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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/12/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, FA BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3306/2022 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Antongiovanni in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Emili in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvana Zampieri in Verona, Corso di Porta
Nuova n. 20
OPPOSTA con la chiamata in causa di
(P. IVA. Controparte_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
(P.IVA Controparte_4 P.IVA_4
1 in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Coppola e Claudio Bicchierai, Emili in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: trasporto
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia il Tribunale di Verona, ogni contraria istanza reietta, previa ogni opportuna declaratoria e con qualsiasi statuizione, in via gradata e salvo gravame: preliminarmente, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.l. 132/2014.
Revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare che la
[...]
nulla deve alla per qualsiasi titolo, ragione e/o causa. Parte_1 Controparte_1
Condannare alla restituzione dell'importo di € 8.600,00 pagato da Controparte_1
in virtù del decreto ingiuntivo n. 833/2022, oltre interessi. Parte_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare al Controparte_1
pagamento della somma di € 9.766,71, oltre gli interessi dal 24.11.2021 alla data del paga- mento, al tasso previsto dall'art 27 par. 1 della Convenzione relativa al contratto di trasporto di merci su strada, firmata a Ginevra il 19/05/1956.
In subordine, compensare l'eventuale credito di con l'importo di € Controparte_1
9.766,71 vantato da Parte_1
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori fiscali di legge.
Per l'opposta:
IN VIA PRELIMINARE:
2 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla opponente rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avanzata;
2) accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per mancanza del requisito previsto dall'art. 163 comma 3 n. 4;
3) preso atto del pagamento avvenuto in data 30.05.2022 della sola sorte capitale da parte dell'opponente pari ad Euro 8.600,00 successivamente alla notifica della presente opposizione, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di
Verona, tenuta ferma la condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al D.Lgs.
231/2002 oltre ai compensi professionali e alle spese sostenute dall'opposta per la fase monitoria, nella misura liquidati dal Giudice Dott. Attilio Burti;
NEL MERITO:
1) In via principale: accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del diritto al risarcimento del danno in capo alla opponente ai sensi della normativa vigente in ambito di trasporti internazionali disciplinati dalla Convenzione CMR;
per l'effetto dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte;
2) previo accertamento circa la regolare esecuzione dei trasporti affidati ed eseguiti dalla su incarico della rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed Controparte_1 Pt_1
in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa;
3) In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_3
con sede in Eboli (SA) al Viale Paestum Parco Vela snc P.IVA in qualità di P.IVA_3
subvettore tenuto a manlevare la per i danni risentiti dalla Controparte_1 Parte_1
a seguito del sinistro nei limiti del loro accertamento e, in conseguenza, condannare la
[...]
chiamata in causa e non costituita, a pagare direttamente alla Controparte_3
3 danneggiata le somme che verranno riconosciute a titolo di risarcimento del danno;
4) In ogni caso, nella denegata ipotesi di attribuzione di una qualche responsabilità in capo alla nella determinazione dei danni subiti dall'opponente, accertare Controparte_1
e dichiarare che l'odierna opposta è garantita dalla polizza vettoriale n.
1/64563/38/166204382 stipulata con la e, per l'effetto, condannare la Controparte_4
citata compagnia a tenere indenne e comunque manlevare la da ogni Controparte_1
pregiudizio conseguente alla domanda attorea, condannando la Controparte_4
a risarcire direttamente alla gli eventuali danni che in corso di causa Parte_1
venissero accertati nella misura ritenuta di giustizia.
SEMPRE NEL MERITO: si chiede che il Giudice, in ogni caso, condanni l'opponente al pagamento degli interessi moratori pari ad Euro 194,61 calcolati alla data del pagamento avvenuto il 30.05.2022, delle spese della procedura monitoria pari ad Euro 145,50 e dei compensi professionali liquidati dal Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, pari a Euro 621,00 + cpa al 4%, per un totale di Euro 985,95.
Con vittoria di spese diretti ed onorari anche del presente giudizio di opposizione.
Per la terza chiamata:
“Nel merito, rigettare le domande risarcitorie proposte dall'attrice opponente nei confronti della convenuta opposta, per difetto di titolarità all'azione ed in ogni caso per infondatezza in fatto ed in diritto e comunque per mancanza di prova;
Nel merito, in denegata ipotesi di condanna della convenuta opposta, rigettare le domande di manleva proposte dalla convenuta opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
Nel merito, in via subordinata, in denegata ipotesi di condanna della convenuta opposta, accogliere le domande di manleva proposte dalla convenuta opposta entro i limiti previsti dal contratto di assicurazione e, cioè, limitare la condanna degli assicuratori della responsabilità
4 vettoriale alla somma che risulterà di giustizia applicando la franchigia fissa di € 500 per i trasporti internazionali e gli scoperti di polizza applicabili alla fattispecie.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Verona il 26.03.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 8.600,00, oltre Controparte_1
interessi, quale corrispettivo di servizi di trasporto internazionale di merci effettuati nel novembre 2021.
In particolare, ha eccepito l'inadempimento dell'opposta agli obblighi Parte_1
contrattuali assunti nei suoi confronti, lamentando la non debenza della somma di € 4.400,00, relativa alla fattura n. 153/2021 del 30.11.2021, ed opponendo in compensazione un credito risarcitorio maggiore rispetto all'intero importo del decreto ingiuntivo.
Secondo la ricostruzione di cui all'atto di citazione, l'opponente in data 16.11.2021 aveva ricevuto l'incarico di effettuare un doppio trasporto in Gran Bretagna di 26 pallets di ortaggi freschi da caricare parte ad Eboli, presso la società AM, e parte a Spartivento (FG) presso la società agricola ZE NP e EF.
L'opponente aveva stipulato poi un autonomo contratto di trasporto con Controparte_1
per l'esecuzione del servizio, pattuendo con la medesima, tra l'altro, il divieto di
[...]
affidare (ulteriormente) il trasporto a terzi e dettando prescrizioni in merito al regime termico da osservare durante il viaggio, ossia che “la merce deve viaggiare tassativamente a una temperatura di 4°C”, con l'espressa avvertenza che l'inosservanza di tale condizione avrebbe cagionato il danneggiamento del prodotto trasportato (cfr. doc. 5 monitorio).
Tuttavia, all'atto della consegna presso la destinataria , in data 24.11.2021, la merce CP_6
era risultata affetta da grave deterioramento (cfr. doc. 5 opponente), cosicché l'intera partita
5 era stata distrutta, avendo il destinatario apposto l'annotazione circa l'elevata CP_6
temperatura degli spinaci, sia sulla CMR (“haigh temper”), che sui documenti di trasporto accompagnatori (“Too high temperature, up to 13°C”) (cfr. doc. 5 monitorio) e provveduto a notificare l'accaduto a che, in ossequio ai rapporti intercorsi, inviava la conseguente Pt_1
comunicazione a invitandola altresì ad incaricare un proprio perito ai fini dei necessari CP_1
accertamenti in contraddittorio, senza tuttavia ottenere riscontro positivo.
A conclusione delle operazioni peritali eseguite la causa dell'avaria veniva individuata nell'anomalia termica rilevata all'interno del camion adibito per il trasporto (cfr. docc. 8-8° opponente).
La società ZE, quindi, quantificava i danni ed emetteva a carico della società Pt_1
una nota di debito pari a € 9.766,21 (cfr. fattura n. 641F del 24.12.2021, doc. 10 opponente).
Tale somma costituisce l'oggetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nel presente giudizio, al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento di detto importo.
Si è costituita in giudizio , contrastando le argomentazioni avversarie ed Controparte_1
eccependo la carenza di legittimazione in capo all'opponente a proporre la domanda riconvenzionale, in quanto vettore principale e non già mittente o destinatario della merce, ed insistendo, nel merito, per il rigetto della stessa, preliminarmente dando atto di aver ricevuto dall'opponente, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il pagamento della somma capitale di
€ 8.600,00, non anche gli interessi moratori pari ad € 194,61 e le spese della procedura monitoria.
Chiamata in manleva da uale vettore effettivo ed eventuale responsabile della perdita CP_1
del carico, la è rimasta contumace. Controparte_3
Si è viceversa costituita chiamata in manleva dall'opposta, Controparte_4
eccependo l'inoperatività della garanzia rispetto ad ipotesi di errata regolazione del
6 termostato ed omessa prerefrigerazione della merce, in virtù dell'art. 4 della clausola addizionale 9 delle condizioni di polizza, eccependo, inoltre, che la copertura cessava con lo scarico delle merci dal veicolo utilizzato per il trasporto, aderendo, per il resto, alle difese dell'opposta.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va premesso che l'opposizione non costituisce mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, volto a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria, nel quale, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, incombe al creditore che agisca per l'adempimento di provare la fonte negoziale del suo diritto, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, laddove spetta al debitore di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 13533 del
30/10/2001).
L'esistenza dei rapporti negoziali azionati dall'opposta è stata espressamente riconosciuta dall'opponente, che ha ammesso di aver affidato alla prima i beni descritti nelle fatture ed alcunchè ha osservato con riguardo ai corrispettivi esposti, essendosi limitata a sollevare contestazioni sulla perdita di una sola partita di spinaci, quella di cui alla fattura n. 153/2021 del 30.11.2021 di € 4.400,00.
L'opposta ha poi allegato l'inadempimento dell'opponente.
A fronte di questo l'opponente, con riguardo alle fatture diverse da quella appena menzionata, non ha assolto all'onere probatorio che le incombeva di dimostrare il fatto estintivo della pretesa della controparte, che deve pertanto intendersi fondata.
Con riguardo alla fattura n. 153/2021, invece, avendo l'opponente eccepito l'inadempimento avversario e documentato le contestazioni sollevate dalla destinataria , devono CP_6
svolgersi i seguenti rilievi.
7 La fattispecie ricade nell'ambito di applicazione della disciplina uniforme dettata dalla
Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (c.d. Convenzione CMR), il cui art. 17 prevede una presunzione di responsabilità del vettore per perdita od avaria c.d. ex recepto, presunzione che può essere superata solo se il vettore fornisce la prova specifica che la perdita o l'avaria sono derivate da un fatto positivamente identificato, ad esso estraneo e non imputabile, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, della cui prova è onerato il vettore. Invero,
“In tema di trasporto di cose, una volta provato il buono stato di conservazione della merce alla consegna al vettore, il deterioramento della stessa al momento della relativa riconsegna al destinatario può essere provato in via presuntiva in base alla circostanza della tempestiva denuncia fattane da quest'ultimo al mittente e della immediata contestazione di questi al vettore, incombendo a colui — mittente o destinatario — che contro il vettore agisce dare la prova della quantità, della qualità e dello stato delle cose all'atto del relativo affidamento al medesimo in custodia, cosa da potersi, nel successivo momento della riconsegna, dal confronto dedurre che il deterioramento è intervenuto nel corso del trasporto” (Cass. civ. n.
4652 del 03/03/2005).
Peraltro, in caso di trasporto a temperatura controllata - com'è nell'ipotesi concreta, in cui tra le parti vigeva l'obbligo tassativo di mantenere una temperatura costante di 4°C durante il viaggio - l'onere probatorio del vettore è ulteriormente aggravato, posto che l'art. 18.4 della
Convenzione CMR stabilisce che “Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli”.
Orbene, nel caso non ha fornito la prova liberatoria necessaria a vincere la Controparte_1
8 suindicata presunzione di responsabilità.
Ed invero, malgrado risulti documentato il buono stato degli spinaci e la conformità della temperatura al momento del carico presso la mittente ZE, sia dalla lettura di vettura, ove il sub-vettore non ha apposto alcuna riserva, sia dalle fotografie datate CP_3
20.11.2021, ove la temperatura delle casse di spinaci si colloca in un range tra 1.8 °C e 2.0 °C
(cfr. doc. 4a, 4b, 4c), l'opposta si è limitata ad invocare le risultanze della strisciata estratta dal mezzo il giorno successivo al completamento del trasporto ed a lamentare irregolarità nella gestione della fase posteriore all'insorgenza delle contestazioni della destinataria . CP_6
Sennonché, la strisciata in questione non fornisce alcun elemento favorevole alle tesi dell'opposta e registra semmai, come puntualmente eccepito dall'opponente, importanti variazioni di temperatura, anche nella colonna “RETURN CONTROL” (cfr. doc. 12 e 27 di parte opposta), dove figurano valori fluttuanti da un minimo di 0,8°C (in data 22.11.2021, ore 21:24) sino ad un massimo di 9,0°C (rilevata il 24.11.2021 alle ore 06:08), evidenziando così una instabilità del regime refrigerativo durante il trasporto.
D'altra parte, in mancanza di una CTU, neppure richiesta, alcun rilievo può attribuirsi alle apodittiche e generiche affermazioni dell'opposta, secondo cui “la normativa di riferimento tollera un'oscillazione della temperatura di +3°C/-3°C senza che la merce subisca alcun problema di conservazione”, tanto più trattandosi di asserzioni smentite dagli esiti dell'indagine peritale effettuata presso il magazzino della destinataria (indagine alla quale l'opposta non ha inteso presenziare, a causa del preavviso contenuto, avendo chiesto un differimento di ben "almeno due giorni lavorativi di preavviso", adducendo la necessità di consentire la comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nella spedizione (cfr. doc. 7 opponente), malgrado il divieto di subvezione), in base ai quali il deterioramento della merce era da ricondursi a “an insufficient cooling of the goods during transport (...)” (cfr. docc. 8, 8a opponente).
9 Né costituisce elemento idoneo a superare la presunzione di responsabilità del vettore l'accettazione da parte della destinataria della merce prelevata presso l'altra mittente
AM (cfr. doc. 28 opposta), che non denota di per sé solo che l'ammaloramento in contesa sia in realtà imputabile all'omessa prerefrigerazione da parte della non solo CP_7
perché non è stata apposta alcuna riserva al carico presso quest'ultima, ma anche perché il lotto caricato presso AM aveva altra e diversa composizione (baby spinacio e rucola, anziché spinaci freschi).
Deve dunque ritenersi integrata la responsabilità del vettore, senza che ad altro apprezzamento possa condurre il fatto che la destinataria abbia contrassegnato con la dicitura
"YES" la clausola "consignment in good condition" sulla lettera di vettura, dato che, al contrario, proprio tale documento comprova l'apposizione della riserva all'arrivo, con la quale ha formalmente segnalato la presenza di anomalie termiche ("haig temper", "too CP_6
high temperature, up to 13°"; cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
Atteso l'accertato inadempimento, all'opposta non spetta il corrispettivo indicato nella fattura n. 153/2021.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente – da ritenersi a ciò legittimata, avendo la giurisprudenza affermato che “il vettore che si serve di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta e non di regresso, nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto allo stesso subvettore la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso” (v. Cass., Sez. 3, 04/06/2007, n.12963) – va viceversa respinta, in difetto della prova circa l'entità del danno sofferto, che incombeva sull'istante.
L'opponente, invero, si è limitata a produrre una nota di debito emessa direttamente a suo
10 carico dalla mittente ZE, ma non ha prodotto alcun documento, neppure una contabile di bonifico, per dimostrare il quantum degli esborsi sostenuti in dipendenza della vicenda di cui è causa, nonostante la recisa contestazione formulata sul punto dall'opposta.
Atteso il rigetto della domanda risarcitoria, la domanda di regresso proposta dall'opposta nei confronti del sub vettore “in via subordinata, nel caso di accoglimento della CP_3
domanda riconvenzionale dell'opponente” resta assorbita, e così pure per la domanda formulata nei confronti di in capo alla quale – si osserva ad Controparte_4
abundantiam - alcun obbligo di manleva avrebbe potuto comunque ravvisarsi, data l'espressa esclusione della garanzia in caso di danni derivanti da errata regolazione del termostato
(clausola addizionale n. 9 art. 4 delle condizioni di polizza).
In conclusione, il credito azionato dall'opposta con il ricorso monitorio va accertato in €
4.200,00 (€ 8.660 - € 4.400 relativi alla fattura 153/2021), oltre agli interessi moratori computati ex d. lgs. n. 231/2002 sulla somma predetta fino alla data della sopravvenuta corresponsione della somma capitale di € 8.600,00, avvenuta il 30.05.2022, con condanna della stessa opposta a restituire alla quanto ricevuto in esecuzione del Parte_1
decreto ingiuntivo in eccesso rispetto all'importo come sopra rideterminato, con gli interessi legali dalla data del pagamento.
Il decreto ingiuntivo, in conseguenza della rideterminazione del credito e del fatto estintivo sopravvenuto, va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, come in dispositivo, a favore dell'opposta, sia per la fase monitoria, sia per la presente fase (v. Cass. Sez. 2, n. 24482 del 09/08/2022), avuto riguardo al quantum riconosciuto (€ 4.200,00), secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
Nei rapporti tra la Compagnia assicurativa terza chiamata, non essendo ravvisabile CP_1
soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
11 Nulla per il rapporto tra l'opposta e essendo quest'ultima rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, preso atto anche del sopravvenuto pagamento della somma di € 8.600,00 da parte dell'opponente, revoca il decreto ingiuntivo;
2) accerta che alla data del sopravvenuto pagamento indicato al capo 1) il credito dell'opposta nei confronti della parte opponente ammontava alla somma di € 4.200,00, oltre agli interessi moratori computati ex d. lgs. n. 231/2002, e, per l'effetto, condanna la parte opposta a restituire all'opponente quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo in eccesso rispetto all'importo come sopra rideterminato, con gli interessi legali dalla data del pagamento;
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'opponente;
4) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida, quanto alla fase monitoria, in € 76,00 per spese e € 473,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA e, quanto alla presente fase, in €
2.552,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
5) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'opposta e la terza chiamata
Controparte_4
Verona, 27.12.2025
IL GIUDICE
FA BA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, FA BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3306/2022 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Antongiovanni in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Emili in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvana Zampieri in Verona, Corso di Porta
Nuova n. 20
OPPOSTA con la chiamata in causa di
(P. IVA. Controparte_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
(P.IVA Controparte_4 P.IVA_4
1 in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Coppola e Claudio Bicchierai, Emili in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: trasporto
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia il Tribunale di Verona, ogni contraria istanza reietta, previa ogni opportuna declaratoria e con qualsiasi statuizione, in via gradata e salvo gravame: preliminarmente, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.l. 132/2014.
Revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare che la
[...]
nulla deve alla per qualsiasi titolo, ragione e/o causa. Parte_1 Controparte_1
Condannare alla restituzione dell'importo di € 8.600,00 pagato da Controparte_1
in virtù del decreto ingiuntivo n. 833/2022, oltre interessi. Parte_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare al Controparte_1
pagamento della somma di € 9.766,71, oltre gli interessi dal 24.11.2021 alla data del paga- mento, al tasso previsto dall'art 27 par. 1 della Convenzione relativa al contratto di trasporto di merci su strada, firmata a Ginevra il 19/05/1956.
In subordine, compensare l'eventuale credito di con l'importo di € Controparte_1
9.766,71 vantato da Parte_1
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori fiscali di legge.
Per l'opposta:
IN VIA PRELIMINARE:
2 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla opponente rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avanzata;
2) accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per mancanza del requisito previsto dall'art. 163 comma 3 n. 4;
3) preso atto del pagamento avvenuto in data 30.05.2022 della sola sorte capitale da parte dell'opponente pari ad Euro 8.600,00 successivamente alla notifica della presente opposizione, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di
Verona, tenuta ferma la condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al D.Lgs.
231/2002 oltre ai compensi professionali e alle spese sostenute dall'opposta per la fase monitoria, nella misura liquidati dal Giudice Dott. Attilio Burti;
NEL MERITO:
1) In via principale: accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del diritto al risarcimento del danno in capo alla opponente ai sensi della normativa vigente in ambito di trasporti internazionali disciplinati dalla Convenzione CMR;
per l'effetto dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte;
2) previo accertamento circa la regolare esecuzione dei trasporti affidati ed eseguiti dalla su incarico della rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed Controparte_1 Pt_1
in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa;
3) In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_3
con sede in Eboli (SA) al Viale Paestum Parco Vela snc P.IVA in qualità di P.IVA_3
subvettore tenuto a manlevare la per i danni risentiti dalla Controparte_1 Parte_1
a seguito del sinistro nei limiti del loro accertamento e, in conseguenza, condannare la
[...]
chiamata in causa e non costituita, a pagare direttamente alla Controparte_3
3 danneggiata le somme che verranno riconosciute a titolo di risarcimento del danno;
4) In ogni caso, nella denegata ipotesi di attribuzione di una qualche responsabilità in capo alla nella determinazione dei danni subiti dall'opponente, accertare Controparte_1
e dichiarare che l'odierna opposta è garantita dalla polizza vettoriale n.
1/64563/38/166204382 stipulata con la e, per l'effetto, condannare la Controparte_4
citata compagnia a tenere indenne e comunque manlevare la da ogni Controparte_1
pregiudizio conseguente alla domanda attorea, condannando la Controparte_4
a risarcire direttamente alla gli eventuali danni che in corso di causa Parte_1
venissero accertati nella misura ritenuta di giustizia.
SEMPRE NEL MERITO: si chiede che il Giudice, in ogni caso, condanni l'opponente al pagamento degli interessi moratori pari ad Euro 194,61 calcolati alla data del pagamento avvenuto il 30.05.2022, delle spese della procedura monitoria pari ad Euro 145,50 e dei compensi professionali liquidati dal Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, pari a Euro 621,00 + cpa al 4%, per un totale di Euro 985,95.
Con vittoria di spese diretti ed onorari anche del presente giudizio di opposizione.
Per la terza chiamata:
“Nel merito, rigettare le domande risarcitorie proposte dall'attrice opponente nei confronti della convenuta opposta, per difetto di titolarità all'azione ed in ogni caso per infondatezza in fatto ed in diritto e comunque per mancanza di prova;
Nel merito, in denegata ipotesi di condanna della convenuta opposta, rigettare le domande di manleva proposte dalla convenuta opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
Nel merito, in via subordinata, in denegata ipotesi di condanna della convenuta opposta, accogliere le domande di manleva proposte dalla convenuta opposta entro i limiti previsti dal contratto di assicurazione e, cioè, limitare la condanna degli assicuratori della responsabilità
4 vettoriale alla somma che risulterà di giustizia applicando la franchigia fissa di € 500 per i trasporti internazionali e gli scoperti di polizza applicabili alla fattispecie.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Verona il 26.03.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 8.600,00, oltre Controparte_1
interessi, quale corrispettivo di servizi di trasporto internazionale di merci effettuati nel novembre 2021.
In particolare, ha eccepito l'inadempimento dell'opposta agli obblighi Parte_1
contrattuali assunti nei suoi confronti, lamentando la non debenza della somma di € 4.400,00, relativa alla fattura n. 153/2021 del 30.11.2021, ed opponendo in compensazione un credito risarcitorio maggiore rispetto all'intero importo del decreto ingiuntivo.
Secondo la ricostruzione di cui all'atto di citazione, l'opponente in data 16.11.2021 aveva ricevuto l'incarico di effettuare un doppio trasporto in Gran Bretagna di 26 pallets di ortaggi freschi da caricare parte ad Eboli, presso la società AM, e parte a Spartivento (FG) presso la società agricola ZE NP e EF.
L'opponente aveva stipulato poi un autonomo contratto di trasporto con Controparte_1
per l'esecuzione del servizio, pattuendo con la medesima, tra l'altro, il divieto di
[...]
affidare (ulteriormente) il trasporto a terzi e dettando prescrizioni in merito al regime termico da osservare durante il viaggio, ossia che “la merce deve viaggiare tassativamente a una temperatura di 4°C”, con l'espressa avvertenza che l'inosservanza di tale condizione avrebbe cagionato il danneggiamento del prodotto trasportato (cfr. doc. 5 monitorio).
Tuttavia, all'atto della consegna presso la destinataria , in data 24.11.2021, la merce CP_6
era risultata affetta da grave deterioramento (cfr. doc. 5 opponente), cosicché l'intera partita
5 era stata distrutta, avendo il destinatario apposto l'annotazione circa l'elevata CP_6
temperatura degli spinaci, sia sulla CMR (“haigh temper”), che sui documenti di trasporto accompagnatori (“Too high temperature, up to 13°C”) (cfr. doc. 5 monitorio) e provveduto a notificare l'accaduto a che, in ossequio ai rapporti intercorsi, inviava la conseguente Pt_1
comunicazione a invitandola altresì ad incaricare un proprio perito ai fini dei necessari CP_1
accertamenti in contraddittorio, senza tuttavia ottenere riscontro positivo.
A conclusione delle operazioni peritali eseguite la causa dell'avaria veniva individuata nell'anomalia termica rilevata all'interno del camion adibito per il trasporto (cfr. docc. 8-8° opponente).
La società ZE, quindi, quantificava i danni ed emetteva a carico della società Pt_1
una nota di debito pari a € 9.766,21 (cfr. fattura n. 641F del 24.12.2021, doc. 10 opponente).
Tale somma costituisce l'oggetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nel presente giudizio, al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento di detto importo.
Si è costituita in giudizio , contrastando le argomentazioni avversarie ed Controparte_1
eccependo la carenza di legittimazione in capo all'opponente a proporre la domanda riconvenzionale, in quanto vettore principale e non già mittente o destinatario della merce, ed insistendo, nel merito, per il rigetto della stessa, preliminarmente dando atto di aver ricevuto dall'opponente, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il pagamento della somma capitale di
€ 8.600,00, non anche gli interessi moratori pari ad € 194,61 e le spese della procedura monitoria.
Chiamata in manleva da uale vettore effettivo ed eventuale responsabile della perdita CP_1
del carico, la è rimasta contumace. Controparte_3
Si è viceversa costituita chiamata in manleva dall'opposta, Controparte_4
eccependo l'inoperatività della garanzia rispetto ad ipotesi di errata regolazione del
6 termostato ed omessa prerefrigerazione della merce, in virtù dell'art. 4 della clausola addizionale 9 delle condizioni di polizza, eccependo, inoltre, che la copertura cessava con lo scarico delle merci dal veicolo utilizzato per il trasporto, aderendo, per il resto, alle difese dell'opposta.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va premesso che l'opposizione non costituisce mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, volto a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria, nel quale, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, incombe al creditore che agisca per l'adempimento di provare la fonte negoziale del suo diritto, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, laddove spetta al debitore di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 13533 del
30/10/2001).
L'esistenza dei rapporti negoziali azionati dall'opposta è stata espressamente riconosciuta dall'opponente, che ha ammesso di aver affidato alla prima i beni descritti nelle fatture ed alcunchè ha osservato con riguardo ai corrispettivi esposti, essendosi limitata a sollevare contestazioni sulla perdita di una sola partita di spinaci, quella di cui alla fattura n. 153/2021 del 30.11.2021 di € 4.400,00.
L'opposta ha poi allegato l'inadempimento dell'opponente.
A fronte di questo l'opponente, con riguardo alle fatture diverse da quella appena menzionata, non ha assolto all'onere probatorio che le incombeva di dimostrare il fatto estintivo della pretesa della controparte, che deve pertanto intendersi fondata.
Con riguardo alla fattura n. 153/2021, invece, avendo l'opponente eccepito l'inadempimento avversario e documentato le contestazioni sollevate dalla destinataria , devono CP_6
svolgersi i seguenti rilievi.
7 La fattispecie ricade nell'ambito di applicazione della disciplina uniforme dettata dalla
Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (c.d. Convenzione CMR), il cui art. 17 prevede una presunzione di responsabilità del vettore per perdita od avaria c.d. ex recepto, presunzione che può essere superata solo se il vettore fornisce la prova specifica che la perdita o l'avaria sono derivate da un fatto positivamente identificato, ad esso estraneo e non imputabile, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, della cui prova è onerato il vettore. Invero,
“In tema di trasporto di cose, una volta provato il buono stato di conservazione della merce alla consegna al vettore, il deterioramento della stessa al momento della relativa riconsegna al destinatario può essere provato in via presuntiva in base alla circostanza della tempestiva denuncia fattane da quest'ultimo al mittente e della immediata contestazione di questi al vettore, incombendo a colui — mittente o destinatario — che contro il vettore agisce dare la prova della quantità, della qualità e dello stato delle cose all'atto del relativo affidamento al medesimo in custodia, cosa da potersi, nel successivo momento della riconsegna, dal confronto dedurre che il deterioramento è intervenuto nel corso del trasporto” (Cass. civ. n.
4652 del 03/03/2005).
Peraltro, in caso di trasporto a temperatura controllata - com'è nell'ipotesi concreta, in cui tra le parti vigeva l'obbligo tassativo di mantenere una temperatura costante di 4°C durante il viaggio - l'onere probatorio del vettore è ulteriormente aggravato, posto che l'art. 18.4 della
Convenzione CMR stabilisce che “Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli”.
Orbene, nel caso non ha fornito la prova liberatoria necessaria a vincere la Controparte_1
8 suindicata presunzione di responsabilità.
Ed invero, malgrado risulti documentato il buono stato degli spinaci e la conformità della temperatura al momento del carico presso la mittente ZE, sia dalla lettura di vettura, ove il sub-vettore non ha apposto alcuna riserva, sia dalle fotografie datate CP_3
20.11.2021, ove la temperatura delle casse di spinaci si colloca in un range tra 1.8 °C e 2.0 °C
(cfr. doc. 4a, 4b, 4c), l'opposta si è limitata ad invocare le risultanze della strisciata estratta dal mezzo il giorno successivo al completamento del trasporto ed a lamentare irregolarità nella gestione della fase posteriore all'insorgenza delle contestazioni della destinataria . CP_6
Sennonché, la strisciata in questione non fornisce alcun elemento favorevole alle tesi dell'opposta e registra semmai, come puntualmente eccepito dall'opponente, importanti variazioni di temperatura, anche nella colonna “RETURN CONTROL” (cfr. doc. 12 e 27 di parte opposta), dove figurano valori fluttuanti da un minimo di 0,8°C (in data 22.11.2021, ore 21:24) sino ad un massimo di 9,0°C (rilevata il 24.11.2021 alle ore 06:08), evidenziando così una instabilità del regime refrigerativo durante il trasporto.
D'altra parte, in mancanza di una CTU, neppure richiesta, alcun rilievo può attribuirsi alle apodittiche e generiche affermazioni dell'opposta, secondo cui “la normativa di riferimento tollera un'oscillazione della temperatura di +3°C/-3°C senza che la merce subisca alcun problema di conservazione”, tanto più trattandosi di asserzioni smentite dagli esiti dell'indagine peritale effettuata presso il magazzino della destinataria (indagine alla quale l'opposta non ha inteso presenziare, a causa del preavviso contenuto, avendo chiesto un differimento di ben "almeno due giorni lavorativi di preavviso", adducendo la necessità di consentire la comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nella spedizione (cfr. doc. 7 opponente), malgrado il divieto di subvezione), in base ai quali il deterioramento della merce era da ricondursi a “an insufficient cooling of the goods during transport (...)” (cfr. docc. 8, 8a opponente).
9 Né costituisce elemento idoneo a superare la presunzione di responsabilità del vettore l'accettazione da parte della destinataria della merce prelevata presso l'altra mittente
AM (cfr. doc. 28 opposta), che non denota di per sé solo che l'ammaloramento in contesa sia in realtà imputabile all'omessa prerefrigerazione da parte della non solo CP_7
perché non è stata apposta alcuna riserva al carico presso quest'ultima, ma anche perché il lotto caricato presso AM aveva altra e diversa composizione (baby spinacio e rucola, anziché spinaci freschi).
Deve dunque ritenersi integrata la responsabilità del vettore, senza che ad altro apprezzamento possa condurre il fatto che la destinataria abbia contrassegnato con la dicitura
"YES" la clausola "consignment in good condition" sulla lettera di vettura, dato che, al contrario, proprio tale documento comprova l'apposizione della riserva all'arrivo, con la quale ha formalmente segnalato la presenza di anomalie termiche ("haig temper", "too CP_6
high temperature, up to 13°"; cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
Atteso l'accertato inadempimento, all'opposta non spetta il corrispettivo indicato nella fattura n. 153/2021.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente – da ritenersi a ciò legittimata, avendo la giurisprudenza affermato che “il vettore che si serve di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta e non di regresso, nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto allo stesso subvettore la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso” (v. Cass., Sez. 3, 04/06/2007, n.12963) – va viceversa respinta, in difetto della prova circa l'entità del danno sofferto, che incombeva sull'istante.
L'opponente, invero, si è limitata a produrre una nota di debito emessa direttamente a suo
10 carico dalla mittente ZE, ma non ha prodotto alcun documento, neppure una contabile di bonifico, per dimostrare il quantum degli esborsi sostenuti in dipendenza della vicenda di cui è causa, nonostante la recisa contestazione formulata sul punto dall'opposta.
Atteso il rigetto della domanda risarcitoria, la domanda di regresso proposta dall'opposta nei confronti del sub vettore “in via subordinata, nel caso di accoglimento della CP_3
domanda riconvenzionale dell'opponente” resta assorbita, e così pure per la domanda formulata nei confronti di in capo alla quale – si osserva ad Controparte_4
abundantiam - alcun obbligo di manleva avrebbe potuto comunque ravvisarsi, data l'espressa esclusione della garanzia in caso di danni derivanti da errata regolazione del termostato
(clausola addizionale n. 9 art. 4 delle condizioni di polizza).
In conclusione, il credito azionato dall'opposta con il ricorso monitorio va accertato in €
4.200,00 (€ 8.660 - € 4.400 relativi alla fattura 153/2021), oltre agli interessi moratori computati ex d. lgs. n. 231/2002 sulla somma predetta fino alla data della sopravvenuta corresponsione della somma capitale di € 8.600,00, avvenuta il 30.05.2022, con condanna della stessa opposta a restituire alla quanto ricevuto in esecuzione del Parte_1
decreto ingiuntivo in eccesso rispetto all'importo come sopra rideterminato, con gli interessi legali dalla data del pagamento.
Il decreto ingiuntivo, in conseguenza della rideterminazione del credito e del fatto estintivo sopravvenuto, va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, come in dispositivo, a favore dell'opposta, sia per la fase monitoria, sia per la presente fase (v. Cass. Sez. 2, n. 24482 del 09/08/2022), avuto riguardo al quantum riconosciuto (€ 4.200,00), secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
Nei rapporti tra la Compagnia assicurativa terza chiamata, non essendo ravvisabile CP_1
soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
11 Nulla per il rapporto tra l'opposta e essendo quest'ultima rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, preso atto anche del sopravvenuto pagamento della somma di € 8.600,00 da parte dell'opponente, revoca il decreto ingiuntivo;
2) accerta che alla data del sopravvenuto pagamento indicato al capo 1) il credito dell'opposta nei confronti della parte opponente ammontava alla somma di € 4.200,00, oltre agli interessi moratori computati ex d. lgs. n. 231/2002, e, per l'effetto, condanna la parte opposta a restituire all'opponente quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo in eccesso rispetto all'importo come sopra rideterminato, con gli interessi legali dalla data del pagamento;
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'opponente;
4) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida, quanto alla fase monitoria, in € 76,00 per spese e € 473,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA e, quanto alla presente fase, in €
2.552,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
5) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'opposta e la terza chiamata
Controparte_4
Verona, 27.12.2025
IL GIUDICE
FA BA
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