diritti di utilizzazione economica ai produttori fonografici, espressamente estesa in tutti i casi alla radiodiffusione dell'opera, il consenso alla radiodiffusione dovrebbe comunque essere prestato dagli aventi causa degli autori, e la SIAE ben potrebbe tutelare costoro in seguito a conferimento di specifico mandato, in quanto l'attività di intermediario ad essa riservata in via esclusiva dal citato art. 180 viene svolta "per conto e nell'interesse degli aventi diritto".
5) - Il ricorso va, quindi, rigettato e a tale rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso a favore della S.I.A.E., costituita parte civile, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso, in favore della costituita parte civile S.I.A.E., delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessive lire 1.600.000, comprese lire 200.000 per spese. Così deciso in MA, il 10 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000