Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
È abnorme il decreto con il quale il giudice autorizza, in sede di investigazione difensiva preventiva, l'accesso del difensore di soggetti, che non erano indagati o persone offese, a luoghi privati e non aperti al pubblico (nella specie sottoposti a sequestro probatorio da parte del P.M. nell'ambito di procedimento avviato contro ignoti per il crollo di una palazzina), poiché, in sede di investigazione preventiva, non è consentito al difensore lo svolgimento di atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, vale a dire del P.M. o del giudice. (Nell'occasione la Corte ha chiarito che l'attività investigativa può essere svolta dal difensore in via preventiva, ossia "per l'eventualità che s'instauri un procedimento penale": ipotesi che si verifica allorquando la notizia di reato non sia ancora pervenuta al P.M. o, comunque, questi non l'abbia ancora iscritta nel registro di cui all'articolo 335 cod. proc. pen. ovvero allorquando il difensore abbia ricevuto il mandato da un soggetto che non sia "iscritto" nell'ambito di procedimento in corso contro persone diverse o contro ignoti).
Commentario • 1
- 1. La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitatoSaverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2005, n. 46270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46270 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 14/10/2005
Dott. MARZANO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere N. 1709
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere N. 13813/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;
avverso il decreto pronunciato in data 26 febbraio 2005 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di LECCE;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- lette le conclusioni presentate dal pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1. Con decreto in data 26 febbraio 2005 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di LECCE, richiamandosi agli articoli 391 septies c.p.p., e art. 391 decies c.p.p., su richiesta del difensore di IO AM, LO UR, CO AC e LD US, autorizzava i medesimi ad accedere "al fine di eseguire gli accertamenti che si riterranno opportuni e necessari" in luoghi sottoposti a sequestro probatorio da parte del pubblico ministero nell'ambito di procedimento avviato contro ignoti per il crollo di una palazzina, verificatosi in OTRANTO il 9 febbraio 2005, a seguito del quale era deceduto IO GR.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LECCE, lamentando l'abnormità del provvedimento impugnato. Osserva, in particolare, il ricorrente che trattandosi di procedimento a carico di persone ignote, e non rivestendo i richiedenti ne' la posizione di indagati ne' quella di persone offese dal reato, l'atto di investigazione difensiva non poteva essere autorizzato, incontrando i limiti fissati dall'articolo 391 nonies c.p.p., che disciplina le indagini difensive preventive. Rammenta in proposito il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità qualifica come abnorme non solo il provvedimento che per singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.
3. Il ricorso è fondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, un provvedimento può definirsi abnorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., essendo questo il solo strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti (cfr. Cass. S.U. 10 dicembre 1997, Di Battista). In tal senso, va ritenuto abnorme il decreto impugnato.
Come correttamente osservato dal ricorrente, non essendo pendente procedimento penale nei confronti di AM e degli altri, ne' rivestendo i medesimi la posizione di persone offese del reato oggetto del procedimento, l'unica disposizione di riferimento, nell'ambito delle possibilità investigative del difensore, è quella dell'articolo 391 nonies c.p.p. dedicata alla disciplina dell'attività investigativa preventiva.
L'attività investigativa può essere, invero, svolta dal difensore anche in via preventiva "per l'eventualità che s'instauri un procedimento penale" (ciò è espressamente previsto dall'articolo 391 nonies c.p.p., comma 1,), per l'eventualità, in altre parole, che la notizia di reato non sia ancora pervenuta al pubblico ministero o, comunque, che questi non l'abbia iscritta nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.. In tal senso costituisce attività investigativa preventiva anche quella svolta dal difensore a favore del proprio assistito che non sia "iscritto" nell'ambito di procedimento in corso contro persone diverse o contro ignoti. In sede di investigazione preventiva non è, peraltro, consentito lo svolgimento di atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, vale a dire del pubblico ministero o del giudice.
Si pensi alla richiesta di autorizzazione affinché il consulente tecnico possa esaminare le cose sequestrate od oggetto di ispezioni ovvero intervenire alle ispezioni (articolo 233 c.p.p., comma 1 bis,), alla richiesta di autorizzazione per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta (articolo 391 bis c.p.p., comma 7); alla richiesta rivolta al pubblico ministero di audizione del potenziale testimone che si sia avvalso della facoltà di non rispondere o di non rilasciare la dichiarazione scritta al difensore (articolo 391 bis c.p.p., comma 10); alla richiesta d'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona anzidetta o dell'esame delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in procedimenti connessi o per reati collegati (articolo 391 bis c.p.p., comma 11), alla richiesta al pubblico ministero di acquisire o sequestrare documenti detenuti dalla pubblica amministrazione nell'ipotesi che questa abbia opposto un rifiuto alla richiesta del difensore (articolo 391 quater c.p.p.) e, ipotesi che interessa il caso in esame, all'autorizzazione all'accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico (articolo 391 septies c.p.p.). Gli atti di cui è consentito lo svolgimento si riducono, in sostanza, al colloquio non documentato, alla ricezione di dichiarazione scritta o all'assunzione di informazioni dal potenziale testimone, alla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ed all'accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ne deriva che il decreto con il quale il giudice autorizzi, in sede di investigazione difensiva preventiva, l'accesso a luoghi privati e non aperti al pubblico si pone, sotto il profilo strutturale e funzionale, fuori dal sistema organico della legge processuale.
4. In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va, pertanto, annullato.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005