CASS
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2024, n. 44050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44050 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del Tribunale della Libertà di Catanzaro emessa nel procedimento a carico di IA AR, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44050 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 26/09/2024 udite le conclusioni rassegnate dal procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall'avv. A.Casalinuovo che ha conCluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino del 22 febbraio 2024 è stata applicata a IA AR la misura cautelare personale degli arresti domiciliari (poi sostituita con l'obbligo di presentazione alla p.g.), in relazione ai reati di cui ai seguenti capi di provvisoria imputazione 1) artt. 416, comma 1, 2, 3, 452-octies, commi 1, 2, 3 cod,pen., col ruolo, il IA, di partecipe, dipendente di MKE SRL, contestati in Catanzaro e nelle provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia dal mese di gennaio 2021 con condotta in atto;
5) artt. 110, 452-bis cod.pen., contestato in San Vito sullo IO (CZ) e accertati dal 1 all'il febbraio 2022; 6) artt. 110 e 356 cod.pen., contestato in San Vito sullo IO (CZ) e accertati dal 18 luglio 2017 al dicembre 2022; 7) artt. 110, 452-bis cod.pen., contestato in OV LL e accertati il 29 luglio 2021; 8) artt. 110 e 356 cod.pen., contestato in OV LL dall'anno 2019 al dicembre 2022; 9) artt. 110, 452-bis cod.pen., contestato in Tiriolo in data 20 luglio 2021 e 1 marzo 2022; 10) artt. 110 e 356 cod.pen., contestato in Tiriolo in data 20 luglio 2021 e 1 marzo 2021; 18) artt. 110, 452- bis, 356 cod.pen., contestato in Melito Porto Salvo fino al 1 marzo 2022; 19) artt. 110, 452-quaterdecies, 452-bis, 356 cod.pen., contestato in Soverato e altrove dal mese di agosto 2020 con condotta accertata fino al settembre 2021. 2. Con ordinanza del 21 marzo 2024 il Tribunale della libertà di Catanzaro ha accolto l'istanza di riesame proposta da IA e, per l'effetto, annullato l'ordinanza impugnata e disposto la revoca della misura in corso. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo a due motivi. 3.1. Col primo motivo deduce violazione di legge, ex art. 606, lett.b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 356 cod.pen. . Secondo il Tribunale impugnato non è giuridicamente sostenibile che il delitto di frode nelle pubbliche forniture possa essere commesso anche in forma omissiva;
invoca, a sostegno di tale asserto una pronuncia, n. 28301 di questa Corte, che 2 asseritamente reputa la questione controversa, e la giurisprudenza più risalente, che escluderebbe la compatibilità tra l'art. 356 e l'art. 40 cod.pen.. Rileva, al contrario, il ricorrente, da un lato, che per la configurabilità del reato di cui all'art. 356 cod.pen. è sufficiente che le criticità dell'esecuzione di un appalto siano accompagnate da comportamenti maliziosi -non necessariamente raffinati artifici- nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, presentando ab extemo la correttezza dell'operato della società appaltatrice e che il necessario inadempimento fraudolento, momento della complessiva inesecuzione della prestazione, è essenziale alla configurabilità del reato, che presuppone un profilo omissivo, il mancato rispetto del contratto -omissione da intendersi non in senso giuridico ma rientrante nelle modalità con cui si commette il reato contestato-, insieme con uno attivo, l'attività dissimulatoria;
dall'altro che la sentenza citata dal Tribunale, n. 28301 del 08/04/2016, Rv 267829-01, si occupa della compatibilità giuridica tra art. 40 cpv. e art 356 cod.pen. in accezione concreta, occupandosi del terzo, estraneo alla compagine societaria, che si avvale della altrui frode e non interviene, benchè obbligatovi, evenienza estranea al caso che ne occupa sicchè il principio ivi affermato non riguarda l'odierno ricorrente. 3.2. Col secondo motivo denuncia travisamento del fatto, e deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 cod.proc.pen. in relazione a tutte le altre fattispecie di reato. Il tribunale incentra il suo argomentare sulla assenza in capo a IA di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. cod.pen. . Le condotte omissive contestate, tuttavia, in particolare le omesse manutenzioni, non rientrano nel cono d'ombra dell'art. 40 cpv., ma nella complessiva condotta connmissiva;
per altro verso il Tribunale ha impropriamente negato a IA il potere impeditivo dell'altrui condotta, con evidente travisamento e del fatto laddove risulta invece (da documenti, testimonianze e conversazioni intercettate) che lo stesso era, formalmente, addetto alla redazione dei capitolati tecnici ma effettivamente preposto, nell'ufficio tecnico nella veste di tecnico di commessa;
destinatario, sempre, delle segnalazioni di criticità e protagonista di sopralluoghi sugli impianti e, in quanto tale, in fatto decisore della gestione degli stessi, anche in fatto di disposizioni impartite in prospettiva di accessi ispettivi sugli stessi, prendendo parte a riunioni coi vertici societari e, dunque, partecipe attivo della politica aziendale. L'ordinanza impugnata, attraverso ragionamenti giuridici errati, ha travisato la piattaforma 'probatoria' errando nel ritenere insussistente la gravità indiziaria. 3.3. Il ricorrente invoca, alfine, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. A fronte di una puntuale disamina del materiale investigativo acquisito il Tribunale della Libertà, partendo dalla contestazione mossa all'indagato, di aver preso parte, quale dipendente della MKE s.r.I., tit=fil=121:MC:r=i a d un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia ambientale e contro la pubblica amministrazione e di aver posto in essere delitti fine di cui agli artt. 452-bis, 356 e 452-quaterdecies cod.pen., ha dato atto di un corposo compendio investigativo fondato su esiti di intercettazioni, analisi speditive dei materiali prelevati, consulenze tecniche e riprese di sistemi di video- sorveglianza, da cui la 'prova cautelare' della commissione di numerosi delitti in materia ambientale contestati come commessi anche da parte del partecipe, odierno ricorrente, Sirianni, che, in particolare, secondo prospettazione, si interfacciava con le pubbliche amministrazioni per esigere i pagamenti dei compensi in favore delle società, dava disposizioni al personale dipendente per effettuare lavori manutentivi, anche nella imminenza di ispezione al fine di mascherare la cattiva gestione degli impianti. All'esito della puntuale disamina delle singole contestazioni è giunto a negare in forza di una valutazione complessiva e non parcellizzata ed atomistica degli atti, l'esistenza di elementi tali da affermare una qualificata probabilità di colpevolezza a carico del ricorrente per le ipotesi di reato allo stesso ascritte. Si deduce, nel ricorso, col primo motivo, formalmente, violazione di legge, in relazione all'art. 356 cod.pen., col secondo, travisamento del fatto asseritamente foriero di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1, lett e , cod.proc.pen. in ordine alla esplicitazione degli elementi da c:ui il giudicante ha tratto il proprio convincimento. 2. Si rileva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso. 2.1. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione dellle 4 immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. 2.1.1. Costituisce ius receptum il principio che, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure), trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha deciso sulla applicazione della misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (e delle esigenze cautelari di cui all'art.274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976). 2.1.2. Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 3. Nel caso in esame, quanto al primo motivo, pur postulando la difesa una inosservanza di legge penale rilevante ex art. 606, comma 1, lett b, cod.proc.pen., dissimula, in realtà, anche in parte qua, la plausibilità di una lettura alternativa 5 della piattaforma 'probatoria' posta a sostegno della ritenuta non configurabilità del reato di cui all'art. 356 cod.pen. . La ricostruzione astratta della fattispecie, in quanto compatibile, o meno, con una condotta omissiva, astrattamente discussa, dà la stura, in realtà, a considerazioni circa la configurazione del ruolo dell'indagato quale parte intranea al governo delle politiche aziendali o soggetto terzo rispetto alla stessa, in capo al quale, eventualmente, configurare una posizione di garanzia, rispetto alla quale sarebbe rimasto inerte benchè, appunto, obbligatovi. Quanto al secondo motivo è la stessa difesa che, senza veli, denuncia travisamento del fatto. La discussione del motivo, con esplicitazione dei punti della decisione in cui si anniderebbe la denunciata illogicità e contraddittorietà, consta della proposta rilettura di una nota NOE del 24 gennaio 2024 e del contenuto delle dichiarazioni rese dal coindagato Talarico V.R. che la difesa assume debbano essere lette ed interpretate in uno con le risultanze intercettive, sicchè tali argomenti, unitariamente considerati, consentirebbero "di dare una chiave di lettura ben diversa alle conclusioni cui perviene il tribunale. Infatti le segnalazioni delle criticità erano strettamente correlate al ruolo direttivo del SIRIANNI, rispetto agli addetti agli impianti". Ciò che si propone è, dunque, espressamente, una alternativa diversa "chiave di lettura" del compendio esistente. 3.1. Il ricorso risulta, per quanto in premessa argomentato, inammissibile posto che si tratta proprio di quelle «censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976) », censure svolte àlfine, in fatto, in questa sede improponibili. 4.11 ricorso deve perciò essere dichiarato, nella sua totalità, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 25 settembre 2024 La Q6iliere est. •
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44050 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 26/09/2024 udite le conclusioni rassegnate dal procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall'avv. A.Casalinuovo che ha conCluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino del 22 febbraio 2024 è stata applicata a IA AR la misura cautelare personale degli arresti domiciliari (poi sostituita con l'obbligo di presentazione alla p.g.), in relazione ai reati di cui ai seguenti capi di provvisoria imputazione 1) artt. 416, comma 1, 2, 3, 452-octies, commi 1, 2, 3 cod,pen., col ruolo, il IA, di partecipe, dipendente di MKE SRL, contestati in Catanzaro e nelle provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia dal mese di gennaio 2021 con condotta in atto;
5) artt. 110, 452-bis cod.pen., contestato in San Vito sullo IO (CZ) e accertati dal 1 all'il febbraio 2022; 6) artt. 110 e 356 cod.pen., contestato in San Vito sullo IO (CZ) e accertati dal 18 luglio 2017 al dicembre 2022; 7) artt. 110, 452-bis cod.pen., contestato in OV LL e accertati il 29 luglio 2021; 8) artt. 110 e 356 cod.pen., contestato in OV LL dall'anno 2019 al dicembre 2022; 9) artt. 110, 452-bis cod.pen., contestato in Tiriolo in data 20 luglio 2021 e 1 marzo 2022; 10) artt. 110 e 356 cod.pen., contestato in Tiriolo in data 20 luglio 2021 e 1 marzo 2021; 18) artt. 110, 452- bis, 356 cod.pen., contestato in Melito Porto Salvo fino al 1 marzo 2022; 19) artt. 110, 452-quaterdecies, 452-bis, 356 cod.pen., contestato in Soverato e altrove dal mese di agosto 2020 con condotta accertata fino al settembre 2021. 2. Con ordinanza del 21 marzo 2024 il Tribunale della libertà di Catanzaro ha accolto l'istanza di riesame proposta da IA e, per l'effetto, annullato l'ordinanza impugnata e disposto la revoca della misura in corso. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo a due motivi. 3.1. Col primo motivo deduce violazione di legge, ex art. 606, lett.b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 356 cod.pen. . Secondo il Tribunale impugnato non è giuridicamente sostenibile che il delitto di frode nelle pubbliche forniture possa essere commesso anche in forma omissiva;
invoca, a sostegno di tale asserto una pronuncia, n. 28301 di questa Corte, che 2 asseritamente reputa la questione controversa, e la giurisprudenza più risalente, che escluderebbe la compatibilità tra l'art. 356 e l'art. 40 cod.pen.. Rileva, al contrario, il ricorrente, da un lato, che per la configurabilità del reato di cui all'art. 356 cod.pen. è sufficiente che le criticità dell'esecuzione di un appalto siano accompagnate da comportamenti maliziosi -non necessariamente raffinati artifici- nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, presentando ab extemo la correttezza dell'operato della società appaltatrice e che il necessario inadempimento fraudolento, momento della complessiva inesecuzione della prestazione, è essenziale alla configurabilità del reato, che presuppone un profilo omissivo, il mancato rispetto del contratto -omissione da intendersi non in senso giuridico ma rientrante nelle modalità con cui si commette il reato contestato-, insieme con uno attivo, l'attività dissimulatoria;
dall'altro che la sentenza citata dal Tribunale, n. 28301 del 08/04/2016, Rv 267829-01, si occupa della compatibilità giuridica tra art. 40 cpv. e art 356 cod.pen. in accezione concreta, occupandosi del terzo, estraneo alla compagine societaria, che si avvale della altrui frode e non interviene, benchè obbligatovi, evenienza estranea al caso che ne occupa sicchè il principio ivi affermato non riguarda l'odierno ricorrente. 3.2. Col secondo motivo denuncia travisamento del fatto, e deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 cod.proc.pen. in relazione a tutte le altre fattispecie di reato. Il tribunale incentra il suo argomentare sulla assenza in capo a IA di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. cod.pen. . Le condotte omissive contestate, tuttavia, in particolare le omesse manutenzioni, non rientrano nel cono d'ombra dell'art. 40 cpv., ma nella complessiva condotta connmissiva;
per altro verso il Tribunale ha impropriamente negato a IA il potere impeditivo dell'altrui condotta, con evidente travisamento e del fatto laddove risulta invece (da documenti, testimonianze e conversazioni intercettate) che lo stesso era, formalmente, addetto alla redazione dei capitolati tecnici ma effettivamente preposto, nell'ufficio tecnico nella veste di tecnico di commessa;
destinatario, sempre, delle segnalazioni di criticità e protagonista di sopralluoghi sugli impianti e, in quanto tale, in fatto decisore della gestione degli stessi, anche in fatto di disposizioni impartite in prospettiva di accessi ispettivi sugli stessi, prendendo parte a riunioni coi vertici societari e, dunque, partecipe attivo della politica aziendale. L'ordinanza impugnata, attraverso ragionamenti giuridici errati, ha travisato la piattaforma 'probatoria' errando nel ritenere insussistente la gravità indiziaria. 3.3. Il ricorrente invoca, alfine, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. A fronte di una puntuale disamina del materiale investigativo acquisito il Tribunale della Libertà, partendo dalla contestazione mossa all'indagato, di aver preso parte, quale dipendente della MKE s.r.I., tit=fil=121:MC:r=i a d un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia ambientale e contro la pubblica amministrazione e di aver posto in essere delitti fine di cui agli artt. 452-bis, 356 e 452-quaterdecies cod.pen., ha dato atto di un corposo compendio investigativo fondato su esiti di intercettazioni, analisi speditive dei materiali prelevati, consulenze tecniche e riprese di sistemi di video- sorveglianza, da cui la 'prova cautelare' della commissione di numerosi delitti in materia ambientale contestati come commessi anche da parte del partecipe, odierno ricorrente, Sirianni, che, in particolare, secondo prospettazione, si interfacciava con le pubbliche amministrazioni per esigere i pagamenti dei compensi in favore delle società, dava disposizioni al personale dipendente per effettuare lavori manutentivi, anche nella imminenza di ispezione al fine di mascherare la cattiva gestione degli impianti. All'esito della puntuale disamina delle singole contestazioni è giunto a negare in forza di una valutazione complessiva e non parcellizzata ed atomistica degli atti, l'esistenza di elementi tali da affermare una qualificata probabilità di colpevolezza a carico del ricorrente per le ipotesi di reato allo stesso ascritte. Si deduce, nel ricorso, col primo motivo, formalmente, violazione di legge, in relazione all'art. 356 cod.pen., col secondo, travisamento del fatto asseritamente foriero di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1, lett e , cod.proc.pen. in ordine alla esplicitazione degli elementi da c:ui il giudicante ha tratto il proprio convincimento. 2. Si rileva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso. 2.1. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione dellle 4 immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. 2.1.1. Costituisce ius receptum il principio che, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure), trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha deciso sulla applicazione della misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (e delle esigenze cautelari di cui all'art.274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976). 2.1.2. Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 3. Nel caso in esame, quanto al primo motivo, pur postulando la difesa una inosservanza di legge penale rilevante ex art. 606, comma 1, lett b, cod.proc.pen., dissimula, in realtà, anche in parte qua, la plausibilità di una lettura alternativa 5 della piattaforma 'probatoria' posta a sostegno della ritenuta non configurabilità del reato di cui all'art. 356 cod.pen. . La ricostruzione astratta della fattispecie, in quanto compatibile, o meno, con una condotta omissiva, astrattamente discussa, dà la stura, in realtà, a considerazioni circa la configurazione del ruolo dell'indagato quale parte intranea al governo delle politiche aziendali o soggetto terzo rispetto alla stessa, in capo al quale, eventualmente, configurare una posizione di garanzia, rispetto alla quale sarebbe rimasto inerte benchè, appunto, obbligatovi. Quanto al secondo motivo è la stessa difesa che, senza veli, denuncia travisamento del fatto. La discussione del motivo, con esplicitazione dei punti della decisione in cui si anniderebbe la denunciata illogicità e contraddittorietà, consta della proposta rilettura di una nota NOE del 24 gennaio 2024 e del contenuto delle dichiarazioni rese dal coindagato Talarico V.R. che la difesa assume debbano essere lette ed interpretate in uno con le risultanze intercettive, sicchè tali argomenti, unitariamente considerati, consentirebbero "di dare una chiave di lettura ben diversa alle conclusioni cui perviene il tribunale. Infatti le segnalazioni delle criticità erano strettamente correlate al ruolo direttivo del SIRIANNI, rispetto agli addetti agli impianti". Ciò che si propone è, dunque, espressamente, una alternativa diversa "chiave di lettura" del compendio esistente. 3.1. Il ricorso risulta, per quanto in premessa argomentato, inammissibile posto che si tratta proprio di quelle «censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976) », censure svolte àlfine, in fatto, in questa sede improponibili. 4.11 ricorso deve perciò essere dichiarato, nella sua totalità, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 25 settembre 2024 La Q6iliere est. •