Sentenza 16 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 022 74/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 9239/99 - Consigliere Cron.5527 Dott. Fernando LUPI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 27/11/01 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: ME AG, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE FLAMINIO 46 PALAZZO IV SC. B. presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2001 4596 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 224/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 07/05/98 R.G.N. 2121/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 novembre 1994 ST EO esponeva che, già titolare di rendita per silicosi al 60%, a seguito di revisione da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, aveva visto la riduzione di tale rendita, conseguente alla rideterminazione della percentuale di invalidità, dal 60 al 30%. Precisava che l'opposizione presentata in sede amministrativa aveva sortito esito negativo, nonostante detta riduzione dovesse ritenersi illegittima atteso che 1'INAIL avrebbe potuto operare tale revisione soltanto nei confronti delle rendite da malattia professionale liquidate prima dell'entrata in vigore dell'art. 55 comma 5 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (che tale tipo di revisione aveva introdotto). Costituitosi in giudizio, l'Istituto contestava le asserzioni del ricorrente, in particolare affermando che l'invocato art. 55 comma 5 della legge 9 marzo 1989 n. 88 doveva essere interpretato, anche alla stregua dell'orientamento del giudice di legittimità, nel senso che - prima dell'entrata in vigore della norma- non era data la possibilità all'INAIL di operare la revisione per errore di rendite liquidate, e non già nel senso che una volta entrata in vigore la norma all'Istituto non - - fosse concesso applicarla anche a rendite liquidate in precedenza. Veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la quale acclarava che, in sede di primo accertamento della malattia, era stato erroneamente riconosciuto un grado di invalidità pari al 60%. Il Pretore della Spezia, pertanto, fondandosi sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, rigettava il ricorso di ST EO, così confermando la revisione della rendita operata dall'INAIL in senso peggiorativo per l'assicurato. Avverso detta pronunzia proponeva appello il EO, deducendo l'omessa dimostrazione, da parte dell'Istituto, dell'errore in base al quale era stata ridotta la rendita a suo tempo riconosciutagli. 1 Si costituiva in giudizio l'INAIL, resistendo al gravame e chiedendone la reiezione. Con sentenza del 20 aprile-7 maggio 1998, l'adito Tribunale di La Spezia rigettava l'appello, osservando che il disposto di cui all'art. 55, quinto comma, della invocata legge n.88/1989, era da considerarsi norma innovativa solo nella parte in cui disciplinava la ripetizione dell'indebito, mentre per il resto era ricognitiva dei dati normativi già presenti nell'ordinamento e, come tale, applicabile alla fattispecie. Per la cassazione di tale decisione ricorre il EO con due motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di cui all'art.366, primo comma, n.3, c.p.c. Tale requisito, infatti, per il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi sussistente solo quando nel contesto dell'atto si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso privo del tutto di tali elementi (Cass. 5 aprile 1997 n.2965). Nel caso in oggetto il ricorrente, anziché procedere ad una esposizione chiara e completa dei fatti di causa, esordisce enunciando le disposizioni di legge che il Tribunale di La Spezia avrebbe violato, lamentando, subito dopo, che il Pretore, partendo dal presupposto della legittimità dell'operato dell'INAIL circa la revisione per errore, abbia sottoposto al CTU un quesito che muove da tale presupposto senza spiegare in che cosa consista l'errore in base al quale l'Istituto 2 aveva costituito la rendita poi revisionata, dolendosi, quindi, che il Tribunale abbia "ratificato la soluzione pretorile". Si tratta, all'evidenza, di "motivi", il cui esame e la cui valutazione presuppongono una conoscenza dei fatti, non riscontrabile nel ricorso se non in maniera parziale e disorganica. Inoltre, accanto alla insufficienza della esposizione dei fatti essenziali che hanno originato la controversia, è del tutto omessa l'illustrazione delle vicende del processo;
lacuna, questa, che richiederebbe, ai fini di una esaustiva comprensione dei termini della controversia, un non consentito riferimento, da parte dell'organo giudicante, ad altri atti del processo. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, non segue, tuttavia, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 27 novembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Девди Phill I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L IL CANCELLIERE R , . O A A B Depositato in Cancelleria ' N S I L E L D 3 P E oggi, 16 FEB. 2002 S 7 A - D I T 8 I N S - M S G 1 E O N R O 1 P P E IL CANCELLIERECANTI A S M E I D I G A A E , G D O E O E T R L T T T I S N I A R E I L G S D L E E R E O D 3