Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9433 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPO0 94 3 3 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro interpretar statuto fer il personale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO - Presidente Dott. Giuseppe R.G.N. 160/00 Cron. 25287 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere - Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere - Ud. 26/03/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: BANCA C.R.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAA, VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO EMILIO FERRERI, giusta delega in atti;
9 - ricorrente 1 1
contro
DE IA LO, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DEL NAZARENO 8, presso lo studio dell'avvocato 1 2002 MASSIMO CERNIGLIA, che lo rappresenta e difende, 1335 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 6556/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 21/12/98 - R.G.N. 1535/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 1° aprile 1996 al PR di Torino, LO De AR, dipendente quale impiegato dalla s.p.a. Banca CRT, esponeva di avere ottenuto dalla medesima autorità giudiziaria una sentenza, dell'8 febbraio 1996, dichiarativa del suo diritto alla pensione di invalidità di cui all'art. 13 dello statuto del fondo pensioni per il personale della stessa Banca. Questa con lettera del 13 febbraio gli aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, motivata con l'accertamento dello stato di invalidità. Il De AR impugnava quest'atto, che come licenziamento, negando che lo considerava stato di invalidità ed il conseguimento della relativa pensione fossero riconducibili all'art. 117 del contratto collettivo di lavoro per i risparmio quale dipendenti dalle casse di giustificato motivo di scioglimento del rapporto di lavoro. Costituitasi la convenuta, il PR rigettava la domanda con decisione del 15 novembre 1996, riformata però con sentenza del 21 dicembre 1998 dal Tribunale, il quale negava la cessazione del 3 rapporto di lavoro e condannava la Banca a pagare le retribuzioni frattanto maturate. Esso escludeva che il suddetto statuto connettesse la risoluzione del rapporto di lavoro alla nascita del diritto alla pensione di la motivazione di taleinvalidità e per convincimento rinviava ad una propria precedente pronuncia in materia;
riteneva altresì che nessun valore potessero avere, onde interpretare lo statuto, i comportamenti della datrice di lavoro e dei suoi dipendenti che, ottenuta la detta pensione, avevano sciolto i rapporti di lavoro. Il Tribunale negava infine che il De AR avesse tacitamente manifestato la volontà di recedere dal rapporto. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Banca CRT. Resiste con controricorso il De AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta l'omessa insufficiente motivazione della sentenza 0 impugnata con riguardo all'interpretazione della sentenza impugnata con riguardo all'interpretazione dello statuto del fondo pensioni per il personale della Banca, approvato il 18 aprile 1973, 4 pacificamente applicabile nella fattispecie. A giudizio del Tribunale, questo statuto non al conseguimento dellacollegava necessariamente pensione d'invalidità da parte del lavoratore lo scioglimento del rapporto di lavoro. La ricorrente ritiene però insufficiente il richiamo dello stesso Tribunale ad una propria precedente pronuncia. Ancora insufficiente sarebbe la considerazione che lo statuto non subordinava espressamente il diritto alla pensione di invalidità alla cessazione del rapporto di lavoro. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la mancata interpretazione complessiva delle clausole dello statuto ai sensi dell'art. 1363 cod. civ. e in particolare l'obliterazione dell'art. 40, rinviante, per quanto non disciplinato, alle norme sull'assicurazione obbligatoria Inps. Col terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 1362 cod. civ., la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia indagato sull'intenzione della Banca che compilò lo statuto e delle parti, datrice e prestatori di lavoro, che dettero esecuzione allo stesso. I tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati. 5 Non fondato è anzitutto il richiamo della ricorrente all'art. 1362, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui impone di interpretare il negozio giuridico attraverso il comportamento degli autori, anche posteriore alla conclusione, ed il conseguente riferimento al comportamento di altri dipendenti dalla Banca, i quali, ottenuta la pensione di invalidità, sciolsero il rapporto di lavoro. Lo statuto d'impresa, così come il regolamento aziendale, nella parte in cui dispone su situazioni lavoratori, esplica la soggettive dei singoli del cosiddetto contratto stessa efficacia normativo, nel senso che il suo contenuto è destinato ad essere recepito nei singoli contratti di lavoro, e ciò tanto se esso venga redatto dal solo imprenditore quanto se venga concordato con i rappresentanti del personale, acquistando così la collettivo (Cass. 23 maggio natura di contratto 1958 n. 1758, 14 ottobre 1974 n. 2826). Pertanto non disciplina direttamente i singoli esso rapporti, che trovano la loro fonte regolativa nei contratti individuali di lavoro. La diversità dei soggetti --- l'autore о gli autori (imprenditori, associazioni sindacali) dello 6 statuto e titolari dei singoli rapporti di lavoro riduce in sede di interpretazione del primo, se non l'applicabilità dell'art. 1362elimina del tutto, cit., nella parte in cui si riferisce al comportamento complessivo degli autori del negozio giuridico, quando si tratti della condotta dei lavoratori, che alla redazione dello singoli statuto non hanno partecipato. La valutazione del proprio interesse, compiuta dal prestatore d'opere, e l'eventuale, conseguente suo comportamento remissivo nei confronti del datore, scarsamente rileva perciò ai fini dell'interpretazione dello statuto (o del regolamento aziendale del contratto collettivo) in senso sfavorevole ai colleghi. La sentenza qui impugnata si è esattamente attenuta a questo principio di diritto onde sul punto dev'essere confermata. Neppure fondate sono le doglianze di omessa motivazione e di insufficiente indagine circa l'intenzione di chi formulò lo statuto del fondo pensioni del personale della banca, quanto al rapporto tra conseguimento della pensione d'invalidità e possibilità di conservazione. Quanto all'affermazione del Tribunale, secondo 7 cui nessuna disposizione dello statuto in questione subordinava l'attribuzione della pensione di invalidità alla cessazione del rapporto di lavoro, il richiamo dello stesso collegio giudicante ad una propria precedente pronuncia, pur nella sua sovrabbondante poiché la semplicegenericità, è negazione della statuizione controversa basta a render ragione del convincimento dei giudici. Era, per contro, onere del giudicante di riportare l'invocata disposizione ed eventualmente di giustificarne l'interpretazione a sé favorevole e Rovelli l'applicabilità alla concreta fattispecie. L'omesso assolvimento di tale onere si risolve in un'inosservanza dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. е perciò in un'inammissibilità delle censure contenute nei tre motivi di ricorso. Le stesse considerazioni valgono per il richiamo della ricorrente all'art. 40 dello statuto ed al rinvio ad una non meglio precisata normativa obbligatoria invalidità, sull' assicurazione vecchiaia e superstiti". Dalla reiezione dei primi tre motivi di ricorso deriva l'impossibilità di accogliere il quarto, quinto e sesto, relativi alla mancata istruttoria circa comportamenti delle parti idonei ad 8 interpretare la clausola statutaria non esattamente indicata dalla ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese della medesima processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 18 87, oltre ad euro milleseicento per onorario. Così deciso in Roma il 26 marzo 2002. Presidente: firfo lk il Presidente: II Cons. estensore: Tedurico Provelli que lleSconselle IL CANCELLIERE Dep Cancelleria 72776A8.2002 Oggi linore flanelle IL CANCELLIERE 9