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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 12/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12/2024 promossa da: con sede legale in Parma, Via Parte_1
Università n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. D'Imporzano Davide, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore parte appellante contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), quest'ultima in proprio e quale erede di C.F._2 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vatteroni Lorenzo, Per_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
rinuncia al mandato in data 17.10.2024 parti appellate
DISCUSSIONE ORALE in data 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato in data 03.01.2024, l'appellante
[...] impugnava la sentenza n. 547/2023, emessa in data Parte_1
21.09.2023, con la quale il Tribunale di Massa accoglieva l'eccezione proposta dai convenuti, dichiarava la carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo a dichiarava l'insussistenza del Parte_1 credito fatto valere in sede monitoria nei confronti di e CP_1
, condannava al pagamento delle spese Controparte_2 Parte_1 di lite in favore del difensore antistatario, poneva a carico di Controparte_3
[..
[...] le spese di CTU. Il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento del
[...] saldo negativo del conto corrente nr. 35348861 per un totale di euro 230.901,80. Il debito era stato generato dalla concessione di fido regolato sul conto corrente indicato nella misura di euro 181.000,00 in favore di . La CP_1 concessione del fido conseguiva alla mancata concessione di un mutuo per l'acquisto di un bene immobile su cui non era stata possibile l'iscrizione della ipoteca.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 133/2017, il Tribunale della
EZ dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo e indicava come competente il Tribunale di Massa. Nelle more del giudizio davanti al Tribunale di Massa, la causa veniva dichiarata interrotta per il decesso di
[...]
In data 31.08.2021, il giudizio veniva riassunto con ricorso di Per_1 [...]
(quale successore di nei Parte_1 Controparte_4 confronti di e , quest'ultima in proprio e quale Controparte_5 Controparte_2 erede di Persona_1
Nel giudizio di riassunzione, chiedeva la condanna di Parte_1 CP_1
, quale debitore principale, al pagamento della somma di euro 230.901,80,
[...] oltre interessi e spese, e la condanna di , anche quale erede di Controparte_2
al pagamento della somma di euro 181.000,00, nel limite Persona_1 dell'importo garantito, oltre a interessi e spese. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano le pretese di parte attrice e chiedevano accertarsi l'insussistenza del debito nei loro confronti. In subordine, chiedevano accertarsi il danno cagionato dal comportamento della banca e dichiararsi l'estinzione del credito vantato per compensazione con il controcredito risarcitorio.
Il Tribunale di Massa, all'esito di istruttoria condotta mediante CTU, accoglieva l'eccezione dei convenuti, ritenendo la carenza della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire in capo a la quale non aveva fornito Parte_1 prova di essere titolare del credito vantato, a nulla valendo la mera allegazione di essere successore a titolo universale di per l'effetto, il Parte_1 giudice riteneva insussistente il credito vantato dalla predetta.
La sentenza era impugnata da con i seguenti motivi d'appello: Parte_1
- con il primo motivo, contestava l'accertamento del difetto di legittimazione e di interesse ad agire da parte del giudice di prime cure, deducendo la tardività della relativa eccezione, la prova del rapporto successorio tra e CP_4 [...]
mediante atto pubblico di fusione e visura camerale allegati Parte_1 all'impugnazione e l'utilità di una pronuncia di merito che riconosca la sussistenza del credito vantato;
pag. 2/11 - con il secondo motivo, contestava l'accertamento dell'inesistenza del credito in una sentenza di rito e proponeva istanza di rinnovazione della CTU per un ricalcolo che tenga conto del periodo di affidamento e dei tassi soglia effettivamente applicabili per i conti correnti n. 35348861 e 35349265, deducendo in particolare la reciprocità delle clausole anatocistiche e il rispetto dei tassi soglia vigenti.
Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigetto dell'impugnazione infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio d'appello, veniva formulata proposta conciliativa che non aveva esito positivo. In istruttoria, veniva espletata nuova CTU. Ritenuto doversi procedere nelle forme degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., veniva disposta la discussione orale, previa concessione dei termini per il deposito delle note conclusionali. Il difensore della parte appellata depositava dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo in data 17.10.2024. La Corte, esaurita la discussione all'udienza del 15.10.2025, tratteneva la causa in decisione.
1. sul primo motivo di appello principale
Con il primo motivo l'appellante deduce:
- che la censura relativa alla legittimazione ad agire ed interesse ad agire attiene al merito e che era stata tardivamente proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale;
- che sulle predette condizioni dell'azione si era formato il giudicato esterno nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU;
- che i convenuti avevano accettato il contraddittorio nei confronti dell'attuale parte appellante con la comparsa di costituzione in riassunzione, ove era speso il nome ”; Parte_1
- che, in ogni caso, il rapporto successorio tra Controparte_4
(incorporata) e (incorporante) risultava provato dalla copia Parte_1 dell'atto di fusione per incorporazione e della visura camerale prodotta in grado di appello allegata alla citazione.
Il primo motivo di appello è fondato.
Deve essere preliminarmente osservato che l'eccezione attinente alla posizione processuale di è stata tardivamente sollevata. Controparte_6
“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di pag. 3/11 difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto “(Cass. Sez. 3,
22/04/2025, n. 10435).
Peraltro “L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti”. (Cass. Sez. 1, 02/05/2019, n. 11547).
Nel caso in esame il giudizio è stato interrotto per il decesso di Persona_1 ed è stato riassunto dall'attuale parte appellante. Con la comparsa di costituzione e risposta i convenuti in riassunzione nulla hanno eccepito, contestando la carenza di legitimatio ad causam solo con la comparsa conclusionale per difetto di prova della continuità tra e (cfr. comparsa in appello CP_4 Parte_1 pag. 5). Invero, nel rispetto della regola della prospettazione, Parte_2 ai fini della legitimatio è sufficiente l'allegazione dell'esistenza del rapporto successorio e la prospettazione di far valere un proprio diritto, come correttamente ha fatto . Parte_1
Già nel ricorso in riassunzione la società si era identificata come «
[...]
(già Controparte_7 Controparte_8 [...]
». Così facendo, la società ha fatto Controparte_9 proprie le domande proposte dalla società incorporata prima nel giudizio monitorio ed in quello riassunto presso il Tribunale di Massa, e ha conseguentemente evidenziato la continuità fra gli enti (cfr. ricorso in riassunzione per processo interrotto , pag. 1). Controparte_3
Tale prospettazione di non è stata tempestivamente Controparte_7 contestata dalle altre parti. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto» (Cass. Civ., Sez.
III, Sent. del 22.04.2025, n.10435; conforme a Cass. Civ., SS.UU., Sent. del
16.02.2016, n.2951).
pag. 4/11 Peraltro, la fusione per incorporazione determina l'imputazione alla società incorporante di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa (Cass. Ord. del 22.02.2023, n. 5461). Tale osservazione
è dirimente ed assorbente delle ulteriori eccezioni relative alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla attuale appellante.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento della prima doglianza dell'appello, va ritenuta la sussistenza delle condizioni dell'azione (legittimazione ad agire e interesse ad agire)della attuale parte appellante.
2. sulle eccezioni della parte appellata
“La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione”(Cass. Sez. 2, 17/07/2025,
n. 19755).
Ciò premesso atteso il contenuto delle domande attoree, e già formulate nel ricorso per ingiunzione, di “pagamento della somma di euro 230.901,80 quale saldo debitore alla data del 17/11/2016 del conto corrente 447/35348861 oltre interesse al tasso legale annuo dal 18/11/2016 al saldo” ( “atto di citazione in riassunzione”).
Occorre in via preliminare esaminare se le eccezioni sollevate dalla parte convenuta in riassunzione in primo grado siano state riformulate nel presente giudizio ex art. 346 cpc. come insegnato dalla Suprema Corte : “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione. (Cass. Sez. 3, 01/12/2023, n. 33649).
Sono state espressamente riformulate le eccezioni aventi ad oggetto:
- la nullità del contratto di prestito personale di cui al conto nr. finale 073;
- la nullità delle clausole dei conti correnti (due intestati a e uno a CP_1
) relative alla previsioni delle commissioni di massimo scoperto e Controparte_2 di messa a disposizione di fondi ed operazioni in valuta non autorizzata;
pag. 5/11 -la nullità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per difetto di reciprocità;
- la misura dei tassi in quanto superiori ai c.d. tassi soglia del periodo.
Le eccezioni della nullità del fido per mancanza di causa non sono state espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c. e pertanto non possono esaminate.
In via preliminare si osserva che non vi è la prova di alcuna stipula di un contratto di mutuo e che nella comparsa di costituzione e risposta in appello la dedotta nullità è circoscritta solo al“l'apertura del conto corrente n. 35350073, con corresponsione di un prestito personale di circa Euro 7.000,00, veniva utilizzato dalla a copertura del saldo debitore dall'altro conto corrente n. 35349265, CP_10 tra l'altro passivo generato da addebiti e spese non dovuti, pertanto tali movimentazione dovrà essere valutata nel più ampio disegno messo in atto dalla banca per la gestione del prefinanziamento e quindi, a causa della nullità per violazione dello scopo convenuto, definito in realtà per spese personali relative all'acquisto di una cucina e lavori di manutenzione straordinaria (cfr. doc. L della
2°memoria art. 183 VI comma c.p.c.), dovrà essere determinata la nullità di tale contratto di prestito personale realizzato in frode all'art. 1344 c.c.” ( atto di appello pag.16).
La fattispecie non è ricollegabile al mutuo di scopo. La Cassazione insegna che il mutuo può considerarsi di scopo «quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo» (Cass. Civ., Sez. I, Ord. del 19.10.2017, n.
24699), essendo peraltro «insufficiente la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale» (Cass. Civ., Sez.
I, Ord. del 05.06.2024, n. 15695).
Il mutuo di scopo richiede, dunque, la clausola di destinazione e l'interesse anche del mutuante.
Nel caso in esame, come ammesso anche dalle parti appellate, non risulta stipulato alcun mutuo, ma solo una proposta contrattuale (cfr. domanda di finanziamento sottoscritta in data 20.10.2011, pag. 5);è stato poi concesso un prestito personale e non è stato provato alcun collegamento negoziale tra i diversi rapporti in corso tra le parti.
2.1.sulle fideiussioni
pag. 6/11 La nullità delle fideiussioni è dedotta quale conseguenza della nullità del contratto a garanzia del quale essa era prestata e pertanto, non essendo stata questa provata nel primo grado e comunque non riproposta nel presente grado, l'eccezione deve essere respinta.
Per quanto attiene alle dedotte nullità per forma le stesse non sussistono in quanto l'utilizzo di modulistica prestampata non determina alcuna nullità, non essendo prevista da alcuna norma ( principio di tassatività delle nullità);l'asserita mancanza di data certa è del tutto irrilevante essendo specificamente indicati i rapporti bancari oggetto della garanzia prestata.
3. sul merito dell'appello e le risultanze della CTU
Le doglianze della parte appellante in ordine alla CTU svolta nel primo grado di giudizio hanno determinato la Corte a disporre una nuova consulenza in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in materia.
Ciò posto le risultanze della stessa non sono state adeguatamente contestate.
La CTU ha escluso l'applicazione di tassi oltre soglia (cfr. CTU appello, pag. 40 e
41).
Il contratto di concessione del fido non contempla la misura degli interessi applicati nei limiti del fido, ma solo quelli oltre fido.
Atteso l'obbligo della forma scritta il consulente «ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 35348861 applicando i tassi d'interesse di cui all'art. 117 TUB» (cfr. CTU appello, pag. 47). Quanto all'anatocismo la CTU ha rilevato che non è stata rispettata la reciprocità degli interessi tra capitalizzazione degli interessi creditori e debitori: in entrambi i casi la periodicità è trimestrale, ma per gli interessi creditori non è stato individuato un tasso effettivo (ma solo quello nominale allo 0,01%). Pertanto, la consulente «ha provveduto ad escludere la capitalizzazione degli interessi applicata al conto corrente dall'istituto bancario» (cfr. CTU appello, pag. 48).
Sempre con riferimento al conto n. 35348861, non è stato addebitato nulla a titolo di commissioni di massimo scoperto, mentre a titolo di commissioni sostitutive risultano addebitate «la commissione trimestrale disponibilità fondi (nel I, II e III trimestre 2012 per complessivi euro 1.465,17), le spese gestione sconfini (nel I trimestre 2011 e I, II e III trimestre 2012 per complessivi euro 3.010,00) e le commissioni di istruttoria veloce (nell'anno 2013 e 2014 per euro 175,00)» (cfr.
CTU appello, pag. 48).
Come rilevato con la CTU, la commissione di disponibilità fondi è stata addebitata con un sistema di calcolo diverso da quello previsto nella pattuizione
(sul fido medio ponderato, anziché sui giorni effettivi di fido concesso) e l'addebito complessivo risulta incrementato da importi riferiti a periodi precedenti pag. 7/11 alla sottoscrizione del contratto di affidamento. Pertanto, «il CTU ha eliminato dal ricalcolo del saldo finale quanto l'istituto ha applicato a titolo di commissioni di disponibilità fondi» (cfr. CTU appello, pag. 49). Anche le spese di gestione sconfini sono state applicate a periodi precedenti alla sottoscrizione della relativa clausola e, inoltre, nell'unico periodo “valido” (III trimestre del 2012) non si registra lo sconfinamento continuativo richiesto dalla legge. «Pertanto le spese di gestione sconfini sono state escluse dal ricalcolo del saldo del conto corrente n.
35348861» (cfr. CTU appello, pag. 54). Infine, non risulta pattuita alcuna commissione di istruttoria veloce: anche in questo caso, la consulente «ha provveduto a stornare tali addebiti non pattuiti» (cfr. CTU appello, pag. 54).
Nel conto n. 35349265, risultano pattuiti interessi passivi ma non interessi attivi, e inoltre non risultano comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118, co. 2, TUB. Pertanto, «il CTU ha effettuato il ricalcolo applicando il tasso di interesse passivo pattuito in contratto e/o i tassi più favorevoli al cliente. Per quanto ai tassi di interesse sui saldi attivi ha applicato i tassi di cui all'art. 117
TUB» (cfr. CTU appello, pag. 55). Per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi, l'identica periodicità trimestrale pur prevista dalle condizioni contrattuali (art. 11) è vanificata dalla mancata determinazione degli interessi creditori, cosa che ha portato la consulente a «escludere la capitalizzazione degli interessi applicata al conto corrente dall'istituto bancario» (cfr. CTU appello, pag. 56). Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, l'indicazione
«0,97% massimo» nel documento di sintesi non è sufficiente ai fini dell'individuazione della precisa base di calcolo, e perciò la CTU «ha provveduto ad escludere la cms dal ricalcolo del saldo di conto corrente n. 35349265» (cfr.
CTU appello, pag. 58). Quanto alle commissioni sostitutive, risultano applicate le commissioni di istruttoria veloce (nel III e IV trimestre 2013 e nel I trimestre 2014 per euro 31,68), ma non risulta pattuita alcuna clausola in proposito, e pertanto anche per questa voce «il CTU ha provveduto a stornare dal ricalcolo del saldo del conto corrente tali addebiti non pattuiti» (cfr. CTU appello, pag. 58).
Concludendo deve essere dichiarata la nullità delle clausole dei conti correnti stipulate in violazione di legge ed essere richiamate le conclusioni della CTU per la quantificazione del debito.
Deve quindi essere accolta la domanda di condannare a pagare a CP_1
l'importo di 204.538,55, oltre interessi legali dal Controparte_3
18.11.2016 al saldo, in solido con in proprio e quale erede di Controparte_2
nei limiti dell'importo garantito di 181.000,00 euro, oltre Persona_1 interessi legali dal 18.11.2016 al saldo in relazione alle domande proposte con il decreto ingiuntivo, revocato.
4. sulle illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi.
pag. 8/11 Le parti appellate deducevano l'illegittimità della segnalazione alla Centrale
Rischi, a causa della quale subivano un danno ingiusto consistente nella difficoltà di accesso al credito e nella conseguente impossibilità di comporre la controversia tramite accordo transattivo nella misura concordata di euro 60.000,00 (comparsa in appello censura 6, pag. 17 e ss.). Parte_2
L'accoglimento della domanda di pagamento della Banca comporta il rigetto della domanda nel merito non sussistendo alcuna condotta illegittima da parte dell'istituto.
5.sulle restituzioni , terzo motivo di appello
Quanto alle spese liquidate in primo grado in favore dell'avvocato antistatario di controparte, con il terzo motivo l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sul punto.
La Corte di Cassazione ha precisato che, ove la condanna al pagamento delle spese di lite sia stata disposta a favore del difensore antistatario, «il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento» (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI-3, Sent. del 24.02.2022, n.6225; conforme: Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 11.05.2007, n.10827).
Pertanto, il difensore antistatario deve essere condannato alla restituzione delle spese di primo grado nella misura in cui sono state corrisposte, pari a € 15.550,08 euro, oltre interessi legali dal 29.11.2023 (data del versamento) al saldo.
Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. ( Cass.,
Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).
6. sulle spese di lite
pag. 9/11 L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di riformare la sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
In base al principio di soccombenza, vanno poste a carico degli appellati le spese della fase monitoria, dei due gradi di giudizio e della CTU.
Le spese di lite sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (204.538,55 euro), in applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (tra 52.000,01 e
260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018):
a. fase monitoria: € 2.242,00 per compensi di avvocato;
b. primo grado: fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva €1.628,00, fase trattazione €5.670,00 , fase decisoria €4.253,00 :totale 14.103,00 euro per compensi di avvocato;
c. secondo grado: fase di studio € 2.977,00, fase introduttiva € 1.911,00, fase trattazione €4.326,00, fase decisoria €5.103,00 :totale 14.317,00 euro, per compensi di avvocato;
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede in parziale accoglimento dell'appello:
1. dichiara la nullità delle clausole di cui al conto corrente n. 35348861 e nr.35349265, aventi ad oggetto le commissioni di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale;
2. condanna a pagare a l'importo di CP_1 Controparte_3
204.538,55, oltre interessi legali dal 18.11.2016 al saldo, in solido con
[...]
, in proprio e quale erede di nei limiti dell'importo CP_2 Persona_1 garantito di 181.000,00 euro, oltre interessi legali dal 18.11.2016 al saldo;
3. condanna l'Avvocato Vatteroni Lorenzo, quale difensore dichiaratosi antistatario, a restituire all'appellante la somma di euro 15.550,08, ricevuta a titolo di pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
4. condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellante le spese dell'intero giudizio che così liquida:
a. fase monitoria: 2.242,00 euro, per compensi di avvocato;
b. primo grado: 14.103,00 euro, per compensi di avvocato;
c. appello: 14.317,00 euro, per compensi di avvocato;
pag. 10/11 oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge per ciascun grado di giudizio.
5. pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese di CTU di entrambi i gradi del giudizio, già liquidati con separato provvedimento.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 15.10.2025.
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott. Andrea Bottiglieri
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott.ssa Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 12/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12/2024 promossa da: con sede legale in Parma, Via Parte_1
Università n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. D'Imporzano Davide, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore parte appellante contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), quest'ultima in proprio e quale erede di C.F._2 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vatteroni Lorenzo, Per_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
rinuncia al mandato in data 17.10.2024 parti appellate
DISCUSSIONE ORALE in data 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato in data 03.01.2024, l'appellante
[...] impugnava la sentenza n. 547/2023, emessa in data Parte_1
21.09.2023, con la quale il Tribunale di Massa accoglieva l'eccezione proposta dai convenuti, dichiarava la carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo a dichiarava l'insussistenza del Parte_1 credito fatto valere in sede monitoria nei confronti di e CP_1
, condannava al pagamento delle spese Controparte_2 Parte_1 di lite in favore del difensore antistatario, poneva a carico di Controparte_3
[..
[...] le spese di CTU. Il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento del
[...] saldo negativo del conto corrente nr. 35348861 per un totale di euro 230.901,80. Il debito era stato generato dalla concessione di fido regolato sul conto corrente indicato nella misura di euro 181.000,00 in favore di . La CP_1 concessione del fido conseguiva alla mancata concessione di un mutuo per l'acquisto di un bene immobile su cui non era stata possibile l'iscrizione della ipoteca.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 133/2017, il Tribunale della
EZ dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo e indicava come competente il Tribunale di Massa. Nelle more del giudizio davanti al Tribunale di Massa, la causa veniva dichiarata interrotta per il decesso di
[...]
In data 31.08.2021, il giudizio veniva riassunto con ricorso di Per_1 [...]
(quale successore di nei Parte_1 Controparte_4 confronti di e , quest'ultima in proprio e quale Controparte_5 Controparte_2 erede di Persona_1
Nel giudizio di riassunzione, chiedeva la condanna di Parte_1 CP_1
, quale debitore principale, al pagamento della somma di euro 230.901,80,
[...] oltre interessi e spese, e la condanna di , anche quale erede di Controparte_2
al pagamento della somma di euro 181.000,00, nel limite Persona_1 dell'importo garantito, oltre a interessi e spese. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano le pretese di parte attrice e chiedevano accertarsi l'insussistenza del debito nei loro confronti. In subordine, chiedevano accertarsi il danno cagionato dal comportamento della banca e dichiararsi l'estinzione del credito vantato per compensazione con il controcredito risarcitorio.
Il Tribunale di Massa, all'esito di istruttoria condotta mediante CTU, accoglieva l'eccezione dei convenuti, ritenendo la carenza della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire in capo a la quale non aveva fornito Parte_1 prova di essere titolare del credito vantato, a nulla valendo la mera allegazione di essere successore a titolo universale di per l'effetto, il Parte_1 giudice riteneva insussistente il credito vantato dalla predetta.
La sentenza era impugnata da con i seguenti motivi d'appello: Parte_1
- con il primo motivo, contestava l'accertamento del difetto di legittimazione e di interesse ad agire da parte del giudice di prime cure, deducendo la tardività della relativa eccezione, la prova del rapporto successorio tra e CP_4 [...]
mediante atto pubblico di fusione e visura camerale allegati Parte_1 all'impugnazione e l'utilità di una pronuncia di merito che riconosca la sussistenza del credito vantato;
pag. 2/11 - con il secondo motivo, contestava l'accertamento dell'inesistenza del credito in una sentenza di rito e proponeva istanza di rinnovazione della CTU per un ricalcolo che tenga conto del periodo di affidamento e dei tassi soglia effettivamente applicabili per i conti correnti n. 35348861 e 35349265, deducendo in particolare la reciprocità delle clausole anatocistiche e il rispetto dei tassi soglia vigenti.
Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigetto dell'impugnazione infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio d'appello, veniva formulata proposta conciliativa che non aveva esito positivo. In istruttoria, veniva espletata nuova CTU. Ritenuto doversi procedere nelle forme degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., veniva disposta la discussione orale, previa concessione dei termini per il deposito delle note conclusionali. Il difensore della parte appellata depositava dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo in data 17.10.2024. La Corte, esaurita la discussione all'udienza del 15.10.2025, tratteneva la causa in decisione.
1. sul primo motivo di appello principale
Con il primo motivo l'appellante deduce:
- che la censura relativa alla legittimazione ad agire ed interesse ad agire attiene al merito e che era stata tardivamente proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale;
- che sulle predette condizioni dell'azione si era formato il giudicato esterno nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU;
- che i convenuti avevano accettato il contraddittorio nei confronti dell'attuale parte appellante con la comparsa di costituzione in riassunzione, ove era speso il nome ”; Parte_1
- che, in ogni caso, il rapporto successorio tra Controparte_4
(incorporata) e (incorporante) risultava provato dalla copia Parte_1 dell'atto di fusione per incorporazione e della visura camerale prodotta in grado di appello allegata alla citazione.
Il primo motivo di appello è fondato.
Deve essere preliminarmente osservato che l'eccezione attinente alla posizione processuale di è stata tardivamente sollevata. Controparte_6
“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di pag. 3/11 difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto “(Cass. Sez. 3,
22/04/2025, n. 10435).
Peraltro “L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti”. (Cass. Sez. 1, 02/05/2019, n. 11547).
Nel caso in esame il giudizio è stato interrotto per il decesso di Persona_1 ed è stato riassunto dall'attuale parte appellante. Con la comparsa di costituzione e risposta i convenuti in riassunzione nulla hanno eccepito, contestando la carenza di legitimatio ad causam solo con la comparsa conclusionale per difetto di prova della continuità tra e (cfr. comparsa in appello CP_4 Parte_1 pag. 5). Invero, nel rispetto della regola della prospettazione, Parte_2 ai fini della legitimatio è sufficiente l'allegazione dell'esistenza del rapporto successorio e la prospettazione di far valere un proprio diritto, come correttamente ha fatto . Parte_1
Già nel ricorso in riassunzione la società si era identificata come «
[...]
(già Controparte_7 Controparte_8 [...]
». Così facendo, la società ha fatto Controparte_9 proprie le domande proposte dalla società incorporata prima nel giudizio monitorio ed in quello riassunto presso il Tribunale di Massa, e ha conseguentemente evidenziato la continuità fra gli enti (cfr. ricorso in riassunzione per processo interrotto , pag. 1). Controparte_3
Tale prospettazione di non è stata tempestivamente Controparte_7 contestata dalle altre parti. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto» (Cass. Civ., Sez.
III, Sent. del 22.04.2025, n.10435; conforme a Cass. Civ., SS.UU., Sent. del
16.02.2016, n.2951).
pag. 4/11 Peraltro, la fusione per incorporazione determina l'imputazione alla società incorporante di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa (Cass. Ord. del 22.02.2023, n. 5461). Tale osservazione
è dirimente ed assorbente delle ulteriori eccezioni relative alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla attuale appellante.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento della prima doglianza dell'appello, va ritenuta la sussistenza delle condizioni dell'azione (legittimazione ad agire e interesse ad agire)della attuale parte appellante.
2. sulle eccezioni della parte appellata
“La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione”(Cass. Sez. 2, 17/07/2025,
n. 19755).
Ciò premesso atteso il contenuto delle domande attoree, e già formulate nel ricorso per ingiunzione, di “pagamento della somma di euro 230.901,80 quale saldo debitore alla data del 17/11/2016 del conto corrente 447/35348861 oltre interesse al tasso legale annuo dal 18/11/2016 al saldo” ( “atto di citazione in riassunzione”).
Occorre in via preliminare esaminare se le eccezioni sollevate dalla parte convenuta in riassunzione in primo grado siano state riformulate nel presente giudizio ex art. 346 cpc. come insegnato dalla Suprema Corte : “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione. (Cass. Sez. 3, 01/12/2023, n. 33649).
Sono state espressamente riformulate le eccezioni aventi ad oggetto:
- la nullità del contratto di prestito personale di cui al conto nr. finale 073;
- la nullità delle clausole dei conti correnti (due intestati a e uno a CP_1
) relative alla previsioni delle commissioni di massimo scoperto e Controparte_2 di messa a disposizione di fondi ed operazioni in valuta non autorizzata;
pag. 5/11 -la nullità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per difetto di reciprocità;
- la misura dei tassi in quanto superiori ai c.d. tassi soglia del periodo.
Le eccezioni della nullità del fido per mancanza di causa non sono state espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c. e pertanto non possono esaminate.
In via preliminare si osserva che non vi è la prova di alcuna stipula di un contratto di mutuo e che nella comparsa di costituzione e risposta in appello la dedotta nullità è circoscritta solo al“l'apertura del conto corrente n. 35350073, con corresponsione di un prestito personale di circa Euro 7.000,00, veniva utilizzato dalla a copertura del saldo debitore dall'altro conto corrente n. 35349265, CP_10 tra l'altro passivo generato da addebiti e spese non dovuti, pertanto tali movimentazione dovrà essere valutata nel più ampio disegno messo in atto dalla banca per la gestione del prefinanziamento e quindi, a causa della nullità per violazione dello scopo convenuto, definito in realtà per spese personali relative all'acquisto di una cucina e lavori di manutenzione straordinaria (cfr. doc. L della
2°memoria art. 183 VI comma c.p.c.), dovrà essere determinata la nullità di tale contratto di prestito personale realizzato in frode all'art. 1344 c.c.” ( atto di appello pag.16).
La fattispecie non è ricollegabile al mutuo di scopo. La Cassazione insegna che il mutuo può considerarsi di scopo «quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo» (Cass. Civ., Sez. I, Ord. del 19.10.2017, n.
24699), essendo peraltro «insufficiente la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale» (Cass. Civ., Sez.
I, Ord. del 05.06.2024, n. 15695).
Il mutuo di scopo richiede, dunque, la clausola di destinazione e l'interesse anche del mutuante.
Nel caso in esame, come ammesso anche dalle parti appellate, non risulta stipulato alcun mutuo, ma solo una proposta contrattuale (cfr. domanda di finanziamento sottoscritta in data 20.10.2011, pag. 5);è stato poi concesso un prestito personale e non è stato provato alcun collegamento negoziale tra i diversi rapporti in corso tra le parti.
2.1.sulle fideiussioni
pag. 6/11 La nullità delle fideiussioni è dedotta quale conseguenza della nullità del contratto a garanzia del quale essa era prestata e pertanto, non essendo stata questa provata nel primo grado e comunque non riproposta nel presente grado, l'eccezione deve essere respinta.
Per quanto attiene alle dedotte nullità per forma le stesse non sussistono in quanto l'utilizzo di modulistica prestampata non determina alcuna nullità, non essendo prevista da alcuna norma ( principio di tassatività delle nullità);l'asserita mancanza di data certa è del tutto irrilevante essendo specificamente indicati i rapporti bancari oggetto della garanzia prestata.
3. sul merito dell'appello e le risultanze della CTU
Le doglianze della parte appellante in ordine alla CTU svolta nel primo grado di giudizio hanno determinato la Corte a disporre una nuova consulenza in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in materia.
Ciò posto le risultanze della stessa non sono state adeguatamente contestate.
La CTU ha escluso l'applicazione di tassi oltre soglia (cfr. CTU appello, pag. 40 e
41).
Il contratto di concessione del fido non contempla la misura degli interessi applicati nei limiti del fido, ma solo quelli oltre fido.
Atteso l'obbligo della forma scritta il consulente «ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 35348861 applicando i tassi d'interesse di cui all'art. 117 TUB» (cfr. CTU appello, pag. 47). Quanto all'anatocismo la CTU ha rilevato che non è stata rispettata la reciprocità degli interessi tra capitalizzazione degli interessi creditori e debitori: in entrambi i casi la periodicità è trimestrale, ma per gli interessi creditori non è stato individuato un tasso effettivo (ma solo quello nominale allo 0,01%). Pertanto, la consulente «ha provveduto ad escludere la capitalizzazione degli interessi applicata al conto corrente dall'istituto bancario» (cfr. CTU appello, pag. 48).
Sempre con riferimento al conto n. 35348861, non è stato addebitato nulla a titolo di commissioni di massimo scoperto, mentre a titolo di commissioni sostitutive risultano addebitate «la commissione trimestrale disponibilità fondi (nel I, II e III trimestre 2012 per complessivi euro 1.465,17), le spese gestione sconfini (nel I trimestre 2011 e I, II e III trimestre 2012 per complessivi euro 3.010,00) e le commissioni di istruttoria veloce (nell'anno 2013 e 2014 per euro 175,00)» (cfr.
CTU appello, pag. 48).
Come rilevato con la CTU, la commissione di disponibilità fondi è stata addebitata con un sistema di calcolo diverso da quello previsto nella pattuizione
(sul fido medio ponderato, anziché sui giorni effettivi di fido concesso) e l'addebito complessivo risulta incrementato da importi riferiti a periodi precedenti pag. 7/11 alla sottoscrizione del contratto di affidamento. Pertanto, «il CTU ha eliminato dal ricalcolo del saldo finale quanto l'istituto ha applicato a titolo di commissioni di disponibilità fondi» (cfr. CTU appello, pag. 49). Anche le spese di gestione sconfini sono state applicate a periodi precedenti alla sottoscrizione della relativa clausola e, inoltre, nell'unico periodo “valido” (III trimestre del 2012) non si registra lo sconfinamento continuativo richiesto dalla legge. «Pertanto le spese di gestione sconfini sono state escluse dal ricalcolo del saldo del conto corrente n.
35348861» (cfr. CTU appello, pag. 54). Infine, non risulta pattuita alcuna commissione di istruttoria veloce: anche in questo caso, la consulente «ha provveduto a stornare tali addebiti non pattuiti» (cfr. CTU appello, pag. 54).
Nel conto n. 35349265, risultano pattuiti interessi passivi ma non interessi attivi, e inoltre non risultano comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118, co. 2, TUB. Pertanto, «il CTU ha effettuato il ricalcolo applicando il tasso di interesse passivo pattuito in contratto e/o i tassi più favorevoli al cliente. Per quanto ai tassi di interesse sui saldi attivi ha applicato i tassi di cui all'art. 117
TUB» (cfr. CTU appello, pag. 55). Per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi, l'identica periodicità trimestrale pur prevista dalle condizioni contrattuali (art. 11) è vanificata dalla mancata determinazione degli interessi creditori, cosa che ha portato la consulente a «escludere la capitalizzazione degli interessi applicata al conto corrente dall'istituto bancario» (cfr. CTU appello, pag. 56). Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, l'indicazione
«0,97% massimo» nel documento di sintesi non è sufficiente ai fini dell'individuazione della precisa base di calcolo, e perciò la CTU «ha provveduto ad escludere la cms dal ricalcolo del saldo di conto corrente n. 35349265» (cfr.
CTU appello, pag. 58). Quanto alle commissioni sostitutive, risultano applicate le commissioni di istruttoria veloce (nel III e IV trimestre 2013 e nel I trimestre 2014 per euro 31,68), ma non risulta pattuita alcuna clausola in proposito, e pertanto anche per questa voce «il CTU ha provveduto a stornare dal ricalcolo del saldo del conto corrente tali addebiti non pattuiti» (cfr. CTU appello, pag. 58).
Concludendo deve essere dichiarata la nullità delle clausole dei conti correnti stipulate in violazione di legge ed essere richiamate le conclusioni della CTU per la quantificazione del debito.
Deve quindi essere accolta la domanda di condannare a pagare a CP_1
l'importo di 204.538,55, oltre interessi legali dal Controparte_3
18.11.2016 al saldo, in solido con in proprio e quale erede di Controparte_2
nei limiti dell'importo garantito di 181.000,00 euro, oltre Persona_1 interessi legali dal 18.11.2016 al saldo in relazione alle domande proposte con il decreto ingiuntivo, revocato.
4. sulle illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi.
pag. 8/11 Le parti appellate deducevano l'illegittimità della segnalazione alla Centrale
Rischi, a causa della quale subivano un danno ingiusto consistente nella difficoltà di accesso al credito e nella conseguente impossibilità di comporre la controversia tramite accordo transattivo nella misura concordata di euro 60.000,00 (comparsa in appello censura 6, pag. 17 e ss.). Parte_2
L'accoglimento della domanda di pagamento della Banca comporta il rigetto della domanda nel merito non sussistendo alcuna condotta illegittima da parte dell'istituto.
5.sulle restituzioni , terzo motivo di appello
Quanto alle spese liquidate in primo grado in favore dell'avvocato antistatario di controparte, con il terzo motivo l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sul punto.
La Corte di Cassazione ha precisato che, ove la condanna al pagamento delle spese di lite sia stata disposta a favore del difensore antistatario, «il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento» (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI-3, Sent. del 24.02.2022, n.6225; conforme: Cass. Civ., Sez. III, Sent. del 11.05.2007, n.10827).
Pertanto, il difensore antistatario deve essere condannato alla restituzione delle spese di primo grado nella misura in cui sono state corrisposte, pari a € 15.550,08 euro, oltre interessi legali dal 29.11.2023 (data del versamento) al saldo.
Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. ( Cass.,
Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).
6. sulle spese di lite
pag. 9/11 L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di riformare la sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
In base al principio di soccombenza, vanno poste a carico degli appellati le spese della fase monitoria, dei due gradi di giudizio e della CTU.
Le spese di lite sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (204.538,55 euro), in applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (tra 52.000,01 e
260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018):
a. fase monitoria: € 2.242,00 per compensi di avvocato;
b. primo grado: fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva €1.628,00, fase trattazione €5.670,00 , fase decisoria €4.253,00 :totale 14.103,00 euro per compensi di avvocato;
c. secondo grado: fase di studio € 2.977,00, fase introduttiva € 1.911,00, fase trattazione €4.326,00, fase decisoria €5.103,00 :totale 14.317,00 euro, per compensi di avvocato;
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede in parziale accoglimento dell'appello:
1. dichiara la nullità delle clausole di cui al conto corrente n. 35348861 e nr.35349265, aventi ad oggetto le commissioni di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale;
2. condanna a pagare a l'importo di CP_1 Controparte_3
204.538,55, oltre interessi legali dal 18.11.2016 al saldo, in solido con
[...]
, in proprio e quale erede di nei limiti dell'importo CP_2 Persona_1 garantito di 181.000,00 euro, oltre interessi legali dal 18.11.2016 al saldo;
3. condanna l'Avvocato Vatteroni Lorenzo, quale difensore dichiaratosi antistatario, a restituire all'appellante la somma di euro 15.550,08, ricevuta a titolo di pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
4. condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellante le spese dell'intero giudizio che così liquida:
a. fase monitoria: 2.242,00 euro, per compensi di avvocato;
b. primo grado: 14.103,00 euro, per compensi di avvocato;
c. appello: 14.317,00 euro, per compensi di avvocato;
pag. 10/11 oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge per ciascun grado di giudizio.
5. pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese di CTU di entrambi i gradi del giudizio, già liquidati con separato provvedimento.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 15.10.2025.
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott. Andrea Bottiglieri
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott.ssa Rosella Silvestri
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