CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2023, n. 40120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40120 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AA MZ nato il [...] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 40120 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la declaratoria di responsabilità di ZA MZ per i reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 meglio specificati in rubrica (fatti commessi dal 2019 al 2021). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione secondo i seguenti profili. I) Mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo a), trattandosi di stupefacente trovato nel cruscotto anteriore del veicolo condotto da TT Nicola, mentre il ricorrente era seduto nel sedile posteriore. II) Illogicità della motivazione con riguardo al periodo in cui l'imputato avrebbe attuato l'attività di spaccio ed erronea qualificazione giuridica delle condotte poste in essere, trattandosi di soggetto giunto per la prima volta nel territorio nazionale in data 5.11.2020. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Il primo motivo attiene al merito e non si confronta con l'esauriente e logica motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo a) dell'imputazione, limitandosi a reiterare la medesima lettura alternativa delle risultanze istruttorie propugnata in appello e adeguatamente confutata dalla Corte territoriale. I giudici di appello hanno adeguatamente evidenziato come la responsabilità del prevenuto per la detenzione della sostanza stupefacente, di tipo cocaina ed eroina, rinvenuta a seguito di perquisizione nell'autovettura in uso al TT, non discendesse dalla mera presenza dell'imputato in detta autovettura, così come contestato in ricorso, ma derivasse dal ben più ampio compendio probatorio rappresentato dalle complessive indagini espletate (i cui risultati sono stati acquisiti in sede dibattimentale con il consenso della difesa, come si evince dalla sentenza impugnata). Dagli atti di indagine la Corte di appello (conformemente al primo giudice) ha congruamente desunto che il ricorrente, unitamente al 2 TT e ad altro soggetto giudicato separatamente, conduceva un'illecita e reiterata attività di spaccio di cocaina ed eroina, meglio descritta negli ulteriori capi b) e c) di imputazione, le cui modalità organizzative erano sovrapponibili a quelle riscontrate nell'episodio criminoso in questione. Una simile valutazione, in quanto logicamente argomentata e priva di errori in diritto, non consente di rinvenire alcun vizio di legittimità nel capo della decisione oggetto della doglianza in disamina. 6. Anche il secondo motivo attiene al merito e deduce, comunque, doglianze manifestamente infondate, avuto riguardo all'ampia e logica ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale a confutazione delle analoghe deduzioni svolte dal ricorrente in sede di gravame di merito. I giudicanti hanno ribadito, in particolare, come la riconducibilità dell'attività illecita complessivamente considerata all'intero periodo di cui all'imputazione trovi il suo fondamento nelle s.i.t. dei diversi acquirenti che hanno riconosciuto nel ricorrente il soggetto da cui acquistavano sistematicamente sostanza stupefacente nel periodo in riferimento. Si tratta di conclusioni coerenti con le risultanze istruttorie riportate in sentenza, come tali non censurabili in questa sede. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto in materia e fornito, a sostegno della propria decisione, congrua motivazione, avendo escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 alla luce di una serie di elementi di fatto, puntualmente indicati e complessivamente valutati nella parte motiva del provvedimento impugnato, dimostrativi della particolare offensività della condotta del prevenuto, rappresentati dalla reiterazione delle condotte di cessione con frequenza "praticamente quotidiana per circa quattro anni", a dimostrazione della elevata capacità di approvvigionamento di quantitativi di stupefacenti tali da soddisfare le reiterate richieste di una clientela ampia e fidelizzata, nonché dall'organizzazione di mezzi e di persone secondo schemi collaudati e con compiti ben definiti, secondo quanto emerso dalle conformi dichiarazioni degli acquirenti sentiti in sede di indagini. 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigli estensore Il P ente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 40120 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la declaratoria di responsabilità di ZA MZ per i reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 meglio specificati in rubrica (fatti commessi dal 2019 al 2021). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione secondo i seguenti profili. I) Mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo a), trattandosi di stupefacente trovato nel cruscotto anteriore del veicolo condotto da TT Nicola, mentre il ricorrente era seduto nel sedile posteriore. II) Illogicità della motivazione con riguardo al periodo in cui l'imputato avrebbe attuato l'attività di spaccio ed erronea qualificazione giuridica delle condotte poste in essere, trattandosi di soggetto giunto per la prima volta nel territorio nazionale in data 5.11.2020. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Il primo motivo attiene al merito e non si confronta con l'esauriente e logica motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo a) dell'imputazione, limitandosi a reiterare la medesima lettura alternativa delle risultanze istruttorie propugnata in appello e adeguatamente confutata dalla Corte territoriale. I giudici di appello hanno adeguatamente evidenziato come la responsabilità del prevenuto per la detenzione della sostanza stupefacente, di tipo cocaina ed eroina, rinvenuta a seguito di perquisizione nell'autovettura in uso al TT, non discendesse dalla mera presenza dell'imputato in detta autovettura, così come contestato in ricorso, ma derivasse dal ben più ampio compendio probatorio rappresentato dalle complessive indagini espletate (i cui risultati sono stati acquisiti in sede dibattimentale con il consenso della difesa, come si evince dalla sentenza impugnata). Dagli atti di indagine la Corte di appello (conformemente al primo giudice) ha congruamente desunto che il ricorrente, unitamente al 2 TT e ad altro soggetto giudicato separatamente, conduceva un'illecita e reiterata attività di spaccio di cocaina ed eroina, meglio descritta negli ulteriori capi b) e c) di imputazione, le cui modalità organizzative erano sovrapponibili a quelle riscontrate nell'episodio criminoso in questione. Una simile valutazione, in quanto logicamente argomentata e priva di errori in diritto, non consente di rinvenire alcun vizio di legittimità nel capo della decisione oggetto della doglianza in disamina. 6. Anche il secondo motivo attiene al merito e deduce, comunque, doglianze manifestamente infondate, avuto riguardo all'ampia e logica ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale a confutazione delle analoghe deduzioni svolte dal ricorrente in sede di gravame di merito. I giudicanti hanno ribadito, in particolare, come la riconducibilità dell'attività illecita complessivamente considerata all'intero periodo di cui all'imputazione trovi il suo fondamento nelle s.i.t. dei diversi acquirenti che hanno riconosciuto nel ricorrente il soggetto da cui acquistavano sistematicamente sostanza stupefacente nel periodo in riferimento. Si tratta di conclusioni coerenti con le risultanze istruttorie riportate in sentenza, come tali non censurabili in questa sede. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto in materia e fornito, a sostegno della propria decisione, congrua motivazione, avendo escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 alla luce di una serie di elementi di fatto, puntualmente indicati e complessivamente valutati nella parte motiva del provvedimento impugnato, dimostrativi della particolare offensività della condotta del prevenuto, rappresentati dalla reiterazione delle condotte di cessione con frequenza "praticamente quotidiana per circa quattro anni", a dimostrazione della elevata capacità di approvvigionamento di quantitativi di stupefacenti tali da soddisfare le reiterate richieste di una clientela ampia e fidelizzata, nonché dall'organizzazione di mezzi e di persone secondo schemi collaudati e con compiti ben definiti, secondo quanto emerso dalle conformi dichiarazioni degli acquirenti sentiti in sede di indagini. 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigli estensore Il P ente