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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9503 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1954, con il patrocinio degli avv.ti ANDREA MAGNANTI e GERMANO
MONZIO COMPAGNONI, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI CAMPANO (FR) il 02/07/1956, con il patrocinio degli avv.ti
ANDREA MAGNANTI e GERMANO MONZIO COMPAGNONI, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, e Parte_1 CP_1 divano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...]
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 15.06.1985, che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
30.03.1986) e (Sora, 02.05.1991), e che nel tempo la relazione era andata Per_2
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il sig. Parte_1 corrisponderà direttamente alla sig.ra la somma di €. 150,00 Controparte_1
(centocinquanta/00) mensili a titolo di mantenimento in favore della moglie;
tale somma verrà corrisposta entro il 5 (cinque) di ogni mese e sarà rivalutata secondo
l'indice ISTAT;
3) i coniugi prestano reciprocamente e vicendevolmente il proprio consenso al rilascio del passaporto”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e dei figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
9503/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 15.06.1985;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985, atto n. 00547, parte 2, serie A07);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nel ricorso congiunto e integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 18/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi