Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione proposto dal sorvegliato speciale avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, con cui venga dedotta l'omessa citazione nel procedimento del terzo intestatario, in quanto dall'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe mai derivare la restituzione del bene al ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 15899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15899 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/01/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 4
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 24526/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE SI N. IL 05/08/1946;
ZI NN N. IL 09/10/1956;
SE MARINN N. IL 20/08/1984;
SE NI N. IL 23/01/1976;
avverso il decreto n. 84/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio: rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. ZI NN, RA AR, RA CO e RA IM ricorrono per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Milano, il 22-1-13,con cui è stato confermato il provvedimento emanato dal Tribunale di Milano, il 17.12.10, che ha disposto la confisca di beni riconducibili a RA IM.
2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inefficacia del provvedimento di confisca ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6, poiché l'atto di gravame è stato depositato il 4.4.11 mentre il decreto impugnato è stato emesso in data 22.1.13, quindi ben oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dalla predetta norma. Dunque, mentre nel previgente sistema la decadenza operava in ipotesi marginali, adesso la norma estende l'efficacia preclusiva a tutte le ipotesi di sequestro e quindi anche a quelle, più frequenti, di contestuale proposta di applicazione di misura personale e patrimoniale.
2.1. Il secondo motivo concerne la violazione del contraddittorio ex L. n. 575 del 1965, art. 2 ter poiché il provvedimento ablatorio riguarda un conto corrente postale che non è intestato a RA CO nato a [...] il [...], figlio del proposto RA IM, ma a RA CO cugino del proposto RA IM, che non è mai stato messo in condizioni di intervenire nel procedimento.
2.2. 2.3. Il terzo motivo investe la motivazione in merito alla pericolosità sociale del proposto, che è lacunosa e contraddittoria, avendo gli stessi giudici di merito riconosciuto l'assenza di pericolosità sociale attuale dell'imputato.
2.3. Il quarto motivo inerisce al vizio di motivazione del provvedimento impugnato, poiché sia IN NN, che è ex coniuge del proposto, che i figli RA CO e RA AN, che non sono conviventi con il proposto, dispongono di autonome e legittime fonti di reddito. La IN è infatti dipendente presso un esercizio commerciale di Statte;
ha comprato un immobile sito in quest'ultima località in un periodo non sospetto,in cui non vi sono procedimenti penali a carico di RA IM. Ha comprato poi un terreno, su cui ha costruito un villino grazie all'aiuto economico del nuovo compagno, D'NG RI, che percepisce una rendita mensile di oltre 2.800 Euro e ha venduto diversi immobili, procurandosi una notevole liquidità, nonché grazie alla contrazione di un mutuo ipotecario di Euro 100.000 e all'accensione di una polizza, con versamento di un premio unico di Euro 60.000, in virtù dell'intervento del figlio RA CO, che ha un reddito annuo di circa 33.000 Euro e ha chiesto al padre un aiuto economico, rientrante nei suoi obblighi di mantenimento della famiglia. Sono state perfino sequestrate somme in contanti derivanti da regali avuti dalla famiglia D'NG. RA CO è invece socio della Cooperativa "La Centenaria" e titolare di un finanziamento di 25.000 Euro. Una patologia insorta nel 1994 ha comportato l'operatività di una vecchia polizza a beneficio della famiglia di RA IM. L'immobile intestato alla figlia RA AR ha un valore modestissimo (circa Euro 30.000), non essendo mai stata in esso effettuata alcuna opera di ristrutturazione.
L'immobile di v. Palmanova fu infine acquistato dopo che al RA venne restituita dalla Procura la somma di Euro 100.000, a suo tempo sequestrata. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
3. Con requisitoria scritta depositata il 2-8-13. Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo di ricorso è infondato. A norma del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 117, comma 1, le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, era già stata formulata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione. Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6 è pertanto inapplicabile al caso sub iudice,
poiché non solo la richiesta di misura di prevenzione ma anche la pronuncia di primo grado, essendo stata emessa il 17-12-10, è precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011. Nè vi era una norma analoga nel previgente regime, onde il lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e la pronuncia della Corte d'appello è irrilevante.
5.In relazione al secondo motivo di ricorso, occorre osservare come i ricorrenti non abbiano alcun interesse a sollevare la doglianza relativa a un difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di un terzo. Anzi, più in generale, non è ravvisabile, in capo ai ricorrenti, alcun interesse a far valere situazioni giuridiche soggettive facenti capo a terzi. Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 costituisce requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Esso è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. un. 13-12-'95, Timpani, rv 203093; Cass. Sez 1, 17-10-2003, n 47496, Arch
n. proc. Pen 2004, 217). Viceversa, nel caso di specie, l'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe mai condurre alla restituzione del conto corrente ad alcuno dei ricorrenti poiché esso potrebbe essere restituito esclusivamente all'avente diritto. I ricorrenti non potrebbero pertanto in nessun caso acquisirne la disponibilità. Ne deriva che l'accoglimento del ricorso non apporterebbe alla sfera giuridica dei ricorrenti alcun vantaggio concreto ed attuale. Viceversa concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Cass. Sez 6, 21-4-2006 n 24637, C.E.D. Cass., n. 234734). 5.1. È comunque da osservare che, come ha correttamente rilevato il P.G. presso questa Corte, la mancata citazione del terzo non comporta alcuna nullità e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma rimanendo la facoltà del terzo interessato di esplicare le sue difese in sede di incidente di esecuzione, quale persona assoggettata, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto, con l'ulteriore possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa all'esito dell'incidente medesimo (Sez. 6, 6-10-1999, n. 803, rv.n. 214780; Sez. 6, 6-7-99, n. 950; Sez. 1, 22-6-07 n. 28032).
6. Non può essere accolto nemmeno il terzo motivo di ricorso. La L. n. 565 del 1975, art. 2 bis, comma 6 bis (così come, del resto, il
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, comma 1) stabilisce testualmente che le misure di prevenzione patrimoniale possono essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta di misura di prevenzione. Non ha dunque alcun rilievo l'inattualità della pericolosità sociale del proposto, tant'è che la stessa norma sancisce l'applicabilità delle misure patrimoniali anche in caso di morte del proposto. È stata d'altronde condivisibilmente dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis, comma 6 bis L. 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui consente l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal requisito della pericolosità attuale del proposto, in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., in quanto i diritti, costituzionalmente tutelati, di proprietà e di iniziativa economica possono essere limitati rispettivamente in funzione sociale (art. 42 Cost., comma 2) e nell'interesse delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41 Cost., comma 2), secondo contenuti le cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di perseguire un'esigenza, generalmente condivisa, di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza (Sez. 6, 18-10-12 n. 10153, rv. n. 254545).
7. Il quarto motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, inerendo a vizi di motivazione del provvedimento impugnato mentre il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, a norma del combinato disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, penultimo comma e L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, applicabile al caso in disamina, a norma del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 117, comma 1. Analoga previsione è, del resto, enucleabile dal cit. D.Lgs., artt. 27 e 10, attualmente vigente.
Al riguardo, le Sezioni unite, chiamate ad affrontare il tema con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 325 c.p.p., comma 1, hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (Sez. Un. 28-1-2004, n. 2, Ferrazzi, Cass. pen 2004, 1913). Dunque, ove, come nella materia prevenzionale, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. Un. 28-5-2003, n. 25080, Pellegrino, CED Cass. n. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che,impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai vizi logici della motivazione.
7.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che l'immobile di Vico Municipio è stato correttamente confiscato dal Tribunale, in considerazione dell'assenza di redditi leciti da parte di entrambi i coniugi RA, tali da giustificarne l'acquisto. Inattendibile è, d'altronde, la perizia prodotta dalla difesa, che attribuisce al fabbricato il valore di 30.000 Euro, senza indicarne la metratura ne' il numero e la distribuzione dei locali e senza individuare i parametri in base ai quali sarebbe stata effettuata l'indagine di mercato. D'altronde il lungo elenco di condanne e denunzie a carico del RA dimostra che egli, in quel periodo, si dedicava ampiamente ad attività illecite, essendo anche intervenuto un provvedimento restrittivo della libertà personale, nel 1984, per associazione a delinquere di tipo mafioso. In ordine all'acquisto della villa con piscina di Statte, la Corte territoriale ha sottolineato che la tesi relativa all'intervento economico di D'NG RI, persona con la quale la IN avrebbe intrapreso una relazione affettiva, è inattendibile, non essendovi un solo contratto stipulato in prossimità dell'inizio della relazione tra il D'NG e la IN. Non può poi non tenersi conto della mancanza di tracciabilità della somma versata e della modestia dei redditi del D'NG mentre gli assegni che si assumono rilasciati da quest'ultimo alla IN recano sottoscrizione illeggibile e non valgono a dimostrare la causa dell'attribuzione patrimoniale. Così come estremamente generica è la dichiarazione relativa al pagamento, da parte del D'NG, dei lavori di costruzione della villa, che non indica ne' l'importo versato ne' la data del versamento. Davvero modesti erano anche i redditi di RA CO, che nel 2008 aveva percepito 10.242 Euro. In relazione alla polizza assicurativa intestata a IN NN, la Corte territoriale sottolinea come nulla risulti in merito alle modalità con cui il RA, che aveva redditi modestissimi, si procurò la somma di 60.000 Euro.
Anche in relazione alla vendita dell'appartamento di v. Palmanova, il giudice a quo sottolinea come non sia stata documentata la liceità delle somme impiegate per l'acquisto immobiliare. Così come non si spiega la ragione per la quale i gioielli sequestrati nella villa di Statte, pur appartenendo a terzi, si trovassero nella disponibilità della IN.
Trattasi di motivazione che, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice.
D'altronde l'impianto giustificativo della pronuncia impugnata non può dirsi difforme dalle indicazioni della Corte EDU (26-7-11, ric. N 55743/08, Pozzi e Italia;
ric. N. 55772/08, Paleari e Italia;
17-5- 11: ric. N. 24920/07, PI e PA c. Italia), la quale, con riferimento alla confisca di prevenzione, ha rilevato che essa è volta ad impedire un uso illecito e pericoloso per la società di beni di cui non sia stata dimostrata la provenienza lecita. Per decidere in merito all'applicazione delle misure di prevenzione, i giudici nazionali non possono basarsi su semplici sospetti, dovendo accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dal ricorrente:
compito adempiuto dalla Corte d'appello, nel caso in disamina, in modo senz'altro accurato.
Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 8 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2014