Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
La regola secondo cui non si computa nella durata dell'obbligo di soggiorno, applicato con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva presuppone, perché sia operativa, l'attualità di una misura di prevenzione al momento in cui sopravviene l'applicazione di una misura custodiale. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso l'operatività della disciplina indicata in quanto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era stata applicata successivamente al proscioglimento per i fatti in relazione ai quali era stata disposta la custodia cautelare, pur se il procedimento di prevenzione era iniziato nella pendenza di quest'ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2009, n. 48302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48302 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
48302 /09 M
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
SESTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 02/12/2009
SENTENZA
N. 2092 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO AGRO'
- Presidente - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 19684/2009 Dott. NICOLA MILO
Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere -
Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
Dott. GIORGIO FIDELBO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) PA CE N. IL 04/01/1951
avverso il decreto n. 134/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 23/01/2009
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gia nella, for l'inamminibilità del ricorr sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udit i difensor Avv.;Avv.;
Ritenuto in fatto
1. Avverso il decreto con cui in data 23-26.1.09 la
Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'impugnazione del decreto del Tribunale di Crotone che il 2.7.2007 aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno, propone ricorso CE TRAPASSO denunciando con
unico motivo violazione di legge in relazione all'art. 12 legge
1423/1956, perché:
l'unica ragione giustificatrice della misura era stata la sua precedente sottoposizione a ordinanza cautelare
nell'ambito di un procedimento penale relativo ai reati ex artt.
416 bis e 629 c.p., che aveva determinato la sua carcerazione dal
9.12.2004 al 21.9.2006, fino al proscioglimento avvenuto per il delitto associativo in udienza preliminare e per l'altro capo di imputazione con l'assoluzione in esito al giudizio;
il ricorrente era stato detenuto per un anno nove mesi per un titolo detentivo riferito a reato commesSO prima dell'inizio della misura di prevenzione, da cui era stato poi assolto con sentenza irrevocabile;
doveva ritenersi sussistente la piena fungibilità tra la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la custodia cautelare indebitamente sofferta;
la norma di cui all'art. 12.2 legge 1423 del 1956
andava interpretata nel senso di escludere la fungibilità solo nel caso di successiva sentenza di condanna, per il principio del favor rei e per ragioni di equità e giustizia sostanziale,
dovendosi ritenere irrilevante differentemente da quanto
- ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla
Corte distrettuale il tempo di esecuzione tra le due misure, in particolare dovendosi escludere che il principio posto da tale norma operasse solo per la custodia cautelare iniziata dopo l'inizio della misura di prevenzione. Questa interpretazione, in tutti i casi nei quali le ragioni della pericolosità erano indicate in fatti precedenti la misura cautelare (questa, per il
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ricorrente, l'essenza dell'istituto della fungibilità), finiva
con il lasciare arbitri della stessa possibilità che il principio operasse coloro che potevano decidere discrezionalmente quando formulare la proposta per la sorveglianza speciale;
irrilevanti dovevano considerarsi le valutazioni della
Corte di Catanzaro sulla compatibilità tra le due misure,
rilevando solo il diverso istituto della fungibilità. 1.1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in ragione della possibilità di far operare l'istituto della fungibilità nei soli casi di concorrente decorrenza delle due misure, di prevenzione e cautelare.
Considerato in diritto 2. Il ricorso è manifestamente infondato, e la sua conseguente inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Giudica tuttavia la Corte che la peculiarità della vicenda consigli la non condanna al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende.
L'art. 12.2 della legge 1423 del 1956 prevede che "il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detenţiva non è computato nella durata
dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune".
La norma presuppone che sia in atto una misura di prevenzione e sopravvenga una misura custodiale che si sovrappone alla prima.
La coesistenza delle due misure è pertanto il presupposto necessario di operatività dell'istituto, e ciò anche
in ordine alla problematica della sua applicabilità pure nel caso di sentenza di proscioglimento (contesto sul quale tuttavia
occorrerebbe comunque affrontare la tematica di un raccordo sistematico con gli istituti di cui agli artt. 314 e 657 c.p.p.).
Tale coesistenza difetta nel caso concreto, in cui la misura di prevenzione è stata applicata dopo il proscioglimento per i fatti che avevano condotto alla custodia cautelare (pur essendo il relativo procedimento iniziato in pendenza di
quest'ultima).
Corte di Cassazione-Sesta Sezione penale-19684/09 RG 3
La richiesta difensiva è pertanto palesemente infondata, laddove in definitiva sollecita non già un'applicazione estensiva o analogica dell'istituto, pur considerato nella sua evoluzione giurisprudenziale puntualmente ricordata dal procuratore generale nel suo parere, bensì la creazione di un diverso istituto,
fondato come appunto deduce il ricorrente
- sulla mera esistenza dei due 'fatti' (la custodia cautelare non seguita da condanna, la misura di prevenzione con obbligo di dimora)
prescindendo dal loro rapporto temporale. Istituto nuovo che, per i vari aspetti che dovrebbe disciplinare (tenuto conto della radicale diversità dei presupposti di una misura di prevenzione rispetto ad una misura cautelare per reato specifico),
necessiterebbe nella sua 'strutturazione' di una serie di scelte di valore tipicamente proprie del solo legislatore. Né è possibile prospettare questioni rilevanti e non manifestamente infondate di legittimità costituzionale in relazione alla deduzione difensiva per cui la misura di prevenzione nel caso di specie sarebbe stata basata sui medesimi elementi fattuali che avrebbero fondato la misura custodiale, e quindi anch'essi, in ipotesi difensiva, preesistenti a
quest'ultima ed idonei a condurre all'applicazione della misura di prevenzione prima della custodia cautelare, realizzando così
la coesistenza richiesta da parte di alcuna giurisprudenza di questa Corte per la genericità dell'assunto (il che è
-
discrezionali assorbente) e per la pluralità di scelte sistematiche possibili.
P.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2/ 12/ 2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antily Carlo Citterio
Cartikler'
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 17 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER SestaLidia ScaniaSezione penale Corte di Ca 19684/09 RG
Seel