Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1999, n. 8031
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Sentenza 24 luglio 1999

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Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è proponibile non soltanto l'opposizione ex art. 18 legge fallimentare, ma anche , qualora si contesti esclusivamente la competenza del tribunale fallimentare, il regolamento facoltativo di competenza (art. 43 cod. proc. civ.), purché nello stesso termine stabilito per l'opposizione di quindici giorni dalla comunicazione dell'estratto della sentenza stessa. (vedi Corte Cost. sent. n. 151/80).

Ai fini della individuazione del Tribunale territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento deve ritenersi ininfluente il trasferimento della sede legale, operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento (vicenda equiparabile, sul piano degli effetti, alla proposizione della domanda giudiziale) la quale si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla potenziale rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativa all'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1999, n. 8031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8031
    Data del deposito : 24 luglio 1999

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