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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
EI, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 707/2025 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 19/11/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in Parte_1 atti, dall' avv. GAVA ALBERTO e dall'avv. RENDA FRANCESCO;
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dall'avv. prof. SAITTA FABIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 la ricorrente indicata in epigrafe, dirigente del esponeva di essere stata licenziata con verbale del 19.11.2024, previe Controparte_1 lettere di contestazione del 5.8.2021 ( cfr. all. 19 fascicolo ricorrente) e del 24.7.2024 ( cfr. all. 21 fascicolo ricorrente), per la violazione dell'art. 36, comma 9, Capo B), lettera b), del
C.C.N.L. 2016-2018 ossia per l' asserita commissione “…di gravi fatti illeciti di rilevanza penale…”, in ragione della condotta dalla medesima consumata tra gli anni 2011 e 2015 allorquando aveva concesso, e successivamente prorogato, il permesso di costruire n.
106/NC del 30.1.2015 finalizzato alla “…realizzazione (di) un campeggio articolato in 79 bungalow ad uso turistico in Località Alfieri…” che aveva portato all'apertura di un procedimento penale a suo carico, all'epoca sub iudice, pendendo ricorso avanti alla Suprema Corte.
Censurava l'illegittimità del licenziamento irrogato sotto molteplici aspetti, che di seguito si riassumono, ossia per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 9, Capo B),
1 lettera b), del C.C.N.L. 2016-2018 del 17.12.2020 nonchè dell'art. 55 bis, c. 4 d. lgs.
165/2001, per omessa contestazione dell'addebito disciplinare di cui dell'art. 36, comma 9,
Capo B), lettera b), del C.C.N.L. 2016-2018; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, commi 4 e 9 ter del d. lgs. 165/2001, dell'art. 35, c. 5 e dell'art. 36, comma 9, Capo B), lettera b), del C.C.N.L. 2016-2018 del 17.12.2020 ossia per mancato rispetto del termine di
30 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, commi 4 e 9 ter e dell'art. 55 ter, c. 1 del d. lgs. 165/2001, ossia per mancato rispetto da parte del del termine di 120 giorni (dalla data di contestazione Controparte_1 dell'addebito) per la conclusione del procedimento disciplinare;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 35, c. 5 del CCNL relativo al Personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 – 2018 del 17 dicembre 2020 per genericità della contestazione disciplinare;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 36, c. 1 e comma 9, Capo B), lettera b), del
C.C.N.L. 2016-2018 del 17.12.2020, ossia per mancata ricostruzione e valutazione dei fatti e/o mancata valutazione di una loro rilevanza disciplinare da parte dell' Controparte_2
6) violazione e falsa applicazione dell'art. 35, c. 1 e dell'art. 36, c.
[...]
1 del del C.C.N.L. 2016-2018 del 17.12.2020 ossia per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti e per vizi istruttori;
7) difetto di giusta causa e/o di giustificato motivo del licenziamento;
8)violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, ossia per mancata graduazione della sanzione disciplinare rispetto al concreto disvalore della condotta tenuta dalla ricorrente;
9) violazione e falsa applicazione dell'art. 36, c. 1 e comma
9, Capo B), lettera b), del C.C.N.L. 2016-2018 del 17.12.2020 e dell'art. 653, c. 1 bis cpp.
Tanto premesso, così concludeva “accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del i) licenziamento disposto dal Comune di in danno dell'Arch. CP_1 Parte_1 con il provvedimento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari prot. 0105801 del 19/11/2024 e ii) della successiva risoluzione del rapporto di lavoro dell'Arch. disposta dal Parte_1
Comune di con la D.D. n.3289/2024 trasmessa con nota prot. 106178 del 19/11/2024; o CP_1 comunque annullare o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi il predetto provvedimento dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari prot. 0105801 del 19/11/2024 nonché la anzidetta D.D. n. 3289/2024 trasmessa con nota prot. 106178 del 19/11/2024; il tutto, per i motivi esposti nel presente ricorso;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche ai sensi 63, c. 2 del d. lgs. 30/3/2011, n. 165, alla riassunzione e/o alla riammissione e/o alla reintegra in servizio nel Comune di e nella qualifica CP_1 dirigenziale;
il tutto, previa disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di illegittimità e/o nullità
2 e/o inefficacia del provvedimento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari prot. 0105801 del 19/11/2024
e della D.D. n. 3289/2024 trasmessa con nota prot. 106178 del 19/11/2024; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche ai sensi 63, c. 2 del d. lgs. 30/3/2011, n. 165, ad ottenere il pagamento, da parte del di un'indennità risarcitoria i) commisurata all'ultima retribuzione di Controparte_1 riferimento (comprensiva della retribuzione di risultato e di posizione) per il calcolo del trattamento di fine rapporto e ii) per il periodo dal 19/11/2024 al giorno di reintegrazione presso il Comune di per CP_1
l'effetto, condannare il al pagamento, in favore della ricorrente, dell'anzidetta indennità Controparte_1 risarcitoria. O, in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche ai sensi 63, c. 2 del d. lgs. 30/3/2011, n. 165, ad ottenere il pagamento di un'indennità risarcitoria i) commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e ii) per il periodo dal 19/11/2024 al giorno di reintegrazione presso il Comune di per l'effetto, condannare il al CP_1 Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, dell'anzidetta indennità risarcitoria;
- - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche ai sensi 63, c. 2 del d. lgs. 30/3/2011, n. 165, ad ottenere, da parte del
[...]
il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dal 19/11/2024 al CP_1 giorno di reintegrazione presso il Comune di per l'effetto, condannare il al CP_1 Controparte_1 versamento in favore della ricorrente dei predetti contributi previdenziali e assistenziali. Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio.”
L'Amministrazione resistente, nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo “che, previa eventuale sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., sino alla pubblicazione del testo integrale della sentenza n.
507/2025 della Cassazione penale, codesto On.le Tribunale rigetti integralmente il ricorso. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Alla prima udienza di discussione le parti chiedevano un breve rinvio del procedimento al fine di valutare una soluzione conciliativa della controversia, anche in ragione dell'imminente pubblicazione delle motivazioni rese dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione del procedimento penale a carico dell'odierna ricorrente.
Concesso il richiesto rinvio, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 30.09.2025
l'amministrazione rappresentava di aver proceduto, su richiesta della stessa parte ricorrente, alla riapertura del procedimento disciplinare, ex art. 55 ter co. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, eccependo la conseguente carenza di interesse ad agire nel presente giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, concesso alle parti un termine per il deposito di note conclusive, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la stessa è così decisa.
3 **
In primo luogo, deve ritenersi infondata l'eccepita carenza di interesse ad agire sollevata dalla resistente sul presupposto dell'intervenuta riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55-ter co. 4 del D. Lgs. n. 165/2001.
Invero, quandanche l'Amministrazione, nelle more, avesse emanato un nuovo e definitivo provvedimento disciplinare (ipotesi ancora non verificatasi nel caso di specie), ciò non avrebbe comunque impedito la piena cognizione di questo giudice, in ragione dell'unitarietà del procedimento disciplinare: “In pratica, nel pubblico impiego privatizzato la sanzione inflitta, eventualmente, per prima dalla P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare, non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento. La sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in base agli identici fatti storici, è, invece, quella finale, che porta a termine detto procedimento. Il procedimento disciplinare, quindi, termina solo all'esito di quello penale e resta unitario dall'inizio; la sanzione inflitta in principio dalla P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi, la seconda delle quali, per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell'addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria, in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile.” (Cass. Sez. L - Sentenza n. 36456 del 13/12/2022)
Dall'unitarietà del procedimento disciplinare, quindi, discende che la determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata ha effetto ex tunc e l'accertamento in sede giurisdizionale dell'illegittimità non può che operare ex tunc (Cass. Sez. L - Sentenza n. 29376 del 14/11/2018).
Alla luce di questi principi, quindi, si deve ritenere che, impugnata l'originaria sanzione disciplinare in sede giurisdizionale, qualora, nelle more del giudizio, sopravvenga la definitiva determinazione della sanzione medesima sulla scorta degli esiti del giudizio penale, il giudice innanzi al quale la sanzione originaria risulta impugnata, ben possa portare la propria cognizione anche sulla sanzione definitiva, e ciò per la semplice ragione che ad essere impugnato è un unico provvedimento disciplinare, sia pure adottato nell'ambito di una procedura bifasica, di talché anche la decisione finale – quand'anche riferita formalmente a due provvedimenti– viene ad investire un solo provvedimento.
Tanto chiarito, occorre ora soffermarsi sulle censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 55 bis e 55 ter del D.lgs 165/2001, non senza prima procedere ad una ricostruzione dei (complessi) fatti posti alla base dell'impugnato licenziamento.
4 L'architetto già inquadrata quale Dirigente fuori dotazione organica del Parte_1
Settore VII (Tutela dell'Ambiente) del Comune di (cfr. Decreto Sindacale CP_1
351/INT. del 27.1.2011), in data 24.2.2011 assumeva il ruolo di dirigente ad interim del
Settore IV, ossia dell'ufficio competente per il rilascio di titoli edilizi.
La Giunta del Comune di con D.G.C. n. 108 del 4 aprile 2011 - preso atto del CP_1 progetto presentato su istanza n. 38300/2008 da alcuni privati per la “…realizzazione di un campeggio turistico bungalow sito nel Comune di Crotone…” in località Alfieri e nei terreni siti “…al
Catasto Terreni al foglio n° 56 part. 912, part. 914, part. 256…”- disponeva “...l'approvazione del relativo schema di convenzione afferente alla struttura turistica-leggera, in località Alfieri secondo proposta progettuale…”, demandando “…al Dirigente di Settore le conseguenti operatività”. (cfr. doc. 8, 9 e
11 fascicolo ricorrente),
Conseguentemente, ed è qui che si inserisce la condotta di cui alla sanzione disciplinare impugnata, in data 20.12.2011, la dott.ssa al fine di garantire “…le conseguenti Parte_1 operatività…” rilasciava il “…permesso di costruire…” 162/NC per “…un intervento in zona per
Attrezzature Turistiche Alberghiere lett. G – Agrituristica – relativo alla realizzazione (di) un campeggio articolato in 79 bungalow ad uso turistico sito in Località Alfieri su un lotto identificato in Castato Terreni al foglio 56 particelle 256; 912 parte e 914 di mq 41.845 per una superficie complessiva di mq. 74.080 così come da progetto…” e, ulteriormente, disponeva (con atto 106/NC del 30.9.2015) la
“…proroga di anni tre (del) permesso di costruire n. 162/NC del 20/12/2011…” (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo ricorrente).
Senonché all'inizio del 2014 emergevano dubbi in ordine alla legittimità dell'intervento di realizzazione del campeggio turistico in località Alfieri -approvato con DGC 108/2011 e oggetto del successivo permesso di costruire 162/NC del 20.12.2011-, derivanti sostanzialmente da una presunta assenza di titolarità dei beni immobili in capo ai richiedenti oltre che alla mancanza di una valida autorizzazione paesaggistica (cfr. all 58-60 fascicolo ricorrente).
In ragione di tali fatti, pertanto, veniva aperto un procedimento penale a carico dell'odierna ricorrente, nella sua qualità di dirigente responsabile del settore, giusta richiesta di rinvio a giudizio del 27.7.2017, per aver, in concorso con altri soggetti, commesso i reati di cui ai seguenti cinque capi di imputazione (cfr. doc. 24 fascicolo ricorrente):
“Capo 1) Il reato di cui all'art. 323 cp, assumendo che la ricorrente – quale Dirigente del Settore IV del
Comune di – avrebbe procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a privati CP_1
5 (ovvero ai soggetti che avevano presentato l'istanza per la realizzazione di un campeggio ad uso turistico sito in località Alfieri) attraverso l'adozione di un permesso di costruire (il permesso n. 162/NC del
20.12.2011) asseritamente contrastante con la vigente normativa urbanistica;
Capo 2) Il reato di cui all'art. 323 cp, assumendo che, a fronte delle criticità rilevate dalla Procura di in ordine all'intervento oggetto dell'istanza prot. 38300/2008, la ricorrente i) si sarebbe limitata CP_1
“a convocare” un tavolo tecnico e a sollecitare le “risposte delle altre PP.AA. intervenute”, senza avviare un procedimento di autotutela volto all'annullamento del permesso di costruire 162/NC del 20.12.2011
(asseritamente contrario alla normativa urbanistica); e tutto ciò, nonostante la stessa fosse a conoscenza della falsità della scrittura privata presentata dai privati a corredo dell'istanza prot. 38300/2008; e ii) avrebbe disposto la proroga dell'anzidetto permesso di costruire 162/NC del 20.12.2011 e fissato la decorrenza del titolo concessorio dal momento di ritiro dello stesso da parte dei privati;
Capo 3) il reato di cui all'art. 44, lett. c) del DPR 380/2001 in relazione all'art. 30, c. 1 del DPR
380/2001, assumendo che la ricorrente avrebbe rilasciato un permesso di costruire (il permesso n. 162/NC del 20.12.2011, per l'appunto) contrastante con la normativa urbanistica senza compiere le dovute verifiche sulla legittimità dell'intervento edilizio e ne avrebbe altresì disposto la relativa proroga (e non già il relativo annullamento in autotutela); così agevolando la realizzazione di una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio dei terreni siti al catasto al foglio 56 particelle 256, parte 912 parte e 914 parte;
Capo 4) il reato di cui all'art. 734 cp in relazione ai DD.MM.
5.5.1965 e 27.7.1966, assumendo che la ricorrente, quale Dirigente del IV Settore del Comune di avrebbe distrutto o comunque alterato CP_1 le bellezze naturali di un'area sottoposto a vincolo tutorio indiretto;
Capo 5) il reato di cui all'art. 181 d. lgs. N. 42/2004 in relazione all'art. 142, c. 1, let. M) d. lgs.
42/2004, assumendo che la ricorrente – quale Dirigente del Settore IV del Comune di – avrebbe CP_1 realizzato uno scavo e una base di cemento armato per la realizzazione di una piscina in zona di interesse archeologico senza le prescritte autorizzazioni di legge”.
A conclusione del procedimento penale sopra richiamato, Codesto Tribunale, con sentenza n. 809/2021 del 28.9.2021, così disponeva :“…assolv ai reati Parte_1 di cui ai capi 4) e 5) dell'imputazione per non aver commesso il fatto…”, “…dichiara di non doversi procedere nei confronti di per il reato di cui al capo 1)…” e Parte_1
“…dichiara responsabil(e) dei reati .. ascritti ai capi 2) e 3) Parte_1 dell'imputazione…” ( cfr. all. 14 fascicolo ricorrente).
Quindi, sulla base dell'intervenuta sentenza di primo grado n. 809/2021, in data 5.8.2021,
l'Ufficio per comunicava alla ricorrente Controparte_3 Controparte_1
6 “…l'avvio…”, a suo carico, di un “…procedimento disciplinare…” ritenendo sussistenti “…gli estremi della applicabilità in astratto della fattispecie, dettata dal combinato disposto dell'art. 35, comma
1, lett. d) e dell'art. 36 comma 9, punto B), lett. c) del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni
Locali, triennio 2016-2018 del 17.12.2020”; procedimento disciplinare che, successivamente, in forza di quanto previsto dall'art. 55 ter co. 1 del TUPI veniva sospeso con verbale n. 23 del 26/10/2021 sul presupposto che la “…sentenza di condanna emessa in data 14.07.2021 .. non (era) passata in giudicato…” e che “…allo stato attuale dell'istruttoria la (non CP_4 disponesse) di elementi sufficienti a motivare, in fatto ed in concreto, l'irrogazione della sanzione o
l'archiviazione del procedimento in oggetto…” (cfr. doc. 19 e 20 fascicolo ricorrente).
Ulteriormente, la sentenza n. 809/2021 resa in primo grado dal Tribunale di Crotone veniva appellata dalla ricorrente (in ordine ai capi di imputazione sub. 1, 2 e 3) dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro che, con pronuncia n. 729/2024 del 31.5.2024, in riforma della gravata sentenza, dichiarava di “…non doversi procedere…” nei confronti della ricorrente in ordine ai reati alla stessa “…ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione…” (cfr. all. 15 fascicolo ricorrente). Contr L' all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, con verbale del
24.7.2024, decideva di riaprire il procedimento disciplinare (sospeso) procedendo ad un rinnovo della contestazione originaria “Vista la Sentenza di primo grado del 14/07/2021 del Contr Tribunale di Crotone (n.960/19 R.G. Trib. n.296/17 R.G.P.M.) pervenuta all' con protocollo numero 0045426 del 15/07/2021; Vista la Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del
5/03/2024 ( N.729/2024 Reg. Sent. N.2538/2021 Reg. Gen. N. 296/2017 RGNR) pervenuta all'UPD con protocollo numero 0059956 del 25/06/2024”…RIAPRE E RINNOVA la formale contestazione dell'addebito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche, all'arch. per i comportamenti descritti di cui ai sopra Parte_1 citati capi di imputazione n. 1) n.2), n.3), n.4), n.5) in quanto se confermati costituiscono violazione degli obblighi previsti dalla Legge e dai CCNL del personale avente qualifica dirigenziale succedutisi dal
22/2/2010 ad oggi” ( cfr. all. 21 fascicolo ricorrente).
L'Architetto nelle more, ricorreva avanti la Suprema Corte di Cassazione, Parte_1 impugnando la sentenza della Cda di Catanzaro limitatamente ai capi di imputazione sub. 1
e 2. Contr L' , con verbale del 19.11.2024, irrogava all'odierna ricorrente il licenziamento senza preavviso in quanto “la condotta posta in essere dalla dirigente arch. Parte_1
7 è punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 9, Capo B) lettera b), del C.C.N.L. 2016-2018 che testualmente recita: “gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art.38, fatto salvo quanto previsto dall'art.39,comma 1”, richiamando al contempo tutti e cinque i capi di imputazione riportati nelle sentenze di primo e secondo grado (cfr. all. 13 e 25 fascicolo ricorrente).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con pronuncia n. 16683/2025 depositata il 6.5.2025, ossia in data successiva l'iscrizione del presente giudizio (cfr. doc. 16 fascicolo ricorrente), a definizione del procedimento penale a carico dell'odierna ricorrente, così statuiva “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti d perché Parte_1
i fatti non sono previsti dalla legge come reato e revoca le relative statuizioni civili.”
Pertanto, definito il procedimento penale, l'UPD con verbale del 24.9.2025, all'esito della disposta riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter co. 4 TUPI, rinnovava con modifica l'originale contestazione di addebito ( cfr. all. fascicolo resistente).
Tanto premesso in punto di fatto, occorre precisare che la valutazione di questo giudice, rispetto alla legittimità del licenziamento irrogato, non può che essere limitata alle motivazioni addotte dall'Amministrazione nella lettera di contestazione disciplinare del
24.7.2024 e nel verbale di licenziamento del 19.11.2024, non potendo estendersi, allo stato, in assenza di un nuovo e definitivo provvedimento disciplinare, alle motivazioni di cui alla rinnovata contestazione disciplinare del 24.9.2025.
Ebbene, venendo alle censure sollevate dalla ricorrente, ritiene questo giudice infondate le eccezioni in ordine al mancato rispetto del termine di 30 nonché di 120 giorni, previsto dall'art. 55 bis del TUPI rispettivamente per l'avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare.
Nonostante sia documentalmente provato che l'amministrazione già a far data dalla delibera n. 364 del 12.12.2017 (cfr. all. 23 fascicolo ricorrente) fosse stata pienamente edotta in ordine al procedimento penale a carico dell'odierna ricorrente, in quanto con la predetta delibera prendeva la decisione di costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, dando al contempo atto di aver ricevuto in data 14/09/2017 la notifica dell'” l'avviso di procedimento in camera di consiglio , in relazione al procedimento penale n. 296/2017 R.G.N.R., N.
228/17 GIP, a carico di …., per i reati di cui all'art. 110, 323, 48, 479 c.p., Parte_1
181 d.lgs 42 /2004 e 734 c.p.”, ciononostante tale data non può rappresentare, tout court, il
8 momento a partire dal quale l'amministrazione ha avuto “piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”, ex art. 55 bis co. 4 cit. come riformulato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, in quanto in tale data l'Ente ha unicamente appreso dell'avvio del procedimento penale, in assenza di significativi elementi di riscontro di qualsivoglia responsabilità a carico della ricorrente- che conseguente non può farsi risalire nemmeno a data anteriore-.
Sul punto, cfr. Cass. n. 13620/2025 - e le pronunce ivi richiamate in motivazione- secondo cui la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia "qualificata" ed idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto "è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità" (Cass. n. 33236/2022).
Il richiamato orientamento, che si è formato nella vigenza dell'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001 nel testo formulato dal D.Lgs. n. 150/2009, non ha perso attualità all'esito della riformulazione operata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame).
Il legislatore, infatti, oltre a ribadire che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'UPD riceve la segnalazione, ha aggiunto "ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare", in luogo dell'originaria formulazione che valorizzava la "data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione", in tal modo avallando l'interpretazione da attribuire al termine
"notizia", perché la "piena conoscenza" che, secondo il testo vigente fa decorrere i termini del procedimento, è solo quella che consente l'immediato avvio dello stesso e si realizza allorquando l'amministrazione è posta in condizione di formulare una contestazione specifica quanto al fatto, al suo autore ed alle modalità di realizzazione della condotta.
9 Si conviene, quindi, con l'amministrazione sulla circostanza che solo all'esito del dibattimento penale e delle motivazioni contenute nella sentenza di primo grado del
Tribunale di Crotone del 14.07.2021 siano emersi “significativi elementi di riscontro della responsabilità” della ricorrente, idonei a consentire una specifica contestazione del fatto.
Conseguentemente, assumendo quale dies a quo la data di trasmissione del dispositivo della sentenza penale di condanna di primo grado, il 15 luglio 2021, deve ritenersi tempestiva la contestazione degli addebiti formulata alla ricorrente in data 5 agosto 2021, in quanto avvenuta nel rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 55 bis co. 4 cit.
Parimenti, deve ritenersi infondata l'eccezione in ordine alla violazione dell'altro termine perentorio previsto dall'art. 55 bis co. 4 cit. per la conclusione del procedimento disciplinare, pari a 120 giorni decorrenti dalla contestazione.
Deve infatti darsi atto della circostanza che l'Amministrazione, con verbale del 26 ottobre
2021 n. 23, stante la particolare complessità della vicenda, decideva di sospendere il procedimento disciplinare avviato nei confronti della dottoressa fino al termine Parte_1 di quello penale”, in conformità con la facoltà discrezionale (e tale deve ritenersi, cfr sul punto
Cass. 17465/2024) prevista dall'art. 55 ter co. 1 Dlgs 165/2001, con conseguente sospensione dei termini previsti per la sua conclusione;
si rammenta che anche il termine di cui all'art. 55-ter, comma 1, D.Lgs.n. 165/2001 risulta stabilito a favore del lavoratore, imponendo alla P.A. una sollecita riattivazione una volta acquisita la decisione assunta in sede penale , e non, quindi, un termine dilatorio, prima del decorso del quale al datore di lavoro sia preclusa la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare.
Il rispetto della procedura prescritta dall'art. 55 bis cit. si ravvisa anche nella successiva fase di riapertura del procedimento disciplinare all'esito della trasmissione, in data 25.06.2024, della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, in quanto l'UPD in data 24.7.2024 procedeva a rinnovare la contestazione e in data 19.11.2024, ossia nel successivo termine di
120 giorni, ad irrogare il licenziamento.
Acclarato il rispetto dei termini (perentori) prescritti dall'art. 55 bis del D.lgs 165/2001, occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, muovendo dall'eccepita violazione del c.d. principio di immutabilità nonché di specificità della contestazione.
Ebbene, il procedimento disciplinare veniva avviato dal di in data CP_1 CP_1
5.8.2021 contestando alla ricorrente l'ipotesi di cui “..all'art. 36 comma 9, punto B), lett. c) del
CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, triennio 2016-2018 del 17.12.2020…”
10 ovvero la “…condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1 e
8, comma 1 del d. lgs. n. 235/2012)…” e, medio tempore sospeso, veniva riavviato in data
24.7.2024 contestandole la generale “…violazione degli obblighi previsti dalla Legge e dai CCNL del personale avente qualifica dirigenziale succedutisi dal 22/2/2010 ad oggi…”; infine, con verbale del 19.11.2024, l'amministrazione licenziava la ricorrente per la (diversa) fattispecie di cui all'art. 36 comma 9, punto B), lett. b) del CCNL 2016-2018 ossia per la commissione di
“…di gravi fatti illeciti di rilevanza penale…”.
Per consolidata giurisprudenza, il principio di immutabilità della contestazione, in tema di sanzioni disciplinari, si ritiene violato soltanto laddove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle già contestate, non quando il datore di lavoro proceda ad un diverso apprezzamento e ad una diversa qualificazione dello stesso fatto.
In altre parole, in tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato (Cass. n.
11540/2020; Cass. 4076/2024).
La ratio, invero, è quella di tutelare il diritto di difesa del lavoratore, che risulterebbe menomato laddove il datore di lavoro comminasse una sanzione per fatti (intesi nella loro componente materiale) nuovi e/o diversi rispetto a quelli contestati.
Ebbene, dall'integrale lettura della lettera di contestazione del 5.8.2021 nonché del
24.7.2024, è evidente come i fatti addebitati alla ricorrente, a prescindere dal diverso apprezzamento o dalla diversa qualificazione giuridica adottata dal datore di lavoro, siano rimasti sempre li stessi, ossia le condotte poste in essere dall'architetto di cui Parte_1 alla Sentenza di primo grado del 14/07/2021 del Tribunale di Crotone (n. 960/19 R.G.
Trib. n. 296/17 R.G.P.M.) nonché menzionati nella sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro del 5/03/2024 (N. 729/2024 Reg. Sent. N. 2538/2021 Reg. Gen. N. 296/2017
RGNR); i medesimi fatti che, da ultimo, sono stati richiamati e posti alla base dell'irrogato licenziamento e rispetto ai quali la lavoratrice ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, nel pieno contraddittorio delle parti (cfr. memoria difensiva, all. 22 fascicolo ricorrente).
11 Conseguentemente, nessuna violazione del principio di immutabilità della contestazione può dirsi configurata.
D'altro canto, in caso di procedimento disciplinare avviato in pendenza di un procedimento penale: “… il principio della immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale, di utilizzare all'atto della riattivazione del procedimento gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio
l'addebito “ ( cfr. Cass. n. 20109/2024).
Parimenti, in quanto è sempre nell'ottica del rispetto del diritto di difesa del lavoratore che si pone il prudente apprezzamento del giudice, nemmeno può dirsi che l'Amministrazione abbia violato il principio di specificità della contestazione che, in tutte le sue formulazioni, ha sempre riportato le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti posti alla base dell'irrogata sanzione disciplinare, anche per relationem “E' ius receptum l'orientamento secondo cui in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale nè si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicchè ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. n. 23771/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata). Se ne è tratta la conseguenza che la contestazione deve offrire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto sicchè la stessa potrà essere ritenuta non specifica solo qualora "la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa" (Cass. n. 6889/2018). Dal principio di carattere generale è stata altresì desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (cfr. fra le tante Cass. n. 29240/2017; Cass. n. 20749/2018; Cass. n. 20562/2018).
Occorre ora soffermarsi sulle ulteriori censure formulate dalla ricorrente, relative all'asserita insussistenza dei “gravi fatti di rilevanza penale”, posti alla base dell'irrogato licenziamento, all'eccepita sproporzione della sanzione adottata nonché alla violazione del disposto dell'art. 653 c.p.p.
Preliminare un inquadramento del rapporto esistente tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, che trova la sua fonte
12 normativa nell'art. 55 ter del D.lgs 165/2001, rubricato “Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”, come modificato dall'art. 12 ter del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 ( le modifiche sono state riportate in grassetto):
“1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal
13 ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale”
La citata norma nasce dall'esigenza, venuta meno la c.d. “pregiudiziale penale”, di regolare per legge i due procedimenti (disciplinare e penale), lasciando al contempo libera l'amministrazione di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati penalmente.
In particolare, per quanto di interesse, il comma 2 dell'art. 55 ter cit. prevede che se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste , non costituisce illecito penale, che il dipendente medesimo non lo ha commesso ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve procedere, ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare
“per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”.
La formulazione della previsione è, quindi, chiara nell'escludere qualsiasi effetto automatico di integrale traslazione degli esiti della decisione in sede penale sugli esiti del procedimento disciplinare contemplando, invece, la mera ripresa del procedimento allo scopo di consentire all'Amministrazione una nuova valutazione della fondatezza della contestazione disciplinare.
In sintesi, il disposto di cui all'art. 653 c.p.p. richiamato nella parte finale dell'art. 55 ter, non può e non deve essere letto nei termini di una grossolana equazione “assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare” perché lo scopo della previsione, ben lungi dallo stabilire un simile automatismo, è quello semplicemente di consentire una valorizzazione degli esiti del procedimento penale, ma non di procedere ad una sua acritica trasposizione sugli esiti del procedimento disciplinare.
L'unico caso in cui ex art. 653 c.p.p. l'accertamento compiuto in sede penale vincola quello da compiersi in sede civile, con conseguente automatismo degli effetti, è quello in cui non residuino elementi fattuali che possano avere autonoma rilevanza disciplinare, ossia allorquando il giudicato penale ha escluso la materialità stessa delle condotte poste in essere dal dipendente (come fatti storici) e non la sola rilevanza penale delle stesse condotte, cfr.
14 in questo senso Cass. n. 20109/2024: “In conclusione, il giudicato penale di assoluzione (qualunque ne sia la formula) non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare e, anche nel caso di assoluzione perché il fatto penale non sussiste, la P.A. datrice di lavoro, nel rispetto del principio della immutabilità della contestazione, può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'ambito della originaria contestazione disciplinare e ciò in quanto, come da tempo affermato da questa Corte (Cass. 9 giugno 2016, n. 11868), in tema di licenziamento disciplinare, il principio della immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro in tema di licenziamento disciplinare, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, di utilizzare, all'atto della riattivazione del procedimento, gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l'addebito, sempre nell'ambito di quello originario, sempre che al lavoratore, nel rispetto del diritto di difesa, sia consentito di replicare alle accuse così precisate. A tali principi la decisione impugnata risulta essersi pienamente conformata, in quanto ha verificato sia che la sentenza penale di assoluzione era stata adottata con la formula “perché il fatto non sussiste” e veniva quindi ad incidere sulla stessa materialità dei fatti (e non sulla sola non rilevanza penale degli stessi); sia che gli episodi oggetto della contestazione disciplinare coincidevano integralmente con quelli oggetto dell'accertamento in sede penale;
sia che l'esclusione degli elementi costituitivi della fattispecie di reato non lasciava residuare altri elementi fattuali che consentissero di affermare un'autonoma rilevanza disciplinare delle condotte (cfr. pag. 19 della motivazione: “non essendovi ulteriori condotte od elementi di residua rilevanza disciplinare (…)”), concludendo, pertanto, che
“il sopravvenuto giudicato penale copre integralmente tanto i fatti storici che l'elemento soggettivo cui il ha attribuito rilevanza disciplinare” e che, conseguentemente, sussistevano i presupposti Controparte_6 per ritenere sussistente il carattere vincolante dell'accertamento in sede penale anche in quella civile ex art.
653 c.p.p.”.
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, deve rilevarsi come sebbene sia evidentemente venuta meno la “rilevanza penale” di tutti e cinque gli originari capi di imputazione a carico della ricorrente1, tanto non può dirsi rispetto alla componente
15 materiale delle singole condotte, inequivocabilmente (e definitivamente) ricondotte a quest'ultima, come emerge dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado nonché, da ultimo, della Suprema Corte di Cassazione, limitatamente ai capi di imputazione di cui ai numeri 1,2 e 3 (in quanto rispetto ai capi di imputazione n. 4 e 5 è stata accertata l'assoluta estraneità della ricorrente alla commissione dei fatti, essendo stata assolta dal Tribunale di
Crotone con sentenza n. 809/2021 “per non aver commesso il fatto”).
Pertanto, atteso che il giudicato penale non ha escluso la materialità delle condotte poste in essere dalla dipendente, ma unicamente la loro rilevanza penale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, tanto impone un'autonoma valutazione da parte di questo giudice, in sede disciplinare, degli elementi fattuali accertati in sede penale.
Non convince la prospettazione attorea per cui, atteso che la dott.ssa è stata Parte_1 licenziata dall'amministrazione per la specifica ipotesi prevista dall'art. 36, comma 9, capo
B) lettera b), del C.C.N.L. 2016 - 2018, ossia in relazione ai “gravi fatti illeciti di rilevanza penale”, essendo venuta meno la rilevanza penale degli stessi, allora anche il licenziamento dovrebbe ritenersi illegittimo.
Invero, la qualificazione giuridica operata dal datore di lavoro nel richiamare la contrattazione collettiva di riferimento - si rammenta ancora una volta che la specificità ed immutabilità della contestazione attengono al fatto ritenuto di rilievo disciplinare e non alla sua qualificazione giuridica- non sono vincolanti per il giudice, che può sussumere la condotta in una fattispecie tipizzata diversa da quella ritenuta applicabile dal datore, valutandone la gravità e la proporzionalità anche alla luce della clausola generale di cui all'art. 2119 c.c. (cfr. sul punto Cass. 8943/2023).
D'altro canto, è evidente come il solo venir meno della rilevanza penale dei gravi fatti addebitati alla ricorrente non elide la portata materiale e il disvalore sociale delle condotte dalla medesima poste in essere, che in quanto debitamente contestate dalla datrice di lavoro devono essere assunte a fondamento della valutazione disciplinare che questo giudice è chiamato a svolgere.
Ebbene, sul punto, deve ritenersi definitivamente accertato che l'architetto Parte_1 abbia consapevolmente e deliberatamente violato le norme tecniche di attuazione e del PRG, ossia specifici obblighi di legge, dapprima rilasciando in data 20.11.2011 il permesso di costruire n.162/NC, in violazione dell'art. 13 D.P.R. n. 380/2001 e delle leggi regionali nn. 14/2009
e 28/1986 e, successivamente, non solo non annullandolo in autotutela ma addirittura
16 prorogandone la durata per altri 3 anni, a fronte di un articolato parere dell'ufficio legale che indicava in modo preciso l'iter da seguire per utilizzare il potere-dovere di agire in autotutela, “indici inequivocabili della volontà di violare specifici doveri di legge per favorire i destinatari del permesso di costruire.”
Tanto, infatti, è quanto si legge nelle motivazioni della Suprema Corte, rispetto ai capi di imputazione n. 1 e 2, che pur concludendo per l'intervenuta abrogazione del delitto di abuso d'ufficio ad opera del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, sia sotto l'elemento oggettivo che soggettivo del reato, rigettando la richiesta di assoluzione “per insussistenza del fatto” formulata dall'odierna ricorrente così statuendo:
“3.2….Si spiega, dunque, il corretto approdo dei giudici territoriali, i quali hanno ritenuto che le censure difensive sulla evidente insussistenza del presupposto oggettivo del delitto di cui all'art. 323 cod. pen. con riferimento al capo 1), nella parte in cui si fa riferimento alle violazioni di norme tecniche di attuazione e del PRG, fossero manifestamente infondate. Non può, quindi, adottarsi la formula liberatoria richiesta di insussistenza del fatto.” e ancora “..I giudici territoriali hanno già chiarito che la condotta rilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen. contestato nel capo 2) è quella di aver violato specifici doveri di legge: il permesso di costruire emesso il 20.12.2011 era illegittimo perché contrario al PRG e alle
NTA ed era stato emesso in violazione dell'art. 13 D.P.R. n. 380/2001 e delle leggi regionali nn.
14/2009 e 28/1986 nonché sulla base di un'artificiosa rappresentazione della realtà, sotto il profilo sia della legittimazione alla richiesta del permesso (fondata su una scrittura privata apocrifa) che della qualità imprenditore agricolo professionale. Risultava, poi, omessa l'attivazione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 27 e 31 D.P.R. n. 380/2001….
4.3. Orbene, alla luce di tale esegesi giurisprudenziale, correttamente
i giudici di merito hanno ritenuto che il mancato esercizio del potere di annullamento in autotutela di un titolo edilizio violativo del PRG e delle NTA e fondato su false rappresentazioni di qualità e presupposti integri la violazione di legge… Sulla scorta di tali elementi e tenuto conto della revoca della qualifica comunicata dalla Provincia di al settore urbanistica del comune di l'ufficio legale riteneva CP_1 CP_1 che l'ente avesse il "potere-dovere" di emanare l'atto di annullamento conformando la propria azione al rispetto della legge e indicando il percorso da seguire anche in ordine alle sanzioni applicabili. Ciononostante, la ricorrente consapevolmente si era determinata nel senso di non annullare in autotutela il permesso e addirittura prorogarne, su richiesta dello la durata per altri 3 anni.Di conseguenza, il permesso di CP_7 costruire, come affermato dai giudici di merito, era illegittimo per il contrasto con le norme tecniche, il PRG
e la disciplina regionale e avrebbe dovuto essere annullato in autotutela anche per la falsa rappresentazione
17 di requisiti insussistenti, quale quello indispensabile del rivestire la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La tesi proposta dalla difesa già in sede di appello, e ribadita dinanzi a questa Corte, non può essere accolta.
Non vi è invero opinabilità dell'interpretazione del PRG e delle norme tecniche di attuazione e, comunque, davanti al parere dell'ufficio legale che inequivocabilmente ricollegava il rilascio del permesso alla condizione essenziale della qualifica di imprenditore agricolo professionale, la cui revoca veniva segnalata dalla stessa ricorrente nella richiesta di parere (a segnalare che la stessa ne riteneva la rilevanza ai fini del potere di autotutela, come logicamente argomentano i giudici di appello), la dirigente consapevolmente e deliberatamente decideva di non procedere all'annullamento in autotutela….
4.7. Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato, i giudici territoriali evidenziano, oltre agli evidenti vizi sostanziali del permesso di costruire, che ciò che rileva con riferimento al capo 2) sono la macroscopica violazione di legge e la mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 27 D.P.R. 380/2001 a fronte di un articolato parere dell'ufficio legale che indicava in modo preciso l'iter da seguire per utilizzare il "potere-dovere di agire in autotutela", indici inequivocabili della volontà di violare specifici doveri di legge per favorire i destinatari del permesso di costruire. Sul punto, pertinente è il richiamo in sentenza della giurisprudenza di questa
Corte secondo cui la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie di cui all'articolo 323 cod. pen., prescinde dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre che tale valutazione non discenda in modo apodittico
e parziale dal comportamento "non jure" dell'agente, ma risulti - come nella specie - anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto (Sez. 3, n. 57914 del 28/09/2017, Rv. 272331). E nella specie, concludono Per_1 del tutto logicamente i giudici di appello, la condotta della ricorrente, che, mossa dal dubbio di una possibile conseguenza sui permessi e i nulla osta rilasciati a persona che aveva allegato scrittura privata apocrifa e che non aveva più, con effetto retroattivo, la qualifica di IAP, chiedeva un parere all'ufficio legale, per poi disattenderlo immotivatamente (nonostante venisse richiamato non tanto un effetto sui nulla osta o sui pareri rilasciati nel corso dell'istruttoria, ma un effetto demolitorio sul permesso) è elemento che colora inequivocabilmente l'intenzione che ha mosso la ricorrente medesima. Non può, quindi, adottarsi la formula liberatoria richiesta di insussistenza del fatto”.
Analoghe considerazioni rispetto alla condotta di cui al capo di imputazione n. 3, non oggetto di gravame innanzi alla Corte di Cassazione, in ordine alla quale, pertanto, si riportano le motivazioni rese dalla Corte d'Appello di Catanzaro nella sentenza n. 729/2024 che ha definitivamente accertato la sussistenza in capo all'odierna ricorrente “ di un concorso
18 nella contravvenzione, avendo apportato un contributo rilevante, cosciente e consapevole nella realizzazione dell'illecito urbanistico”.
Trattasi, pertanto, di condotte di gravità tale da determinare “l'immediato ed irrimediabile venir meno dell'elemento fiduciario" ex art. 2119 c.c.; infatti, i comportamenti consapevolmente posti in essere dalla ricorrente non solo si sono rivelati contrari a norme di legge, agli obblighi di correttezza e buona fede propri del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, ai doveri di efficienza e buon andamento di cui all'art.97 Cost, ma hanno altresì cagionato un ingente danno patrimoniale all'intera comunità cittadina, conseguente ai costi necessari per la demolizione delle opere realizzate in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, pari alla somma di euro 347.921,04, come documentato dall'amministrazione resistente (cfr. delibera di Giunta comunale n.366 del 19 settembre 2024, nonché determinazione del 16 ottobre 2025 n. 2839, all. fascicolo resistente).
Infine, deve rilevarsi che la sanzione del licenziamento senza preavviso risulta proporzionata anche in rapporto alla scala valoriale espressa dalle parti sociali nella contrattazione collettiva di riferimento, che all'art. 29 lett. B sub d) del CCNL punisce con il licenziamento senza preavviso il dipendente per “d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile” ( cfr. all. 62 fascicolo ricorrente).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il licenziamento deve ritenersi legittimo e il ricorso non può trovare accoglimento.
La complessità della controversia induce questo giudice a ritenere equa una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 707/2025, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Crotone, 19/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia EI
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, la sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone n. 809/2021 ha assolto l'odierna ricorrente dai capi di imputazione n. 4 e 5 per “non aver commesso il fatto”, condannandola per i reati di cui ai capi di imputazione n.1, 2 e 3; la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n.729/2024 , in riforma della gravata sentenza del Tribunale di Crotone, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti della ricorrente per i reati di cui ai capi 1,2 e 3 per intervenuta prescrizione;
infine, la Corte di Cassazione, con sentenza n 16683/2025, in riforma della gravata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, rispetto ai reati di cui ai capi di imputazione n. 1 e 2, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata “ perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato”, revocando le relative statuizioni civili ( nulla sul capo di imputazione n. 3 in quanto non oggetto di gravame).