Sentenza 10 settembre 2002
Massime • 2
Il superamento del termine dell'apertura del dibattimento previsto dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen. non preclude la possibilità di richiedere l'oblazione, in quanto, nei casi di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile la procedura estintiva, spetta al giudice, a norma dell'art. 141 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen., rimettere in termini l'imputato affinché possa esercitare tale facoltà, indipendentemente dall'esistenza o meno di precedenti istanze e dal tempo in cui siano state formulate.
Qualora l'estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, con la quale venga inflitta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, deve rimettere in termini l'imputato per consentirgli di presentare domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 141 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen., subordinando l'efficacia della condanna alla inutile scadenza del termine assegnato o al mancato pagamento tempestivo della somma dovuta; pertanto, se la procedura di oblazione si perfeziona con il pagamento della somma dovuta, il reato deve essere dichiarato estinto, ad istanza di parte, dal giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile (nell'affermare tale principio la Corte ha espressamente richiamato l'istituto della sentenza condizionata, ritenendolo non del tutto estraneo alla materia penale, con riferimento, in particolare, alla sospensione condizionale della pena nonché alla concessione dell'amnistia e dell'indulto condizionati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/09/2002, n. 33420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33420 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 19/09/2002
1. Dott. GIUSEPPE COSENTINO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIETRO A. SIRENA - Consigliere - N. 804
3. Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 13763/2002
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
GL LV e TI NI
avverso la sentenza in data 20.12.2001 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dott. A. M. De Sandro che ha concluso per l'annullamento con rinvio MOTIVI DELLA DECISIONE
AV LV e TI NI ricorrono avverso la sentenza in data 20.12.2001 della Corte di appello di Firenze con la quale, impugnante il pubblico ministero avverso la decisione assolutoria di primo grado, sono stati condannati alla pena di lire cinquecentomila ciascuno perché ritenuti colpevoli del reato di incauto acquisto, così qualificata l'originaria imputazione di ricettazione.
Denunciano, con motivi analoghi, la violazione degli artt. 162 bis c.p. e 141.4 bis disp. att. c.p.p. perché, essendo stata ritenuta la sussistenza di un reato possibile oggetto di oblazione, avrebbero dovuto essere posti dalla Corte di appello nella condizione di proporre la relativa domanda.
La doglianza è fondata.
L'art. 141.4 bis disp. att. c.p.p. prevede espressamente che in caso di modifica dell'originarla imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima.
È noto che tale disposizione è stata inserita dall'art. 53 l.16.12.1999 n. 479 nell'originario impianto codicistico per adeguare il sistema ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 530 del 1995, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non consentivano all'imputato di avanzare istanza di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., relativamente al fatto diverso contestato nel dibattimento. Nell'occasione il giudice delle leggi aveva chiarito come l'impossibilità di richiedere l'oblazione nell'ipotesi di modifica dell'imputazione e di contestazione di reato concorrente nel dibattimento fosse indubbiamente lesiva del diritto di difesa, nonché priva di razionale giustificazione poiché l'avvenuto superamento del limite temporale (apertura del dibattimento) previsto, in linea generale, per la proposizione della relativa domanda non è riconducibile a libera scelta dell'imputato, e cioè ad inerzia al medesimo addebitabile, sol che si consideri che la facoltà in discussione non può che sorgere nel momento stesso in cui il reato è oggetto di contestazione.
Dopo l'entrata in vigore dell'indicata novella deve pertanto ritenersi definitivamente superata, per le ipotesi di derubricazione dell'imputazione originariamente preclusiva dell'oblazione in altra che la consente, la questione concernente l'operatività, ai fini della presentazione dell'istanza, dello sbarramento dell'apertura del dibattimento previsto dagli artt. 162 e 162 bis c.p.; questione che, in assenza di soluzioni di diritto positivo, aveva visto la prevalente giurisprudenza di legittimità attestata su una sorta di compromesso in base al quale, ferma l'assoluta perentorietà del termine (sez. 1^, 15.5.1999, Nolano, rv 214067), l'oblazione era considerata ammissibile ove l'interessato avesse tempestivamente proposto una "domanda condizionata", invocando la diversa qualificazione giuridica del fatto e l'ammissione al beneficio (sez. 1^, 5.5.1999, Orfeo, rv 214646; sez. 1^, 10.11.1998, Mangione, rv 211868).
Osserva il collegio che sia la formulazione letterale sia la ratio della nuova disposizione escludono che possa continuare a considerarsi gravante sull'imputato (come, pur in una globale ottica "garantista", sembra ancora ritenere sez. 1^, 12.5.2000, Monetto, rv 216275) l'onere - certamente lesivo del diritto di difesa - di "anticipare", in un momento in cui il relativo diritto non è ancora sorto ed in vista di una derubricazione (futura ed incerta) del reato contestato, la domanda di oblazione;
ne deriva che spetta ora al giudice, "in caso di modifica dell'originaria imputazione" e dunque solo successivamente ad essa, rimettere d'ufficio in termini l'imputato affinché possa esercitare il diritto che dalla derubricazione è sorto, indipendentemente dall'esistenza o meno di qualsiasi precedente istanza e dal tempo in cui essa sia stata formulata.
Si deve rilevare tuttavia come la disciplina positiva - la quale, per quanto sopra detto, deve applicarsi senza eccezioni in ogni caso di derubricazione del reato - se descrive una sequenza procedimentale del tutto compatibile con la modifica dell'imputazione avvenuta per iniziativa del pubblico ministero nel corso del dibattimento (rimessione in termini, eventuale domanda di oblazione, eventuale ammissione, pagamento, dichiarazione di estinzione del reato) si mostri insufficiente per l'ipotesi in cui la modifica dell'imputazione avvenga con il provvedimento che conclude il processo, considerato che il legislatore ha mancato di esplicitamente apprestare un meccanismo che renda possibile in tal caso l'accesso al beneficio.
È pertanto necessario che l'interprete, a meno che non si voglia pervenire ad una ermeneusi sostanzialmente abrogativa dell'art. 141.4 bis disp. att. c.p.p. - certamente in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza - secondo la quale la norma non sarebbe applicabile ai casi come quello di specie per la difficoltà di ricondurla ad un congegno formale adeguato, individui nel sistema una soluzione costituzionalmente adeguata.
Non convince, in proposito, la conclusione cui è pervenuta sez. 1^, 12.5.2000, Monetto, rv 216275, ad avviso della quale alla rimessione in termini si dovrebbe "provvedere con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, eventualmente anche all'esito della istruzione dibattimentale", atteso che non è contemplata dal sistema la possibilità, per il giudice, di derubricare l'imputazione a mezzo di ordinanza, con una sorta di "anticipazione" della propria decisione finale;
ed appare insufficiente, altresì, quella delineata da sez. 3^, 26.8.1999, Stacchini, rv 214038, secondo cui "qualora, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato venga dichiarato responsabile di un reato che, a differenza di quello originariamente contestato, rende possibile l'estinzione mediante oblazione, deve ammettersi che la relativa domanda possa essere avanzata in sede di appello, trovando in tal caso applicazione analogica la disciplina prevista dall'art. 604.7 c.p.p. per il caso in cui il giudice d'appello riconosca erronea la reiezione della domanda di oblazione da parte del giudice di primo grado": a prescindere, infatti, dalla considerazione che essa obbliga l'imputato ad affrontare un ulteriore giudizio di gravame per poter esercitare un diritto che gli compete fin dal momento della modifica dell'originaria imputazione, si prospettano alcune ipotesi, come quelle relative a sentenze inappellabili ovvero - come nella specie - di derubricazione avvenuta in sede di appello, in cui non è praticabile il rimedio dell'impugnazione nel merito.
Per la risoluzione della questione deve dunque farsi ricorso, secondo quanto già affermato da questa sezione nella decisione del 22 ottobre 2001, ric. Elidrissi, rv 220861, all'istituto della sentenza condizionata, consolidato in sede civile ma non del tutto estraneo alla materia penale, se si pensa alla sospensione condizionale della pena o alla concessione dell'amnistia o dell'indulto subordinate all'adempimento di obblighi (artt. 151, 165 e 174 c.p.; 672 e 674 c.p.p.). Come è noto, la sentenza condizionata consiste nel subordinare l'efficacia della condanna al verificarsi di determinati eventi futuri ed incerti, allo scadere di un termine, all'adempimento di una prestazione;
ed è ammissibile se circoscritta a casi in cui l'accertamento dell'avverarsi della condizione non comporti un nuovo giudizio di cognizione, ma possa essere fatto valere in sede esecutiva (Cass. civ., nn. 6667/82, 7841/86, 6329/96, 3734/98, 1642/99). Ritiene pertanto il Collegio che, qualora il reato contestato diventi suscettibile di estinzione ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p. per effetto della modifica dell'originaria (e preclusiva) imputazione effettuata con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice, oltre ad irrogare la corrispondente sanzione, sia tenuto, con la stessa sentenza e d'ufficio, a rimettere in termini l'imputato per proporre domanda di oblazione subordinando l'efficacia della condanna al perfezionamento del relativo iter procedimentale che contempla, dopo la (eventuale) presentazione dell'istanza, l'ulteriore verifica da parte dello stesso giudice della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 162 bis, terzo comma, c.p. per i casi di c.d. "oblazione discrezionale", quindi l'ammissione al beneficio e l'indicazione di un termine non superiore ai dieci giorni per il versamento della somma dovuta (art. 141.4 bis disp. att. c.p.p.), infine il pagamento da parte dell'interessato.
Se il pagamento avviene nel termine stabilito, il reato si estingue e la relativa declaratoria è pronunciata, ad istanza di parte, dal giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente ai sensi dell'art.676 c.p.p.; altrimenti la sentenza di condanna diventa efficace ed eseguibile.
Il provvedimento impugnato va pertanto, annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze affinché, ferma restando l'avvenuta derubricazione del reato e la conseguente determinazione della pena, provveda alle ulteriori pronunce, ai sensi dell'art. 141.4 bis c.p.p. ed in conformità ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla mancata restituzione in termini degli imputati per proporre istanza di oblazione e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre