Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria - che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dallo attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili. Qualora, pertanto, manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso. (Nella specie, un comune, aveva convenuto una cooperativa edilizia, ottenendone la condanna al pagamento del saldo del prezzo dell'area edificabile, così come si era quantificato a seguito del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, svoltosi nei gradi di merito, ma non più coltivato in Cassazione in base agli orientamenti giurisprudenziali del tempo. Alcuni soci, al fine della esclusione - pro quota - dell'obbligazione di
Commentario • 1
- 1. La responsabilità dell’avvocato: grava sul professionista l’obbligo di rappresentare al cliente tutte le questioni ostative al raggiungimento del risultatoStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 7 maggio 2017
Cass. civ. Sez. II, Sentenza, 02-04-2015, n. 6782 Avvocato – Strategia difensiva errata – Abbandono della causa – Prescrizione del diritto – Pregiudizio irreparabile per il cliente – Nesso di causalità materiale tra l'evento di danno e l'esito favorevole del procedimento risarcitorio – Esito solo probabile del giudizio presupposto – Responsabilità civile – Sussiste IL CASO Gli eredi di una persona deceduta a seguito di un sinistro stradale evocano in giudizio due avvocati deducendone la imperizia e negligenza professionale poiché nel trattare la controversia relativa al menzionato sinistro, avrebbero con la loro condotta omissiva, determinato la cancellazione della causa dal ruolo, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LOSAVIO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE PP - Consigliere -
Dott. BERRUTI PP AR - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND RI, TI GA, TI NA E AI MO NELLA QUALITÀ DI EREDI DI AS GE, RI AT, SI IN, NI IE, RI IA IA, ER FR, SS IL, IA NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCIO AFRANIO 23, presso l'avvocato EMANUELA PASTORE STOCCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO POLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI FIDENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'Avvocato MEREU GIACOMO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LA NUOVA SPERANZA SCARL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 942/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 28/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PASTORE STOCCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PAOLO MEREU, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Parma, con la sentenza pubblicata il 28 marzo 1997, accogliendo la domanda proposta dal Comune di Fidenza, condannava la società cooperativa a r.l. La Nuova ER al pagamento - a favore del Comune - di Lire 95.895.188 dovuto a saldo del prezzo di acquisto di un'area fabbricabile, essendo stato tra le parti convenuto che il corrispettivo, provvisoriamente stabilito in L. 44.775.000, sarebbe stato determinato un rapporto alla somma di tutti i costi dal Comune sostenuti per l'acquisizione (con espropriazione o cessione volontaria) dell'intero comparto, da imputarsi alle singole aree fabbricabili in esso incluse, in proporzione alla rispettiva edificabilità massima ammissibile (la Giunta Municipale aveva determinato il prezzo definitivo dell'area in questione in L. 151.863.938, da cui dovevano detrarsi L. 44.775.000 del prezzo provvisorio e L. 11.193.750 di un ulteriore acconto versato). Con la stessa sentenza il Tribunale condannava gli acquirenti degli alloggi (VA SS, DI SI, ED TI, PP CH, AN RA, AR UI DO, IA OL, AT LI, PP EL, IR NG, IA NI, UG SO, GA IT, IN OZ, CA RI, RG IN, e NE ON), chiamati in causa dalla società convenuta, a rimborsare alla stessa società, ciascuno pro quota, la maggior somma dovuta al Comune (in adempimento della espressa obbligazione assunta al riguardo nei singoli atti di compravendita degli alloggi realizzati dalla cooperativa).
Rigettando la eccezione della società convenuta e dei chiamati in causa, prospettata sul fondamento della asserita violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti (1375 C.C.), il Tribunale negava che la acquiscenza del Comune alla sentenza della Corte d'appello che aveva determinato la indennità di espropriazione dei terreni in questione potesse essere apprezzata come "comportamento colposo o di mala fede", poiché alla luce della normativa allora vigente la impugnazione in cassazione non appariva giustificata, ne' il Comune era tenuto a conoscere l'iniziativa di riforma legislativa e a prevedere la approvazione di una legge che avrebbe introdotto nuovi e più restrittivi criteri di determinazione della indennità di espropriazione, applicabili a tutti i procedimenti contenziosi in corso.
Contro questa sentenza proponeva appello i soli chiamati in causa, ancora deducendo che il dovere di buona fede avrebbe impegnato il Comune ad impugnare la sentenza della Corte d'appello che aveva apprezzato l'indennità nel valore venale dei suoli e in ogni caso a informare cooperativa ed assegnatari della pendenza del giudizio di stima. La società coop. La Nuova ER rimaneva contumace in appello.
La Corte d'appello, con la sentenza pubblica il 28 luglio 1999, rigettava l'impugnazione, rilevando che gli "assegnatari" non avevano imputato al Comune alcuna negligenza nella conduzione della difesa nel giudizio di stima dell'indennità, ma si erano limitati a lamentare che il mancato ricorso in cassazione non aveva consentito il protrarsi della pendenza della causa fino all'entrata in vigore dei nuovi criteri normativi di determinazione indennitaria e al riguardo doveva però escludersi l'obbligo dello stesso Comune di adeguare la propria condotta alla previsione di riforme legislative (e così pure il preteso obbligo di informazione nei confronti degli assegnatari, estranei al rapporto contrattuale con la cooperativa):
sicché non era "ravvisabile alcuna violazione degli artt. 1175 e 1375 C.C." Contro questa sentenza IN OZ, GA BE, AD TI e MA IN (eredi di UG SO nel frattempo deceduto), AT LI, DI SI, RG IN, AR IA IG, CA RI, VA CE e ED TI hanno proposto ricorso per Cassazione argomentando un unico motivo di impugnazione. Il solo Comune di Fidenza ha contraddetto con controricorso. I ricorrenti infine hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso, benché testualmente proposto "contro il Comune di Fidenza" "nei confronti di La Nuova ER soc. coop. a r.l.", attiene esclusivamente alla (scindibile) causa di "rivalsa", proposta dalla stessa società nei confronti dei subacquirenti da essa chiamati in causa nel giudizio davanti al Tribunale. La società La Nuova ER, infatti, unica controparte della convenzione siglata con il Comune, non ha impugnato la sentenza del Tribunale che la condannava al pagamento della integrazione del presso di vendita nei confronti del Comune (ed anzi è stata contumace nel giudizio di appello, promosso con la impugnazione degli "assegnatari" rimasti soccombenti nella causa di rivalsa, essendo stati essi condannati al corrispondente rimborso pro quota a favore della cooperativa). Sicché, conclusa la causa principale tra Comune e Società Cooperativa (condannata con pronuncia coperta dal giudicato), l'unica parte interessata a contraddire alla impugnazione che gli "assegnatari" hanno proposto contro la sentenza d'appello (che ha confermato la loro condanna nei confronti della società), è la stessa società, da essi intimata ma non costituita neppure in questa fase. E nei confronti della società loro dante causa i ricorrenti, al fine della esclusione della obbligazione di "rivalsa", hanno inteso far valere le ragioni che essa avrebbe potuto apporre al Comune esercitando la facoltà di impugnazione (invece rinunciata): qualora, infatti, come nella specie, sia mancata da parte del convenuto rimasto soccombente la impugnazione della pronuncia sulla causa principale, il giudicato che sulla stessa si forma non estende i suoi effetti nei confronti dei chiamati in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante e i chiamati possono impugnate la statuizione sul rapporto principale (solo) nell'ambito del rapporto dipendente e per i riflessi che la decisione può avere su di esso (Cass. 577/1987).
2. Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti, prospettando violazione dei disposti di cui agli artt. 1175 e 1375 C.C. e, con il richiamo alla ipotesi sub 5) dell'art. 360 c.p.c., anche vizio di motivazione, criticano la decisione per avere la Corte di merito negato che "il principio di buona fede contrattuale" "nell'esecuzione della convenzione stipulata con la cooperativa Nuova ER" vincolasse nella specie il Comune di Fidenza ad impugnare la sentenza che aveva determinato la indennità di espropriazione dei terreni acquisiti dal Comune (e venduti alla "cooperativa") o quanto meno ad informare i reali interessati (cooperativa ed assegnatari) della "stima" operata da quella sentenza e della possibilità di ricorrere.
Il Comune di Fidenza sarebbe stato infatti tenuto a ricorrere in cassazione "anche in ragione delle prospettive, all'epoca attualissime, di una riforma della normativa vigente, più favorevole e di immediata applicazione e da tale omissione erano derivate conseguenze pregiudizievoli per gli assegnatari, chiamati a corrispondere un prezzo eccessivo per l'acquisto delle rispettive aree.
Il motivo così formulato, diretto a sollecitare il riesame del merito, è inammissibile.
I ricorrenti, benché denuncino la violazione dei principi normativi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, censurano invece l'apprezzamento che in concreto la Corte d'appello ha compiuto in ordine al comportamento dal Comune tenuto nella attuazione della convenzione, ma neppure considerano (per prospettare in ipotesi specifici vizi di motivazione) gli argomenti sui quali la Corte ha fondato il proprio convincimento;
ad essi contrappongono ("...
contrariamente a quanto statuito...") la diversa opinione secondo cui "il Comune di Fidenza avrebbe dovuto (...) procedere all'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna, anche in ragione delle prospettive, all'epoca attualissime, di una riforma della normativa vigente più favorevole e di immediata applicazione, e comunque in ogni caso informare l'altra parte contrattuale ..." e così stimolano il diretto riesame del merito, precluso nel giudizio di legittimità.
Il nucleo essenziale della decisione impugnata (il convincimento che il Comune non potesse dirsi tenuto ad "adeguare la propria condotta in previsione di norme future", ne' ad informare gli assegnatari "con i quali non aveva rapporti contrattuali di nessun tipo") non è dai ricorrenti specificamente criticato, mentre non è contrastata l'affermazione con cui si apre la parte motiva della sentenza e cioè che gli stessi assegnatari nell'atto di appello avevano espressamente riconosciuto che il Comune non era obbligato ad impugnare la sentenza che aveva stimato la indennità secondo i criteri allora vigenti, ne' avevano imputato al Comune alcuna negligenza nella conduzione della difesa del giudizio di "stima", essendosi limitati a prospettare come elusivo del dovere di correttezza l'aver omesso di informare la sulla pendenza di quel giudizio (fuori discussione ovviamente essendo - deve qui aggiungersi - che la "cooperativa", estranea a quel giudizio di stima, non fosse legittimata ad impugnare la sentenza che aveva determinato la giusta indennità dovuta agli espropriati dal Comune suo dante causa).
Inammissibile essendo l'unico motivo cui è affidata l'impugnazione, il ricorso è - esso stesso - inammissibile.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra i ricorrenti e il Comune di Fidenza che ha svolto difese anche nella presente fase del giudizio, benché non interessato a contraddire al ricorso (che non era ne' poteva intendersi diretto, in contrasto con l'erroneo tenore letterale della intestazione dell'atto, con lo stesso Comune, come si è rilevato sub, 1 di questa sentenza).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003