Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 17/03/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro p ro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
del decreto prot. n. K10/1108926 del 3.9.2025 della Prefettura di -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 8.12.2022;
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza del T.a.r. Lazio n.-OMISSIS-del 12.12.2025, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.a.r. Sicilia – Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato atto a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato (ritualmente riassunto dopo la dichiarazione di incompetenza da parte del T.a.r. Lazio), la ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. K10/1108926 del 3.9.2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile l’istanza, presentata in data 8.12.2022, volta alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992, per mancanza del requisito reddituale (quanto alla “ disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento ” e “ regolare adempimento degli obblighi fiscali ”).
2. La ricorrente deduce il seguente motivo di diritto: “ Eccesso di potere per sviamento di potere, per contraddittorietà della motivazione e per difetto di istruttoria e di motivazione ”, atteso che ella è titolare di un’azienda agricola, costituita nel 2017, con un fatturato superiore ai parametri reddituali minimi previsti dalla legge.
Allega i modelli IVA e sostiene che il reddito va calcolato sulla base del criterio dei “ricavi meno i costi”.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per mezzo della difesa erariale la quale, con la memoria del 24.1.2026, ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
4. All’udienza camerale del 29.1.2026, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero, secondo il costante orientamento in materia di requisiti reddituali per il riconoscimento della cittadinanza e prova del reddito dell’imprenditore agricolo ( v. T.a.r. Lazio, sez. V bis, n. 20648 del 19.11.2025, n. 20162 del 13.11.2025 e n. 14362 del 21.7.2025):
- la valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008);
- per quanto riguarda … la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente;
- l’Amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007 … ha assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia;
- per “requisito reddituale” deve intendersi la dimostrazione della “disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché” – ed è questa la precisazione dirimente ai fini della controversia in esame – “il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale”.
- … la rilevata carenza del requisito reddituale deve ritenersi comprensiva anche del connesso aspetto dell’inadempimento agli obblighi fiscali;
- la ricorrente ha prodotto unicamente i modelli IVA relativi agli anni in contestazione, dai quali risulta il volume d’affari dell’attività agricola esercitata. Tuttavia, tali dichiarazioni hanno natura meramente impositiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e non costituiscono in alcun modo dichiarazioni del reddito imponibile ai fini IRPEF. Esse, pertanto, non consentono di determinare né il reddito complessivo né l’imponibile personale, poiché non tengono conto dei costi deducibili né delle ulteriori componenti reddituali che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente. ”.
Anche nel caso di specie la produzione dei soli modelli IVA e la mancanza di dichiarazione di sufficiente reddito imponibile ai fini IRPEF non poteva che condurre all’inammissibilità dell’istanza per il riconoscimento della cittadinanza.
6. Per le superiori ragioni, il ricorso va rigettato, salvo restando la possibilità per la ricorrente di riproporre analoga istanza completa della documentazione reddituale idonea a comprovare il requisito reddituale ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti, attesa la natura degli interessi coinvolti nella vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC RI, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | IC RI |
IL SEGRETARIO