Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2009, n. 48302
CASS
Sentenza 2 dicembre 2009

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La regola secondo cui non si computa nella durata dell'obbligo di soggiorno, applicato con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva presuppone, perché sia operativa, l'attualità di una misura di prevenzione al momento in cui sopravviene l'applicazione di una misura custodiale. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso l'operatività della disciplina indicata in quanto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era stata applicata successivamente al proscioglimento per i fatti in relazione ai quali era stata disposta la custodia cautelare, pur se il procedimento di prevenzione era iniziato nella pendenza di quest'ultima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2009, n. 48302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48302
    Data del deposito : 2 dicembre 2009

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