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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/11/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U54 2023 000274261 1 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita annullare previa sospensione l'atto impugnato.
Tenedo in considerazione anche quanto eventualmente già versato in corso di giudizio e con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.ma Corte adita non ravvisi i requisiti per l'annullamento dell'atto impugnato, si insta affinché la Corte adita Voglia rimodulare le eventuali sanzioni entro la misura minima.
Resistente/Appellato:
Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria , in via preliminare, accogliere l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del Resistente_1 e, nel merito, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare il ricorso di controparte, con condanna della parte ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è conseguente all'omesso pagamento del Contributo Unificato Tributario in quanto in data 19/5/23, la parte ricorrente sig.ra Ricorrente_1 ha depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona il ricorso iscritto al R.G.R. n. 98/2023, comprensivo, ai sensi dell'art 14 TUSG, della dichiarazione di valore di lite ex art.12 d.Lgs.546/92 pari ad € 68.713 e della dichiarazione di un ammontare di C.U.T. dovuto pari a € 500.
L'Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria, sulla base del combinato disposto dell'art. 12, c. 5, del
D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 14, c. 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, c. 598, lett. A, della Legge 147/2013, in applicazione del quale il C.U.T è corrisposto con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, ha accertato l'impugnazione dei seguenti due atti per i rispettivi valori di lite:
avviso di accertamento TL905PF01534/2022 valore lite € 32.477 C.U.T. € 250
avviso di accertamento TL3032901307/2019 valore lite € 246.676 C.U.T. € 1.500
e un conseguente C.U.T. dovuto complessivo pari ad € 1.750.
Verificato l'omesso versamento dell'importo C.U.T. dichiarato, in data 07/06/2023 l'Ufficio ha proceduto all' invio della richiesta di regolarizzazione del pagamento per l'importo di € 1.750 + spese di notifica.
In data 03/07/2023 la ricorrente ha aderito parzialmente alla richiesta versando l'importo di € 250+ €8,75 di spese di notifica giusta delega Mod F23 3/7/2305387/01400).
In medesima data 06/09/23 la ricorrente notifica tramite PEC:
ricorso al Mef Email_4
ricorso a all'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria protocollato al n. 8938 del 7/09/23 con effetti anche di reclamo, con proposta di mediazione ex art. 17-bis del D.lgs. 546/92 ,con contestuale istanza di sospensione ex art. 47 e di discussione in pubblica udienza ex art 33 , per contestare la fondatezza e la legittimità del predetto atto e richiederne l'annullamento.
L'Ufficio ha notificato alla Contribuente diniego prot. 11197 del 2/11/23 in quanto ha ritenuto che non sussistono ragioni di merito per rideterminare la pretese ed eventualmente in parte accogliere le richieste formulate in sede di mediazione.
La ricorrente ha impugnato il diniego.
Si è costituito l'Ufficio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo unico del ricorso è basato sulla inapplicabilità, al caso di specie, del criterio di determinazione del valore della lite e del corrispondente C.U.T per ciascun atto impugnato adottato non ricorrendo il presupposto, ritenuto sussistente invece dall'ufficio, di ricorso cumulativo oggettivo.
Più specificatamente la parte ricorrente asserisce che il CUT doveva essere riferito al solo Atto di
Accertamento TL905PF01534/2022 per l'anno 2016 in quanto l'ulteriore avviso di accertamento n.
TL3032901307/2019, inoltrato alla società, non sarebbe stato impugnabile per assenza di competenza di codesta Corte e perché divenuto definitivo, e perché mero presupposto del primo avviso impugnato.
Il ricorso è infondato.
Il ricorso originario RGR 98/2023 contiene invero l'impugnazione di entrambi gli avvisi citati.
Nel caso di specie il ricorrente si è rivolto al giudice per richiedere l'annullamento dei due atti e nelle conclusioni ha infatti chiesto "In principalità, annullare, revocare, gli impugnati avvisi di accertamento siccome infondati ed errati per i motivi di cui in narrativa".
Ritiene questa Corte di dover dare seguito alla giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 29998/2022) secondo cui: “in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, come disposto dall'art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis applicabile prima della riforma introdotta dal d.lgs. 156/2015 (secondo cui «per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato»), che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio al codice di procedura civile di cui all'art. ex art. 1 del medesimo d.lgs., considerando priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 (cfr. Cass. n. 16283/2021).
Nello specifico, la Corte - dopo aver premesso che il ricorso cumulativo, con il quale si propongono una pluralità di domande anche non connesse tra loro, le quali mantengono una loro autonomia, è ammissibile nel giudizio tributario (come chiarito da Cass. n. 4490 del 2013, v. anche Cass. n. 10578 del 2010; Cass.
SS.UU. n. 3692 del 2009; Cass. n. 19666 del 2004; Cass. n. 7359 del 2002) - ha ritenuto corretta l'interpretazione offerta dal Dipartimento delle Finanze, con la Direttiva del 14.12.2012, n. 2, nella parte in cui aveva sostenuto, sulla base del citato disposto dell'art. 12, co. 5, del d.lgs. 546/1992, «che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti», con la conseguenza «che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori»”.
Analoga giurisprudenza si rinviene nella sentenza n. 39318/2022 secondo cui “in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Ciò in quanto, anche prima della precisazione introdotta dalla legge di stabilità 2014, il criterio relativo alla determinazione del contributo unificato in tema di ricorsi cumulativi (comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992) deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori, tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato”.
Il ricorso va respinto.
Non vi è motivo di modificare le sanzioni applicate. Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2200,00
Il Giudice MonocraticoDr. Domenico Pellegrini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/11/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U54 2023 000274261 1 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita annullare previa sospensione l'atto impugnato.
Tenedo in considerazione anche quanto eventualmente già versato in corso di giudizio e con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.ma Corte adita non ravvisi i requisiti per l'annullamento dell'atto impugnato, si insta affinché la Corte adita Voglia rimodulare le eventuali sanzioni entro la misura minima.
Resistente/Appellato:
Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria , in via preliminare, accogliere l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del Resistente_1 e, nel merito, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare il ricorso di controparte, con condanna della parte ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è conseguente all'omesso pagamento del Contributo Unificato Tributario in quanto in data 19/5/23, la parte ricorrente sig.ra Ricorrente_1 ha depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona il ricorso iscritto al R.G.R. n. 98/2023, comprensivo, ai sensi dell'art 14 TUSG, della dichiarazione di valore di lite ex art.12 d.Lgs.546/92 pari ad € 68.713 e della dichiarazione di un ammontare di C.U.T. dovuto pari a € 500.
L'Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria, sulla base del combinato disposto dell'art. 12, c. 5, del
D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 14, c. 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, c. 598, lett. A, della Legge 147/2013, in applicazione del quale il C.U.T è corrisposto con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, ha accertato l'impugnazione dei seguenti due atti per i rispettivi valori di lite:
avviso di accertamento TL905PF01534/2022 valore lite € 32.477 C.U.T. € 250
avviso di accertamento TL3032901307/2019 valore lite € 246.676 C.U.T. € 1.500
e un conseguente C.U.T. dovuto complessivo pari ad € 1.750.
Verificato l'omesso versamento dell'importo C.U.T. dichiarato, in data 07/06/2023 l'Ufficio ha proceduto all' invio della richiesta di regolarizzazione del pagamento per l'importo di € 1.750 + spese di notifica.
In data 03/07/2023 la ricorrente ha aderito parzialmente alla richiesta versando l'importo di € 250+ €8,75 di spese di notifica giusta delega Mod F23 3/7/2305387/01400).
In medesima data 06/09/23 la ricorrente notifica tramite PEC:
ricorso al Mef Email_4
ricorso a all'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria protocollato al n. 8938 del 7/09/23 con effetti anche di reclamo, con proposta di mediazione ex art. 17-bis del D.lgs. 546/92 ,con contestuale istanza di sospensione ex art. 47 e di discussione in pubblica udienza ex art 33 , per contestare la fondatezza e la legittimità del predetto atto e richiederne l'annullamento.
L'Ufficio ha notificato alla Contribuente diniego prot. 11197 del 2/11/23 in quanto ha ritenuto che non sussistono ragioni di merito per rideterminare la pretese ed eventualmente in parte accogliere le richieste formulate in sede di mediazione.
La ricorrente ha impugnato il diniego.
Si è costituito l'Ufficio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo unico del ricorso è basato sulla inapplicabilità, al caso di specie, del criterio di determinazione del valore della lite e del corrispondente C.U.T per ciascun atto impugnato adottato non ricorrendo il presupposto, ritenuto sussistente invece dall'ufficio, di ricorso cumulativo oggettivo.
Più specificatamente la parte ricorrente asserisce che il CUT doveva essere riferito al solo Atto di
Accertamento TL905PF01534/2022 per l'anno 2016 in quanto l'ulteriore avviso di accertamento n.
TL3032901307/2019, inoltrato alla società, non sarebbe stato impugnabile per assenza di competenza di codesta Corte e perché divenuto definitivo, e perché mero presupposto del primo avviso impugnato.
Il ricorso è infondato.
Il ricorso originario RGR 98/2023 contiene invero l'impugnazione di entrambi gli avvisi citati.
Nel caso di specie il ricorrente si è rivolto al giudice per richiedere l'annullamento dei due atti e nelle conclusioni ha infatti chiesto "In principalità, annullare, revocare, gli impugnati avvisi di accertamento siccome infondati ed errati per i motivi di cui in narrativa".
Ritiene questa Corte di dover dare seguito alla giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 29998/2022) secondo cui: “in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, come disposto dall'art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis applicabile prima della riforma introdotta dal d.lgs. 156/2015 (secondo cui «per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato»), che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio al codice di procedura civile di cui all'art. ex art. 1 del medesimo d.lgs., considerando priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 (cfr. Cass. n. 16283/2021).
Nello specifico, la Corte - dopo aver premesso che il ricorso cumulativo, con il quale si propongono una pluralità di domande anche non connesse tra loro, le quali mantengono una loro autonomia, è ammissibile nel giudizio tributario (come chiarito da Cass. n. 4490 del 2013, v. anche Cass. n. 10578 del 2010; Cass.
SS.UU. n. 3692 del 2009; Cass. n. 19666 del 2004; Cass. n. 7359 del 2002) - ha ritenuto corretta l'interpretazione offerta dal Dipartimento delle Finanze, con la Direttiva del 14.12.2012, n. 2, nella parte in cui aveva sostenuto, sulla base del citato disposto dell'art. 12, co. 5, del d.lgs. 546/1992, «che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti», con la conseguenza «che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori»”.
Analoga giurisprudenza si rinviene nella sentenza n. 39318/2022 secondo cui “in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Ciò in quanto, anche prima della precisazione introdotta dalla legge di stabilità 2014, il criterio relativo alla determinazione del contributo unificato in tema di ricorsi cumulativi (comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992) deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori, tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato”.
Il ricorso va respinto.
Non vi è motivo di modificare le sanzioni applicate. Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2200,00
Il Giudice MonocraticoDr. Domenico Pellegrini