Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2024, proposto da
GI RI, EL MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giano dell'Umbria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mirco Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Bazzoni, Vittore Davini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota di risposta all’interpello prot.n.4558 del 23.04.2024 del Comune di Giano dell’Umbria che afferma che: “ ai sensi del comma 11, dell'art. 125 della L.R. 1/2015, nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la sussistenza del titolo è provata da copia della Scia e dalla ricevuta rilasciata dal SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari”.
… Tale disposizione è valida anche nei casi di "Scia in sanatoria" in quanto espressamente richiamata dall'art. 154, comma 4, della L.R. 1/2015 in materia di accertamento di conformità, il quale prescrive che solo in caso di verifica con esito negativo il Comune è chiamato ad un provvedimento esplicito notificando all'interessato la non sanabilità dell'intervento e la conseguente applicazione delle relative sanzioni di ripristino”.
- del provvedimento di quantificazione all’oblazione del 16.06.2023, a firma del dirigente responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Giano dell’Umbria ex art. 154, comma 4 primo periodo, L.R. Umbra n. 1/2015, che presuppone l'ammissibilità alla sanatoria nella fattispecie introdotta con SCIA in Sanatoria n. 471/2022 prot. 9055 del 22.09.2022, e avente ad oggetto l’esecuzione di una tettoia;
di tutti gli atti prodromici e/o consequenziali comunque connessi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: - l’Istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria n. 471/2022 prot. 9055 del 22.09.2022, avente ad oggetto l’esecuzione di una tettoia in difformità dal titolo abilitativo (SCIA 60/2013) per maggiore altezza dell’imposta sulla facciata comune;
- l’accertamento di compatibilità ambientale n. 58 del 2018 a firma del dirigente del settore Urbanistica (Ing. Massimo Zampedri) in data 06.10.2018 e relativo parere FAVOREVOLE espresso dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nella seduta del 08.05.2018;
- il verbale n.28, senza condizioni né prescrizioni;
- la Dichiarazione di doppia conformità urbanistica resa dal geom. SCATOLINI IO in data 21.09.2022, in qualità di progettista, a nome e nell’interesse della controinteressata;
- la Dichiarazione della controinteressata – che le opere non riguarderebbero beni comuni quali la facciata - contenuta nel quadro G – Opere su parti comuni o Modifiche esterne della Istanza Scia in sanatoria telematica 471-2022 a firma MA AR;
- la Dichiarazione sempre a firma di MA AR contenuta nel quadro O – Diritti dei Terzi – della medesima Istanza Scia con la quale si attesta “ di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi ”;
- l’Attestazione contenuta all’interno della Istanza Scia in sanatoria telematica 471-2022 al quadro H – sui precedenti edilizi punto h.10a con la quale si asserisce che l’immobile non sarebbe stato oggetto di procedimenti sanzionatori precedenti;
- l’Attestazione contenuta all’interno della Istanza Scia in sanatoria telematica 471-2022 al quadro M – Impresa esecutrice dei lavori con la quale si asserisce che i lavori sarebbero stati eseguiti direttamente senza affidamento a ditte esterne;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR MA e del Comune di Giano dell'Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa EN IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I coniugi ricorrenti, Sigg. GI RI ed EL MA, e la controinteressata, Sig.ra AR MA, sono proprietari di unità immobiliari poste nel mini condominio sito in Piazza Municipale n. 43 a Giano dell’Umbria, distinto al catasto fabbricati al foglio 23, particella 250, subalterni vari.
2. I condomini in data 12 aprile 2012 presentavano di comune accordo la SCIA n. 19/2012 prot. 3418 per un intervento di manutenzione straordinaria sull’intero immobile, che, per quanto di interesse nella presente controversia, prevedeva il rifacimento della tettoia in legno e muratura sul terrazzino (in appoggio al muro comune) di proprietà della controinteressata, nel rispetto delle dimensioni originarie “con tipologie costruttive similari e coerenti con le costruzioni circostanti, realizzando la pensilina di legno con una copertura in coppi e sottocoppi anticati ”. Su tale tettoia affaccia la finestra soprastante, di proprietà dei ricorrenti.
3. Senonchè i ricorrenti in data 14 maggio 2015 segnalavano al Comune un presunto abuso edilizio realizzato dalla controinteressata sulla facciata condominiale inerente la tettoia in legno e in muratura le cui dimensioni gli impedirebbero la visibilità sull’area sottostante; la polizia municipale redigeva apposito verbale di accertamento prot. n. 9026 del 2 dicembre 2017, in cui si rilevava che “ tra quanto indicato nella T “A2 – stato di progetto” allegata alla Autorizzazione Paesaggistica 470/2012, e lo stato dei luoghi è stata riscontrata una differenza di +43cm; la Tav. “A2 – stato di progetto” allegata alla SCIA 19/2012, non riporta nessuna quota numerica, ma la misurazione in scala delle tavole di progetto evidenzia una discordanza di +20cm [..] Si è proceduto inoltre alla misurazione della distanza tra il punto dell’altezza massima della tettoia e la soglia della finestra, realtà (attualmente) risulta pari a 55 cm, va però evidenziato che detta distanza non è stata “quotata” in nessun elaborato grafico, allegato ai titoli anzidetti ”. Seguiva l’ordinanza n. 80 del 24 novembre 2017 di ripristino delle opere eseguite in parziale difformità dal titolo abilitativo su immobile vincolato, con cui il Comune di Giano dell’Umbria, vista la difformità accertata per “ aver realizzato la copertura della tettoia ad una quota di imposta maggiore rispetto a quella riportata nei progetti autorizzati, e precisamente con un aumento variabile da + 20 cm. a + 43 cm. in gronda e + 45 al punto di intersezione del colmo con la parete dell’edificio di appoggio ”, ordinava ai ricorrenti, alla controinteressata, ai tecnici ed alle imprese esecutrici, di provvedere al ripristino delle opere realizzate in difformità entro 120 giorni.
4. La Sig.ra AR MA chiedeva ed otteneva, previo parere favorevole della Soprintendenza, l’accertamento di compatibilità ambientale n. 58/2018, quindi domandava la sospensione dei termini per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, che veniva concessa con ulteriore ordinanza n. 31 dell’8 maggio 2018.
Nel frattempo gli odierni ricorrenti citavano in giudizio la sig.ra AR MA avanti al Tribunale di Spoleto (nella causa rubricata al R.G. 1221/2018) chiedendo la disapplicazione dell’ordinanza comunale n. 80/17 nella parte in cui poneva a carico degli attori le opere e le relative spese di rimozione della tettoia, nonché l’ordine a parte convenuta di rimuovere la tettoia in quanto non conforme all’autorizzato.
5. Quindi con SCIA n. 471 del 22 agosto 2022 la Sig.ra AR MA chiedeva la sanatoria della tettoia a copertura del terrazzo, realizzata “in difformità dal titolo abilitativo in relazione alla maggiore altezza della quota di imposta ”; il Comune provvedeva al calcolo dell’oblazione con nota prot. 9055 del 22 settembre 2022.
Poiché i ricorrenti dopo l’ordinanza di demolizione non avevano ottenuto ulteriori notizie sullo stato dei luoghi, formulavano istanza di accesso al Comune in data 11 marzo 2024, che il successivo 11 aprile forniva i documenti richiesti, tra cui le autorizzazioni paesaggistiche, il verbale di accertamento delle difformità del 2017 e la SCIA in sanatoria n. 471/2022; in particolare rispetto a tale ultimo atto i Sigg.ri RI richiedevano l’ostensione del provvedimento conclusivo. Inoltre in data 23 aprile 2024 presentavano una memoria in cui sostenevano che l’istanza di SCIA in sanatoria avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento espresso, e che comunque la stessa era illegittima perché rilasciata senza il consenso dei comproprietari del muro condominiale ove poggiava la tettoia, oltrechè in violazione delle distanze legali (perché posta a soli 50 cm dalla finestra dei ricorrenti); inoltre in ragione delle false dichiarazioni contenute nella segnalazione, il Comune veniva invitato ad esercitare i poteri di autotutela di cui all’art. 125, comma 13, della L.R. Umbria n. 1/15.
6. Con nota prot. n. 4558 del 23 aprile 2024, il Responsabile del Settore Urbanistica dell’Ente rappresentava che “ai sensi del comma 11 dell'art. 125 della L.R. 1/2015, nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la sussistenza del titolo è provata da copia della Scia e dalla ricevuta rilasciata dal SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari, e detta documentazione è stata regolarmente consegnata con la PEC dell’11/04/2024 sopra citata. Tale disposizione è valida anche nei casi di “Scia in sanatoria” in quanto espressamente richiamata dall'art. 154, comma 4, della L.R. 1/2015 in materia di accertamento di conformità, il quale prescrive che solo in caso di verifica con esito negativo il Comune è chiamato ad un provvedimento esplicito notificando all’interessato la non sanabilità dell'intervento e la conseguente applicazione delle relative sanzioni di ripristino ”.
7. I ricorrenti hanno notificato ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 06 maggio 2024, chiedendo, in via principale, l’accertamento della nullità ovvero l’annullamento della predetta nota del 23 aprile 2024, della SCIA in sanatoria n. 471/2022, oltre che della quantificazione dell’oblazione, da intendersi quale atto di ammissibilità dell’istanza di sanatoria e dei relativi allegati; con atto di opposizione notificato via pec il 05 giugno 2024, il Comune di Giano dell’Umbria ha chiesto la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale. I ricorrenti il 6 giugno 2024 si sono costituiti avanti all’odierno Tribunale chiedendo l’accoglimento dei seguenti motivi di ricorso.
7.1. Violazione di legge sub specie art. 12 D.P.R. 380/2001 – difetto dei presupposti per la titolarità del rilascio anche silente della scia in sanatoria; illiceità.
L’atto di assenso implicito alla sanatoria presentata tramite SCIA sarebbe illegittimo per l’omessa verifica da parte del Comune dei presupposti di assentibilità della stessa e segnatamente del titolo legittimamente la sanatoria in capo al richiedente.
7.2. Violazione di legge sub specie mancata applicazione art. 75 del D.P.R. 445/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Dalla SCIA in sanatoria emergevano gli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre il Comune a verificare la lesione delle distanze e la contitolarità della facciata, così da respingere la relativa richiesta.
7.3. Violazione del giusto procedimento; violazione di legge sub specie art. 7 della L. 7/8/1990 n.241:
I ricorrenti avrebbero dovuto essere resi destinatari della comunicazione di avvio di procedimento, in quanto soggetti lesi dalla violazione delle distanze e denuncianti gli abusi che avevano portato all’ordinanza di demolizione, quindi titolari di una posizione qualificata.
7.4. Violazione di legge sub specie mancata applicazione art. 11 D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza di istruttoria e vizi del procedimento.
Il Comune, ancora una volta, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio della sanatoria, sebbene la controinteressata nella SCIA (quadro G) avesse attestato falsamente che le opere non riguardavano beni comuni.
7.5. Violazione art. 19 L. n. 241/90 in relazione all'art. 2 e 21 nonies L. n. 241/90 – violazione e falsa applicazione dell’art. 154 della L.R. Umbria n. 1 del 2015.
La sanatoria non poteva essere rilasciata con provvedimento tacito ma avrebbe dovuto essere resa con provvedimento espresso.
7.6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 125 della L.R. Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (disciplina della scia) comma 1 e comma 12 e violazione e falsa applicazione dell’art 123 della stessa legge; omessa applicazione articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990; falsità delle attestazioni contenute nell’istanza scia 471- 2022; difetto dei presupposti; carenza di istruttoria e vizi del procedimento. Il Comune, preso atto della falsità delle dichiarazioni della controinteressata in merito al fatto che gli interventi non riguardavano beni comuni, che non potevano comportare limitazioni dei diritti dei terzi e che l’immobile non era già stato oggetto di procedimenti sanzionatori precedenti, avrebbe dovuto procedere ad annullare in autotutela la sanatoria illegittimamente rilasciata.
8. Si sono costituiti in giudizio sia la controinteressata che il Comune di Giano dell’Umbria, che hanno spiegato difese sostanzialmente conformi.
8.1. In prima battuta si è eccepito l’irricevibilità del ricorso, notificato in sede straordinaria solo il 10 maggio 2024, a fronte della conoscenza del “provvedimento” di calcolo dell’oblazione già in data 22 ottobre 2023, allorchè il difensore della controinteressata provvedeva a depositarlo nel giudizio civile n. 1221/2018, pendente tra le parti, in allegato alle note di trattazione scritta; inoltre anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica veniva reso disponibile nella CTU espletata nel già citato procedimento civile.
8.2. L’impugnativa sarebbe altresì inammissibile sotto plurimi profili: a) per difetto di interesse, in quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 257/2024, resa tra le parti, che i ricorrenti non avrebbero subito alcuna lesione dal diritto di veduta in ragione delle difformità rispetto all’autorizzato che affliggono la tettoia; b) per difetto di natura provvedimentale degli atti impugnati, in particolare la nota esplicativa comunale del 23 aprile 2024, la quantificazione dell’oblazione, e soprattutto la SCIA, avverso la quale la tutela del terzo è limitata all’impugnativa del silenzio -inadempimento rispetto al mancato esercizio dei poteri inibitori/conformativi di cui al comma 3 dell’art. 19 della L. n. 241/90; c) per intervenuta acquiescenza, ovvero per abuso del diritto e del processo, in quanto i ricorrenti hanno presentato e sottoscritto la SCIA con cui e’ stata assentita la sostituzione della tettoia contestata, e sarebbero stati presenti in loco in sede di lavori, salvo poi contestarne l’effettiva realizzazione.
8.3. Il ricorso sarebbe altresì improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto con atto di compravendita stipulato in data 15 luglio 2025 i ricorrenti hanno alienato a terzi l’immobile oggetto di causa.
8.4. Nel merito sono stati contestati partitamente tutti i motivi di gravame. La parte ricorrente, dopo aver argomentato sulla persistenza del proprio interesse nonostante la cessione dell’immobile, ha eccepito la tardività del deposito documentale effettuato dalla controinteressata in allegato alla prima memoria per l’udienza pubblica, depositata il 23 gennaio 2024, recante il verbale di udienza del 25 ottobre 2023 del giudizio civile allora pendente avanti al Tribunale di Spoleto e l’elaborato peritale ivi depositato.
9. Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026 i legali del Comune e della controinteressata hanno eccepito a verbale la tardività del deposito della memoria di replica e della documentazione allegata effettuato dalla parte ricorrente, relativa al provvedimento di sospensiva della Corte di Appello di Perugia nei confronti della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 257/2024. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In limine litis deve essere dichiarata l’inutilizzabilità del deposito documentale della controinteressata del 23 gennaio 2026, oltre che della memoria di replica e dei relativi allegati depositati in data 9 febbraio 2026 dalla ricorrente, in violazione dei termini perentori di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. (cfr. fra le tante, T.A.R. Umbria, 4 febbraio 2026, n. 40).
Va, al riguardo, evidenziato che, quanto alla documentazione tardivamente depositata, la stessa risulta risalente agli anni 2023 e 2024 e le parti nulla hanno allegato in merito all’eventuale difficoltà di tempestivo deposito di detti atti nè degli scritti difensivi.
11. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di irricevibilità dell’impugnativa, in ragione dell’avvenuta conoscenza da parte dei ricorrenti di alcuni degli atti impugnati (segnatamente il provvedimento di determinazione dell’oblazione da pagare in sede di SCIA in sanatoria, ovvero dell’accertamento di compatibilità paesaggistica nel corso del giudizio civile promosso dai coniugi RI nei confronti della controinteressata). A parte la circostanza che il mero deposito in giudizio di un documento non consente di presumerne la legale conoscenza da tale data ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 20 maggio 2025, n. 9702) - tantomeno se trattasi di giudizio pendente avanti ad un altro plesso giurisdizionale, soggetto a procedure, termini e decadenze differenti - il giudizio in oggetto presenta la particolarità di essere rivolto avverso una pluralità di atti, la maggior parte dei quali è stato conosciuto dai ricorrenti solo a seguito dell’evasione da parte del Comune dell’istanza di accesso avvenuta l’11 aprile 2024. Solo in tale occasione i ricorrenti, esaminando congiuntamente il contenuto dell’istanza di SCIA, degli allegati e di tutta la documentazione connessa, ha potuto apprezzarne la complessiva lesività e così costruire un’impugnativa nella pienezza delle prerogative difensive.
12. Ciò chiarito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
12.1. I ricorrenti impugnano una serie di atti (la SCIA, i relativi allegati, l’accertamento di compatibilità paesaggistica, l’attestazione comunale di intervenuto assenso alla SCIA in sanatoria per silentium ) ma le censure di nullità/annullamento ruotano tutte attorno alla SCIA in sanatoria presentata dalla controinteressata il 22 agosto 2022, che viene contestata principalmente sotto tre profili:
- avrebbe dovuto essere assentita mediante un provvedimento espresso, stante la previsione di cui all’art. 153 della L.R. 1 del 2015;
- avrebbe dovuto essere preceduta dalla verifica della legittimazione dell’istante a proporla, insistendo la tettoia da sanare su muro condominiale;
- in ogni caso avrebbe dovuto essere revocata/annullata in autotutela perchè l’istanza era basata su false attestazioni della Sig.ra AR MA, tra cui quella di non coinvolgere parti comuni e di non ledere i diritti di terzi, e di insistere su opere non precedentemente gravate da provvedimenti sanzionatori.
12.2. Senonchè la SCIA non è atto autonomamente impugnabile con l’azione costitutiva di annullamento.
A norma dell’art. 19, comma 6 ter, della L. n. 241/90 “ La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”.
Per effetto della modifica normativa intervenuta nel 2011, la SCIA, intesa come il principale strumento di liberalizzazione, non può più essere considerata un provvedimento amministrativo tacito direttamente impugnabile, dunque l’azione di annullamento ex art. 29 cod. proc. amm. non è configurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, stante l’inesistenza di un atto che possa qualificarsi quale esercizio della funzione amministrativa di controllo della SCIA.
12.3. L'art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990 infatti accorda al terzo il potere di compulsare, entro il termine di giorni trenta dall'adozione della SCIA, i poteri conformativi, repressivi e inibitori dell'Amministrazione; durante tale periodo, in caso di silenzio - inadempimento di quest'ultima, il terzo può chiedere e, se del caso, ottenere dal G.A. non solo la condanna del Comune di riscontro dell'istanza con cui è stato sollecitato l'esercizio dei poteri di primo grado, ma anche il ripristino dello status quo ante , ove fosse accertata la non assentibilità dell'intervento tramite SCIA: in tal caso, infatti, l'Amministrazione assolve all'obbligo di provvedere di cui è gravata tramite l'esercizio di un potere vincolato. D'altra parte, l'art. 19, comma 4, prevede che, decorso il predetto termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, si consuma il potere di primo grado della P.A. ed essa adotta i provvedimenti di cui al comma 3 solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-novies, comma 1, l. n. 241/1990, nel rispetto del successivo termine annuale. In tale frangente, il terzo, a fronte dell'inerzia del Comune, può quindi sollecitare l'esercizio tardivo dei poteri amministrativi di controllo (anche definiti poteri “di secondo grado”, ma in senso atecnico, perché essi non sono riferiti ad attività provvedimentale di primo grado, né si tratta parimenti di esercizio del potere di autotutela, in quanto, nel caso in esame, manca in radice il provvedimento su cui esercitare tale potere). (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 ottobre 2025, n. 17893, ed anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 29 settembre 2025, n. 3009).
12.4. Quindi “ la tutela del terzo controinteressato passa, necessariamente, attraverso la sollecitazione dei poteri dell'amministrazione di verifica della legittimità dell'attività oggetto di SCIA e, in caso di inerzia, «esclusivamente» attraverso l'azione avverso il silenzio inadempimento. Non sono esperibili né azioni di accertamento autonomo dell'insussistenza dei presupposti per svolgere l'attività segnalata né azioni di annullamento di un preteso silenzio-assenso formatosi a seguito della presentazione della SCIA e del mancato esercizio, entro i termini previsti, dei poteri di controllo della p.A. L'unica forma di tutela della posizione soggettiva del terzo, pregiudicato da una SCIA ritenuta lesiva, consiste nell'esperimento dell'azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 31 c.p.a. maturato a seguito della presentazione di un'istanza tesa a sollecitare le verifiche da parte della p.A. previste dall'art. 19, commi 3, 4 e 6 bis.” (T.A.R. Veneto, sez. II, 5 luglio 2021, n. 885, nonchè, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275, e T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 novembre 2025, n. 1998).
Tale forma di rimedio ha trovato conferma anche nel secondo correttivo al codice del processo amministrativo che, nel definire l’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha precisato che appartengono ad essa anche le controversie relative al silenzio e ai provvedimenti espressi adottati dall’amministrazione su sollecitazione del terzo ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter della legge n. 241 del 1990.
12.5. Nel caso in esame i coniugi RI-MA nella memoria procedimentale del 23 aprile 2024, al 6° motivo, hanno citato l’art. 125, comma 13, della L.R. 1/2015, nella parte in cui prevede che “È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 ” riferendolo alle false attestazioni (sulla mancanza di pregiudizio ai diritti dei terzi e sull’assenza di proprietà comuni) che la Sig.ra AR MA aveva inserito nella SCIA in sanatoria. A tale scritto può attribuirsi valore sollecitatorio nei confronti del Comune all’esercizio, seppure tardivo, dei poteri inibitori/conformativi; il Comune però risultava inerte, dato che nella nota prot. 4558 del 23 aprile 2024, gravata in via principale nel presente giudizio, si limitava ad affermare l’intervenuto assenso alla SCIA in sanatoria in forma tacita.
A quel punto i ricorrenti avrebbero dovuto introdurre un ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Comune a pronunciarsi sull’istanza di esercizio dei poteri inibitori/di autotutela di una SCIA assentita in carenza dei presupposti. Al contrario i coniugi RI-MA hanno proposto un’azione di annullamento della SCIA in sanatoria e degli altri atti connessi, che è quindi evidentemente inammissibile, stante il chiaro disposto dell’art. 19, comma 6 ter, della L. n. 241/90.
12.6. Ferma l’assenza di difese di parte ricorrente sul punto, e quindi di una apposita domanda di conversione del rito, deve segnalarsi che, in un caso analogo, è stata respinta l’istanza di parte ricorrente di conversione del rito da ordinario a quello avverso il silenzio inadempimento, in quanto “ il ricorso straordinario rimane un giudizio di tipo impugnatorio a carattere demolitorio nel cui ambito non sono proponibili azioni di mero accertamento, come quelle previste dal c.p.a. in tema di rito contro il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione bensì, solo azioni impugnatorie per motivi di legittimità (per tutte, Cons. St., 7 maggio 2012, n. 2131). Posta l’inammissibilità, in sede straordinaria, dell’azione di accertamento contro il silenzio inadempimento ne deriva che neppure è possibile la conversione del rito, altrimenti violandosi l’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971, da cui deriva l’odierno giudizio. ” (Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275).
13. In conclusione l’odierna impugnativa deve dichiararsi inammissibile.
14. Sussistono tuttavia giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR NG, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IE | FR NG |
IL SEGRETARIO