Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
contro
LA TRIVENETA CAVI S.p.a, già Eurocabel s.p.a., in persona del rappresentante pro tempore, domiciliata per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo, del Foro di Vicenza, per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, Sezione Prima Civile, n. 1565, dell'8 novembre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza in data 19 settembre 2003 dal relatore, Cons. Dott. SCHIRÒ Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Eurocabel conveniva in giudizio il Ministero delle finanze, chiedendo il rimborso delle somme pagate a titolo di tassa annuale di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese, ritenuta in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia C.E.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 10 settembre 1998, condannava il Ministero delle finanze a pagare alla società la somma di L. 63.000.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Su appello di entrambe le parti, la Corte di appello di Venezia, con sentenza dell'8 novembre 1999, accoglieva parzialmente soltanto l'impugnazione principale dell'Amministrazione, ritenendo non applicabile lo jus superveniens di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e intervenuta la decadenza in ordine ad una parte, pari a L. 4.000.000, della tassa versata per il 1992 e richiesta in restituzione solo con domanda giudiziale proposta oltre il triennio, e condannava l'Amministrazione delle finanze al pagamento della minor somma di L. 59.000.000, oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora, individuabile nelle date di presentazione delle relative domande amministrative di rimborso, nella misura stabilita nella sentenza di primo grado, con statuizione ormai coperta da giudicato per mancata impugnazione sul punto. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione delle finanze dello Stato sulla base di un solo motivo. Ha resistito con controricorso. La Triveneta cavi s.p.a., succeduta per fusione alla Eurocabel s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione ricorrente chiede l'applicazione, quale jus superveniens, dell'art 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, con il quale si è stabilito che:
1 - la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata retroattivamente per gli anni 1985-1992 in L. 500.000 per ogni tipo di società;
2 - per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali una tassa, variabile secondo il tipo di società, determinata, sempre retroattivamente, in misura forfetaria annuale;
3 - sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (1^ gennaio 1999) e quindi al tasso del 2,50 per cento, secondo il d.m. 10 dicembre 1998, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
La controricorrente ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e, in subordine, rimettersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia C.E. la questione della compatibilità dell'art. 11 della legge 1998/448 con la normativa comunitaria.
Il ricorso è infondato.
Quanto al riconoscimento della detrazione, dall'importo complessivo da rimborsare alla società contribuente, della somma di L. 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo, così come richiesto dal Ministero delle finanze quale effetto dell'applicazione dello jus superveniens, va rilevato che dalla sentenza impugnata non risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia dedotto o provato che il primo anno a cui ha fatto riferimento la domanda di rimborso della società contribuente sia quello in cui è avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo. La richiesta di detrazione formulata in questa sede implica, pertanto, l'accertamento di una questione di fatto rimasta estranea al giudizio di merito e all'oggetto della decisione qui gravata e che pertanto non può essere dedotta, per la prima volta, con il ricorso per Cassazione. Lo jus superveniens invocato dall'Amministrazione finanziaria non può trovare applicazione neppure con riferimento alla tassa annuale, determinata, in via retroattiva e in misura forfetaria, per l'iscrizione di altri atti sociali. La Corte di giustizia C.E., con la sentenza 10 settembre 2002 nei giudizi riuniti C-216/99 e C- 222/99, ha affermato che le tasse retroattive previste dall'art. 11 della legge 448/1998 non risultano conformi alla normativa comunitaria, in quanto prive di carattere remunerativo, qualora le iscrizioni nel registro delle imprese, per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse, "abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati", oppure quando dette tasse non siano calcolate in base al solo costo delle formalità per il cui compimento sono richieste, fermo restando però che tale costo va calcolato tenendo anche conto di spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, ovvero di altri diritti versati parallelamente e intesi a retribuire lo stesso servizio fornito, o l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili. Inoltre, secondo la citata sentenza della Corte di giustizia C.E., i diritti per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese possono essere stabiliti in via forfetaria, purché non superino il costo medio delle operazioni a cui si riferiscono. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non risulta che il Ministero ricorrente abbia dedotto o provato di aver provveduto alla restituzione alla contribuente dei tributi in precedenza riscossi per l'iscrizione di atti sociali nel registro delle imprese e, successivamente, sostituiti dalla tassa retroattiva di concessione governativa. Pertanto, anche in questo caso, la richiesta di applicazione dello jus superveniens implica un accertamento di fatto non compiuto nel corso del giudizio di merito e che, pertanto, non può essere svolto in sede di ricorso per Cassazione.
Inoltre, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12 maggio 2003, n. 7207) l'ammontare della tassa retroattivamente introdotta con l'art. 11 della legge 1998/448 per l'iscrizione, nel registro delle imprese, degli atti diversi dall'atto costitutivo "per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992" è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico, in quanto ne' dalla relazione del disegno di legge originario, ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfetariamente, in funzione dei costi dell'operazione (Cass. 9 luglio 1999, n. 7176), dovendosi pertanto escludere che al nuovo tributo possa essere riconosciuto carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, lett. e) della direttiva CEE 339/65 (in senso conforme Cass. 12 maggio 2003, n. 7236; Cass. 21 maggio 2003, n. 8012). La menzionata tassa retroattiva per l'iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo si pone pertanto in contrasto con la normativa comunitaria e l'art. 11 della legge 448/1998, che la prevede, va disapplicato (Cass. 9 luglio 1999, n. 7176; Cass. 13 novembre 2001, n. 14064; Cass. 28 novembre 2001, n. 15081; Cass. 12 maggio 2003, n. 7207). È infine priva di fondamento la richiesta di applicazione, sulle somme da rimborsare alla contribuente, degli interessi nella misura del 2,50%, corrispondente al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge 448/1998, secondo il disposto dell'art. 11 più volte citato.
Con la menzionata sentenza 10 settembre 2002, nei procedimenti riuniti C-216/99 e C-222/99, la Corte di giustizia C.E. ha infatti affermato il principio in base al quale il diritto comunitario osta a che uno stato membro adotti norme che subordino la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della stessa Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che siano meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi.
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di giustizia, deve ritenersi che, nel caso di specie, contrasti con la normativa comunitaria la determinazione al tasso del 2,50% della misura degli interessi dovuti sulla somma da rimborsare, in base a quanto disposto dall'art. 11 della legge 448/1998 per effetto del richiamo al tasso legale vigente al momento di entrata in vigore della stessa legge e così stabilito dal d.m. 10 dicembre 1998, con decorrenza 1^ gennaio 1999, anziché al tasso più favorevole per la contribuente, fissato dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, applicabile per il rimborso della tassa di concessione governativa (Cass. 29 agosto 1998, n. 8651; Cass. 12 maggio 2003, n. 7236; Cass. 16 maggio 2003, n. 7682). L'art. 11 della legge 448/1998 va pertanto disapplicato anche nella parte in cui impone, per la restituzione dell'indebito tributario in conseguenza di norme comunitarie, il riconoscimento di interessi ad un tasso inferiore a quello spettante per la restituzione di indebito tributario derivante da norme interne.
Il ricorso dell'Amministrazione delle finanze dello Stato deve essere conseguentemente rigettato, ma la complessità delle questioni trattate, anche in relazione a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 10 settembre 2002 nei giudizi riuniti C-216/99 e C-222/99, giustifica la compensazione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004