Articolo 5 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 febbraio 1957
Art. 5.
I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti di cui al precedente art. 3.
Nel caso di omessa comunicazione nel termine di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari dei permessi, dichiara detti titolari decaduti senza diritto ad indennizzo qualora non pro Vino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1957