CASS
Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2023, n. 47186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47186 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
rl_ 2 4 NOV 223 SENTENZA sul ricorso proposto da GL GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno con la quale GL GI era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della Coim srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo omettendo di dichiarare ricavi per C 867.319,00 con evasione Ires di C 238.512,72 e di Iva di C 174.503,00. Accertato in Eboli il 10/12/2013. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47186 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 10/10/2023 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato comprovato da certificato medico. La corte territoriale avrebbe respinto l'eccezione già svolta in primo grado, di violazione del diritto di difesa per avere il Giudice respinto la richiesta di rinvio per e legittimo impedimento dell'imputato sul rilievo che il certificato medico limitata ai mesi di agosto e settembre la necessità di cure mediche da eseguire nel giorno di udienza del mese di ottobre, non considerando che la cura era in itinere e doveva proseguire con la medesima cadenza indicata nel certificato medico. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157-161 e 159 cod.pen. Eccepisce il ricorrente la prescrizione del reato che sarebbe maturata 01/12/2022. Con riferimento all'annualità 2011, la dichiarazione infedele era stata presentata il 01/10/2012 e i termini di prescrizione sarebbero maturati al 01/10/2022 prima della pronuncia della sentenza impugnata, non potendosi calcolare il periodo di sospensione del corso della prescrizione, ad esclusione di giorni 64 per emergenza Covid, ma non i restanti 371 giorni. In particolare, non sarebbe computabile il periodo di sospensione del corso della prescrizione disposto dal Tribunale, con il rinvio del processo dall'udienza del 12/11/2015 fino al 17/11/2016, per 371 giorni, in quanto erano assenti i testimoni e il processo non si sarebbe potuto celebrare, sicchè il rinvio determinato per esigenze di acquisizione della prova non avrebbe potuto determinare la sospensione dei termini di prescrizione. In ogni caso, ove non si volesse considerare la finalità istruttoria che motivava il rinvio dell'udienza, la richiesta avanzata dalla difesa configurerebbe tuttalpiù legittimo impedimento del difensore con sospensione dei termini di prescrizione per 60 giorni ai sensi dell'articolo 159 comma 1, n. 3 cod.pen.. Anche in questo caso la prescrizione sarebbe maturata al 2 febbraio 2023, dunque, in data comunque antecedente alla sentenza impugnata. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione sul diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, omessa risposta alle doglianze difensive. La corte territoriale, integrando la motivazione carente di primo grado, avrebbe escluso immotivatamente il riconoscimento della speciale causa di non punibilità che è possibile riconoscere anche in presenza di reati che prevedono soglie di punibilità, e, quanto al caso in esame, l'evasione sarebbe di poco superiore alla soglia di punibilità. 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso appare sotto tutti i profili inammissibile. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. La corte territoriale, investita dell'impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato per ragioni di salute, ha respinto la censura sul rilievo che, come risultava dal verbale di udienza del 17 ottobre 2017, il certificato medico limitava ai mesi di agosto e settembre la necessità di cure mediche e che, rispetto all'udienza del 17 ottobre 2017 non risultava, dunque, un legittimo impedimento dell'imputato. In assenza di travisamenti probatori, neppure dedotti, la risposta della corte territoriale è congrua e corretta in diritto. 5. Il secondo motivo di ricorso appare, anch'esso, manifestamente infondato. La prescrizione del reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 01/10/2012, non è a tutt'oggi maturata e maturerà il 10/12/2023, dovendosi computare il periodo di sospensione del termine di prescrizione dal 12/11/2015 al 17/11/2016, per giorni 371, e quello di giorni 64 a seguito di emergenza Covid, per un totale di giorni 435. La prospettazione difensiva, secondo cui non dovrebbero computarsi 371 giorni di sospensione del procedimento, appare manifestamente infondata. Dalla lettura del verbale di udienza, in data 12/11/2015, risulta che a seguito di richiesta dell'avvocato difensore del Guagliotta, che rappresentava problemi famigliari del difensore del coimputato e chiedeva rinvio, il Tribunale accoglieva la richiesta e disponeva il rinvio del processo all'udienza del 17/11/2016, con sospensione dei termini di prescrizione. Il rinvio, a quanto risulta dal chiaro tenore del verbale, era disposto a titolo di cortesia, non opponendosi neppure il Pubblico Ministero, e, dunque, era disposto sull'accordo delle parti e non per ragioni di acquisizione della prova. A nulla rileva, sotto questo profilo, l'assenza dei testimoni. In assenza di concausa del rinvio per l'acquisizione della prova, come specificatamente risulta dalla lettura del verbale nel quale è chiaro che il rinvio era stato disposto su accordo delle parti con sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo, la censura, anche sotto questo profilo, appare manifestamente infondata. Non trova, dunque, applicazione, nel caso concreto, il principio delle Sezioni Unite Cremonese secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal 3 riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220509 - 01). Neppure trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 159 comma 1 n. 3 cod.pen. secondo cui in caso di impedimento del difensore il termine di prescrizione è sospeso per 60 giorni, trovando applicazione il diverso principio enunciato da Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo, Rv. 281243 - 01, secondo cui il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. Secondo il corretto calcolo del periodo di sospensione del corso della prescrizione per giorni 435 (371 + 64 a seguito di emergenza Covid) il reato non è ad oggi prescritto. 6. Anche il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen., è stata argomentata in ragione dell'entità del superamento di entrambe le soglie di punibilità (superiore con riguardo ad entrambe le imposte di C 120.000,00 e segnatamente C 43.268,00 per iva e C 86.430,42 per ires). Si trattò, di decisione in linea con l'indirizzo interpretativo di Questa corte secondo cui la causa di non punibilità per i reati che prevedono una soglia di punibilità può trovare applicazione nei casi di minimo superamento della soglia, che non ricorre nel caso in esame (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01). Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione che neppure vengono indicati nel ricorso per cassazione, e dell'entità dell'evasione. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno con la quale GL GI era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della Coim srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo omettendo di dichiarare ricavi per C 867.319,00 con evasione Ires di C 238.512,72 e di Iva di C 174.503,00. Accertato in Eboli il 10/12/2013. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47186 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 10/10/2023 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato comprovato da certificato medico. La corte territoriale avrebbe respinto l'eccezione già svolta in primo grado, di violazione del diritto di difesa per avere il Giudice respinto la richiesta di rinvio per e legittimo impedimento dell'imputato sul rilievo che il certificato medico limitata ai mesi di agosto e settembre la necessità di cure mediche da eseguire nel giorno di udienza del mese di ottobre, non considerando che la cura era in itinere e doveva proseguire con la medesima cadenza indicata nel certificato medico. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157-161 e 159 cod.pen. Eccepisce il ricorrente la prescrizione del reato che sarebbe maturata 01/12/2022. Con riferimento all'annualità 2011, la dichiarazione infedele era stata presentata il 01/10/2012 e i termini di prescrizione sarebbero maturati al 01/10/2022 prima della pronuncia della sentenza impugnata, non potendosi calcolare il periodo di sospensione del corso della prescrizione, ad esclusione di giorni 64 per emergenza Covid, ma non i restanti 371 giorni. In particolare, non sarebbe computabile il periodo di sospensione del corso della prescrizione disposto dal Tribunale, con il rinvio del processo dall'udienza del 12/11/2015 fino al 17/11/2016, per 371 giorni, in quanto erano assenti i testimoni e il processo non si sarebbe potuto celebrare, sicchè il rinvio determinato per esigenze di acquisizione della prova non avrebbe potuto determinare la sospensione dei termini di prescrizione. In ogni caso, ove non si volesse considerare la finalità istruttoria che motivava il rinvio dell'udienza, la richiesta avanzata dalla difesa configurerebbe tuttalpiù legittimo impedimento del difensore con sospensione dei termini di prescrizione per 60 giorni ai sensi dell'articolo 159 comma 1, n. 3 cod.pen.. Anche in questo caso la prescrizione sarebbe maturata al 2 febbraio 2023, dunque, in data comunque antecedente alla sentenza impugnata. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione sul diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, omessa risposta alle doglianze difensive. La corte territoriale, integrando la motivazione carente di primo grado, avrebbe escluso immotivatamente il riconoscimento della speciale causa di non punibilità che è possibile riconoscere anche in presenza di reati che prevedono soglie di punibilità, e, quanto al caso in esame, l'evasione sarebbe di poco superiore alla soglia di punibilità. 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso appare sotto tutti i profili inammissibile. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. La corte territoriale, investita dell'impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato per ragioni di salute, ha respinto la censura sul rilievo che, come risultava dal verbale di udienza del 17 ottobre 2017, il certificato medico limitava ai mesi di agosto e settembre la necessità di cure mediche e che, rispetto all'udienza del 17 ottobre 2017 non risultava, dunque, un legittimo impedimento dell'imputato. In assenza di travisamenti probatori, neppure dedotti, la risposta della corte territoriale è congrua e corretta in diritto. 5. Il secondo motivo di ricorso appare, anch'esso, manifestamente infondato. La prescrizione del reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 01/10/2012, non è a tutt'oggi maturata e maturerà il 10/12/2023, dovendosi computare il periodo di sospensione del termine di prescrizione dal 12/11/2015 al 17/11/2016, per giorni 371, e quello di giorni 64 a seguito di emergenza Covid, per un totale di giorni 435. La prospettazione difensiva, secondo cui non dovrebbero computarsi 371 giorni di sospensione del procedimento, appare manifestamente infondata. Dalla lettura del verbale di udienza, in data 12/11/2015, risulta che a seguito di richiesta dell'avvocato difensore del Guagliotta, che rappresentava problemi famigliari del difensore del coimputato e chiedeva rinvio, il Tribunale accoglieva la richiesta e disponeva il rinvio del processo all'udienza del 17/11/2016, con sospensione dei termini di prescrizione. Il rinvio, a quanto risulta dal chiaro tenore del verbale, era disposto a titolo di cortesia, non opponendosi neppure il Pubblico Ministero, e, dunque, era disposto sull'accordo delle parti e non per ragioni di acquisizione della prova. A nulla rileva, sotto questo profilo, l'assenza dei testimoni. In assenza di concausa del rinvio per l'acquisizione della prova, come specificatamente risulta dalla lettura del verbale nel quale è chiaro che il rinvio era stato disposto su accordo delle parti con sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo, la censura, anche sotto questo profilo, appare manifestamente infondata. Non trova, dunque, applicazione, nel caso concreto, il principio delle Sezioni Unite Cremonese secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal 3 riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220509 - 01). Neppure trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 159 comma 1 n. 3 cod.pen. secondo cui in caso di impedimento del difensore il termine di prescrizione è sospeso per 60 giorni, trovando applicazione il diverso principio enunciato da Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo, Rv. 281243 - 01, secondo cui il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. Secondo il corretto calcolo del periodo di sospensione del corso della prescrizione per giorni 435 (371 + 64 a seguito di emergenza Covid) il reato non è ad oggi prescritto. 6. Anche il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen., è stata argomentata in ragione dell'entità del superamento di entrambe le soglie di punibilità (superiore con riguardo ad entrambe le imposte di C 120.000,00 e segnatamente C 43.268,00 per iva e C 86.430,42 per ires). Si trattò, di decisione in linea con l'indirizzo interpretativo di Questa corte secondo cui la causa di non punibilità per i reati che prevedono una soglia di punibilità può trovare applicazione nei casi di minimo superamento della soglia, che non ricorre nel caso in esame (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01). Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione che neppure vengono indicati nel ricorso per cassazione, e dell'entità dell'evasione. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/10/2023