Art. 7.
Dal 19 luglio 1957, l' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , continua, fino a nuova disposizione, ad avere applicazione soltanto per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto comma.
Dal 19 luglio 1957, l' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , continua, fino a nuova disposizione, ad avere applicazione soltanto per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto comma.