Sentenza 24 luglio 1999
Massime • 2
Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è proponibile non soltanto l'opposizione ex art. 18 legge fallimentare, ma anche , qualora si contesti esclusivamente la competenza del tribunale fallimentare, il regolamento facoltativo di competenza (art. 43 cod. proc. civ.), purché nello stesso termine stabilito per l'opposizione di quindici giorni dalla comunicazione dell'estratto della sentenza stessa. (vedi Corte Cost. sent. n. 151/80).
Ai fini della individuazione del Tribunale territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento deve ritenersi ininfluente il trasferimento della sede legale, operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento (vicenda equiparabile, sul piano degli effetti, alla proposizione della domanda giudiziale) la quale si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla potenziale rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativa all'impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1999, n. 8031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8031 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco RI FIORETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe RI BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
UT MA, nella qualità di Amministratore Unico della SOFIPA Srl, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 97, presso l'avvocato AURELIO LEONE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO, L'ARTE POVERA di LF CO & C. Sas, COMPAGNIA DEI DECORI Srl, FIM di GAMBINI AUGUSTO, DI CESARE CLAUDIO;
- intimati -
avverso la sentenza n.12/97 del Tribunale di SPOLETO, depositata il 22/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/04/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di competenza proposto da RI LU, nella qualità di Amministratore unico della SOFIPA Srl, e volto a denunciare un conflitto positivo di competenza tra il tribunale di Spoleto e quello di Teramo in ordine al fallimento di detta società e rigetti il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto in data 22 settembre 1997, dichiarativa del fallimento della SOFIPA Srl, dichiarando la competenza del Tribunale di Spoleto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17-22 settembre 1997 il Tribunale di Spoleto dichiarava il fallimento della s.r.l. SO.FI.PA. con sede in Trevi, a seguito di istanze presentate da tre creditori il 26/2, il 21/3 ed il 12/7/1997.
Avverso tale sentenza la SO.FI.PA., in persona dell'amministratore unico RI LU, proponeva ricorso per regolamento di competenza, esponendo che la società aveva trasferito la propria sede in Roseto degli Abruzzi, e che la stessa RI LU era stata convocata presso il Tribunale di Teramo, competente per territorio, a seguito dell'istanza di fallimento presentata nei confronti della SO.FI.PA. da parte della s.a.s. FIM di Gambino Augusto.
Ravvisando quindi un conflitto positivo di competenza, la ricorrente chiedeva che questa Corte, con riferimento alla sede legale della società, individuasse nel Tribunale di Teramo l'ufficio giudiziario territorialmente competente per decidere in ordine alle istanze di fallimento presentate nei confronti della s.r.l. SO.FI.PA. Le parti intimate, curatore del fallimento e creditori istanti, non depositavano scritture difensive.
Nelle conclusioni 30.9.1998 il P.M., premessa la non ravvisabilità, in difetto di pronunce contrastanti, di conflitto positivo di competenza, chiedeva che il ricorso fosse rigettato, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Spoleto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va ritenuto ammissibile sotto il profilo del regolamento facoltativo di competenza previsto dall'art. 43 c.p.c. Ed invero, come esattamente rilevato dal P.M., non sussiste il conflitto reale positivo di competenza enunciato dalla ricorrente, posto che soltanto il Tribunale di Spoleto ha pronunciato sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. SO.FI.PA., mentre il Tribunale di Teramo si è limitato - secondo la stessa esposizione della ricorrente - all'istruttoria prefallimentare. Peraltro, poiché contro la sentenza dichiarativa di fallimento è proponibile non soltanto l'opposizione ex art. 18 L.F., ma anche, qualora si contesti esclusivamente la competenza del tribunale fallimentare, il regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c., purché nello stesso termine stabilito per l'opposizione (v.
Cass. 1624/96; 1404/96; 5917/95, 2783/94; 11181/93; 1066/91;
4100/84), il presente ricorso risulta ammissibile quale regolamento di competenza avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, essendo stato proposto nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'estratto della sentenza stessa.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente invoca la competenza del Tribunale di Teramo in base al trasferimento della sede legale della società in Roseto degli Abruzzi.
Risulta peraltro dalla documentazione prodotta che il suddetto trasferimento è stato deliberato dalla società in data 19 maggio 1997, mentre la cancellazione dal registro delle imprese di Perugia è avvenuta il 3 luglio 1997: in epoca, cioè, posteriore alla presentazione presso il Tribunale di Spoleto di due delle istanze di fallimento ed immediatamente antecedente alla presentazione della terza istanza.
Le tre date di presentazione delle istanze di fallimento sono infatti, come precisato nella sentenza dichiarativa del fallimento:
26 febbraio 1997 da parte della ditta "L'Arte povera di OL RA & C."; 21 marzo 1997 da parte della Cassa di risparmio di Spoleto, e 12 luglio 1997 da parte della s.r.l. Compagnia dei Decori. In tale situazione, il trasferimento della sede legale della società da Trevi a Roseto degli Abruzzi deve ritenersi irrilevante ai fini della individuazione del tribunale fallimentare. Come, infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito, ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 9 L.F., la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale dell'ente opera, in caso di trasferimento, con riguardo alla sede precedente e non a quella successiva tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporalmente vicino all'istanza di fallimento (e quindi ricompreso in epoca in cui debba considerarsi gia manifestata o quanto meno imminente la crisi economica dell'impresa) in quanto, in tale evenienza, il mutamento del centro direttivo dell'impresa, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio. A più forte ragione deve ritenersi del tutto ininfluente, sul piano della competenza, il trasferimento della sede sociale operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento (vicenda equiparabile sul piano degli effetti alla proposizione della domanda giudiziale), la quale si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla potenziale rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativa all'impresa (ex plurimis: Cass. 1118/99;
12777/98; 3652/98; 8773/97; 1044/96; 12418/95; ecc.). Il ricorso proposto deve pertanto essere rigettato, confermandosi la competenza del Tribunale di Spoleto per la dichiarazione di fallimento della s.r.l. SO.FI.PA. Non v'è luogo ad emettere pronuncia sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Dichiara la competenza del Tribunale di Spoleto.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999