Art. 31. Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle Ferrovie dello Stato.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 9 della legge 23 luglio 1914, n. 742 ;
articolo 8, ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292;
articolo 8 , penultimo comma, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667;
articolo 1 , ultimo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1053;
articoli 41 , 42 e 43 del Regolamento approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447;
articolo 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915 .
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 9 della legge 23 luglio 1914, n. 742 ;
articolo 8, ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292;
articolo 8 , penultimo comma, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667;
articolo 1 , ultimo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1053;
articoli 41 , 42 e 43 del Regolamento approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447;
articolo 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915 .